Articolo 984 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1000Articolo 979
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
16 luglio 2016
Art. 984. Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano puo' essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando e' in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita' e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda. 2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta' di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi. 3. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la propria anzianita'; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente e' trasferito col grado di tenente e con l'anzianita' che aveva in tale grado. 4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. (( 5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non e' ammesso il trasferimento al ruolo naviganti. )) (( 5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare puo' essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianita' posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti, l'attivita' svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilita' al richiamo in servizio da parte del richiedente. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente