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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 4.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19098/23
Tra
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6
RICORRENTE
E
), P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Napoli alla Via G.B. Marino
n. 1, indirizzo pec: Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In data 22.10.2023, parte ricorrente depositava ricorso contro l' Controparte_1
deducendo:
[...]
1. di essere dipendente della dal 8.5.1992, inizialmente con mansione di autista, CP_2 posto alla conduzione degli autobus di linea, inquadrato nel profilo professionale dell'Operatore di SE, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL
Autoferrotranvieri del 27.11.2000;
2. che, come espressamente previsto dal CCNL, in tale categoria sono collocati i lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto;
all'occorrenza, svolgono altresì le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio (VTV), di informazione alla clientela e di versamento incassi, nonché, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, concordando a livello aziendale le modalità di svolgimento di queste ultime attività;
3. che, in virtù degli anni di guida espletati, gli era stato riconosciuto il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di
SE (140 – 158 – 175 e 183), raggiungendo, da ultimo, il parametro 183, mantenuto sino alla data del 1° luglio 2022.
4. che, a causa di infermità sopraggiunta, era stato considerato non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e, poi, definitivamente;
5. che, dopo aver frequentato, con esito positivo, il relativo corso di idoneità organizzato dall'azienda, era stato assegnato alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, ricevendo dall'azienda e dalla regione Campania una specifica tessera di riconoscimento, conservando altresì l'inquadramento nell'Area SE ed il parametro conseguito (183), come risulta dalle buste paga;
Contr
6. che, in data 3.1.2023, con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, l' disponeva la riqualificazione del personale già divenuto inidoneo, ed egli si vedeva attribuire, a far data dal
1° gennaio 2023, un nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di Mobilità, nonché
l'inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di
Operatore di SE ed al parametro 183;
7. che, quindi, con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, gli veniva attribuito un livello di inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui era stato immesso a seguito di sopraggiunta inidoneità;
8. che, pertanto, vi era divergenza tra le mansioni che concretamente continuava a svolgere - Contr Servizio di Controlleria di , in qualità di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica Titoli Viaggio (VTV) e delle susseguenti attività di accertamento e contestazione degli illeciti - proprie del profilo professionale dell'Operatore di SE, e quelle proprie del nuovo profilo professionale a lui attribuito, ossia Operatore Qualificato di mobilità;
9. che tale riqualificazione, ai fini retributivi, comportava un riproporzionamento della retribuzione tabellare dal parametro 183 al parametro 151 e, in applicazione della disciplina del personale inidoneo con più di dieci anni di guida, il riconoscimento di una specifica voce retributiva detta “Ad Personam”, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di SE, parametro 183) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151);
10. che tale trattamento economico risultava comunque pregiudizievole, posto che, data la natura assorbibile dell'assegno “Ad Personam”, in tutti i casi di aumenti retributivi, la retribuzione, anche in ipotesi di incrementi delle tabelle retributive degli autoferrotranvieri, rimarrebbe complessivamente invariata, nel senso che, all'aumentare dello stipendio tabellare relativo al nuovo parametro 151, in applicazione delle norme del CCNL, sarebbe corrisposto un decremento proporzionale della voce Ad Personam;
11. che, in forza del nuovo inquadramento, non avrebbe potuto usufruire dello sconto dei cinque anni per il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, poiché detto beneficio veniva concesso unicamente al personale c.d. viaggiante, ovvero a quello inquadrato ed operante nell'Area SE prevista dalla contrattazione collettiva, tra cui rientra l'Operatore di
SE, quand'anche assegnato a compiti di Polizia Amministrativa;
12. che, essendo stato inquadrato nel parametro 151, gli veniva preclusa la possibilità di Contr partecipare a tutte le job opportunities avviate dall per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori (come accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s.
21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al 183 e, in ogni caso, preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151).
In diritto, deduceva la disciplina di cui all'allegato 2) del Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio
1986 - comparto Autoferrotranvieri, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di SE e di Operatore Qualificato alla Mobilità, l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, adottato con comunicazione aziendale prot. 141 del 3.1.2023, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità, parametro 151, inferiore Cont a quello posseduto antecedentemente a tale data, e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di SE, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica di Titoli di Viaggio. 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 gennaio 2023, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di SE (parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2 delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal gennaio
2023 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. 3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 gennaio 2023 mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di SE
(parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al CP_2 pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Contr Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo l'infondatezza della pretesa del ricorrente, posto che l'impossibilità di svolgimento di mansioni di guida escluderebbe la possibilità di attribuzione del profilo di Operatore di SE.
D'altro canto, parte resistente adduceva l'equivalenza, con riferimento alle mansioni e al profilo retributivo, tra Operatore Qualificato di Mobilità e Operatore di esercizio, entrambi rientranti nell'area professionale A3.
Dunque, secondo quanto asserito da parte resistente, l'inserimento di entrambi i profili nella medesima Area professionale consentirebbe di ritenere formalmente equivalenti, e dunque fungibili, le relative mansioni, di talché l'adibizione del lavoratore a mansioni di un profilo diverso da quello posseduto, ma comunque appartenente alla stessa Area professionale, non configurerebbe una dequalificazione, né un demansionamento, ma costituirebbe legittima espressione dello jus variandi del datore di lavoro.
Parte resistente allegava, altresì, giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria tesi. Concludeva: A) Per l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
B) Con ogni conseguenza di legge in ordine al governo delle spese di lite.
All'udienza del 4.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto documentazione da cui si evince lo svolgimento di mansioni di
Verifica Titoli Viaggio (VTV), in qualità di Agente di Polizia Amministrativa, nell'ambito del Contr Servizio di Controlleria dell' , mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti all'attuale livello di inquadramento contrattuale.
Ed invero, ai sensi delle declaratorie contrattuali della vigente CCNL Autoferrotranvieri, lette alla luce della giurisprudenza di legittimità, trattasi di mansioni ascrivibili al profilo professionale dell'Operatore di SE, parametro 183, non riconducibili al profilo di Operatore Qualificato alla
Mobilità, parametro 151.
Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, parte ricorrente non si occupava soltanto della verifica dei titoli di viaggio in senso stretto, attività che ben potrebbe essere svolta anche dall'Operatore Qualificato alla Mobilità, ma anche delle attività di accertamento e di contestazione degli illeciti.
Parte resistente non ha contestato l'effettivo svolgimento di mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa da parte del ricorrente, per il periodo successivo all'ordine di servizio che disponeva il nuovo inquadramento (gennaio 2023), limitandosi a sostenere la legittimità di tale circostanza, sulla base di un'asserita equivalenza e fungibilità delle mansioni.
Sul punto, valga osservare quanto segue.
L'istante, inidoneo alle mansioni di conduzione automezzi, svolge – e non è contestato- mansioni di:
a) verificare i titoli di viaggio e gli abbonamenti dei passeggeri in transito sugli autobus, alla loro salita o discesa, o al varco delle stazioni;
b) accertare e contestare ai passeggeri la violazione delle norme riguardanti la regolarità del viaggio;
c) mostrare al trasgressore il documento di Agente di
Polizia Amministrativa;
d) identificare il trasgressore ai sensi della L. 689/91; e) chiamare in caso di rifiuto le forze dell'Ordine; f) invitare, innanzitutto, quest'ultimo alla conciliazione in via breve tramite il pagamento dell'oblazione; g) nel caso in cui il trasgressore possa o voglia provvedere al pagamento dell'oblazione in contanti, compilare un modulo numerato del blocchetto riscossioni, in sua dotazione, composto da ricevute di riscossioni in triplice copia;
h) incassare la penale e consegnare al trasgressore una delle tre ricevute;
i) mantenere nella propria disponibilità e custodire le altre due copie e la somma corrispondente alla sanzione irrogata e riscossa;
j) appena possibile, recarsi in Posta ed effettuare il versamento delle somme corrispondenti tramite bollettino postale Cont intestato ad;
k) consegnare la ricevuta del bollettino postale unitamente alle ricevute del blocchetto oblazioni in ANM;
l) nel caso in cui il trasgressore rifiuti o sia impossibilitato a pagare nelle mani dell'agente, redigere verbale di accertamento e contestazione dell'illecito su altri blocchetti aziendali preposti alla identificazione ed alla verbalizzazione dell'accaduto; m) consegnare periodicamente presso gli Uffici aziendali preposti questa modulistica in base alle disposizioni organizzative aziendali redigendo ed elencando in apposito rapporto di sintesi tutte le attività compiute;
n) verificare tramite App di la validità degli abbonamenti elettronici CP_3 accedendo ad una speciale funzione che necessita di apposita abilitazione rilasciata esclusivamente agli A.P.A.; o) in qualità di Agente di Polizia Amministrativa sequestrare cautelativamente gli abbonamenti o gli altri titoli di viaggio contraffatti o ritenuti non validi anche sulla base dell'esame visivo, e compilare rapporto informativo (doc. 10) con l'identificazione dell'utente e delle modalità di acquisto del titolo di viaggio;
p) riscuotere tramite POS pagamenti elettronici effettuati dall'utenza con carte di credito o bancomat annotando importi e modalità di pagamento;
q) annotare sul bollettino ottico dell'O.E. posto alla guida dell'autobus controllato la zona e la firma;
r) segnalare, inviando propria mail alla Centrale Operativa ed al Responsabile del settore, le obliteratrici che hanno problemi di funzionamento.
Parte ricorrente lamentava il suo reinquadramento nella categoria professionale di Operatore
Qualificato di Mobilità, parametro 151, in luogo di Operatore di SE, parametro 183, contestando l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore veniva immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità alla guida e, in ogni caso, contestava la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di SE, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità.
Gli Operatori di esercizio (parametri 140 -158 - 175 - 183) sono “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
Gli Operatori qualificati di Mobilità (parametro 151) sono “Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari: …. - verifica dei titoli di viaggio”
Appare testuale l'ascrivibilità delle mansioni di sola verifica dei titoli di viaggio alla qualifica di
Operatore Qualificato di Mobilità, nonché l'ascrivibilità dell'attività di Polizia Amministrativa alla qualifica di Operatore di SE.
Difatti, l'attività di guida con verifica dei titoli di viaggio è tipica dell'Operatore di SE addetto alla guida, mentre l'attività di sola verifica dei titoli di viaggio è tipica dell'Operatore Qualificato di
Mobilità.
A quest'ultima categoria non è certo ascrivibile l'attività di Polizia Amministrativa.
Ed invero, nella previsione del CCNL, la stessa è tenuta distinta da quella di verifica dei titoli di viaggio (cfr. declaratoria del profilo Operatore di SE, che prevede distintamente e separatamente le attività di verifica titoli di viaggio e di polizia amministrativa).
Il parametro 193 prevede i compiti di polizia amministrativa come una delle possibili funzioni alternative alla guida, alle quali poteva essere assegnato il dipendente (Cass., sent. n. 29357/21).
Infatti, la disposizione collettiva le pone come “alternative” alle prevalenti mansioni di guida, con un'espressione certamente infelice, posto che, se l'attività di polizia amministrativa fosse da considerare alternativa, l'altra mansione, che la disposizione indica come prevalente, non potrebbe essere espletata e, dunque, non potrebbe essere prevalente.
In realtà, la disposizione vuole indicare l'attività di guida come prevalente, ordinariamente, rispetto alla verifica dei titoli di viaggio, mentre è assente ove venga svolta l'altra attività, qualificata come alternativa ad essa: l'attività di polizia amministrativa.
Appare, quindi, evidente che la contrattazione collettiva abbia considerato separatamente le mansioni di semplice verifica dei titoli di viaggio e quelle di polizia amministrativa.
Non coglie nel segno il rilievo che un lavoratore, per essere inquadrato quale operatore d'esercizio, debba sempre essere astrattamente idoneo alla guida, poiché dovrebbe essere in possesso della prescritta abilitazione, e che l'istante, inidoneo alla guida, non possa essere inquadrato nel parametro
183, che richiederebbe l'utilizzabilità del dipendente come autista.
Deve rilevarsi come tutti i profili e parametri dell'Area professionale 3, Mansioni operative, richiedano abilitazioni e dunque, seguendo la tesi di parte convenuta, nessun dipendente privo di abilitazioni potrebbe mai essere inquadrato nell'area operativa.
Di contro, la declaratoria dell'Area professionale 3, Mansioni operative, statuisce che si tratta di
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni, ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza.
Dunque, è possibile inquadrare in tale area professionale i lavoratori che non siano in possesso delle relative abilitazioni, ovvero che siano inidonei alla guida.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con condanna della convenuta a reinquadrare il ricorrente nel precedente livello di inquadramento, profilo professionale dell'Operatore di SE, parametro 183, ed al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151, e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nella persona della dott.ssa Maria
Gaia Majorano, pronunciando, così decide:
a) condanna la convenuta a reinquadrare il ricorrente nel precedente livello, profilo professionale dell'Operatore di SE, parametro 183, nonché al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro
183 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle single differenze mensili ricapitalizzate di anno in anno, da quantificarsi in separato giudizio;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante, pari ad euro 2.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, lì 4.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 4.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19098/23
Tra
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6
RICORRENTE
E
), P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Napoli alla Via G.B. Marino
n. 1, indirizzo pec: Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In data 22.10.2023, parte ricorrente depositava ricorso contro l' Controparte_1
deducendo:
[...]
1. di essere dipendente della dal 8.5.1992, inizialmente con mansione di autista, CP_2 posto alla conduzione degli autobus di linea, inquadrato nel profilo professionale dell'Operatore di SE, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL
Autoferrotranvieri del 27.11.2000;
2. che, come espressamente previsto dal CCNL, in tale categoria sono collocati i lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto;
all'occorrenza, svolgono altresì le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio (VTV), di informazione alla clientela e di versamento incassi, nonché, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, concordando a livello aziendale le modalità di svolgimento di queste ultime attività;
3. che, in virtù degli anni di guida espletati, gli era stato riconosciuto il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di
SE (140 – 158 – 175 e 183), raggiungendo, da ultimo, il parametro 183, mantenuto sino alla data del 1° luglio 2022.
4. che, a causa di infermità sopraggiunta, era stato considerato non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e, poi, definitivamente;
5. che, dopo aver frequentato, con esito positivo, il relativo corso di idoneità organizzato dall'azienda, era stato assegnato alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, ricevendo dall'azienda e dalla regione Campania una specifica tessera di riconoscimento, conservando altresì l'inquadramento nell'Area SE ed il parametro conseguito (183), come risulta dalle buste paga;
Contr
6. che, in data 3.1.2023, con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, l' disponeva la riqualificazione del personale già divenuto inidoneo, ed egli si vedeva attribuire, a far data dal
1° gennaio 2023, un nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di Mobilità, nonché
l'inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di
Operatore di SE ed al parametro 183;
7. che, quindi, con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, gli veniva attribuito un livello di inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui era stato immesso a seguito di sopraggiunta inidoneità;
8. che, pertanto, vi era divergenza tra le mansioni che concretamente continuava a svolgere - Contr Servizio di Controlleria di , in qualità di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica Titoli Viaggio (VTV) e delle susseguenti attività di accertamento e contestazione degli illeciti - proprie del profilo professionale dell'Operatore di SE, e quelle proprie del nuovo profilo professionale a lui attribuito, ossia Operatore Qualificato di mobilità;
9. che tale riqualificazione, ai fini retributivi, comportava un riproporzionamento della retribuzione tabellare dal parametro 183 al parametro 151 e, in applicazione della disciplina del personale inidoneo con più di dieci anni di guida, il riconoscimento di una specifica voce retributiva detta “Ad Personam”, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di SE, parametro 183) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151);
10. che tale trattamento economico risultava comunque pregiudizievole, posto che, data la natura assorbibile dell'assegno “Ad Personam”, in tutti i casi di aumenti retributivi, la retribuzione, anche in ipotesi di incrementi delle tabelle retributive degli autoferrotranvieri, rimarrebbe complessivamente invariata, nel senso che, all'aumentare dello stipendio tabellare relativo al nuovo parametro 151, in applicazione delle norme del CCNL, sarebbe corrisposto un decremento proporzionale della voce Ad Personam;
11. che, in forza del nuovo inquadramento, non avrebbe potuto usufruire dello sconto dei cinque anni per il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, poiché detto beneficio veniva concesso unicamente al personale c.d. viaggiante, ovvero a quello inquadrato ed operante nell'Area SE prevista dalla contrattazione collettiva, tra cui rientra l'Operatore di
SE, quand'anche assegnato a compiti di Polizia Amministrativa;
12. che, essendo stato inquadrato nel parametro 151, gli veniva preclusa la possibilità di Contr partecipare a tutte le job opportunities avviate dall per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori (come accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s.
21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al 183 e, in ogni caso, preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151).
In diritto, deduceva la disciplina di cui all'allegato 2) del Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio
1986 - comparto Autoferrotranvieri, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di SE e di Operatore Qualificato alla Mobilità, l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, adottato con comunicazione aziendale prot. 141 del 3.1.2023, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità, parametro 151, inferiore Cont a quello posseduto antecedentemente a tale data, e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di SE, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica di Titoli di Viaggio. 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 gennaio 2023, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di SE (parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2 delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal gennaio
2023 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. 3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 gennaio 2023 mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di SE
(parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al CP_2 pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Contr Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo l'infondatezza della pretesa del ricorrente, posto che l'impossibilità di svolgimento di mansioni di guida escluderebbe la possibilità di attribuzione del profilo di Operatore di SE.
D'altro canto, parte resistente adduceva l'equivalenza, con riferimento alle mansioni e al profilo retributivo, tra Operatore Qualificato di Mobilità e Operatore di esercizio, entrambi rientranti nell'area professionale A3.
Dunque, secondo quanto asserito da parte resistente, l'inserimento di entrambi i profili nella medesima Area professionale consentirebbe di ritenere formalmente equivalenti, e dunque fungibili, le relative mansioni, di talché l'adibizione del lavoratore a mansioni di un profilo diverso da quello posseduto, ma comunque appartenente alla stessa Area professionale, non configurerebbe una dequalificazione, né un demansionamento, ma costituirebbe legittima espressione dello jus variandi del datore di lavoro.
Parte resistente allegava, altresì, giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria tesi. Concludeva: A) Per l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
B) Con ogni conseguenza di legge in ordine al governo delle spese di lite.
All'udienza del 4.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto documentazione da cui si evince lo svolgimento di mansioni di
Verifica Titoli Viaggio (VTV), in qualità di Agente di Polizia Amministrativa, nell'ambito del Contr Servizio di Controlleria dell' , mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti all'attuale livello di inquadramento contrattuale.
Ed invero, ai sensi delle declaratorie contrattuali della vigente CCNL Autoferrotranvieri, lette alla luce della giurisprudenza di legittimità, trattasi di mansioni ascrivibili al profilo professionale dell'Operatore di SE, parametro 183, non riconducibili al profilo di Operatore Qualificato alla
Mobilità, parametro 151.
Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, parte ricorrente non si occupava soltanto della verifica dei titoli di viaggio in senso stretto, attività che ben potrebbe essere svolta anche dall'Operatore Qualificato alla Mobilità, ma anche delle attività di accertamento e di contestazione degli illeciti.
Parte resistente non ha contestato l'effettivo svolgimento di mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa da parte del ricorrente, per il periodo successivo all'ordine di servizio che disponeva il nuovo inquadramento (gennaio 2023), limitandosi a sostenere la legittimità di tale circostanza, sulla base di un'asserita equivalenza e fungibilità delle mansioni.
Sul punto, valga osservare quanto segue.
L'istante, inidoneo alle mansioni di conduzione automezzi, svolge – e non è contestato- mansioni di:
a) verificare i titoli di viaggio e gli abbonamenti dei passeggeri in transito sugli autobus, alla loro salita o discesa, o al varco delle stazioni;
b) accertare e contestare ai passeggeri la violazione delle norme riguardanti la regolarità del viaggio;
c) mostrare al trasgressore il documento di Agente di
Polizia Amministrativa;
d) identificare il trasgressore ai sensi della L. 689/91; e) chiamare in caso di rifiuto le forze dell'Ordine; f) invitare, innanzitutto, quest'ultimo alla conciliazione in via breve tramite il pagamento dell'oblazione; g) nel caso in cui il trasgressore possa o voglia provvedere al pagamento dell'oblazione in contanti, compilare un modulo numerato del blocchetto riscossioni, in sua dotazione, composto da ricevute di riscossioni in triplice copia;
h) incassare la penale e consegnare al trasgressore una delle tre ricevute;
i) mantenere nella propria disponibilità e custodire le altre due copie e la somma corrispondente alla sanzione irrogata e riscossa;
j) appena possibile, recarsi in Posta ed effettuare il versamento delle somme corrispondenti tramite bollettino postale Cont intestato ad;
k) consegnare la ricevuta del bollettino postale unitamente alle ricevute del blocchetto oblazioni in ANM;
l) nel caso in cui il trasgressore rifiuti o sia impossibilitato a pagare nelle mani dell'agente, redigere verbale di accertamento e contestazione dell'illecito su altri blocchetti aziendali preposti alla identificazione ed alla verbalizzazione dell'accaduto; m) consegnare periodicamente presso gli Uffici aziendali preposti questa modulistica in base alle disposizioni organizzative aziendali redigendo ed elencando in apposito rapporto di sintesi tutte le attività compiute;
n) verificare tramite App di la validità degli abbonamenti elettronici CP_3 accedendo ad una speciale funzione che necessita di apposita abilitazione rilasciata esclusivamente agli A.P.A.; o) in qualità di Agente di Polizia Amministrativa sequestrare cautelativamente gli abbonamenti o gli altri titoli di viaggio contraffatti o ritenuti non validi anche sulla base dell'esame visivo, e compilare rapporto informativo (doc. 10) con l'identificazione dell'utente e delle modalità di acquisto del titolo di viaggio;
p) riscuotere tramite POS pagamenti elettronici effettuati dall'utenza con carte di credito o bancomat annotando importi e modalità di pagamento;
q) annotare sul bollettino ottico dell'O.E. posto alla guida dell'autobus controllato la zona e la firma;
r) segnalare, inviando propria mail alla Centrale Operativa ed al Responsabile del settore, le obliteratrici che hanno problemi di funzionamento.
Parte ricorrente lamentava il suo reinquadramento nella categoria professionale di Operatore
Qualificato di Mobilità, parametro 151, in luogo di Operatore di SE, parametro 183, contestando l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore veniva immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità alla guida e, in ogni caso, contestava la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di SE, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità.
Gli Operatori di esercizio (parametri 140 -158 - 175 - 183) sono “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
Gli Operatori qualificati di Mobilità (parametro 151) sono “Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari: …. - verifica dei titoli di viaggio”
Appare testuale l'ascrivibilità delle mansioni di sola verifica dei titoli di viaggio alla qualifica di
Operatore Qualificato di Mobilità, nonché l'ascrivibilità dell'attività di Polizia Amministrativa alla qualifica di Operatore di SE.
Difatti, l'attività di guida con verifica dei titoli di viaggio è tipica dell'Operatore di SE addetto alla guida, mentre l'attività di sola verifica dei titoli di viaggio è tipica dell'Operatore Qualificato di
Mobilità.
A quest'ultima categoria non è certo ascrivibile l'attività di Polizia Amministrativa.
Ed invero, nella previsione del CCNL, la stessa è tenuta distinta da quella di verifica dei titoli di viaggio (cfr. declaratoria del profilo Operatore di SE, che prevede distintamente e separatamente le attività di verifica titoli di viaggio e di polizia amministrativa).
Il parametro 193 prevede i compiti di polizia amministrativa come una delle possibili funzioni alternative alla guida, alle quali poteva essere assegnato il dipendente (Cass., sent. n. 29357/21).
Infatti, la disposizione collettiva le pone come “alternative” alle prevalenti mansioni di guida, con un'espressione certamente infelice, posto che, se l'attività di polizia amministrativa fosse da considerare alternativa, l'altra mansione, che la disposizione indica come prevalente, non potrebbe essere espletata e, dunque, non potrebbe essere prevalente.
In realtà, la disposizione vuole indicare l'attività di guida come prevalente, ordinariamente, rispetto alla verifica dei titoli di viaggio, mentre è assente ove venga svolta l'altra attività, qualificata come alternativa ad essa: l'attività di polizia amministrativa.
Appare, quindi, evidente che la contrattazione collettiva abbia considerato separatamente le mansioni di semplice verifica dei titoli di viaggio e quelle di polizia amministrativa.
Non coglie nel segno il rilievo che un lavoratore, per essere inquadrato quale operatore d'esercizio, debba sempre essere astrattamente idoneo alla guida, poiché dovrebbe essere in possesso della prescritta abilitazione, e che l'istante, inidoneo alla guida, non possa essere inquadrato nel parametro
183, che richiederebbe l'utilizzabilità del dipendente come autista.
Deve rilevarsi come tutti i profili e parametri dell'Area professionale 3, Mansioni operative, richiedano abilitazioni e dunque, seguendo la tesi di parte convenuta, nessun dipendente privo di abilitazioni potrebbe mai essere inquadrato nell'area operativa.
Di contro, la declaratoria dell'Area professionale 3, Mansioni operative, statuisce che si tratta di
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni, ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza.
Dunque, è possibile inquadrare in tale area professionale i lavoratori che non siano in possesso delle relative abilitazioni, ovvero che siano inidonei alla guida.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con condanna della convenuta a reinquadrare il ricorrente nel precedente livello di inquadramento, profilo professionale dell'Operatore di SE, parametro 183, ed al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151, e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nella persona della dott.ssa Maria
Gaia Majorano, pronunciando, così decide:
a) condanna la convenuta a reinquadrare il ricorrente nel precedente livello, profilo professionale dell'Operatore di SE, parametro 183, nonché al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro
183 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle single differenze mensili ricapitalizzate di anno in anno, da quantificarsi in separato giudizio;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante, pari ad euro 2.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, lì 4.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gaia Majorano