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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 99/2025 promossa da:
, c.f. ), con il patrocinio dell' Parte_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1
avv. TOMIOZZO CLAUDIA e , elettivamente domiciliato in VIA PORTA PRETORIA, 18 11100
AOSTA, presso il difensore avv. TOMIOZZO CLAUDIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO CP_1 C.F._2
ELENA e elettivamente domiciliata in Via Monte Vodice 16 11100 Aosta presso lo studio dell'avv.
NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo,
• preso atto che i coniugi intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473- bis.51. comma 2
pagina 1 di 7 • pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Demonte (CN) il 31.08.1991 tra
, nato ad [...] il [...] Parte_4 Pt_2 Pt_3
c.f. residente a [...] scala C.F._1
A e nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2
residente a [...] loc. Sorreley n. 186 , matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune suddetto in atti matrimonio n. 7 parte II serie A , con conseguente disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le Parti, alle seguenti
CONDIZIONI
1). All'esito della sentenza che sarà emessa nel presente procedimento il sig. e la sig.ra si impegnano a Pt_3 CP_1
stipulare, senza indugio, avanti al Notaio che verrà dalla medesima individuato, la cessione in favore della sig.ra della quota CP_1
di comproprietà di 3/8 del compendio immobiliare censito a catasto del Comune di Saint Christophe come segue foglio 18 part. 489 sub. 6 cat. A/3 rendita Euro 429,93;
foglio 18 part. 489 sub. 9 cat. A/3 rendita Euro 824,03;
foglio 18 part. 489 sub.10 cat. A/3 rendita Euro 274,68;
foglio 18 part. 489 sub. 7 cat. C/2 rendita Euro 53,96;
foglio 18 part. 489 sub. 6cat. C/2 rendita Euro 53,96;
Tale cessione trova causa nella regolamentazione dei rapporti familiari e a definizione di tutti i rapporti discendenti dalla comunione dei beni.
pagina 2 di 7 Le parti danno atto che il sig. ha liberato l'unità Pt_3
immobiliare foglio 18 part. 489 sub. 6 foglio e sub. 11 riconsegnando le chiavi alla sig.ra in data 04 dicembre 2024. CP_1
2) In considerazione del tasso vantaggioso del mutuo il Pt_5
sig. si accolla il residuo mutuo pari a circa Euro 11.500,00 Pt_3
dedotta la rata di dicembre 2024, prelevando alla data del deposito del ricorso, l'importo di Euro 11.500 dal c/c cointestato n.62372
acceso presso Intesa Sanpaolo, addebitando sul proprio conto corrente personale le rate successive fino alla scadenza prevista per il mese di luglio 2029, manlevando e tenendo indenne la sig.ra da CP_1
ogni e qualsiasi pretesa da parte della (accollo interno). Pt_5
Il sig. si obbliga a richiedere alla Finanziaria regionale Pt_3
mutuataria la liberazione dalle obbligazioni derivanti da detto rapporto in capo alla sig.ra entro giorni 30 dalla sentenza CP_1
di divorzio (accollo esterno), comunicandone l'esito entro i successivi giorni 15 alla sig.ra CP_1
3) Il conto corrente cointestato n. 62372 acceso presso Intesa
Sanpaolo fil di Aosta p.za Chanoux n. 38 verrà chiuso quanto prima possibile, previo versamento da tale conto corrente sul c\c personale della sig.ra dell'importo di € 25.000, a garanzia degli CP_1
impegni assunti con riferimento alla vertenza legale pendente avanti alla Corte di Cassazione nei confronti dei proprietari confinanti.
Tale importo sarà pertanto vincolato e non potrà essere utilizzato dalla signora per alcuna ragione fino all'esito del giudizio CP_1
in corso.
Il residuo, verrà diviso in parti uguali tra le parti.
A conclusione della causa pendente avanti alla Corte di Cassazione,
l'importo di Euro 25.000 sarà utilizzato per le spese di lite, anche pagina 3 di 7 di eventuale soccombenza, ivi compresi, in tal caso, i costi di eventuale ripristino dello stato dei luoghi. L'eventuale residuo,
dedotte tali spese e costi verrà diviso tra le parti così come saranno suddivise tra le parti eventuali entrate in caso di vittoria.
Gli stipendi delle parti potranno essere accreditati sui rispettivi conti correnti personali a decorrere dal febbraio 2025 compreso.
4) Il sig. riconosce di dovere alla sig.ra il Pt_3 CP_1
complessivo importo di Euro 15.000,00 a copertura delle seguenti ragioni di credito: valore della quota di una metà delle due auto acquistate congiuntamente (Land Rover e Peugeot), già concesse in uso esclusivo e poi volturate al signor a titolo dei Parte_4
costi sostenuti dalla sig.ra nel quadriennio di separazione CP_1
per il mantenimento delle dette auto (bolli, assicurazione, sanzioni e riparazioni) e per altri importi dalla medesima interamente sostenuti seppur a beneficio dell'intero nucleo familiare
(mantenimento dei gatti;
manutenzione del giardino;
pulizie e riparazioni nelle parti comuni;
vitto e alloggio dei figli quando presenti;
ecc.).
Il sig. verserà dal proprio conto corrente personale al Pt_3
conto corrente personale della sig.ra un acconto di € CP_1
5.000,00, alla data di deposito del presente ricorso, ed il residuo importo in 10 rate mensili da € 1.000,00 ciascuna e comunque entro il dicembre 2025.
5) La signora e il signor corrisponderanno ogni CP_1 Pt_3
anno, nel mese di dicembre, una quota minima di € 600 ciascuno ai figli e che provvederanno a versarli mensilmente nel Per_1 Per_2
fondo pensionistico integrativo già esistente a loro nome.
pagina 4 di 7 6) Fatto salvo quanto indicato nelle clausole che precedono, la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei CP_1
confronti del signor per qualsiasi titolo e\o causa e\o Pt_3
ragione per ipotesi vantata. Tale rinuncia dovrà considerarsi
“tombale”.
Parimenti, fatto salvo quanto indicato nelle clausole che precedono,
il sig. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei Pt_3
confronti della signora per qualsiasi titolo e\o causa e\o CP_1
ragione per ipotesi vantata. Tale rinuncia dovrà considerarsi
“tombale”.
7) Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra ad eccezione di quanto indicato nelle clausole precedenti,
per alcun motivo, causa e ragione e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di reciproci assegni divorzili essendo le parti economicamente indipendenti.
8) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 Legge 31 dicembre 2012, n. 247
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 28 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 5 di 7 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall' 8 aprile 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Demonte (Cuneo) il 31 agosto 1991 tra
, nato ad [...] il [...] Parte_4 Pt_2 Pt_3
c.f. C.F._1
e nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Demonte (Cuneo) al n°7, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in pagina 6 di 7 giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Demonte (Cuneo) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 99/2025 promossa da:
, c.f. ), con il patrocinio dell' Parte_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1
avv. TOMIOZZO CLAUDIA e , elettivamente domiciliato in VIA PORTA PRETORIA, 18 11100
AOSTA, presso il difensore avv. TOMIOZZO CLAUDIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO CP_1 C.F._2
ELENA e elettivamente domiciliata in Via Monte Vodice 16 11100 Aosta presso lo studio dell'avv.
NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo,
• preso atto che i coniugi intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473- bis.51. comma 2
pagina 1 di 7 • pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Demonte (CN) il 31.08.1991 tra
, nato ad [...] il [...] Parte_4 Pt_2 Pt_3
c.f. residente a [...] scala C.F._1
A e nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2
residente a [...] loc. Sorreley n. 186 , matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune suddetto in atti matrimonio n. 7 parte II serie A , con conseguente disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le Parti, alle seguenti
CONDIZIONI
1). All'esito della sentenza che sarà emessa nel presente procedimento il sig. e la sig.ra si impegnano a Pt_3 CP_1
stipulare, senza indugio, avanti al Notaio che verrà dalla medesima individuato, la cessione in favore della sig.ra della quota CP_1
di comproprietà di 3/8 del compendio immobiliare censito a catasto del Comune di Saint Christophe come segue foglio 18 part. 489 sub. 6 cat. A/3 rendita Euro 429,93;
foglio 18 part. 489 sub. 9 cat. A/3 rendita Euro 824,03;
foglio 18 part. 489 sub.10 cat. A/3 rendita Euro 274,68;
foglio 18 part. 489 sub. 7 cat. C/2 rendita Euro 53,96;
foglio 18 part. 489 sub. 6cat. C/2 rendita Euro 53,96;
Tale cessione trova causa nella regolamentazione dei rapporti familiari e a definizione di tutti i rapporti discendenti dalla comunione dei beni.
pagina 2 di 7 Le parti danno atto che il sig. ha liberato l'unità Pt_3
immobiliare foglio 18 part. 489 sub. 6 foglio e sub. 11 riconsegnando le chiavi alla sig.ra in data 04 dicembre 2024. CP_1
2) In considerazione del tasso vantaggioso del mutuo il Pt_5
sig. si accolla il residuo mutuo pari a circa Euro 11.500,00 Pt_3
dedotta la rata di dicembre 2024, prelevando alla data del deposito del ricorso, l'importo di Euro 11.500 dal c/c cointestato n.62372
acceso presso Intesa Sanpaolo, addebitando sul proprio conto corrente personale le rate successive fino alla scadenza prevista per il mese di luglio 2029, manlevando e tenendo indenne la sig.ra da CP_1
ogni e qualsiasi pretesa da parte della (accollo interno). Pt_5
Il sig. si obbliga a richiedere alla Finanziaria regionale Pt_3
mutuataria la liberazione dalle obbligazioni derivanti da detto rapporto in capo alla sig.ra entro giorni 30 dalla sentenza CP_1
di divorzio (accollo esterno), comunicandone l'esito entro i successivi giorni 15 alla sig.ra CP_1
3) Il conto corrente cointestato n. 62372 acceso presso Intesa
Sanpaolo fil di Aosta p.za Chanoux n. 38 verrà chiuso quanto prima possibile, previo versamento da tale conto corrente sul c\c personale della sig.ra dell'importo di € 25.000, a garanzia degli CP_1
impegni assunti con riferimento alla vertenza legale pendente avanti alla Corte di Cassazione nei confronti dei proprietari confinanti.
Tale importo sarà pertanto vincolato e non potrà essere utilizzato dalla signora per alcuna ragione fino all'esito del giudizio CP_1
in corso.
Il residuo, verrà diviso in parti uguali tra le parti.
A conclusione della causa pendente avanti alla Corte di Cassazione,
l'importo di Euro 25.000 sarà utilizzato per le spese di lite, anche pagina 3 di 7 di eventuale soccombenza, ivi compresi, in tal caso, i costi di eventuale ripristino dello stato dei luoghi. L'eventuale residuo,
dedotte tali spese e costi verrà diviso tra le parti così come saranno suddivise tra le parti eventuali entrate in caso di vittoria.
Gli stipendi delle parti potranno essere accreditati sui rispettivi conti correnti personali a decorrere dal febbraio 2025 compreso.
4) Il sig. riconosce di dovere alla sig.ra il Pt_3 CP_1
complessivo importo di Euro 15.000,00 a copertura delle seguenti ragioni di credito: valore della quota di una metà delle due auto acquistate congiuntamente (Land Rover e Peugeot), già concesse in uso esclusivo e poi volturate al signor a titolo dei Parte_4
costi sostenuti dalla sig.ra nel quadriennio di separazione CP_1
per il mantenimento delle dette auto (bolli, assicurazione, sanzioni e riparazioni) e per altri importi dalla medesima interamente sostenuti seppur a beneficio dell'intero nucleo familiare
(mantenimento dei gatti;
manutenzione del giardino;
pulizie e riparazioni nelle parti comuni;
vitto e alloggio dei figli quando presenti;
ecc.).
Il sig. verserà dal proprio conto corrente personale al Pt_3
conto corrente personale della sig.ra un acconto di € CP_1
5.000,00, alla data di deposito del presente ricorso, ed il residuo importo in 10 rate mensili da € 1.000,00 ciascuna e comunque entro il dicembre 2025.
5) La signora e il signor corrisponderanno ogni CP_1 Pt_3
anno, nel mese di dicembre, una quota minima di € 600 ciascuno ai figli e che provvederanno a versarli mensilmente nel Per_1 Per_2
fondo pensionistico integrativo già esistente a loro nome.
pagina 4 di 7 6) Fatto salvo quanto indicato nelle clausole che precedono, la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei CP_1
confronti del signor per qualsiasi titolo e\o causa e\o Pt_3
ragione per ipotesi vantata. Tale rinuncia dovrà considerarsi
“tombale”.
Parimenti, fatto salvo quanto indicato nelle clausole che precedono,
il sig. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei Pt_3
confronti della signora per qualsiasi titolo e\o causa e\o CP_1
ragione per ipotesi vantata. Tale rinuncia dovrà considerarsi
“tombale”.
7) Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra ad eccezione di quanto indicato nelle clausole precedenti,
per alcun motivo, causa e ragione e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di reciproci assegni divorzili essendo le parti economicamente indipendenti.
8) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 Legge 31 dicembre 2012, n. 247
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 28 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 5 di 7 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall' 8 aprile 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Demonte (Cuneo) il 31 agosto 1991 tra
, nato ad [...] il [...] Parte_4 Pt_2 Pt_3
c.f. C.F._1
e nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Demonte (Cuneo) al n°7, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in pagina 6 di 7 giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Demonte (Cuneo) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7