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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 543/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025 da
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) ed ivi residente in [...]G.C. Scanderbeg n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. RI Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno, e , CP_1
C.F. , nata il [...] a [...] e residente a C.F._2
Castel di Lama (AP) in Via della Liberazione n. 7, rappresentata e difesa AT RI IE del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole alla separazione dei coniugi
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 20/05/2012 avevano contratto matrimonio in Plataci (CS), trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, Parte I, Serie n.
1, optando per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato, in data 10/10/2013 a Corigliano Calabro (CS) il figlio
C.F. . Il minore è affetto da “disturbo dello spettro Per_1 C.F._3
autistico”, patologia per la quale percepisce l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento. Frequenta il primo anno della scuola media presso l'ISC EN
I” di Castel di Lama;
- la sig.ra non svolge attività lavorativa e il sig. svolge lavori saltuari, CP_1 Pt_1
percependo un reddito variabile da € 5.000,00 ad € 11.000,00 annui;
- i coniugi con il reciproco consenso e accordo vivono già separati, in quanto la sig.ra vive con il figlio e i di lei genitori in Castel di Lama in via della Liberazione n. CP_1
7, mentre il sig. è rimasto a vivere a Plataci (CS) in Traversa II G.C. Pt_1
Scanderbeg n. 7;
- il rapporto sentimentale tra i due coniugi è venuto irrimediabilmente meno così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pur sussistendo tra gli stessi reciproco rispetto, ha determinato i coniugi a vivere separatamente e a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La signora rimarrà nell'attuale abitazione sita in Castel di Lama (A) Parte_2
in Via della Liberazione n. 7 ed il sig. rimarrà nell'attuale abitazione Parte_1
sita in Plataci (CS).
3) Il signor a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1 Pt_2
verserà la somma mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli
[...]
indici ISTAT mediante bonifico bancario secondo le modalità dalla stessa indicate.
4) Il figlio verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno cura di garantire allo stesso la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. rimarrà a vivere con la madre presso Per_1
l'attuale abitazione sita in Castel di Lama (AP), Via della Liberazione n.
7. Il padre potrà frequentare il figlio liberamente ogni volta che verrà a Castel di Lama per trovare il figlio nei limiti della autonomia e della disponibilità di affetto da disturbo Per_1
dello spettro autistico.
5) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
6) Nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed il figlio e secondo le possibilità che la gestione di affetto da sindrome dello spettro autistico, Per_1
consentirà, si stabilisce che è libero di vedere e frequentare uando Pt_1 Per_1
si recherà a Castel di Lama presso la casa ove lo stesso vive con la mamma e con i nonni materni.
7) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Pt_1 Per_1
provvederà a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di Euro 200,0, da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario secondo le modalità dalla stessa indicate. Le spese straordinarie saranno completamente a carico del padre.
La signora acconsente alla percezione integrale degli assegni familiari/assegno CP_1
unico da parte del signor . Parte_1
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti. Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Plataci (CS) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 Parte I Serie N.1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno18/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 543/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025 da
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) ed ivi residente in [...]G.C. Scanderbeg n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. RI Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno, e , CP_1
C.F. , nata il [...] a [...] e residente a C.F._2
Castel di Lama (AP) in Via della Liberazione n. 7, rappresentata e difesa AT RI IE del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole alla separazione dei coniugi
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 20/05/2012 avevano contratto matrimonio in Plataci (CS), trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, Parte I, Serie n.
1, optando per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato, in data 10/10/2013 a Corigliano Calabro (CS) il figlio
C.F. . Il minore è affetto da “disturbo dello spettro Per_1 C.F._3
autistico”, patologia per la quale percepisce l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento. Frequenta il primo anno della scuola media presso l'ISC EN
I” di Castel di Lama;
- la sig.ra non svolge attività lavorativa e il sig. svolge lavori saltuari, CP_1 Pt_1
percependo un reddito variabile da € 5.000,00 ad € 11.000,00 annui;
- i coniugi con il reciproco consenso e accordo vivono già separati, in quanto la sig.ra vive con il figlio e i di lei genitori in Castel di Lama in via della Liberazione n. CP_1
7, mentre il sig. è rimasto a vivere a Plataci (CS) in Traversa II G.C. Pt_1
Scanderbeg n. 7;
- il rapporto sentimentale tra i due coniugi è venuto irrimediabilmente meno così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pur sussistendo tra gli stessi reciproco rispetto, ha determinato i coniugi a vivere separatamente e a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La signora rimarrà nell'attuale abitazione sita in Castel di Lama (A) Parte_2
in Via della Liberazione n. 7 ed il sig. rimarrà nell'attuale abitazione Parte_1
sita in Plataci (CS).
3) Il signor a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1 Pt_2
verserà la somma mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli
[...]
indici ISTAT mediante bonifico bancario secondo le modalità dalla stessa indicate.
4) Il figlio verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno cura di garantire allo stesso la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. rimarrà a vivere con la madre presso Per_1
l'attuale abitazione sita in Castel di Lama (AP), Via della Liberazione n.
7. Il padre potrà frequentare il figlio liberamente ogni volta che verrà a Castel di Lama per trovare il figlio nei limiti della autonomia e della disponibilità di affetto da disturbo Per_1
dello spettro autistico.
5) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
6) Nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed il figlio e secondo le possibilità che la gestione di affetto da sindrome dello spettro autistico, Per_1
consentirà, si stabilisce che è libero di vedere e frequentare uando Pt_1 Per_1
si recherà a Castel di Lama presso la casa ove lo stesso vive con la mamma e con i nonni materni.
7) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Pt_1 Per_1
provvederà a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di Euro 200,0, da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario secondo le modalità dalla stessa indicate. Le spese straordinarie saranno completamente a carico del padre.
La signora acconsente alla percezione integrale degli assegni familiari/assegno CP_1
unico da parte del signor . Parte_1
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti. Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Plataci (CS) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 Parte I Serie N.1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno18/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi