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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7662/22 R.G., alla quale risultano riunite quelle iscritte ai nn. 7900/22 e 1586/23 R.G. e vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
M
- ricorrenti –
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Mario Corsiero;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano l'intestato Tribunale esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della con Controparte_2 mansioni di infermiere professionali liv. D1 CCNL Comparto Sanità, presso la Casa di Cura San Michele, con retribuzione lorda mensile di euro 2.182,32;
- Di aver, nei fatti, prestato la propria attività lavorativa in favore della Controparte_1
mediante interposizione fittizia della cooperativa;
[...]
- Di aver già proposto precedente domanda giudiziaria iscritta al n. R.G. 3365/2019, onde accertare la sussistenza del rapporto di lavoro, ab origine, con il committente Casa di Cura San Michele e la natura fittizia di quello intercorso con il soggetto interposto Coop. Syntesis;
- Che, con sentenza n. 2557/2022, in accoglimento del suindicato ricorso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona dello scrivente magistrato, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava “la sussistenza tra , e Parte_1 Parte_2
di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 2.07.2015 e con Parte_3 inquadramento al livello D1 CCNL di comparto, con condanna della Casa di Cura alla formalizzazione del rapporto con il predetto inquadramento”; - Di essere state retribuite dalla Coop. Syntesis sino a maggio 2019. Tanto premesso, concludevano chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dal 01.06.2019 alla pubblicazione della sentenza n. 2557/2022 (03.11.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché all'accantonamento e messa a disposizione del TFR e al pagamento dei contributi previdenziali, sulla base degli artt. 27 e 29 D. Lgs. 276/2003. Domandavano, inoltre, la condanna della società resistente al risarcimento del danno derivante dal rifiuto delle prestazioni lavorative, come quantificato in ricorso. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva (in tutti e tre i giudizi) la
[...] eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, stante la Controparte_3 formazione di precedente giudicato intervenuto tra le parti, che conferma l'estraneità della Casa di Cura alle dinamiche dei rapporti tra le ricorrenti e la Controparte_2 cooperativa. Nel merito, invece, chiedeva il rigetto del ricorso. Precisava, ad ogni buon conto, che avverso la formale offerta delle prestazioni lavorative la Casa di Cura aveva provveduto a comunicare “la riammissione in servizio in via provvisoria, riservandosi di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 2557/2022, stante il giudicato che si era formato a seguito della sentenza n. 3184/2020”; ma che le ricorrenti non avevano inteso recaris a lavoro, ritenendo la condizione di riammissione non “conforme al disposto giudiziale” nonché dissimulatoria di “un evidente intento mobizzante e ritorsivo”. Chiedeva, in ogni caso, la deduzione dell'aliunde perceptum. I giudizi sono stati istruiti mediante acquisizione della documentazione prodotta, nonché previa acquisizione di quella depositata su richiesta del Tribunale (atti relativi al giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento). Essi vengono decisi, all'esito della discussione orale e previa riunione per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI DI CAUSA Conviene, ai fini di una migliore comprensione del percorso motivazionale della sentenza, dare preliminarmente atto delle vicende che hanno portato alla celebrazione del presente giudizio. Le ricorrenti, dipendenti della introducevano innanzi al Tribunale di Controparte_2
S. Maria C.V., un primo giudizio, iscritto al n. 3365/19 R.G. (iscritto il 29.03.2019), avente ad oggetto l'accertamento della natura fittizia del rapporto intercorrente con la cooperativa e la condanna della quale reale datore di lavoro, alla Controparte_1 formalizzazione del rapporto. Già pendente il primo giudizio (iscritto il 29.03.2019), interveniva nei confronti delle tre lavoratrici, il licenziamento intimato dalla che veniva dalle stesse Controparte_2 impugnato con un ulteriore ricorso, incardinato sempre davanti a questo Tribunale, iscritto a ruolo in data 28.08.19, nel quale veniva richiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento “per palese insussistenza della giusta causa e perché palesemente discriminatorio”, con condanna alla reintegra, nonché la “condanna solidale delle resistenti al pagamento, in favore delle ricor-renti delle somme indicate nei su riportati prospetti di calcolo, ovvero delle diverse somme che risulteranno dovute” e la “condanna solidale delle resistenti al pagamento, in favore delle ricor-renti, dell'indennità di mancato preavviso del licenziamento, pari a nn. 2 mensilità e, dunque, pari ad € 2.182,32 X 2 = € 4.364,64 cadauna” (cfr. conclusioni del ricorso iscritto al n. 7642/19 RG, in atti). È fondamentale segnalare sin d'ora che anche nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (come in quello per l'accertamento dell'interposizione fittizia), venivano convenute in giudizio sia la Coop. Syntesis, sia la . Controparte_1
Con sentenza del 14.12.2020 il Tribunale di S. Maria C.V. (Dott. Pellecchia) rigettava il ricorso iscritto al n. 7642/19 RG (impugnativa di licenziamento), condannando le lavoratrici al pagamento delle spese di lite (cfr. sentenza n. 3184/2020 - Dott. Pellecchia in atti). Tale pronuncia, avverso la quale veniva proposto appello dalle ricorrenti, subiva parziale riforma per effetto della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6040/21 del 24.01.2022 che, nel confermare l'originario rigetto del ricorso avverso il licenziamento, “in parziale accoglimento dell'appello condanna la in Controparte_4 solido con la al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_2 euro € 1.215,27 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la in solido con la Controparte_4 Controparte_3
al pagamento in favore di , e delle
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria e i interessi legali sulle somme versate alle stesse a titolo di TFR, dalla maturazione del credito al pagamento” (cfr. sentenza Corte di appello di Napoli n. 6040/21 in atti). Successivamente al deposito della sentenza della Corte di Appello sul licenziamento, veniva definito, dalla scrivente, il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della interposizione fittizia da parte di Syntesis: con sentenza del 19.10.2022, in particolare, il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando la Casa di Cura alla formalizzazione del rapporto. Tanto premesso va anche chiarito che risultano passate in giudicato sia la sentenza della Corte di appello di Napoli, sia la sentenza del 19.10.22 avente ad oggetto l'interposizione fittizia con condanna alla formalizzazione del rapporto. Va ancora osservato che, successivamente alla pronuncia del 19.10.22 le lavoratrici offrivano la propria prestazione lavorativa alla Casa di cura che le convocava per la ripresa del servizio, sebbene con riserva di proporre appello. Le lavoratrici, nondimeno, rifiutavano la convocazione e non vi davano seguito. Così ricostruiti cronologicamente i fatti di causa, occorre valutare le doglianze attoree e le difese della convenuta, onde stabilirne la fondatezza. LE RICHIESTE ATTOREE Le ricorrenti lamentano la mancata applicazione, da parte del reale datore di lavoro
[...]
delle tutele dettate in materia di interposizione fittizia di manodopera dal Controparte_1
D.Lgs. 276/03. Chiedono, conseguentemente, la condanna dello stesso al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento intimato dalla Coop. Syntesis a quello della pubblicazione della sentenza che ha accertato la natura fittizia del rapporto intercorso con la Coop. La resistente, per contro, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, per effetto del giudicato formatosi sul licenziamento, ritenuto legittimo dalla sentenza della C.d.A. di Napoli. A fronte di tale tesi difensiva, le lavoratrici invocano i principi di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 5821/2020, secondo cui in caso di giudicati contrastanti prevarrebbe quello più recente;
sostengono, infine, che “il giudicato formatosi sull'impugnativa del licenziamento, contrariamente a quanto fantasiosamente e pomposamente affermato da parte avversa, oltre a non avere alcuna indidenza sul presente giudizio, non è stato, del pari, né dedotto né eccepito nel giudizio sull'an” (cfr. note del 11.09.23 e successive). Alla luce delle posizioni contrastanti, conviene allora soffermarsi brevemente sul paventato contrasto di giudicati. LA TESI DIFENSIVA: SUL (PRESUNTO) CONTRASTO DI GIUDICATI Ritiene il Tribunale che nel caso di specie non ricorra alcun contrasto di giudicati. In proposito, va rimarcato che nel presente giudizio, al fine ultimo di valutare la presente doglianza, sono stati acquisiti:
- l'atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento;
- la sentenza del tribunale di S. Maria C.V. (Dott. Pellecchia) avente ad oggetto il licenziamento;
- l'atto di appello proposto dalle lavoratrici avverso la sentenza;
- la sentenza di appello. Dall'esame approfondito della documentazione acquisita, nonché dal vaglio del ricorso teso ad ottenere l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera, non emerge alcun contrasto di giudicati. Ed invero, l'analisi attenta del ricorso introduttivo del giudizio di impugnativa di licenziamento (n. 7642/19 RG), evidenzia come il recesso sia stato censurato solo sotto il profilo del carattere discriminatorio e della assenza del motivo fondante. Va rimarcato, infatti, che la Casa di Cura è chiaramente convenuta in giudizio solo quale responsabile solidale per i crediti azionati in quel giudizio (TFR e indennità di mancato preavviso), per i quali la legge prevede la responsabilità solidale di appaltante e appaltatore. Nessuna domanda tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegra presso la Casa di Cura era stata formulata, né avrebbe potuto esserlo, atteso che non vi era stato ancora alcun accertamento della interposizione fittizia (oggetto di altro ricorso). Non è, allora, configurabile alcun contrasto tra la sentenza emessa dalla scrivente, e quella resa dalla Corte di Appello in relazione all'intimato licenziamento. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Invero, all'epoca in cui è stato depositato il ricorso per impugnativa di licenziamento, le lavoratrici avevano già promosso l'azione per l'accertamento del carattere fittizio del rapporto intercorrente con la Coop. Syntesis, con richiesta di condanna di costituzione del rapporto alle dipendenze della stazione appaltante ). CP_1 CP_1
Alla luce di tale ricostruzione, deve allora escludersi che la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha definitivamente accertato la legittimità del licenziamento irrogato dalla Coop. Syntesis, sia ostativa all'accoglimento del presente ricorso. Non si ritiene condivisibile, sul punto, l'affermazione contenuta in memoria di costituzione a mente della quale “In tale giudizio, peraltro, la ricorrente, espressamente, dichiarava di aver già depositato ricorso, dinanzi allo stesso Tribunale, per l'accertamento della natura fittizia del contratto di appalto ed il riconoscimento di lavoro in capo alla committente Casa di Cura: appare pertanto evidente che il licenziamento veniva imputato dalla ricorrente alla committente struttura sanitaria quale reale datore di lavoro ed impugnato anche nei suoi confronti”. Ed infatti, la mera affermazione per cui già era pendente ricorso per l'accertamento del carattere fraudolento dell'appalto, non vale di per sé a ritenere che il licenziamento fosse stato imputato anche alla Casa di Cura. Del resto, per come già innanzi evidenziato, nel libello introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (e nel successivo atto di appello) non si rinvengono doglianze rivolte alla Casa di Cura che viene convenuta in giudizio, chiaramente, solo quale responsabile solidale per il TFR e l'indennità di mancato preavviso. L'avvenuta impugnativa del licenziamento nei confronti della sola Coop., poi, non comporta acquiescenza rispetto alla condotta del reale datore di lavoro Casa di Cura, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché risultava già proposto ricorso per l'accertamento della interposizione fittizia, con richiesta di condanna alla costituzione del rapporto;
in secondo luogo, in quanto la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che l'impugnativa del licenziamento nei soli confronti del datore di lavoro formale, non privi il lavoratore della possibilità di impugnare lo stesso nei confronti del datore di lavoro effettivo: “ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza” (Cass. n. 6266/24). Ancor più calzante, rispetto a quanto accaduto nella fattispecie oggetto di causa, il principio affermato nella sentenza n. 32412/23 dalla Corte di Cassazione: “a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse della lavoratrice salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro. Tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro simulato nei confronti di quella che si ritiene essere l'effettiva datrice di lavoro interponente, come nel caso di specie. Pertanto, non sussiste preclusione tra la possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro”. Tali principi si attagliano perfettamente alla fattispecie per cui è causa, in cui le lavoratrici hanno prima richiesto l'accertamento dell'interposizione e costituzione del rapporto e, intimato il licenziamento, hanno tentato di salvaguardare anche il rapporto formale in essere, posto che una eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla Coop. Syntesis nulla avrebbe tolto al giudizio avente ad oggetto l'interposizione. Nessun precedente giudicato né contrasto di giudicati è dunque configurabile nel caso di specie. MERITO – DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI Sgomberato il campo dalla preliminare eccezione di inammissibilità occorre vagliare il merito del ricorso. Le lavoratrici chiedono la condanna dell'effettivo datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso operato dal datore di lavoro formale, fino al deposito della sentenza. In proposito occorre rammentare che l'art. 29 comma 3 bis D.Lgs. 276/03 dispone:
“Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2”. Tale ultima norma richiamata dispone(va) che, in caso di somministrazione irregolare ai sensi del comma 1, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. Su tale impianto normativo ha influito il recente intervento del Legislatore del 2020. Invero, attualmente le conseguenze giuridiche della somministrazione di lavoro irregolare sono regolate dall'art. 38 D.Lgs. n. 81/15, che, al comma 3, ripete testualmente il contenuto dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/03 (contestualmente abrogato), ribadendo che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore valgono a liberare l'utilizzatore effettivo della prestazione di lavoro e che gli atti di gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Con norma di interpretazione autentica, poi, l'art. 80 bis, D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 77/20) ha disposto: “Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 38, comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”. Sulla portata dell'intervento normativo perpetrato con l'art. 80 bis D.L. n. 34/20, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32412/23 chiarendo la portata di norma di interpretazione autentica, dunque retroattiva, del citato art. 80 bis: “sotto il profilo della volontà del datore di lavoro sostanziale di avvalersi del licenziamento del lavoratore operato dall'appaltatore (non genuino e quindi equiparato a somministratore di lavoro irregolare) quale atto di gestione del rapporto di lavoro, osserva il Collegio che tale interpretazione è preclusa dal disposto della norma di cui al D.L. n. 34 del 2020, art. 80-bis, sopra riportata. Prima dell'approvazione di tale norma interpretativa, alcuni precedenti di questa Corte si erano espressi nel senso che, in tema di somministrazione irregolare, nell'ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, fosse onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege, gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento (Cass. n. 17969/2016; conf. Cass. n. 6668/2019). D'altra parte, in via generale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che nell'ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio, con conseguente inefficacia del recesso intimato dal soggetto interposto (cfr. Cass. n. 22487/2019 e giurisprudenza ivi richiamata)”. In tale contesto normativo ed interpretativo, il citato art. 80-bis, deve qualificarsi effettivamente “come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che (…) è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. La norma manifesta espressamente l'intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze” (Cass. n. 32412/23). Tanto chiarito in via generale, sono dunque imputabili alla tutti i Controparte_1 pagamenti effettuati fino alla data del recesso dal datore di lavoro interposto Coop. Syntesis;
va, invece, escluso che possa imputarsi al datore di lavoro effettivo anche l'atto di recesso, per le ragioni appena espresse. Appurato, allora, che le lavoratrici si sono correttamente e prontamente attivate per l'accertamento dell'interposizione fittizia, con richiesta di costituzione del rapporto alle dipendenze della casa di cura e che tale CP_1 accertamento e condanna sono intervenuti per effetto della sentenza n. 2557/22 del Tribunale di S. Maria C.V., passata in giudicato, ne consegue che l'odierna convenuta va condannata al pagamento, nei confronti delle ricorrenti, delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della pubblicazione della sentenza, sebbene con alcuni limiti che si vanno a delineare. QUANTUM DOVUTO In prima battuta, va rilevato che è versata in atti prova della offerta della prestazione lavorativa inviata dalle ricorrenti alla Casa in data 6.05.19 (dunque prima del CP_1 licenziamento intimato da Syntesis). In numerose occasioni, invero, la Corte di Cassazione ha ribadito (in materia di cessione di ramo d'azienda con principi pienamente applicabili anche all'interposizione) che “fino alla pubblicazione della decisione che dichiara illegittima la cessione e ordina il ripristino del rapporto di lavoro col cedente, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno (detratto l'eventuale aliunde perceptum) solo se ha costituito in mora il datore ex articolo 1217 del C.C., offrendogli la prestazione lavorativa che è stata ingiustificatamente rifiutata”. Occorre, allora, ribadire ancora una volta che la sentenza n. 2557/22 (pronunciata dalla scrivente e passata in giudicato), stante la condanna della alla Controparte_1 costituzione del rapporto di lavoro con decorrenza sin dall'assunzione da parte della Coop. Syntesis, comporta l'obbligo della odierna convenuta di pagare tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla pubblicazione della sentenza, in ragione dell'inefficacia del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale e tenuto conto dell'esistenza di una messa in mora antecedente il licenziamento. Secondo quanto dedotto dalle lavoratrici, e non contestato dalla Casa di cura, la retribuzione percepita all'atto del recesso della Coop. era pari ad euro 2.182, 32 lordi. Sulla scorta di tali parametri, ciascuna lavoratrice richiede la condanna della Casa di Cura al pagamento della complessiva somma lorda di euro 97.840,68, oltre accantonamento del TFR e versamento dei contributi previdenziali. La convenuta eccepisce, fondatamente, l'aliunde perceptum, nonché l'avvenuto inserimento nei conteggi anche della mensilità di novembre 2022, pur essendo stata pubblicata la sentenza in data 3.11.22. Con riguardo alla mensilità di giugno 2019 il Tribunale ritiene di dover condividere le osservazioni formulate da parte resistente. L'obbligo al pagamento di tale mensilità, invero, non sussiste, rilevato che il licenziamento è intervenuto alla fine del mese e che per quel periodo le lavoratrici sono state retribuite dalla Coop. quanto al mese di ottobre 2022 esso va retribuito in proporzione, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza (19.10.22). ancora, la tredicesima dell'anno 2019 è dovuta solo per le mensilità successive al licenziamento (in assenza di deduzioni in ordine al mancato pagamento della stessa da parte della Coop.) Alla somma richiesta da ciascuna ricorrente va, dunque, sottratto in via del tutto preliminare l'importo di euro 2.182, 32 lordi. Occorre, ora, esaminare l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla resistente. ALIUNDE PERCEPTUM Sul punto è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la diversa natura dell'obbligazione che viene a gravare sulla parte datoriale nei due distinti segmenti temporali: natura risarcitoria per il periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda interpositiva o traslativa (Cass. n. 5788/2023; n. 6902/2023; 22041/2023) e natura retributiva per il periodo successivo a tale pronuncia giudiziale (Cass. S.U. 2990/2018). La natura risarcitoria dell'obbligazione datoriale comporta la piena applicabilità del principio cardine del nostro ordinamento che impone di scomputare dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, quanto percepito nello stesso periodo dal lavoratore in forza di ulteriori prestazioni lavorative. La ratio del principio risiede nella necessità di evitare che il lavoratore ottenga, a seguito di reintegra nel posto di lavoro dal quale era stato illegittimamente licenziato, un risarcimento corrispondente alle mancate retribuzioni, che si sovrapponga ai redditi eventualmente percepiti da altra attività svolta nel periodo intermedio, generando così una duplicazione ingiustificata degli importi riconosciuti. L'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla resistente è, dunque, meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti di quanto percepito dalle lavoratrici in esecuzione di ulteriori prestazioni lavorative. In relazione alle prestazioni lavorative di cui si discorre, parte resistente ha documentato, mediante estratto conto previdenziale, l'avvenuta effettuazione da parte delle istanti, di prestazioni lavorative in favore di SL ( e , Manpower e Ministero Parte_2 Parte_3
Istruzione (Iodice), con indicazione della retribuzione percepita. L'avvenuta percezione di tali importi non è stata contestata dalle ricorrenti che hanno liquidato la vicenda affermando che “alcuna norma vieta la c.detta “doppia occupazione” per un lavoratore e, conseguentemente, la percezione di una doppia retribuzione” (cfr. note del 11.09.23). Ebbene, l'assunto attoreo non è condivisibile: in primo luogo, i rapporti di lavoro di cui si tratta sono intercorsi con soggetti pubblici e, dunque, devono considerarsi connotati dall'obbligo di fedeltà che permea lo status del dipendente pubblico in forza del dettato Costituzionale (in assenza di prova contraria, che sarebbe stato onere delle lavoratrici fornire). A ciò si aggiunga che il rapporto di lavoro costituito con Controparte_5
l'effettuazione di n. 156 ore mensili (per come dedotto proprio dalle istanti negli atti introduttivi del giudizio di accertamento del fenomeno interpositivo), dunque un rapporto di lavoro full time che non avrebbe consentito, nella pratica, lo svolgimento di altra prestazione lavorativa full time. Le somme indicate negli estratti contributivi prodotti da devono, CP_1 Controparte_1 allora, essere scomputate dalle somme dovute alle lavoratrici. Non colgono nel segno, invece, le eccezioni della resistente in ordine alle somme percepite a titolo di naspi. ALIUNDE PERCEPTUM – NASPI Con la sentenza n. 11989/2018 (tra le tante), la Corte Cassazione ha affermato che l'indennità di disoccupazione non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto al dipendente illegittimamente licenziato, posto che la stessa difetta del requisito della definitività, consentendo all' di ripetere tutte le somme Controparte_6 corrisposte al lavoratore. Nello stesso senso anche Cass. n. 11835/2018, secondo cui: “in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge”. A ciò si aggiunga che compete all' la legittimazione a chiedere la ripetizione della CP_7
Naspi al lavoratore, sicchè sottrarla dall'indennità risarcitoria, significherebbe “restituirla” ad un soggetto, quale il datore di lavoro, diverso dall'Ente erogatore. In considerazione di tali argomentazioni, occorre allora calcolare l'entità delle somme dovute a ciascuna lavoratrice.
Parte_1
, sulla scorta di quanto evincibile dall'estratto contributivo in atti, ha
[...] percepito:
- euro 37.441,71 a titolo di Naspi;
- euro 4.181,39 a titolo di retribuzioni da Manpower, MIM, AORN S. Anna e S. Sebastiano.
conseguentemente, va condannata a versare a la Controparte_1 Parte_1 somma lorda complessiva di euro 89.293,63 oltre interessi e rivalutazione (tenuto conto di quanto sopra esposto per le mensilità di giugno 2019, tredicesima 2019 e ottobre 2022). A tale somma va aggiunta la quota TFR (pari ad euro 6.614,34), nonché i contributi previdenziali e assistenziali. Parte_2
[...] , sulla scorta di quanto evincibile dall'estratto contributivo in atti, ha
[...] percepito:
- euro 33.080,74 a titolo di Naspi;
- euro 62.064,78 a titolo di retribuzioni dall'SL.
, conseguentemente, va condannata a versare a Controparte_1 Parte_2 la somma lorda complessiva di euro 31.410,24 oltre interessi e rivalutazione (tenuto conto di quanto sopra esposto per le mensilità di giugno 2019, tredicesima 2019 e ottobre 2022). A tale somma va aggiunta la quota TFR (pari ad euro 2.326,68), nonché i contributi previdenziali e assistenziali.
Parte_3
, sulla scorta di quanto evincibile dall'estratto contributivo in atti, ha
[...] percepito:
- euro 20.621,76 a titolo di Naspi;
- euro 80.760,75 a titolo di retribuzioni da SL.
, conseguentemente, va condannata a versare a la Controparte_1 Parte_3 somma lorda complessiva di euro 12.714,27, oltre interessi e rivalutazione (tenuto conto di quanto sopra esposto per le mensilità di giugno 2019, tredicesima 2019 e ottobre 2022). A tale somma va aggiunta la quota TFR (pari ad euro 941,79), nonché i contributi previdenziali e assistenziali. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 2/3, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum, nonché delle oggettive difficoltà interpretative che connotano la controversia. Sul punto si sottolinea l'intervento di numerose pronunce di legittimità (richiamate nella presente sentenza) intervenute solo in epoca successiva al deposito dei ricorsi. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del numero di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere la somma complessiva di euro 95.907,97 nei Controparte_1 confronti di , euro 33.736,92 nei confronti di ed Parte_1 Parte_2 euro 13.656,06 nei confronti di , oltre interessi e rivalutazione, Parte_3 nonché alla regolarizzazione contributiva;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna al pagamento Controparte_1 della restante parte, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.03.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7662/22 R.G., alla quale risultano riunite quelle iscritte ai nn. 7900/22 e 1586/23 R.G. e vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
M
- ricorrenti –
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Mario Corsiero;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano l'intestato Tribunale esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della con Controparte_2 mansioni di infermiere professionali liv. D1 CCNL Comparto Sanità, presso la Casa di Cura San Michele, con retribuzione lorda mensile di euro 2.182,32;
- Di aver, nei fatti, prestato la propria attività lavorativa in favore della Controparte_1
mediante interposizione fittizia della cooperativa;
[...]
- Di aver già proposto precedente domanda giudiziaria iscritta al n. R.G. 3365/2019, onde accertare la sussistenza del rapporto di lavoro, ab origine, con il committente Casa di Cura San Michele e la natura fittizia di quello intercorso con il soggetto interposto Coop. Syntesis;
- Che, con sentenza n. 2557/2022, in accoglimento del suindicato ricorso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona dello scrivente magistrato, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava “la sussistenza tra , e Parte_1 Parte_2
di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 2.07.2015 e con Parte_3 inquadramento al livello D1 CCNL di comparto, con condanna della Casa di Cura alla formalizzazione del rapporto con il predetto inquadramento”; - Di essere state retribuite dalla Coop. Syntesis sino a maggio 2019. Tanto premesso, concludevano chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dal 01.06.2019 alla pubblicazione della sentenza n. 2557/2022 (03.11.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché all'accantonamento e messa a disposizione del TFR e al pagamento dei contributi previdenziali, sulla base degli artt. 27 e 29 D. Lgs. 276/2003. Domandavano, inoltre, la condanna della società resistente al risarcimento del danno derivante dal rifiuto delle prestazioni lavorative, come quantificato in ricorso. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva (in tutti e tre i giudizi) la
[...] eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, stante la Controparte_3 formazione di precedente giudicato intervenuto tra le parti, che conferma l'estraneità della Casa di Cura alle dinamiche dei rapporti tra le ricorrenti e la Controparte_2 cooperativa. Nel merito, invece, chiedeva il rigetto del ricorso. Precisava, ad ogni buon conto, che avverso la formale offerta delle prestazioni lavorative la Casa di Cura aveva provveduto a comunicare “la riammissione in servizio in via provvisoria, riservandosi di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 2557/2022, stante il giudicato che si era formato a seguito della sentenza n. 3184/2020”; ma che le ricorrenti non avevano inteso recaris a lavoro, ritenendo la condizione di riammissione non “conforme al disposto giudiziale” nonché dissimulatoria di “un evidente intento mobizzante e ritorsivo”. Chiedeva, in ogni caso, la deduzione dell'aliunde perceptum. I giudizi sono stati istruiti mediante acquisizione della documentazione prodotta, nonché previa acquisizione di quella depositata su richiesta del Tribunale (atti relativi al giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento). Essi vengono decisi, all'esito della discussione orale e previa riunione per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI DI CAUSA Conviene, ai fini di una migliore comprensione del percorso motivazionale della sentenza, dare preliminarmente atto delle vicende che hanno portato alla celebrazione del presente giudizio. Le ricorrenti, dipendenti della introducevano innanzi al Tribunale di Controparte_2
S. Maria C.V., un primo giudizio, iscritto al n. 3365/19 R.G. (iscritto il 29.03.2019), avente ad oggetto l'accertamento della natura fittizia del rapporto intercorrente con la cooperativa e la condanna della quale reale datore di lavoro, alla Controparte_1 formalizzazione del rapporto. Già pendente il primo giudizio (iscritto il 29.03.2019), interveniva nei confronti delle tre lavoratrici, il licenziamento intimato dalla che veniva dalle stesse Controparte_2 impugnato con un ulteriore ricorso, incardinato sempre davanti a questo Tribunale, iscritto a ruolo in data 28.08.19, nel quale veniva richiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento “per palese insussistenza della giusta causa e perché palesemente discriminatorio”, con condanna alla reintegra, nonché la “condanna solidale delle resistenti al pagamento, in favore delle ricor-renti delle somme indicate nei su riportati prospetti di calcolo, ovvero delle diverse somme che risulteranno dovute” e la “condanna solidale delle resistenti al pagamento, in favore delle ricor-renti, dell'indennità di mancato preavviso del licenziamento, pari a nn. 2 mensilità e, dunque, pari ad € 2.182,32 X 2 = € 4.364,64 cadauna” (cfr. conclusioni del ricorso iscritto al n. 7642/19 RG, in atti). È fondamentale segnalare sin d'ora che anche nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (come in quello per l'accertamento dell'interposizione fittizia), venivano convenute in giudizio sia la Coop. Syntesis, sia la . Controparte_1
Con sentenza del 14.12.2020 il Tribunale di S. Maria C.V. (Dott. Pellecchia) rigettava il ricorso iscritto al n. 7642/19 RG (impugnativa di licenziamento), condannando le lavoratrici al pagamento delle spese di lite (cfr. sentenza n. 3184/2020 - Dott. Pellecchia in atti). Tale pronuncia, avverso la quale veniva proposto appello dalle ricorrenti, subiva parziale riforma per effetto della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6040/21 del 24.01.2022 che, nel confermare l'originario rigetto del ricorso avverso il licenziamento, “in parziale accoglimento dell'appello condanna la in Controparte_4 solido con la al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_2 euro € 1.215,27 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la in solido con la Controparte_4 Controparte_3
al pagamento in favore di , e delle
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria e i interessi legali sulle somme versate alle stesse a titolo di TFR, dalla maturazione del credito al pagamento” (cfr. sentenza Corte di appello di Napoli n. 6040/21 in atti). Successivamente al deposito della sentenza della Corte di Appello sul licenziamento, veniva definito, dalla scrivente, il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della interposizione fittizia da parte di Syntesis: con sentenza del 19.10.2022, in particolare, il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando la Casa di Cura alla formalizzazione del rapporto. Tanto premesso va anche chiarito che risultano passate in giudicato sia la sentenza della Corte di appello di Napoli, sia la sentenza del 19.10.22 avente ad oggetto l'interposizione fittizia con condanna alla formalizzazione del rapporto. Va ancora osservato che, successivamente alla pronuncia del 19.10.22 le lavoratrici offrivano la propria prestazione lavorativa alla Casa di cura che le convocava per la ripresa del servizio, sebbene con riserva di proporre appello. Le lavoratrici, nondimeno, rifiutavano la convocazione e non vi davano seguito. Così ricostruiti cronologicamente i fatti di causa, occorre valutare le doglianze attoree e le difese della convenuta, onde stabilirne la fondatezza. LE RICHIESTE ATTOREE Le ricorrenti lamentano la mancata applicazione, da parte del reale datore di lavoro
[...]
delle tutele dettate in materia di interposizione fittizia di manodopera dal Controparte_1
D.Lgs. 276/03. Chiedono, conseguentemente, la condanna dello stesso al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento intimato dalla Coop. Syntesis a quello della pubblicazione della sentenza che ha accertato la natura fittizia del rapporto intercorso con la Coop. La resistente, per contro, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, per effetto del giudicato formatosi sul licenziamento, ritenuto legittimo dalla sentenza della C.d.A. di Napoli. A fronte di tale tesi difensiva, le lavoratrici invocano i principi di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 5821/2020, secondo cui in caso di giudicati contrastanti prevarrebbe quello più recente;
sostengono, infine, che “il giudicato formatosi sull'impugnativa del licenziamento, contrariamente a quanto fantasiosamente e pomposamente affermato da parte avversa, oltre a non avere alcuna indidenza sul presente giudizio, non è stato, del pari, né dedotto né eccepito nel giudizio sull'an” (cfr. note del 11.09.23 e successive). Alla luce delle posizioni contrastanti, conviene allora soffermarsi brevemente sul paventato contrasto di giudicati. LA TESI DIFENSIVA: SUL (PRESUNTO) CONTRASTO DI GIUDICATI Ritiene il Tribunale che nel caso di specie non ricorra alcun contrasto di giudicati. In proposito, va rimarcato che nel presente giudizio, al fine ultimo di valutare la presente doglianza, sono stati acquisiti:
- l'atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento;
- la sentenza del tribunale di S. Maria C.V. (Dott. Pellecchia) avente ad oggetto il licenziamento;
- l'atto di appello proposto dalle lavoratrici avverso la sentenza;
- la sentenza di appello. Dall'esame approfondito della documentazione acquisita, nonché dal vaglio del ricorso teso ad ottenere l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera, non emerge alcun contrasto di giudicati. Ed invero, l'analisi attenta del ricorso introduttivo del giudizio di impugnativa di licenziamento (n. 7642/19 RG), evidenzia come il recesso sia stato censurato solo sotto il profilo del carattere discriminatorio e della assenza del motivo fondante. Va rimarcato, infatti, che la Casa di Cura è chiaramente convenuta in giudizio solo quale responsabile solidale per i crediti azionati in quel giudizio (TFR e indennità di mancato preavviso), per i quali la legge prevede la responsabilità solidale di appaltante e appaltatore. Nessuna domanda tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegra presso la Casa di Cura era stata formulata, né avrebbe potuto esserlo, atteso che non vi era stato ancora alcun accertamento della interposizione fittizia (oggetto di altro ricorso). Non è, allora, configurabile alcun contrasto tra la sentenza emessa dalla scrivente, e quella resa dalla Corte di Appello in relazione all'intimato licenziamento. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Invero, all'epoca in cui è stato depositato il ricorso per impugnativa di licenziamento, le lavoratrici avevano già promosso l'azione per l'accertamento del carattere fittizio del rapporto intercorrente con la Coop. Syntesis, con richiesta di condanna di costituzione del rapporto alle dipendenze della stazione appaltante ). CP_1 CP_1
Alla luce di tale ricostruzione, deve allora escludersi che la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha definitivamente accertato la legittimità del licenziamento irrogato dalla Coop. Syntesis, sia ostativa all'accoglimento del presente ricorso. Non si ritiene condivisibile, sul punto, l'affermazione contenuta in memoria di costituzione a mente della quale “In tale giudizio, peraltro, la ricorrente, espressamente, dichiarava di aver già depositato ricorso, dinanzi allo stesso Tribunale, per l'accertamento della natura fittizia del contratto di appalto ed il riconoscimento di lavoro in capo alla committente Casa di Cura: appare pertanto evidente che il licenziamento veniva imputato dalla ricorrente alla committente struttura sanitaria quale reale datore di lavoro ed impugnato anche nei suoi confronti”. Ed infatti, la mera affermazione per cui già era pendente ricorso per l'accertamento del carattere fraudolento dell'appalto, non vale di per sé a ritenere che il licenziamento fosse stato imputato anche alla Casa di Cura. Del resto, per come già innanzi evidenziato, nel libello introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (e nel successivo atto di appello) non si rinvengono doglianze rivolte alla Casa di Cura che viene convenuta in giudizio, chiaramente, solo quale responsabile solidale per il TFR e l'indennità di mancato preavviso. L'avvenuta impugnativa del licenziamento nei confronti della sola Coop., poi, non comporta acquiescenza rispetto alla condotta del reale datore di lavoro Casa di Cura, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché risultava già proposto ricorso per l'accertamento della interposizione fittizia, con richiesta di condanna alla costituzione del rapporto;
in secondo luogo, in quanto la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che l'impugnativa del licenziamento nei soli confronti del datore di lavoro formale, non privi il lavoratore della possibilità di impugnare lo stesso nei confronti del datore di lavoro effettivo: “ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza” (Cass. n. 6266/24). Ancor più calzante, rispetto a quanto accaduto nella fattispecie oggetto di causa, il principio affermato nella sentenza n. 32412/23 dalla Corte di Cassazione: “a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse della lavoratrice salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro. Tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro simulato nei confronti di quella che si ritiene essere l'effettiva datrice di lavoro interponente, come nel caso di specie. Pertanto, non sussiste preclusione tra la possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro”. Tali principi si attagliano perfettamente alla fattispecie per cui è causa, in cui le lavoratrici hanno prima richiesto l'accertamento dell'interposizione e costituzione del rapporto e, intimato il licenziamento, hanno tentato di salvaguardare anche il rapporto formale in essere, posto che una eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla Coop. Syntesis nulla avrebbe tolto al giudizio avente ad oggetto l'interposizione. Nessun precedente giudicato né contrasto di giudicati è dunque configurabile nel caso di specie. MERITO – DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI Sgomberato il campo dalla preliminare eccezione di inammissibilità occorre vagliare il merito del ricorso. Le lavoratrici chiedono la condanna dell'effettivo datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso operato dal datore di lavoro formale, fino al deposito della sentenza. In proposito occorre rammentare che l'art. 29 comma 3 bis D.Lgs. 276/03 dispone:
“Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2”. Tale ultima norma richiamata dispone(va) che, in caso di somministrazione irregolare ai sensi del comma 1, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. Su tale impianto normativo ha influito il recente intervento del Legislatore del 2020. Invero, attualmente le conseguenze giuridiche della somministrazione di lavoro irregolare sono regolate dall'art. 38 D.Lgs. n. 81/15, che, al comma 3, ripete testualmente il contenuto dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/03 (contestualmente abrogato), ribadendo che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore valgono a liberare l'utilizzatore effettivo della prestazione di lavoro e che gli atti di gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Con norma di interpretazione autentica, poi, l'art. 80 bis, D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 77/20) ha disposto: “Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 38, comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”. Sulla portata dell'intervento normativo perpetrato con l'art. 80 bis D.L. n. 34/20, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32412/23 chiarendo la portata di norma di interpretazione autentica, dunque retroattiva, del citato art. 80 bis: “sotto il profilo della volontà del datore di lavoro sostanziale di avvalersi del licenziamento del lavoratore operato dall'appaltatore (non genuino e quindi equiparato a somministratore di lavoro irregolare) quale atto di gestione del rapporto di lavoro, osserva il Collegio che tale interpretazione è preclusa dal disposto della norma di cui al D.L. n. 34 del 2020, art. 80-bis, sopra riportata. Prima dell'approvazione di tale norma interpretativa, alcuni precedenti di questa Corte si erano espressi nel senso che, in tema di somministrazione irregolare, nell'ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, fosse onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege, gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento (Cass. n. 17969/2016; conf. Cass. n. 6668/2019). D'altra parte, in via generale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che nell'ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio, con conseguente inefficacia del recesso intimato dal soggetto interposto (cfr. Cass. n. 22487/2019 e giurisprudenza ivi richiamata)”. In tale contesto normativo ed interpretativo, il citato art. 80-bis, deve qualificarsi effettivamente “come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che (…) è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. La norma manifesta espressamente l'intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze” (Cass. n. 32412/23). Tanto chiarito in via generale, sono dunque imputabili alla tutti i Controparte_1 pagamenti effettuati fino alla data del recesso dal datore di lavoro interposto Coop. Syntesis;
va, invece, escluso che possa imputarsi al datore di lavoro effettivo anche l'atto di recesso, per le ragioni appena espresse. Appurato, allora, che le lavoratrici si sono correttamente e prontamente attivate per l'accertamento dell'interposizione fittizia, con richiesta di costituzione del rapporto alle dipendenze della casa di cura e che tale CP_1 accertamento e condanna sono intervenuti per effetto della sentenza n. 2557/22 del Tribunale di S. Maria C.V., passata in giudicato, ne consegue che l'odierna convenuta va condannata al pagamento, nei confronti delle ricorrenti, delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della pubblicazione della sentenza, sebbene con alcuni limiti che si vanno a delineare. QUANTUM DOVUTO In prima battuta, va rilevato che è versata in atti prova della offerta della prestazione lavorativa inviata dalle ricorrenti alla Casa in data 6.05.19 (dunque prima del CP_1 licenziamento intimato da Syntesis). In numerose occasioni, invero, la Corte di Cassazione ha ribadito (in materia di cessione di ramo d'azienda con principi pienamente applicabili anche all'interposizione) che “fino alla pubblicazione della decisione che dichiara illegittima la cessione e ordina il ripristino del rapporto di lavoro col cedente, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno (detratto l'eventuale aliunde perceptum) solo se ha costituito in mora il datore ex articolo 1217 del C.C., offrendogli la prestazione lavorativa che è stata ingiustificatamente rifiutata”. Occorre, allora, ribadire ancora una volta che la sentenza n. 2557/22 (pronunciata dalla scrivente e passata in giudicato), stante la condanna della alla Controparte_1 costituzione del rapporto di lavoro con decorrenza sin dall'assunzione da parte della Coop. Syntesis, comporta l'obbligo della odierna convenuta di pagare tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla pubblicazione della sentenza, in ragione dell'inefficacia del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale e tenuto conto dell'esistenza di una messa in mora antecedente il licenziamento. Secondo quanto dedotto dalle lavoratrici, e non contestato dalla Casa di cura, la retribuzione percepita all'atto del recesso della Coop. era pari ad euro 2.182, 32 lordi. Sulla scorta di tali parametri, ciascuna lavoratrice richiede la condanna della Casa di Cura al pagamento della complessiva somma lorda di euro 97.840,68, oltre accantonamento del TFR e versamento dei contributi previdenziali. La convenuta eccepisce, fondatamente, l'aliunde perceptum, nonché l'avvenuto inserimento nei conteggi anche della mensilità di novembre 2022, pur essendo stata pubblicata la sentenza in data 3.11.22. Con riguardo alla mensilità di giugno 2019 il Tribunale ritiene di dover condividere le osservazioni formulate da parte resistente. L'obbligo al pagamento di tale mensilità, invero, non sussiste, rilevato che il licenziamento è intervenuto alla fine del mese e che per quel periodo le lavoratrici sono state retribuite dalla Coop. quanto al mese di ottobre 2022 esso va retribuito in proporzione, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza (19.10.22). ancora, la tredicesima dell'anno 2019 è dovuta solo per le mensilità successive al licenziamento (in assenza di deduzioni in ordine al mancato pagamento della stessa da parte della Coop.) Alla somma richiesta da ciascuna ricorrente va, dunque, sottratto in via del tutto preliminare l'importo di euro 2.182, 32 lordi. Occorre, ora, esaminare l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla resistente. ALIUNDE PERCEPTUM Sul punto è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la diversa natura dell'obbligazione che viene a gravare sulla parte datoriale nei due distinti segmenti temporali: natura risarcitoria per il periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda interpositiva o traslativa (Cass. n. 5788/2023; n. 6902/2023; 22041/2023) e natura retributiva per il periodo successivo a tale pronuncia giudiziale (Cass. S.U. 2990/2018). La natura risarcitoria dell'obbligazione datoriale comporta la piena applicabilità del principio cardine del nostro ordinamento che impone di scomputare dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, quanto percepito nello stesso periodo dal lavoratore in forza di ulteriori prestazioni lavorative. La ratio del principio risiede nella necessità di evitare che il lavoratore ottenga, a seguito di reintegra nel posto di lavoro dal quale era stato illegittimamente licenziato, un risarcimento corrispondente alle mancate retribuzioni, che si sovrapponga ai redditi eventualmente percepiti da altra attività svolta nel periodo intermedio, generando così una duplicazione ingiustificata degli importi riconosciuti. L'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla resistente è, dunque, meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti di quanto percepito dalle lavoratrici in esecuzione di ulteriori prestazioni lavorative. In relazione alle prestazioni lavorative di cui si discorre, parte resistente ha documentato, mediante estratto conto previdenziale, l'avvenuta effettuazione da parte delle istanti, di prestazioni lavorative in favore di SL ( e , Manpower e Ministero Parte_2 Parte_3
Istruzione (Iodice), con indicazione della retribuzione percepita. L'avvenuta percezione di tali importi non è stata contestata dalle ricorrenti che hanno liquidato la vicenda affermando che “alcuna norma vieta la c.detta “doppia occupazione” per un lavoratore e, conseguentemente, la percezione di una doppia retribuzione” (cfr. note del 11.09.23). Ebbene, l'assunto attoreo non è condivisibile: in primo luogo, i rapporti di lavoro di cui si tratta sono intercorsi con soggetti pubblici e, dunque, devono considerarsi connotati dall'obbligo di fedeltà che permea lo status del dipendente pubblico in forza del dettato Costituzionale (in assenza di prova contraria, che sarebbe stato onere delle lavoratrici fornire). A ciò si aggiunga che il rapporto di lavoro costituito con Controparte_5
l'effettuazione di n. 156 ore mensili (per come dedotto proprio dalle istanti negli atti introduttivi del giudizio di accertamento del fenomeno interpositivo), dunque un rapporto di lavoro full time che non avrebbe consentito, nella pratica, lo svolgimento di altra prestazione lavorativa full time. Le somme indicate negli estratti contributivi prodotti da devono, CP_1 Controparte_1 allora, essere scomputate dalle somme dovute alle lavoratrici. Non colgono nel segno, invece, le eccezioni della resistente in ordine alle somme percepite a titolo di naspi. ALIUNDE PERCEPTUM – NASPI Con la sentenza n. 11989/2018 (tra le tante), la Corte Cassazione ha affermato che l'indennità di disoccupazione non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto al dipendente illegittimamente licenziato, posto che la stessa difetta del requisito della definitività, consentendo all' di ripetere tutte le somme Controparte_6 corrisposte al lavoratore. Nello stesso senso anche Cass. n. 11835/2018, secondo cui: “in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge”. A ciò si aggiunga che compete all' la legittimazione a chiedere la ripetizione della CP_7
Naspi al lavoratore, sicchè sottrarla dall'indennità risarcitoria, significherebbe “restituirla” ad un soggetto, quale il datore di lavoro, diverso dall'Ente erogatore. In considerazione di tali argomentazioni, occorre allora calcolare l'entità delle somme dovute a ciascuna lavoratrice.
Parte_1
, sulla scorta di quanto evincibile dall'estratto contributivo in atti, ha
[...] percepito:
- euro 37.441,71 a titolo di Naspi;
- euro 4.181,39 a titolo di retribuzioni da Manpower, MIM, AORN S. Anna e S. Sebastiano.
conseguentemente, va condannata a versare a la Controparte_1 Parte_1 somma lorda complessiva di euro 89.293,63 oltre interessi e rivalutazione (tenuto conto di quanto sopra esposto per le mensilità di giugno 2019, tredicesima 2019 e ottobre 2022). A tale somma va aggiunta la quota TFR (pari ad euro 6.614,34), nonché i contributi previdenziali e assistenziali. Parte_2
[...] , sulla scorta di quanto evincibile dall'estratto contributivo in atti, ha
[...] percepito:
- euro 33.080,74 a titolo di Naspi;
- euro 62.064,78 a titolo di retribuzioni dall'SL.
, conseguentemente, va condannata a versare a Controparte_1 Parte_2 la somma lorda complessiva di euro 31.410,24 oltre interessi e rivalutazione (tenuto conto di quanto sopra esposto per le mensilità di giugno 2019, tredicesima 2019 e ottobre 2022). A tale somma va aggiunta la quota TFR (pari ad euro 2.326,68), nonché i contributi previdenziali e assistenziali.
Parte_3
, sulla scorta di quanto evincibile dall'estratto contributivo in atti, ha
[...] percepito:
- euro 20.621,76 a titolo di Naspi;
- euro 80.760,75 a titolo di retribuzioni da SL.
, conseguentemente, va condannata a versare a la Controparte_1 Parte_3 somma lorda complessiva di euro 12.714,27, oltre interessi e rivalutazione (tenuto conto di quanto sopra esposto per le mensilità di giugno 2019, tredicesima 2019 e ottobre 2022). A tale somma va aggiunta la quota TFR (pari ad euro 941,79), nonché i contributi previdenziali e assistenziali. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 2/3, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum, nonché delle oggettive difficoltà interpretative che connotano la controversia. Sul punto si sottolinea l'intervento di numerose pronunce di legittimità (richiamate nella presente sentenza) intervenute solo in epoca successiva al deposito dei ricorsi. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del numero di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere la somma complessiva di euro 95.907,97 nei Controparte_1 confronti di , euro 33.736,92 nei confronti di ed Parte_1 Parte_2 euro 13.656,06 nei confronti di , oltre interessi e rivalutazione, Parte_3 nonché alla regolarizzazione contributiva;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna al pagamento Controparte_1 della restante parte, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.03.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli