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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22156/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22156/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Spagnol, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Mitidieri Morales, presso il cui Controparte_1
studio ha eletto domicilio
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 7 - Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio anche Persona_1
separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza
e dimora abituale del bambino con la mamma;
- Disporre il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente in base alle disponibilità di
e alle proprie (lavorative), previo accordo con la madre o, in difetto di accordi, quanto meno Per_1
come segue: - durante i fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica
sera dopo cena con accompagnamento presso la casa materna;
- due pomeriggi uno dei quali seguito
da pernottamento nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola;
- un pomeriggio con pernottamento nell'altra settimana dall'uscita da scuola;
-
per metà delle vacanze natalizie, la vigilia di Natale e la giornata di Natale ad anni alterni (un anno
dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - tre giorni durante
le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive tre settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con sospensione durante tale periodi del diritto di permanenza presso
l'altro genitore, in un periodo da concordare per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di
accordo, il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime
due settimane di agosto negli anni dispari).
- Assegnare la casa ex familiare di Torino Lungo Po Antonelli n. 183 alla sig.ra Controparte_1
in quanto madre collocataria del figlio minore Persona_1
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_1
mediante (i) la corresponsione di un assegno mensile ordinario di non più di € 100,00, da rivalutarsi
ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN,
scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate) come da
Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino in data 15.3.2016 (ii) l'accollo delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento relative
all'appartamento ex familiare di Torino, Lungo Po Antonelli n. 183 assegnato e assegnando alla sig.ra
CP_1
IN SUBORDINE
pagina 2 di 7 Confermare in punto, affidamento, calendario di visita e frequentazione, assegnazione della casa e
contributo al mantenimento del figlio minore le disposizioni di cui al provvedimento Persona_1
Presidenziale 7 maggio 2022 (e di cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 1551/2020).
- Con il favore di onorari e spese di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per parte convenuta disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Lungo Po Antonelli 183 alla signora
che ivi vivrà con il minore sino all'indipendenza economica di quest'ultimo; Controparte_1
disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza presso la madre con Persona_1
facoltà per il sig. di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con le volontà e gli Parte_1
impegni del minore:
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile alla Pt_1
sig.ra della somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da CP_1
corrispondersi entro il 15 di ogni mese;
5) disporre che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal Pt_1
SSN ed alle spese per attività extrasolastiche/ludico/sportive sostenute per il figlio Persona_2
preventivamente concordate o, comunque, necessarie e documentate, richiamando all'uopo
[...]
espressamente il Protocollo di intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino siglato in data
15.03.2016.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per il Pubblico Ministero
Il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TROFARELLO, il 26/01/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato , il [...]. Per_1
pagina 3 di 7 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
14/05/2020.
Con ricorso depositato il 18/11/2021, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 07/05/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 22/12/2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate all'udienza del 22/12/2022.
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti veniva pronunciato con sentenza 6.03.2023 e la causa veniva rimessa sul ruolo sulle questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva mediante la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e del minore dal servizio di NPI/Psicologia età evolutiva.
All'udienza del 18/07/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Affidamento, collocazione del minore e visite con il genitore collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 4 di 7 Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla signora che la abiterà unitamente al Controparte_1
figlio minore.
Mantenimento del minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il reddito della convenuta è migliorato rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale, invero all'udienza del 18/07/2024 ha dichiarato di aver reperito nell'ultimo anno un'attività lavorativa, svolgendo altresì
prestazioni straordinarie. Ha prodotto buste paga di euro 1300/1400 mensili.
Il sig. ha un lavoro a tempo indeterminato con un reddito di euro 2155,00 mensili (su 12 Pt_1
mensilità, cfr. 730/24).
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di versamento diretto delle spese per l'abitazione assegnata alla convenuta, di proprietà dei di lui genitori, in quanto questo Tribunale ritiene maggiormente rispondente alle esigenze del minore il versamento da parte del sig. di una Pt_1
somma mensile alla signora che dovrà poi provvedere al mantenimento ordinario del CP_1
minore quando lo ha con sé, nonché al pagamento delle spese di sua competenza relative all'immobile ove vive con il figlio.
Le Spese di lite
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del sostanziale accordo circa affidamento, collocazione e visite del minore con il genitore non collocatario e tenuto conto della soccombenza reciproca sulla domanda di mantenimento per il minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 5 di 7 il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso Pt_2
la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la casa materna;
- due pomeriggi uno dei quali seguito da pernottamento nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola;
- un pomeriggio con pernottamento nell'altra settimana dall'uscita da scuola;
- per metà delle vacanze natalizie, la vigilia di Natale e la giornata di Natale ad anni alterni (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra ; Controparte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento Pt_1 Controparte_1
del figlio, l'assegno periodico di euro 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 23.12.2024
pagina 6 di 7 Il Giudice est.
dott. Isabella Messina
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22156/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Spagnol, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Mitidieri Morales, presso il cui Controparte_1
studio ha eletto domicilio
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 7 - Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio anche Persona_1
separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza
e dimora abituale del bambino con la mamma;
- Disporre il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente in base alle disponibilità di
e alle proprie (lavorative), previo accordo con la madre o, in difetto di accordi, quanto meno Per_1
come segue: - durante i fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica
sera dopo cena con accompagnamento presso la casa materna;
- due pomeriggi uno dei quali seguito
da pernottamento nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola;
- un pomeriggio con pernottamento nell'altra settimana dall'uscita da scuola;
-
per metà delle vacanze natalizie, la vigilia di Natale e la giornata di Natale ad anni alterni (un anno
dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - tre giorni durante
le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive tre settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con sospensione durante tale periodi del diritto di permanenza presso
l'altro genitore, in un periodo da concordare per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di
accordo, il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime
due settimane di agosto negli anni dispari).
- Assegnare la casa ex familiare di Torino Lungo Po Antonelli n. 183 alla sig.ra Controparte_1
in quanto madre collocataria del figlio minore Persona_1
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_1
mediante (i) la corresponsione di un assegno mensile ordinario di non più di € 100,00, da rivalutarsi
ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN,
scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate) come da
Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino in data 15.3.2016 (ii) l'accollo delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento relative
all'appartamento ex familiare di Torino, Lungo Po Antonelli n. 183 assegnato e assegnando alla sig.ra
CP_1
IN SUBORDINE
pagina 2 di 7 Confermare in punto, affidamento, calendario di visita e frequentazione, assegnazione della casa e
contributo al mantenimento del figlio minore le disposizioni di cui al provvedimento Persona_1
Presidenziale 7 maggio 2022 (e di cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 1551/2020).
- Con il favore di onorari e spese di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per parte convenuta disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Lungo Po Antonelli 183 alla signora
che ivi vivrà con il minore sino all'indipendenza economica di quest'ultimo; Controparte_1
disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza presso la madre con Persona_1
facoltà per il sig. di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con le volontà e gli Parte_1
impegni del minore:
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile alla Pt_1
sig.ra della somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da CP_1
corrispondersi entro il 15 di ogni mese;
5) disporre che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal Pt_1
SSN ed alle spese per attività extrasolastiche/ludico/sportive sostenute per il figlio Persona_2
preventivamente concordate o, comunque, necessarie e documentate, richiamando all'uopo
[...]
espressamente il Protocollo di intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino siglato in data
15.03.2016.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per il Pubblico Ministero
Il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TROFARELLO, il 26/01/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato , il [...]. Per_1
pagina 3 di 7 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
14/05/2020.
Con ricorso depositato il 18/11/2021, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 07/05/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 22/12/2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate all'udienza del 22/12/2022.
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti veniva pronunciato con sentenza 6.03.2023 e la causa veniva rimessa sul ruolo sulle questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva mediante la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e del minore dal servizio di NPI/Psicologia età evolutiva.
All'udienza del 18/07/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Affidamento, collocazione del minore e visite con il genitore collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 4 di 7 Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla signora che la abiterà unitamente al Controparte_1
figlio minore.
Mantenimento del minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il reddito della convenuta è migliorato rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale, invero all'udienza del 18/07/2024 ha dichiarato di aver reperito nell'ultimo anno un'attività lavorativa, svolgendo altresì
prestazioni straordinarie. Ha prodotto buste paga di euro 1300/1400 mensili.
Il sig. ha un lavoro a tempo indeterminato con un reddito di euro 2155,00 mensili (su 12 Pt_1
mensilità, cfr. 730/24).
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di versamento diretto delle spese per l'abitazione assegnata alla convenuta, di proprietà dei di lui genitori, in quanto questo Tribunale ritiene maggiormente rispondente alle esigenze del minore il versamento da parte del sig. di una Pt_1
somma mensile alla signora che dovrà poi provvedere al mantenimento ordinario del CP_1
minore quando lo ha con sé, nonché al pagamento delle spese di sua competenza relative all'immobile ove vive con il figlio.
Le Spese di lite
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del sostanziale accordo circa affidamento, collocazione e visite del minore con il genitore non collocatario e tenuto conto della soccombenza reciproca sulla domanda di mantenimento per il minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 5 di 7 il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso Pt_2
la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la casa materna;
- due pomeriggi uno dei quali seguito da pernottamento nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola;
- un pomeriggio con pernottamento nell'altra settimana dall'uscita da scuola;
- per metà delle vacanze natalizie, la vigilia di Natale e la giornata di Natale ad anni alterni (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra ; Controparte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento Pt_1 Controparte_1
del figlio, l'assegno periodico di euro 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 23.12.2024
pagina 6 di 7 Il Giudice est.
dott. Isabella Messina
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
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