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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo RI
ED ha pronunziato all'udienza del 17.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4172 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, n. a Roma il 9.12.1946, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AN RI EL De GI;
Opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
*******
Con ricorso depositato il 25.3.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001325828, relativa a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, co. 1-bis, D.L. 463/1983.
Ha innanzitutto dedotto circa l'irritualità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione sia dei contributi previdenziali non versati, sia della stessa sanzione amministrativa. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l , contestando le deduzioni avverse.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Posto, infatti, che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 23.2.2024,
l'opposizione è stata tempestiva poiché depositata in data 25.3.2024 e, quindi, nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. 150/2011.
Ciò posto, come anticipato nella parte espositiva della presente pronuncia, con l'odierna opposizione è stata impugnata l'ordinanza ingiunzione mediante la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione al periodo da dicembre
2016 ad aprile 2017.
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti della parte opponente nella sua qualità di obbligato principale e autore della violazione, in quanto legale rappresentante della H3T s.r.l.
CP_ Tanto premesso, l ha documentato di aver provveduto sia alla rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione (come visto, in data 23.2.2024) sia alla notifica dell'atto di accertamento della violazione (Protocollo
.0900.11/09/2018.0448612) in data 11.10.2018. CP_1
In tale quadro, occorre innanzitutto evidenziare l'irrilevanza dell'ipotetica prescrizione della contribuzione previdenziale omessa, per il rilievo che l'illecito amministrativo è integrato dal mancato versamento nei termini di legge e le sorti della sanzione non sono in alcun modo legate a fatti sopravvenuti incidenti sull'obbligazione contributiva.
Pag. 2 di 3 Per quanto, invece, riguarda la prescrizione della sanzione amministrativa, è bene premettere che il relativo termine ha durata quinquennale (art. 28 L.
689/1981).
Ciò posto, la prescrizione, dopo essere stata interrotta con la notifica dell'atto di accertamento della violazione, è rimasta sospesa nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L.
18/2020) ed è stata ulteriormente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4172 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione; CP_
2) condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, 17.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo RI ED
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