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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
con l'amministratore di sostegno Parte_1 Parte_2 con l'avv. EPICOCO STEFANO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. PISANU RITA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante - - ha depositato ricorso per accertamento Parte_1
tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento di cui alla Legge n° 18/1980.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità della contestazione delle conclusioni peritali. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio
2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo lo stesso reputato nella dovuta considerazione le patologie sofferte.
Ed invero, istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce Persona_1 della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della perizianda, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale. Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero, il dott. ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato Per_1
nella consulenza resa - alla quale integralmente si rimanda dacché alquanto articolata e complessa – riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “• La signora , allo stato attuale, è Parte_1
da considerare ultrasessantacinquenne invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita (L. 508/88). Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. • Alla luce del documentato progressivo aggravamento del declino cognitivo e dell'obiettività rilevata in corso di visita diretta, la necessità di assistenza continua da parte di terzi per il compimento degli atti quotidiani della vita ed il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con elevata probabilità, possono essere giustificati solo a decorrere dal mese di agosto 2023 (circa
3 mesi prima del rilievo del grado avanzato del declino cognitivo). • Pertanto, dalla data della domanda amministrativa (22/07/2022) e fino al mese di luglio 2023, è stata presente la sola condizione di invalidità al 100% in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, ma con autosufficienza nella deambulazione
e nel compimento degli atti quotidiani della vita. Ne deriva che, in detto periodo, non erano ancora presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento (L. 509/88).”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 15/03/2025, pervenivano le CP_ osservazioni concordi dei sanitari dell' e, di contro, le note critiche del legale di parte ricorrente che dissentiva in ordine alla sola data di decorrenza del beneficio così come indicata dal Ctu il quale, vagliate dettagliatamente le suddette valutazioni (cfr. perizia in atti), rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della parte ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2023.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (27.09.2023) ma comunque successivo alla data della domanda amministrativa del 22/07/2022, vista altresì la reciproca parziale soccombenza devono esser compensate per metà. La residua parte di spese di lite segue la soccombenza CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 100% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024; CP_ b)- compensa le spese di lite per metà, condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite che si liquidano in tal misura in euro 1300,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario della ricorrente, CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 27/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio