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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13402 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Brescia, alla via Moretto, n. 67, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Donati, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.12.2022 il ha Parte_1 convenuto in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare: in via principale: in forza dei motivi gradatamente esposti in narrativa e con riferimento al Bando, ritenere documentate e, quindi, verificate ed ammissibili le Spese Non Ammesse per Euro 244.375,57 e, per l'effetto, riconoscere al il diritto di ottenere la somma di Euro 109.969,01 quale ulteriore quota Parte_1 comunitaria (in narrativa meglio identificata come “Minore Quota Comunitaria”) e, quindi, condannare a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 56.300,81 quale indebito oggettivo (in narrativa meglio identificato come
[...]
Pagina 1 “Restituzione Anticipo”) e l'importo di Euro 53.668,20 a titolo di saldo della quota comunitaria (in narrativa meglio identificato come “Saldo Rendicontato”),; in via subordinata: in forza dei motivi gradatamente esposti in narrativa e con riferimento al Bando, ritenere documentate e, quindi, verificate ed ammissibili le Spese Non Ammesse per Euro 244.375,57 e, per l'effetto, riconoscere al il diritto di ottenere la somma di Euro 109.969,01 quale ulteriore quota Parte_1 comunitaria (in narrativa meglio identificata come “Minore Quota Comunitaria”) e, quindi, condannare a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 109.969,01 ovvero, in via di ulteriore subordine, del diverso e minor
[...] importo che verrà accertato in corso di causa”. Il giudice ha differito la prima udienza ex art. 168 bis comma V c.p.c. alla data del 4.10.2023. Si è costituita in giudizio la convenuta in data CP_1
13.9.2023 e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Illustre Tribunale, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Successivamente il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con provvedimento del 24.6.2024 ha rinviato all'udienza del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni riservando in tale ultima udienza la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio e ha dedotto quanto segue: a) di aver Parte_1 CP_1 partecipato al bando per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi USA per l'annualità
2018/2019, in applicazione della normativa unionale (Regolamento (UE) n. 1308/2013,
Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016) e nazionale (D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 e D.D. n. 55508 del 27 luglio 2018) dettata in relazione alla misura sostegno OCM “Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi” - campagna
2018/2019 (nel prosieguo anche solo il “Progetto Lieti Calici USA”); b) con provvedimento del
14.11.2018 n. 16486 (pubblicato il 20.11.2018 serie ordinaria n. 47) la Regione Lombardia aveva previamente concesso il riconoscimento per complessivi Euro 662.000,00 come spese ammissibili con anticipazione pari all'80% (Euro 238.320) con l'obbligo da parte di di erogare la parte CP_1 restante nel 2020; c) nonostante tempestiva rendicontazione finale, dove veniva evidenziato che la differenza tra “spese ammesse” e “spese rendicontate” avrebbe comportato una differenza di soli €
4.729,44, aveva contestato le spese rendicontate, rimodulando, a ribasso, il credito pubblico CP_1 erogato per complessivi € 362.844,25 escludendo le spese riferibili a 5 consorziati (Consorzio
Volontario di Tutela dei Vini Lugana DOC - spese non ammesse per Euro 79.986,18;
[...]
- spese non ammesse per Euro Controparte_2
Pagina 2 10.671,00; - spese non ammesse per Controparte_3
Euro 74.447,72; Corte Aura S.r.l. Società Agricola- spese non ammesse per Euro 13.248,08;
- spese non ammesse per Euro 66.022,59); d) a seguito di Controparte_4 contestazioni prodotte da parte attrice, riconosceva come definitivamente ammissibili spese CP_1 per complessivi Euro 404.487,10 (escludendone però Euro 244.375,57) e quantificando, di conseguenza, il contributo unionale in € 182.019,20; e) al solo fine di evitare di arrecare pregiudizi agli altri consorziati non partecipanti al Progetto Lieti Calici USA, il Consorzio effettuava (con espressa “riserva di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme indebitamente richieste”) il pagamento delle Restituzione Anticipo, pur ritenendo errata l'esclusione delle Spese Non Ammesse pari a € 56.300,80 (oltre interessi), pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo erogato di €
238.320,00 e la quota di partecipazione finanziaria unionale ammissibile pari a € 182.019,20; f) il ha chiesto, infine, che venisse ammesso l'intero importo delle Spese Parte_1
Rendicontate per Euro 648.862,67 (e di cui, in particolare, delle Spese Non Ammesse per Euro
244.375,57) per ottenere il pagamento sia della predetta somma di Euro 56.300,80 (a titolo di
Restituzione Anticipo) che dell'importo a saldo di Euro 53.668,20 (a titolo di Saldo Rendicontato) e così complessivamente Euro 109.969,01 a titolo di ulteriore Quota Comunitaria. La difesa erariale per convenuta ha esposto, eccepito e replicato quanto segue: 1) le modalità attuative della CP_1 misura di sostegno dedotta in lite sono state disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017; 2) le disposizioni operative e procedurali per la concreta attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto sono state definite nel Decreto Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018; 3)
l'allegato P al Decreto Direttoriale indica tutte le azioni e le sub-azioni ammissibili a contributo e, per ciascuna di queste, l'elenco specifico di tutti i giustificativi che i beneficiari sono tenuti a produrre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti, ivi comprese le cosiddette “sotto fatture”, ossia le fatture emesse direttamente dal fornitore in relazione al servizio reso a favore dei beneficiari medesimi;
4) il si è limitato a fornire unicamente la documentazione afferente Parte_1 ai rapporti intercorsi con i soggetti incaricati dell'esecuzione delle attività di promozione, ma non anche i giustificativi relativi ai rapporti tra questi ultimi e i sub-fornitori dei servizi;
5) non è esatto l'assunto di controparte secondo cui soltanto questi giustificativi potevano esserle richiesti, e non invece anche le c.d. fatture c.d. “di secondo livello” (quelle dei sub-fornitori), in quanto il ha negoziato unicamente con i propri fornitori/intermediari, i quali poi, a loro volta, Parte_1 hanno incaricato ulteriori soggetti;
6) non è corretto, pertanto, sostenere che l'allegato P limiti i giustificativi richiedibili alle sole fatture c.d. “di primo livello”. Alla luce degli assunti difensivi delle parti del presente giudizio è assodato che non siano state prodotte le cd. “sotto-fatture” o fatture di secondo livello essendo contestata da parte di l'interpretazione dell'Allegato P del CP_1
Pagina 3 Decreto Direttoriale fornita dalla difesa attorea. In effetti il controllo sulle spese effettivamente sostenute dal beneficiario dell'erogazione del contributo dedotto in lite non può ritenersi Parte_1 precluso o impedito ad per cui la richiesta di verifica dei documenti giustificativi delle CP_1 transazioni di 2° livello ha lo scopo di documentare l'effettivo sostenimento delle spese come quantificate da parte attrice. Mancando detto corredo documentale sulle fatture di secondo livello, viene meno la possibilità di acquisire gli elementi necessari, in conformità allo scopo delle previsioni dell'Allegato P richiamato dalla difesa di atti a dimostrare l'impiego del denaro di CP_1 cui al contributo erogato e che la spesa sia stata direttamente ed effettivamente sostenuta per realizzare gli scopi per cui è stato erogato il contributo economico pubblico, in modo da poter monitorare più idoneamente l'esecuzione effettiva delle prestazioni e dei servizi resi dai sub fornitori. In definitiva la mancata produzione delle fatture di secondo livello richieste da non CP_1 può considerarsi attività avulsa dalle facoltà di controllo sull'effettività della spesa e dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi resi in conformità allo scopo ed al progetto per cui il contributo di denaro pubblico è stato erogato. Per quanto argomentato le domande del non Parte_1 possono essere accolte. Le spese seguono soccombenza e vano liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dal Condanna il in Parte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 7100,00 per compensi di Avvocato oltre accessori di IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 se dovuti come per legge.
Roma, 1-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Brescia, alla via Moretto, n. 67, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Donati, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.12.2022 il ha Parte_1 convenuto in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare: in via principale: in forza dei motivi gradatamente esposti in narrativa e con riferimento al Bando, ritenere documentate e, quindi, verificate ed ammissibili le Spese Non Ammesse per Euro 244.375,57 e, per l'effetto, riconoscere al il diritto di ottenere la somma di Euro 109.969,01 quale ulteriore quota Parte_1 comunitaria (in narrativa meglio identificata come “Minore Quota Comunitaria”) e, quindi, condannare a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 56.300,81 quale indebito oggettivo (in narrativa meglio identificato come
[...]
Pagina 1 “Restituzione Anticipo”) e l'importo di Euro 53.668,20 a titolo di saldo della quota comunitaria (in narrativa meglio identificato come “Saldo Rendicontato”),; in via subordinata: in forza dei motivi gradatamente esposti in narrativa e con riferimento al Bando, ritenere documentate e, quindi, verificate ed ammissibili le Spese Non Ammesse per Euro 244.375,57 e, per l'effetto, riconoscere al il diritto di ottenere la somma di Euro 109.969,01 quale ulteriore quota Parte_1 comunitaria (in narrativa meglio identificata come “Minore Quota Comunitaria”) e, quindi, condannare a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 109.969,01 ovvero, in via di ulteriore subordine, del diverso e minor
[...] importo che verrà accertato in corso di causa”. Il giudice ha differito la prima udienza ex art. 168 bis comma V c.p.c. alla data del 4.10.2023. Si è costituita in giudizio la convenuta in data CP_1
13.9.2023 e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Illustre Tribunale, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Successivamente il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con provvedimento del 24.6.2024 ha rinviato all'udienza del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni riservando in tale ultima udienza la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio e ha dedotto quanto segue: a) di aver Parte_1 CP_1 partecipato al bando per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi USA per l'annualità
2018/2019, in applicazione della normativa unionale (Regolamento (UE) n. 1308/2013,
Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016) e nazionale (D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 e D.D. n. 55508 del 27 luglio 2018) dettata in relazione alla misura sostegno OCM “Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi” - campagna
2018/2019 (nel prosieguo anche solo il “Progetto Lieti Calici USA”); b) con provvedimento del
14.11.2018 n. 16486 (pubblicato il 20.11.2018 serie ordinaria n. 47) la Regione Lombardia aveva previamente concesso il riconoscimento per complessivi Euro 662.000,00 come spese ammissibili con anticipazione pari all'80% (Euro 238.320) con l'obbligo da parte di di erogare la parte CP_1 restante nel 2020; c) nonostante tempestiva rendicontazione finale, dove veniva evidenziato che la differenza tra “spese ammesse” e “spese rendicontate” avrebbe comportato una differenza di soli €
4.729,44, aveva contestato le spese rendicontate, rimodulando, a ribasso, il credito pubblico CP_1 erogato per complessivi € 362.844,25 escludendo le spese riferibili a 5 consorziati (Consorzio
Volontario di Tutela dei Vini Lugana DOC - spese non ammesse per Euro 79.986,18;
[...]
- spese non ammesse per Euro Controparte_2
Pagina 2 10.671,00; - spese non ammesse per Controparte_3
Euro 74.447,72; Corte Aura S.r.l. Società Agricola- spese non ammesse per Euro 13.248,08;
- spese non ammesse per Euro 66.022,59); d) a seguito di Controparte_4 contestazioni prodotte da parte attrice, riconosceva come definitivamente ammissibili spese CP_1 per complessivi Euro 404.487,10 (escludendone però Euro 244.375,57) e quantificando, di conseguenza, il contributo unionale in € 182.019,20; e) al solo fine di evitare di arrecare pregiudizi agli altri consorziati non partecipanti al Progetto Lieti Calici USA, il Consorzio effettuava (con espressa “riserva di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme indebitamente richieste”) il pagamento delle Restituzione Anticipo, pur ritenendo errata l'esclusione delle Spese Non Ammesse pari a € 56.300,80 (oltre interessi), pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo erogato di €
238.320,00 e la quota di partecipazione finanziaria unionale ammissibile pari a € 182.019,20; f) il ha chiesto, infine, che venisse ammesso l'intero importo delle Spese Parte_1
Rendicontate per Euro 648.862,67 (e di cui, in particolare, delle Spese Non Ammesse per Euro
244.375,57) per ottenere il pagamento sia della predetta somma di Euro 56.300,80 (a titolo di
Restituzione Anticipo) che dell'importo a saldo di Euro 53.668,20 (a titolo di Saldo Rendicontato) e così complessivamente Euro 109.969,01 a titolo di ulteriore Quota Comunitaria. La difesa erariale per convenuta ha esposto, eccepito e replicato quanto segue: 1) le modalità attuative della CP_1 misura di sostegno dedotta in lite sono state disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017; 2) le disposizioni operative e procedurali per la concreta attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto sono state definite nel Decreto Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018; 3)
l'allegato P al Decreto Direttoriale indica tutte le azioni e le sub-azioni ammissibili a contributo e, per ciascuna di queste, l'elenco specifico di tutti i giustificativi che i beneficiari sono tenuti a produrre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti, ivi comprese le cosiddette “sotto fatture”, ossia le fatture emesse direttamente dal fornitore in relazione al servizio reso a favore dei beneficiari medesimi;
4) il si è limitato a fornire unicamente la documentazione afferente Parte_1 ai rapporti intercorsi con i soggetti incaricati dell'esecuzione delle attività di promozione, ma non anche i giustificativi relativi ai rapporti tra questi ultimi e i sub-fornitori dei servizi;
5) non è esatto l'assunto di controparte secondo cui soltanto questi giustificativi potevano esserle richiesti, e non invece anche le c.d. fatture c.d. “di secondo livello” (quelle dei sub-fornitori), in quanto il ha negoziato unicamente con i propri fornitori/intermediari, i quali poi, a loro volta, Parte_1 hanno incaricato ulteriori soggetti;
6) non è corretto, pertanto, sostenere che l'allegato P limiti i giustificativi richiedibili alle sole fatture c.d. “di primo livello”. Alla luce degli assunti difensivi delle parti del presente giudizio è assodato che non siano state prodotte le cd. “sotto-fatture” o fatture di secondo livello essendo contestata da parte di l'interpretazione dell'Allegato P del CP_1
Pagina 3 Decreto Direttoriale fornita dalla difesa attorea. In effetti il controllo sulle spese effettivamente sostenute dal beneficiario dell'erogazione del contributo dedotto in lite non può ritenersi Parte_1 precluso o impedito ad per cui la richiesta di verifica dei documenti giustificativi delle CP_1 transazioni di 2° livello ha lo scopo di documentare l'effettivo sostenimento delle spese come quantificate da parte attrice. Mancando detto corredo documentale sulle fatture di secondo livello, viene meno la possibilità di acquisire gli elementi necessari, in conformità allo scopo delle previsioni dell'Allegato P richiamato dalla difesa di atti a dimostrare l'impiego del denaro di CP_1 cui al contributo erogato e che la spesa sia stata direttamente ed effettivamente sostenuta per realizzare gli scopi per cui è stato erogato il contributo economico pubblico, in modo da poter monitorare più idoneamente l'esecuzione effettiva delle prestazioni e dei servizi resi dai sub fornitori. In definitiva la mancata produzione delle fatture di secondo livello richieste da non CP_1 può considerarsi attività avulsa dalle facoltà di controllo sull'effettività della spesa e dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi resi in conformità allo scopo ed al progetto per cui il contributo di denaro pubblico è stato erogato. Per quanto argomentato le domande del non Parte_1 possono essere accolte. Le spese seguono soccombenza e vano liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dal Condanna il in Parte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 7100,00 per compensi di Avvocato oltre accessori di IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 se dovuti come per legge.
Roma, 1-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4