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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli-
Sezione Seconda Civile, pubblicata in data il 14/01/2020 e contraddistinta dal n.390/2020, iscritto al n.672/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ri-
messo in decisione all'udienza del 08 ottobre 2024 e pendente tra
c.f. , , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, , c.f. e , c.f. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Minucci, c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, giusta procura a margine del libello introduttivo del giudizio, indirizzo di C.F._5
posta elettronica certificata Email_1
-appellanti-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_5 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv.to Gene- Parte_6
roso M.T. Iodice (C.F. ; indirizzo di posta elettronica certifi- CodiceFiscale_6
cata e dall'Avv. Antonio Iodice, C.F. Email_2 C.F._7
, indirizzo di posta elettronica certificata in
[...] Email_3
virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato
-Appellato-
e
Co
c.f. , in persona del legale rap- Parte_7 P.IVA_2
presentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Francesca Strevella, indirizzo di posta elettronica certificata in Email_4
virtù di procura alle liti a margine della costituzione in primo grado
-Appellato-
e
c.f. in persona del legale rappresentante, rap- Controparte_2 P.IVA_3
presentata e difesa dall'avv. Domenico Zazzaro, indirizzo di posta elettronica
[...]
giusta procura generale alle liti rilasciata dalla pre- Email_5
detta società con atto pubblico del 18/12/2014 per dott. notaio Persona_1
, rep. n. 186905 raccolta n.30367
[...]
-Appellato-
e c.f. in persona del suo Procura- Controparte_3 P.IVA_4
tore Speciale dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura gene- Controparte_4
rale alle liti conferita con atto per notar iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2
distretti riuniti di Torino e Pinerolo, repertorio 81955, raccolta 38076, del 27/04/2017,
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dall'avv. Manuela Pascucci (C.F.: – indirizzo di posta elettro- C.F._8
nica certificata: Email_6
-Appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.2.2020 , Parte_1 [...]
, e proponevano appello avverso la sen- Parte_2 Parte_3 Parte_4
tenza indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.15975/2014 del R.G.,
terminata con il rigetto della domanda attorea, promossa dagli attuali appellanti, pros-
simi congiunti (moglie e figli) di , vittima di un gravissimo infortunio Parte_8
sul lavoro perché travolto da un pesante manufatto imbracato alla benna di un esca-
vatore condotto da un dipendente della in cantiere della Parte_5 [...]
della quale l'infortunato era dipendente. CP_5
2. All'esito del giudizio penale che aveva ritenuto l'amministratore della Parte_5
responsabile dell'accaduto, i congiunti dell'infortunato agivano nei confronti
[...]
della predetta società per sentirla dichiarare civilmente responsabile dell'accaduto con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subìti, costituiti da sofferenza e peggioramento della qualità della loro vita familiare. Producevano docu-
mentazione sul danno, della causa penale, la transazione intercorsa tra l'infortunato e l'assicurazione della e quella della che Parte_5 Controparte_5
provvedevano al pagamento, in parti uguali, del danno differenziale.
Par 3. nel contestare la pretesa attorea otteneva di chiamare in Parte_5
causa la sua compagnia di assicurazioni, . Anche Controparte_5 Controparte_2
chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia Controparte_5
di assicurazioni, . Quest'ultima eccepiva in via preliminare la nullità CP_3
dell'atto di sua chiamata in causa, carente nelle descrizioni dei fatti di causa e delle difese delle parti. proponeva altresì azione di rivalsa nei Controparte_3
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confronti di per ottenerne la condanna al pagamento di eventuali Parte_5
somme che fosse tenuta ad esborsare per conto dell'assicurata in conseguenza dell'azione attorea.
Il giudice, in conseguenza dell'eccezione di nullità appena indicata, concedeva ter-
mine alla chiamante per la rinnovazione dell'atto di chiamata in causa e gli attori prov-
vedevano al deposito di un atto di integrazione del precedente che comunque era anche questo contestato dalla perché ritenuto carente delle ragioni e CP_3
delle difese articolate dalla chiamata in causa della con la con- Parte_5
seguenza di provocare la nullità della sua chiamata in causa.
comunque eccepiva il limite di responsabilità dettato dal massimale di CP_3
polizza di €. 5.000.000,00 a carico della del 50% e della Unipol s.p.a., in CP_3
coassicurazione. Sia i convenuti che i chiamati in causa contestavano la pretesa atto-
rea nell'an e nel quantum, per le ragioni che reiteravano nel gravame e più avanti descritte nella parte della motivazione illustrativa delle difese di ognuno.
4. Il giudice non riteneva di dover espletare alcuna istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettando quindi le prove articolate dalle parti.
Con la sentenza impugnata motivava il rigetto della domanda attorea ritenendo che gli attori rivendicassero un risarcimento per danno in re ipsa e che quindi i congiunti in sostanza facessero valere il solo loro legame parentale per ritenere dimostrata la sussistenza dei danni dei quali chiedevano in risarcimento. Le richieste istruttorie ar-
ticolate dagli attori non erano considerate idonee alla dimostrazione dei fatti idonei a dimostrare il danno. Evitava di esaminare preliminarmente le questioni poste in merito all'an debeatur, evidentemente applicando il criterio della decisione assunta secondo la ragione più liquida.
5. Con il gravame , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano all'attenzione della Corte un unico motivo di appello allegando Pt_4
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l'ingiusto rigetto della domanda attorea per erronea valutazione delle risultanze pro-
cessuali ed inesatta applicazione degli artt. 2059 e 2729 c.c.. Argomentavano in me-
rito al conseguimento della prova necessaria al risarcimento attraverso presunzioni illustrando la giurisprudenza della S.C. secondo la quale il danno non patrimoniale patito dal prossimo congiunto può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva,
integrata dalla gravità delle lesioni in uno alla convivenza familiare. Illustravano che il giudice, nella sentenza impugnata, non aveva tenuto conto delle lesioni in concreto patite dal familiare e delle loro conseguenze e aveva richiamato massime non inerenti fattispecie simili a quella in esame. Anche secondo l'id quod plerumque accidit andava evinto che gli stretti congiunti del (che al momento dell'infortunio aveva 49 anni) Pt_2
avevano risentito ed ancora risentono della sofferenza morale alla vista giornaliera del loro stretto familiare;
non erano necessari particolari riscontri oltre quanto già suffi-
cientemente allegato dagli attori, non sussistendo circostanze particolari tali da esclu-
dere sofferenze.
Le voci di danno da risarcire erano due, costituiti dal danno morale e da quello esi-
stenziale, diversi e da valutare differentemente. Il Tribunale ometteva di valutare che per il danno morale interveniva la suddetta prova presuntiva mentre per quello esi-
stenziale gli attori avevano articolato una prova orale che il giudice erroneamente non aveva ammesso e che chiedevano di poter espletare in appello.
Così gli appellanti concludevano di: “affermare la responsabilità, alternativa o concor-
rente, della e/o della nella produzione Parte_5 Controparte_5
dell'evento dedotto in giudizio e, per l'effetto, sentirla/e condannare al risarcimento di
tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dagli attori (sia sotto il profilo della soffe-
renza morale sia sotto il profilo della lesione dinamico-relazionale), da liquidare nella
misura che la Corte di Appello riterrà equa e congrua, visti gli artt. 1226 e 2056 c.c.,
previa rivalutazione monetaria e con gli interessi. Con condanna delle imprese
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assicurative chiamate in causa dalla e dalla manlevare e garantire Pt_5 CP_5
i soggetti dichiarati responsabili nei limiti dei massimali di polizza laddove sia ricono-
sciuta la validità della garanzia assicurativa prestata in loro favore e con vittoria di
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato che di-
chiara di anticipare le spese e di non aver riscosso i compensi.”
6. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 Parte_5
c.p.c. nonché la sua infondatezza nel merito. L'inammissibilità derivava dall'aver gli appellanti proposto per la prima volta, con il gravame, la domanda per il risarcimento del danno da sofferenza morale mentre in primo grado avevano dichiarato l'esistenza solo di ripercussioni sulla sfera familiare (in punto di cambiamento delle abitudini di vita e compromissione delle esigenze familiari) per le lesioni patite dal prossimo con-
giunto, senza neppure allegare il rapporto di convivenza, necessaria anche per la prova presuntiva, e non specificando in cosa erano mutate le loro abitudini di vita. La
prova articolata e non ammessa era finalizzata a provare l'inconferente circostanza inerente lo stato di prostrazione fisica e psichica di . L'appellato evi- Parte_8
denziava anche come la domanda attorea non fosse stata neppure quantificata. Ri-
proponeva ex art. 345 c.p.c. le eccezioni già sottoposte al giudice del primo grado circa la natura non definitiva della sentenza penale emessa in merito alla responsabi-
lità dell'amministratore della e comunque la sua non oppo- Parte_5
nibilità alla , non parte di detto giudizio. Il cantiere era sotto la responsabilità Pt_5
Co della e era subappaltatrice di alcuni Parte_7 Parte_5
lavori sullo stesso cantiere. Evidenziava come dall'atto di citazione attoreo non si evin-
cesse il luogo preciso all'interno del cantiere ove si verificava il fatto, il motivo per il quale svolgeva mansioni non di sua competenza, posto che era Parte_8
dipendente come autista della PA.CO. Costruzioni S.p.A..
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Responsabile del sinistro era da ritenersi esclusivamente PA.CO. Costruzioni S.p.A.
per aver destinato un proprio dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali risultava inquadrato e per non aver vigilato sull'operato di che svol- Testimone_1
geva la propria attività sul cantiere in virtù di contratto di nolo a caldo (locazione del macchinario e messa a disposizione dell'imprenditore anche di un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo) tra la e PA.CO. Parte_5
Costruzioni S.p.A., mentre il subappalto precedentemente intercorso era già stato por-
tato a compimento. Lo spostamento del new jersey, lungi dall'essere ricompreso nell'ambito del contratto di subappalto, era stato conseguenza di una iniziativa di
[...]
, con la supervisione di entrambi dipendenti della PA.CO. CP_6 Persona_3
Costruzioni S.p.A., come dimostrato dal contratto di subappalto intercorso tra la
PA.CO. Costruzioni s.p.a. e la che all'articolo 18 poneva sulla Parte_5
“il diritto di sorvegliare e controllare, tramite la direzione di can- Controparte_5
tiere, l'esecuzione dei lavori e di impartire tutte le disposizioni che saranno ritenute necessarie ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi. La subappaltatrice riconosce identico diritto alla direzione dei lavori della committente”. Dal medesimo contratto si evinceva che l'appaltatrice, aveva “verificato Controparte_7
l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore…acquisito la certificazione DURC
attestante la regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi…ai sensi dell'art. 101, co. II D.Lgs. 81/2008…allega il piano di sicurezza e di coordina-
mento…”.
era stato anche lui corresponsabile nella causazione dell'evento per- Parte_8
ché collaborava attivamente all'imbracatura e alle operazioni di spostamento del new jersey con l'escavatrice, nella convinzione che un tale suo utilizzo non fosse improprio.
concludeva per: “ in via preliminare, dichiarare l'inammissi- Parte_5
bilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.; in via principale, nel merito,
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rigettare l'appello proposto siccome manifestamente infondato sia in fatto che in diritto
per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento
delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si
verificava per esclusiva responsabilità della PA.CO. Costruzioni S.p.A., presso la
quale risultava essere addetto il Sig. , per la mancata osservanza Parte_8
delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
in via gradata ulteriormente gradata,
in caso di accoglimento anche solo parziale dell'avverso atto di appello, accertare e
dichiarare il grave concorso di colpa della PA.CO. Costruzioni S.p.A., stante l'accla-
rata e non contestata mancanza di specifiche competenze in capo al Sig. rela- Pt_2
tivamente alle mansioni affidategli;
accertare e dichiarare che l'evento dannoso del
30.06.2009 si verificava per imprudenza ed imperizia del Sig. nell'ef- Parte_8
fettuazione dei lavori all'interno del cantiere e per l'effetto rigettare la domanda nei
confronti della per l'assoluta carenza di legittimazione pas- Parte_5
siva della stessa. condannare, altresì, la PA.CO. Costruzioni S.p.A. alla refusione
delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla per Parte_5
essere stata pretestuosamente evocata in giudizio e, per tal via, costretta a difendersi
con sensibile aggravio di spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale dell'avverso appello, graduare la pretesa risarcitoria in ragione di quanto in
narrativa; in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, dell'avversa domanda, condannare la (già Controparte_2 CP_8
a tenere indenne e, per tal via, manlevare la da qual-
[...] Parte_5
sivoglia pregiudizio anche economico dovesse derivarle dall'emananda sentenza;
in
ogni caso, dichiarare tenuti e condannare gli appellanti al pagamento di spese e com-
petenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'avverso appello dovesse
essere ritenuto ammissibile, si ribadiscono le istanze formulate nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 2, c.p.c. e si insite, pertanto, per l'ammissione dell'interrogatorio
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formale del legale rappresentante della sui se- Controparte_9
guenti capi, preceduti dalla locuzione “Vero è che”:
a) il Sig. nel giugno del 2009 svolgeva le mansioni di autista ed ope- Parte_8
ratore di pala meccanica per conto della PA.CO. Costruzioni S.p.A. presso il cantiere
edile di ristrutturazione dello stabilimento ex Interfan sito in Napoli;
b) la mattina del 30.06.2009 il Sig. , su ordine del Geom. , Parte_8 Per_3
veniva incaricato di collaborare allo spostamento di alcuni NE Jersey (blocchi di ce-
mento) presenti sul cantiere ed in particolare di effettuare l'imbracatura degli stessi
per poi fissarli ad un escavatore condotto dal Sig. , dipendente della Testimone_1
Parte_5
c) il Sig. svolgeva la sua attività sotto le direttive della PA.CO. S.p.A. Testimone_1
in virtù di contratto di nolo a caldo in corso tra quest'ultima e la Parte_5
il quale prevedeva la messa a disposizione da parte della
[...] Parte_5
dell'escavatore e del relativo conducente (Sig. ; Tes_1
d) la mattina del 30.06.2009 il Sig. era l'unico dipendente della Testimone_1 [...]
presente sul cantiere ex Interfan;
Parte_5
e) il Sig. , per l'intera durata del contratto di nolo a caldo intercorso Testimone_1
tra la e la PA.CO. S.p.A., è sempre stato sottoposto al potere Parte_5
direttivo di quest'ultima;
f) la PA.CO. S.p.A., in virtù del contratto di nolo a caldo intercorso con la
[...]
aveva l'obbligo di prevenzione e di vigilanza sull'operato del lavora- Parte_5
tore, , preposto dalla alla movimentazione Testimone_1 Parte_5
dell'escavatore.
all'esito si richiede ammettersi prova testimoniale sugli stessi capi di prova articolati
per l'interrogatorio formale indicando a testi i Sig.ri: , residente in [...]
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Afragola alla via Alcide De Gasperi, 158; , residente in [...]al CP_10
Vesuvio alla via Vittorio Alfieri, 132; , residente in [...]
Pelliccia, 22. In ogni caso si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova diretta e
contraria a quella ex adverso articolata, sugli stessi capi indicati dalle controparti e
con gli stessi testi.”
7. Pa. contestava ed impugnava l'appello perché Parte_7
infondato, non sussistendo la responsabilità dell'appellato nell'evento e neppure il di-
ritto degli attori ad agire in giudizio, come anche confermato dal Tribunale Penale di
Napoli che aveva assolto l'amministratrice della Pa.Co. ritenendo responsabile l'am-
ministratore della Ribadiva la validità ed efficacia del con- Parte_5
tratto di assicurazione intercorso con la e conclu- Controparte_3
deva per il rigetto del gravame perché infondato, in subordine per la declaratoria di responsabilità della sola in via ulteriormente gradata, in Parte_5
caso di ritenuta sua responsabilità, per l'accoglimento della domanda di manleva da parte della Con vittoria di spese, da distrarsi. Controparte_3
8. quale compagnia di assicurazione per la responsabilità Controparte_2
civile per eccepiva l'infondatezza dell'appello per mancata Parte_5
allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti in virtù dei quali far va-
lere la prova presuntiva. Gli attori si limitavano ad affermare il grado di parentela con il danneggiato principale e la natura e gravità delle lesioni patite da Parte_8
e la sua situazione di fatto. Non era allegata e non era dimostrata la convivenza al momento del fatto se non tardivamente con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c.. Nulla era indicato in merito alle abitudini di vita e di frequentazione, rendendo impossibile il ricorso a presunzioni semplici. A maggior ragione nulla era allegato in relazione al danno da lesione del rapporto parentale sotto il profilo dinamico relazio-
nale. Citava la pronuncia della S.C. n. 21060/2016 circa la necessità. per ottenere la
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liquidazione del danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale, della dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
da adempiere in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni ge-
neriche, astratte od ipotetiche. Il danno morale, inoltre, deve formare oggetto di alle-
gazione prima e di prova poi e non può essere considerato esistente “in re ipsa”. L'in-
troduzione di nuove circostanze in giudizio con le seconde memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c. erano tardive e le circostanze da provare del tutto generiche e quindi correttamente non ammesse dal primo giudice. Eccepiva che gli appellanti non ave-
vano ottemperato all'obbligo di riproporre in sede di gravame ex art. 346 c.p.c. tutte le domande rimaste assorbite nella statuizione di primo grado, con particolare riferi-
mento a quella inerente l'accertamento e la declaratoria della responsabilità nella cau-
sazione dell'infortunio patito da , con conseguente inammissibilità Parte_8
dell'appello. Riproponeva le eccezioni, domande e richieste istruttorie restate assor-
bite nella decisone di primo grado, con riferimento alla non operatività della polizza perché riferita ad un rischio non coperto. La polizza garantiva per i danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e le lesioni, ex artt.
582 e 590 c.p., necessitano di una malattia nel corpo o nella mente e quindi non com-
prendevano il danno morale invocato dagli attori. Ribadivano l'operatività del massi-
male di polizza di €.1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di €.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro, per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché
dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità
permanente non inferiore al 6% (franchigia), calcolata in base alla tabella delle meno-
mazioni di cui all'art.13 comma 2) lett. A) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, debita-
mente approvata e che, a norma di polizza (cod.205) in caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale per
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sinistro R.C.T. rappresentava la massima esposizione da parte della società che aveva già versato la somma di € 165.000,00 a . Parte_8
Rinnovava la contestazione del fatto storico allegato dagli attori nonché l'inefficacia della sentenza penale in assenza di prova del passaggio in giudicato, per non aver alcun effetto nei confronti della società e quindi nei confronti Parte_5
di , per mancata partecipazione al giudizio come responsabili ci- Controparte_2
vili.
Detta sentenza, oltretutto, era stata emessa in virtù delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, dal tecnico di cantiere e dal conduttore della macchina escavatrice, che ave-
vano un interesse che li avrebbe potuti legittimare alla partecipazione al giudizio civile come parte e che quindi non avrebbero potuto deporre in questa sede. Rilevava come in virtù del disposto dell'art. 654 c.p.p. anche nei confronti dell'imputato l'accertamento dei fatti non può avere efficacia alcuna in sede civile quando la legge civile pone limi-
tazioni alla prova della posizione soggettiva controversa o, si ritiene, il codice di pro-
cedura civile consideri incapace di testimoniare i soggetti escussi, come avvenuto.
In merito all'intervenuta transazione, quale elemento a carico della responsabilità dei convenuti, allegato in primo grado, ne eccepiva la mancata riproposizione in appello e quindi il suo abbandono non senza evidenziare come detta transazione comunque non avesse valenza costitutiva neppure tra le parti che l'avevano sottoscritta, in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro.
L'evento dannoso era quindi ascrivibile a fatto e colpa esclusivi della
[...]
la quale risponde anche per i danni arrecati dai propri dipendenti Controparte_9
(art. 2049 c.c.) e/o di (art. 1227 c.c.) perché era Parte_8 Parte_8
all'epoca dei fatti (30/06/2009) dipendente della Controparte_9
tenuta ad adottare le misure di prevenzione e sicurezza sancite dall'art. 2087 c.c. e della legislazione speciale in materia;
, su richiesta diretta di Parte_8 Per_3
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, dipendente di e direttore tecnico di can- Pt_8 Controparte_9
tiere, era stato incaricato di procedere alla imbragatura del new jersey che si sgan-
ciava una volta sollevato, ed eseguiva tale operazione alla presenza di Persona_4
agganciando l'imbragatura alla pala di un escavatore. L'operazione eseguita
[...]
non rientrava nell'oggetto del contratto di sub appalto perfezionato tra la
[...]
e la Di Palo e di “nolo a caldo” di mezzi Parte_9 Parte_5
meccanici. Conseguentemente non ingeriva nell'attività pro- Controparte_11
duttiva di chi svolge effettivamente l'opera edile, non era sub appaltatore, e gli obblighi di sicurezza sul lavoro restavano in capo alla Controparte_9
giacché il manovratore del macchinario nell'esecuzione della propria prestazione era obbligato al rispetto delle direttive dell'impresa che aveva noleggiato il macchinario.
veva redatto il POS ex art.9 D.lgs.81/2008 e lo spostamento Controparte_11
del new jersey non era compreso nell'accordo perfezionato tra le due società, che riguardava le operazioni di carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta derivante dalla demolizione meccanica di strutture in c.a. e refrattari realizzato ad opera della Controparte_9
L'attività che provocava l'evento dannoso era legata al solo nolo dei macchinari es-
sendo svincolata dall'impiego in autonomia organizzativa e l'addetto all'escavatore eseguiva le indicazioni del direttore tecnico del cantiere e dipendente della
[...]
che sovrintendeva alla sicurezza del cantiere, unica so- Controparte_9
cietà a conoscenza delle mansioni del lavoratore e della possibilità di affidargli compiti diversi da quelli dallo stesso svolti.
La penale responsabilità era riconosciuta anche nei confronti del preposto e dipen-
dente della che patteggiava. Controparte_9
Eccepita anche la responsabilità o, comunque, la corresponsabilità di CP_12
ex art.1227 c.c. ,l'appellata si riportava alle richieste di prova articolate in primo
[...]
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grado, eccepiva l'illegittimità della domanda riferita agli interessi legali unitamente al danno da svalutazione monetaria dovendosi applicare, nel caso di specie, i criteri sta-
biliti dalla sentenza n.1712/95 delle sezioni unite della S.C., e concludeva, “In via prin-
cipale - preliminarmente, stante il mancato rispetto dei termini a comparire e la con-
seguente nullità di cui all'art. 164 c.p.c., fissare una nuova udienza nel rispetto dei
termini;- rigettare l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_10
e , in quanto inammissibile e comunque, totalmente infondato in
[...] Parte_4
fatto e diritto, confermando la gravata sentenza.
2. In via gradata:- Rigettare ogni do-
manda proposta nei confronti della convenuta e in quanto to- Pt_5 Parte_5
talmente destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale;
conseguentemente, riget-
tare la domanda di garanzia dalla e nei confronti della compa- Pt_5 Parte_5
rente compagnia assicuratrice;
- in via gradata ridursi la pretesa risarcitoria degli attori
in considerazione, quanto meno, del concorso di colpa del danneggiato CP_12
nella causazione del presunto sinistro, in applicazione dell'art. 1227 c.c;- nella
[...]
non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea rigettare la domandata ga-
ranzia assicurativa e di malleva avanzata nei confronti della comparente CP_13
dalla giacché infondata in fatto e diritto;
- in mero
[...] Controparte_11
subordine, sia pure per ogni deprecabile ipotesi, graduare la misura dell'eventuale
corresponsabilità tra le parti e contenersi, in ogni caso, l'esposizione della comparente
compagnia entro i limiti degli eccepiti massimali, nonché delle franchigie di polizza. 3.
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese generali 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, del doppio grado.
In via istruttoria Si ribadisce la richiesta di prova orale formulata in primo grado con le
memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. ed in particolare, senza voler in alcun caso
invertire l'onere della prova e senza voler giammai ammettere le circostanze ex ad-
verso dedotte, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di Controparte_14
quale amministratore unico della ovvero di chi Controparte_9
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legalmente la rappresenta pro tempore, sulle seguenti circostanze di fatto premesso
il “Vero che”: 1) << I new jersey in cemento che sono dispositivi di sicurezza, utilizzati
per incanalare il flusso stradale oppure per delimitare provvisoriamente un'area di can-
tiere>>;2)<< in data 30/06/2009 il new jersey che venne movimentato con le modalità
indicate e con la supervisione di nonché con l'opera anche del CP_15 [...]
, all'interno del cantiere edile operante nell'aera dell'ex stabilimento In- CP_6
terfan , in Napoli alla Via Argine ai Gradilli, serviva alla delimitazione di una area di
cantiere, doveva rimanere integro ed essere collocato in diversa posizione sempre
all'interno del cantiere stesso >> ; 3)<< in data 30/06/2009 all'interno del cantiere non
vi erano altri dipendenti o responsabili della all'infuori del Parte_5
le cui mansioni erano esclusivamente quelle di condurre l'escava- Testimone_1
tore noleggiato dalla sotto la direzione del perso- Controparte_9
nale di quest'ultima>>;4)<< detta attività di movimentazione venne effettuata secondo
le modalità indicate da e con la sua supervisione e con l'opera anche del Persona_3
, che era stato preposto dal alla effettuazione di Parte_8 CP_15
detta operazione, e che entrambi erano dipendenti della Controparte_9
>>; 5) < svolgeva all'interno del cantiere la mansione di ope-
[...] Parte_8
ratore di macchina ed in particolare di autista di pala meccanica>>; 6)<< Persona_4
era il direttore tecnico di cantiere e preposto alla sorveglianza del lavoro nel
[...]
cantiere edile operante nell'aera dell'ex stabilimento Interfan , in Napoli alla Via Argine
ai Gradilli ove operava quale appaltatore >> 7)<< Controparte_9
prima dell'evento del 30/06/2009 aveva movimentato altri new jersey Parte_8
e tale operazione era stata da lui eseguita utilizzandola la benna della pala meccanica
da dal medesimo condotta, imbragando tale manufatto con una corda che agganciava
a detta parte terminale del braccio della pala meccanica detta per l'appunto
“benna”>>; 8)<< nell'occorso procedette personalmente alle opera- Parte_8
zioni di imbragatura con una corda del new jersey e di aggancio dello stesso alla pala
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meccanica guidata dal >>. All'esito si chiede prova per testi sulle Testimone_1
circostanze di fatto di cui ai sopra elencati capitoli di prova, indicando a testi quelli già
indicati dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. del
28/12/2017: Via G. Piscopo n.17 RZ (NA) ; AL Via Testimone_4 Per_5
Roma n.53/b Montoro Inferiore (AV); Via Vicinale Infermeria n.2 Controparte_16
Napoli. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova richiesta dagli
appellanti si domanda di essere facultati alla prova contraria diretta sugli stessi capitoli
di prova e con i medesimi testi. Si ribadisce la richiesta formulata in primo grado con
le memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di autorizzazione alla acquisizione della
sentenza con la quale patteggiava la pena per il capo di imputa- CP_15
zione”.
9. La società reiterava l'eccezione di nullità insana- Controparte_3
bile dell'atto di chiamata in causa, ribadiva che il danno morale non era compreso tra i rischi assicurati, eccepiva che la transazione perfezionata con il danneggiato princi-
pale era a totale tacitazione di ogni e qualsiasi diritto e danno in relazione al sinistro,
tale quindi da escludere la possibilità di agire nei suoi confronti in giudizio.
Perorava la correttezza della sentenza di primo grado, da confermare.
Concludeva per: “1) rigettare il gravame per essere infondato in fatto e diritto così
confermando in toto la decisone del primo giudice;
2) in subordine, nell'assurdo caso
di accoglimento dell'appello, dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado nei con-
fronti della società 3) sempre in subordine, dichiarare Controparte_3
la nullità insanabile dell'atto di chiamata in causa notificato dalla Controparte_17
4) rigettare, comunque, qualunque domanda da chiunque proposta
[...]
nei confronti della società 5) sempre subordinatamente, Controparte_3
qualora per assurdo la dovesse essere tenuta direttamente e/o pro CP_9
quota al risarcimento, in accoglimento della domanda ritualmente spiegata,
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condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_5
tempore a rivalere, anche in via di regresso, la società Controparte_3
di tutte le somme che a qualunque titolo dovesse essere costretta ad erogare diretta-
mente agli attori ovvero, in via di manleva, alla PA.CO. S.p.A. e, quindi, per sorte,
interessi, svalutazione monetaria e spese legali;
6) condannare l'appellante, o chi di
ragione, alle spese del giudizio.”
10. All'esito dell'udienza del 07.2.23 la causa era trattenuta in decisione salvo poi essere rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova per testi articolata dagli attori in primo grado, che la Corte ammetteva, e l'invito alle parti alla produzione della sen-
tenza n. 12854/13 del Tribunale di Napoli ed agli atti di transazione perfezionati.
All'udienza del 04.6.24 parte appellante depositava copia della sentenza penale n.
12854/13 del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile per tutti gli imputati ad ecce-
zione di Parte_6
La prova per testi era espletata ed erano escussi i seguenti testimoni:
- , fratello dell'infortunato, in sintesi, confermava la chiusura in sé stesso Tes_5
del fratello, dopo l'infortunio, l'impegno – vano- di moglie e figli per farlo uscire, il fatto che “ora” solo uno dei figli fosse ancora convivente. Il cambiamento radicale delle abitudini di vita, il fatto che all'epoca dell'incidente tutti e tre i figli fossero conviventi con il padre;
- , genero dell'infortunato, confermava lo stato di prostrazione in Persona_6
cui versa l'infortunato, il suo bisogno di continua assistenza “sia morale che materiale”,
il fatto che in precedenza gli piacesse uscire e svagarsi.
- Con ordinanza del 15.12.23 era ammessa anche la prova per testimoni articolata da
Controparte_2
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- Il legale rappresentante della PA.CO. S.p.A. non si presentava per rendere l'interro-
gatorio formale deferitogli;
- AL , dipendente della PA.CO. S.p.A., sul fatto causativo dell'infortunio Per_5
ricordava che il direttore tecnico del cantiere, dipendente della incaricava CP_5
di assistere alla movimentazione del new jersey, che l'escavatore Parte_8
era guidato dal dipendente della . metteva il pezzo di legno sotto Pt_5 Persona_7
il manufatto per sollevarlo previa imbragatura. Riferiva dette circostanze non per co-
noscenza diretta ma in virtù di quanto riferito dai colleghi.
Il 08.10.2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle difese finali
Motivi della decisione
11. La Corte non condivide la decisione del primo giudice di rigetto della domanda adottando il criterio della ragione più liquida e qualificazione del danno riflesso, og-
getto della pretesa attorea, come in re ipsa, non liquidabile per la carenza della prova,
il cui onere era carico del danneggiato, del pregiudizio patito, del danno conseguenza.
Ritiene, di contro, che la domanda attorea avesse, in modo condivisibile, incentrato la domanda dei congiunti del danneggiato su fatti da considerare dimostrati in via pre-
suntiva, comunque incentrata sulle conseguenze dannose patite, fondata sul pacifico legame familiare corrente tra gli attori e l'infortunato. La Corte non rintraccia motivo per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale il riconoscimento del danno non patrimoniale da parte dei familiari si evince in via presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rap-
porti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. ord.
11212/19; sentenza n. 2788/2019). Con l'ordinanza n.13540/2023 la Cassazione pre-
cisa i criteri di liquidazione del danno da “compromissione” del rapporto parentale,
ossia del danno non patrimoniale subito dai parenti a causa di un fatto illecito che
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abbia provocato gravi lesioni fisiche a un prossimo congiunto, dando luogo a uno sconvolgimento delle quotidiane relazioni familiari. A tal fine la Suprema Corte è espli-
cita nell'affermare che si deve far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come quelle predisposte dal Tribunale
di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato proprio alla liquidazione dei
“danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Il danno da compromissione del rapporto parentale si traduce in un patema d'animo e in uno scon-
volgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, subisce gravissime lesioni. Tale tipologia di danno, non essendo accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni e consiste nell'onere di provare, anche in via presuntiva, il patimento del danno conse-
guenza del sinistro e frutto della condizione fisica del familiare. Nel giudizio ora in esame detta prova presuntiva era già emersa in primo grado e la prova per testi espletata in appello confermava il dato evincibile dal fatto noto, costituito dal rapporto parentale dal quale ordinariamente, secondo ll'id quod plerunque accidit, le gravi le-
sioni patite dal familiare, documentate, a fortiori quelle frutto di eventi improvvisi ed inaspettati, salvo casi di distanza dei rapporti, neppure paventati dai convenuti, impli-
cano uno sconvolgimento della vita del danneggiato primario ma anche, di riflesso ed ordinariamente, un serio danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, di relazione,
anche per moglie e figli. Tale assunto, ben lungi dal costituire un danno in re ipsa, è
conseguenza ordinaria, tanto da essere regolamentato da tabelle di natura evidente-
mente statistica, come tale agevolmente evincibile, frutto e quindi conseguenza cau-
salmente connessa all'evento che in primo luogo colpisce un congiunto. Ne discende la necessità per la Corte di dover evidentemente esaminare tutte le questioni poste e che il primo giudice aveva ovviamente tralasciato in virtù del giudizio non condiviso.
12. La Corte rigetta l'eccepita inammissibilità dell'appello per ritenuta novità della domanda proposta dagli attori, ex art. 345 c.p.c., perché in primo grado non era
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menzionato il danno morale indicato invece nell'atto di gravame. La Corte di contro rileva come nelle conclusioni formulate con l'atto di citazione in primo grado gli attori avessero formulato una domanda aperta a “tutti i danni patiti e patendi”, necessaria-
mente determinabili in via equitativa, precisando, nella parte narrativa dell'atto, come la pretesa avesse ad oggetto il danno non patrimoniale, nel quale necessariamente è
compreso anche il danno morale, come tale oggetto della contesa già in primo grado.
13. E' infondata l'eccezione di nullità della chiamata in causa della compagnia di assicurazione , eccepita perché l'atto era allegato come carente CP_3
nell'esposizione dei fatti indicati dalle parti. Nessun pregiudizio nella difesa pativa il terzo chiamato in causa, che neppure lo specificatamente e fondatamente allegava.
La compagnia di assicurazione si era comunque regolarmente costituita in giudizio e,
successivamente all'ordine giudiziale di rinnovazione della citazione, riceveva la noti-
fica di un atto integrativo con il quale, sia pure succintamente, era esposta la posizione della nel giudizio. L'eccezione proposta, di natura squisitamente ed esclusiva- Pt_5
mente formale, in mancanza di un concreto pregiudizio, nei fatti inesistente tanto che la regolarmente prendeva posizione su tutte le questioni oggetto della CP_3
controversia, trova ostacolo da quanto disposto dell'art.156 c.p.c., avendo la chiamata in causa raggiunto lo scopo al quale era preordinata. La domanda non era incerta
(S.C. n. 118751/2013) ed il terzo si difendeva in modo adeguato e puntuale, in osse-
quio al dictum della S.C. di cui alla sentenza n. 1681/2015 richiamata dalla compa-
gnia.
14. In punto di an debeatur la Corte rileva come il fatto, nella sua dinamica, risulti essenzialmente incontestato potendosi ritenere acclarato che l'infortunato ri- Pt_2
portava gravissime lesioni all'interno del cantiere gestito in primo luogo dall'appalta-
trice , della quale era dipendente come autista, e nel quale CP_9 Pt_2 [...]
era presente come subappaltatrice. era dipendente della Parte_5 Testimone_1
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Di Palo e tra le due società correva un contratto di nolo a caldo, cioè di messa a disposizione di un macchinario e di un conducente, che era intento allo spo- Tes_1
stamento del new jersey che, sollevato, rovinava sul . Pt_2
Tanto premesso la Corte, in merito alla rilevanza della transazione perfezionata con l'infortunato, con la quale in sostanza entrambe le società si facevano carico, in misura paritaria, del risarcimento, tra l'altro integrale, precisa come l'accordo di certo non possa essere ritenuto vincolante all'obbligazione risarcitoria anche nei confronti dei danneggiati di riflesso e neppure nell'assunzione di responsabilità nell'accaduto. Co-
stituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile dal giudice, unitamente alle ulte-
riori emergenze istruttorie, sintomatico della consapevolezza dei convenuti di dover definire la controversia per scongiurare il rischio di essere tenuti ad ottemperare ad obbligazioni ancor più rilevanti.
15. Quanto all'incidenza della sentenza penale, divenuta definitiva nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di per aver, ognuno secondo il proprio ruolo, Pt_5
posto le condizioni per l'incidente che vedeva vittima il , alla quale si aggiunge Pt_2
la definizione della responsabilità penale di , Direttore di Cantiere CP_15
dipendente della con l'utilizzo dell'istituto processuale del patteg- Controparte_9
giamento della pena, la Corte, quanto alla valenza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, menziona la sentenza n. 26250/2011 della S.C. secondo la quale
"la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445,
comma 1 - bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere libera-
mente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza". Ed
ancora : Cass. Civ. Sez. Prima, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004, in merito al patteg-
giamento ed alla sentenza penale non irrevocabile, gli precisano che "La Pt_11
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sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed at-
tribuendo perciò al giudice civile il potere - dovere di accertarli e valutarli in via auto-
noma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risul-
tino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del "patteggiamento", nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sem-
pre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice,
il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta".
Il giudice civile può prendere in considerazione le risultanze del contenzioso penale,
e cioè il fatto che gli imputati abbiano appunto patteggiato una pena per la mancata corretta tenuta dei libri contabili, rimanendo comunque libero, dandone conto in mo-
tivazione, di aderire o di dissentire al riguardo.
In merito alle prove raccolte nell'ambito del giudizio penale la S.C., con la sentenza n.
2947/2023 , precisa come “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convinci-
mento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smen-
tite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente
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possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valuta-
zione giudiziale.” Nella fattispecie in esame le prove raccolte nel contenzioso penale,
indicate nella sentenza del Tribunale Penale confermavano la dinamica sostanzial-
mente pacifica perché riferita dalle stesse parti del contenzioso civile e non oggetto di contestazioni con l'utilizzo dell'escavatore della da parte di dipendente della Pt_5
stessa società, presente sul cantiere per il nolo a caldo, che procedeva allo sposta-
mento di un new jersey e che, nell'eseguire tale operazione necessitava di ausilio che il dipendente della geom. , faceva fornire dal che restava vit- CP_5 Per_3 Pt_2
tima dello sganciamento del pesante manufatto dalla benna.
Insomma, il perfezionamento della transazione e il contenzioso penale se di certo non risultano vincolanti nel contenzioso in esame, comunque costituiscono argomenti di prova che ben devono essere liberamente valutati e che sono nel segno della respon-
sabilità di entrambe le società intervenute nel cantiere nella causazione dell'incidente che coinvolgeva il congiunto degli attori, comunque evidenti in considerazione delle emergenze istruttorie emerse in merito alla dinamica dei fatti. L'attività espletata nel cantiere necessariamente comportava una forma di controllo e di guida a carico di entrambe le società impegnate e che risultava essere stata del tutto omessa. L'ad-
detto della presente in loco, consentiva l'esecuzione dell'impropria e peri- CP_5
colosa operazione eseguita dal dipendente della coinvolgendo un proprio di- Pt_5
pendente neppure munito di competenze appropriate. Emergeva un'attività lavorativa del tutto disinvolta, realizzata in totale assenza di cautele, verifiche, controlli e comun-
que riconducibile all'appaltatore ed al subappaltatore. La conseguenza di tale modus operandi era la causazione del danno arrecato al , addebitabile alle due so- Pt_2
cietà, e in coerenza alla condizione descritta successivamente interveniva la tran-
sazione del danno patito dall'infortunato e l'esito, sia pure non per tutti definitivo, del contenzioso penale. Il quadro univoco è coerente e tutto nel segno di una responsa-
bilità del dipendente della , comunque lasciato colposamente solo in un'attività Pt_5
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che necessariamente comportava il coinvolgimento di più unità lavorative, dovendosi imbragare i beni da spostare, e della che coinvolgeva impropriamente nelle CP_5
operazioni un dipendente neppure fornito delle necessarie competenze.
Dalla responsabilità delle due società discende la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata dagli attori in via solidale, da qualificarsi come paritetica nei rapporti interni tra i responsabili, emergendo un medesimo grado di responsabilità delle due società
assicurate nella causazione dell'incidente in esame.
16. In merito al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. invocato nei confronti dell'in-
fortunato primario, la Corte osserva che il concorso di colpa del lavoratore, in tema di infortuni sul lavoro, sussiste solo qualora si riscontri un comportamento abnorme, im-
prevedibile ed esorbitante dalle relative mansioni, autonomamente determinato. Detto
concorso non sussiste nella fattispecie in esame nella quale la causa dell'evento è da rintracciarsi nelle deficienze strutturali nell'esecuzione delle lavorazioni in corso per carenza di personale addetto e commistione dei ruoli e delle lavorazioni tra le due società con l'addetto dell'una che chiedeva supporto al dipendente dell'altra in man-
canza di qualsivoglia piano di coordinamento delle lavorazioni e di verifica delle man-
sioni. La S.C., con l'ordinanza n.8988/2020, in merito all'applicabilità dell'art. 1227 co.
1 c.c. in materia di infortuni sul lavoro, esclude il concorso di colpa in tre casi, costituiti dall'omessa adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie misure di sicu-
rezza, dalla puntuale esecuzione da parte del lavoratore degli ordini datoriali,
dall'omessa formazione ed informazione sui rischi lavorativi da parte del datore di la-
voro. Nella fattispecie in esame la Corte rintraccia tutti e tre i requisiti elencati dalla
Cassazione ed esclude quindi il concorso di colpa dell'infortunato.
17. La quantificazione della somma dovuta ai danneggiati di riflesso segue il me-
todo “a punti”, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Cassazione nell'ordinanza
26300/2021, perché idoneo a fornire indicazioni ex ante prevedibili in base a parametri
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e criteri prestabiliti. Non è utilizzabile la tabella del Tribunale di Milano, predisposta con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale e non invece a quello patito dei congiunti del macroleso («in assenza di un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge testualmente nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese) e, ricollegandosi a quanto già
esposto precedentemente al punto 11. della motivazione il danno riconosciuto, in os-
servanza delle menzionate tabelle, tiene conto di diverse componenti quali la rela-
zione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risar-
cire e (soprattutto) la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Una
volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi molti-
plicato per il valore punto, individuato nella misura massima di circa seimila euro, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della compo-
nente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale è individuato nella misura di tremila euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-relazionale è stato quantificato tra i duemila e i tremila euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria. La tabella consente dunque di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'inva-
lidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del fami-
liare. Tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima: il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare su cui ricadrà tutta l'attività di cura del soggetto leso. La S.C., con la pronuncia n. 10579/2021 precisa che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valu-
tazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo
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una tabella basata sul 'sistema a punti' ” e con l'ordinanza n. 13540/2023 sancisce come debbano essere adottate “le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. ".
In merito alla quantificazione della somma dovuta il Tribunale di Roma, con le tabelle
2023 adotta un sistema a punti in virtù del quale 20 devono essere attribuiti alla co-
niuge e 15 per ciascuno dei tre figli. I familiari tenuti all'assistenza sono 4 e ciò com-
porta per i figli, e solo per loro, la riduzione allo 0,3. L'età del danneggiato primario attribuisce altri 6 punti (fascia 41-50 anni di età), e quella dei danneggiati di riflesso assegna 5 punti per la moglie, di anni 45, e 7 punti per i figli (età da 0 a 30). Il tutto parametrato alla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato che è
consistita pacificamente nell'amputazione di arto con inabilità del 48% di IP, indicata in sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione. Detta percentuale non dà
diritto al danneggiato ad una assistenza pubblica fissa. Il valore del punto, per le me-
desime tabelle, ammonta ad €. 3.474,00 per il danno morale ed €. 3.474,00 per il danno da alterazione delle condizioni di vita, per un totale di €. 6.948,00.
Per la coniuge quindi i punti da riconoscere sono 31 (20+6+5) per un totale di
€.215.388,00 che, moltiplicato per il 48% diviene €.103.386,24. Per i figli i punti sono
15 + 6 + 7 x 0,3 = 8,4 che, per €. 6.948,20 risulta essere di €. 58.363,20 che, molti-
plicato per il 48% di IP, diviene €.28.014,34.
Con l'incremento, per tutti, degli interessi al tasso legale conteggiati sulla somma pre-
viamente devalutata al 30.6.2009 e poi via via rivalutata.
18. La Corte rigetta l'eccezione di non operatività della polizza contratta da
[...]
. Secondo la compagnia la polizza non sarebbe operante perché asserita- CP_18
mente riferita ad un rischio non coperto, avendo ad oggetto una malattia nel corpo o nella mente e quindi non comprensiva del danno morale. La Corte, dopo aver
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evidenziato come la e le non depositavano in ap- Controparte_11 Controparte_2
pello la polizza in oggetto, aver constatato come il fascicolo telematico di primo grado risulti parziale perché evidentemente in parte ancora cartaceo, come quindi la polizza,
pacificamente esistente, non possa essere consultata, evidenzia come per i docu-
menti in cartaceo e non riprodotti debba trovare applicazione la giurisprudenza, for-
matasi prima dell'entrata in vigore della necessaria produzione esclusivamente tele-
matica dei documenti in giudizio, secondo la quale nel giudizio di ap-
pello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, es-
sendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio,
anche dei fascicoli di parte (S.C., sentenza 2006/8528). Il documento, la polizza con-
tratta, dalla consultazione degli atti di causa emerge come probabilmente prodotta solo dall'assicurato unitamente all'atto di costituzione in giudizio con istanza di chia-
mata in causa che la non produceva con modalità telematica in primo grado, Pt_5
non allegando il fascicolo cartaceo in appello in cui non procedeva neppure all'allega-
zione degli atti del primo grado con modalità telematica. Neppure in Controparte_2
primo grado produceva la costituzione in giudizio telematicamente.
La S.C., con l'ordinanza 1558/2018, precisamente delineava l'onere probatorio gravante sulle parti in causa dettando il seguente principio :”Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicu-
rativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ov-
vero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, cau-
sali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicura-
tore.” e la Corte da quanto esposto trae il convincimento secondo il quale risulta pacifica ed incontestata la stipula del contratto di assicurazione a garanzia dei danni patiti da
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terzi, come allegato da , non emergendo di contro riscontro della limitazione Pt_5
della garanzia contratta, richiamata dalla compagnia, non pacifica e neppure dimostrata e della quale non si può quindi tenere conto. In merito al massimale di polizza richiamato dalla compagnia, di €.1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di €.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro, la Corte constata come le somme da liquidarsi, indicate nel punto che precede, unitamente a quella già riconosciuta in via transattiva al danneg-
giato principale, risultino ben inferiori al massimale indicato ma non provato, tanto più
che la S.C., con l'ordinanza n. 24893/2023, ribadisce che nel caso in cui l'assicuratore sia in mora nel pagamento dell'intero massimale e non adempia nei termini di legge,
non può pretendere che le conseguenze della sua mora siano comprese nel limite del massimale. Pertanto, egli risponde oltre il massimale ma solo a titolo di interessi o mag-
gior danno.
19. La Corte, a conclusione della decisione, la sintetizza nel senso che e Pt_5
manlevate dalle rispettive compagnie di assicurazione, devono essere condan- CP_5
nate in solido al pagamento nei confronti degli attori delle somme di €.103.386,24 in favore di ed €. 28.014,34 in favore ciascuno di , Parte_1 Parte_3 [...]
e , con gli interessi come specificati. Le due società devono Parte_2 Parte_4
essere manlevate dalle rispettiva compagnie di assicurazione e, nei rapporti interni, per quel che concerne l'eventuale regresso, e ono considerati correspon- Pt_5 CP_5
sabili nella misura del 50% ciascuno dell'evento dannoso.
20. L'accoglimento dell'appello impone la rideterminazione delle spese di lite di en-
trambi i gradi facendo applicazione del principio della soccombenza alla luce dell'esito globale della lite. La fondatezza delle chiamate in causa delle compagnie di assicura-
zione comporta la soccombenza di queste ultime in ordine alle spese legali sostenute nei loro confronti dai chiamanti, con compensazione delle spese di lite tra e la Pt_5
chiamata in causa in ragione dell'accertata corresponsabilità. CP_5
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Nella liquidazione si dovrà tener conto del numero delle parti assistite, con aumento ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 (30% per ciascuna parte oltre la prima), e del valore della causa (compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00), ai minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Nona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli- Sezione Seconda Ci- Pt_4
vile, pubblicata in data il 14/01/2020 e contraddistinta dal n.390/2020, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la parite-
tica concorrente responsabilità di e di Parte_5 Controparte_19
rispetto alla produzione dell'evento lesivo dedotto in giudizio, le condanna,
[...]
in solido, al risarcimento dei danni riflessi sofferti dai congiunti, che liquida in €.103.386,24 in favore di ed in €. 28.014,34 ciascuno in favore di Parte_1 [...]
, e , oltre interessi al tasso legale conteg- Parte_12 Parte_2 Parte_4
giati sulla somma previamente devalutata al 30.6.2009 e poi via via rivalutata, ed inte-
ressi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- condanna e al paga- Parte_5 Controparte_9
mento, in solido, delle spese di lite in favore di , , Parte_1 Parte_3 [...]
e , che liquida, per il primo grado, in €. 900,00 per spese ed Parte_2 Parte_4
€. 13.398,80 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e,
per il secondo grado, in €. 804 per spese ed €. 13.604,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario avv.
Paolo Minucci;
- condanna a manlevare da qualsivoglia Controparte_2 Parte_5
somma dovuta dall'assicurata in esecuzione della presente sentenza;
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- condanna a manlevare Controparte_3 Controparte_9
da qualsivoglia somma dovuta dall'assicurata in esecuzione della presente sen-
[...]
tenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che liquida, per il primo grado, in €. 7.052,00 per competenze oltre spese Parte_5
generali al 15%, iva e cpa come per legge e, per l'appello, €. 7.160,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli antistatari avv.ti Generoso M.T. Iodice e Antonio Iodice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
di che liquida, per il primo grado, in €. 7.052,00 per Controparte_9
competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e, per l'appello, €.
7.160,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario avv. Maria Francesca Stravella;
- compensa le spese legali tra e di Parte_5 Controparte_19
[...]
Così deciso il 22.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli-
Sezione Seconda Civile, pubblicata in data il 14/01/2020 e contraddistinta dal n.390/2020, iscritto al n.672/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ri-
messo in decisione all'udienza del 08 ottobre 2024 e pendente tra
c.f. , , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, , c.f. e , c.f. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Minucci, c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, giusta procura a margine del libello introduttivo del giudizio, indirizzo di C.F._5
posta elettronica certificata Email_1
-appellanti-
e REPUBBLICA ITALIANA
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Nona Sezione Civile
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_5 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv.to Gene- Parte_6
roso M.T. Iodice (C.F. ; indirizzo di posta elettronica certifi- CodiceFiscale_6
cata e dall'Avv. Antonio Iodice, C.F. Email_2 C.F._7
, indirizzo di posta elettronica certificata in
[...] Email_3
virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato
-Appellato-
e
Co
c.f. , in persona del legale rap- Parte_7 P.IVA_2
presentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Francesca Strevella, indirizzo di posta elettronica certificata in Email_4
virtù di procura alle liti a margine della costituzione in primo grado
-Appellato-
e
c.f. in persona del legale rappresentante, rap- Controparte_2 P.IVA_3
presentata e difesa dall'avv. Domenico Zazzaro, indirizzo di posta elettronica
[...]
giusta procura generale alle liti rilasciata dalla pre- Email_5
detta società con atto pubblico del 18/12/2014 per dott. notaio Persona_1
, rep. n. 186905 raccolta n.30367
[...]
-Appellato-
e c.f. in persona del suo Procura- Controparte_3 P.IVA_4
tore Speciale dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura gene- Controparte_4
rale alle liti conferita con atto per notar iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2
distretti riuniti di Torino e Pinerolo, repertorio 81955, raccolta 38076, del 27/04/2017,
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dall'avv. Manuela Pascucci (C.F.: – indirizzo di posta elettro- C.F._8
nica certificata: Email_6
-Appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.2.2020 , Parte_1 [...]
, e proponevano appello avverso la sen- Parte_2 Parte_3 Parte_4
tenza indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.15975/2014 del R.G.,
terminata con il rigetto della domanda attorea, promossa dagli attuali appellanti, pros-
simi congiunti (moglie e figli) di , vittima di un gravissimo infortunio Parte_8
sul lavoro perché travolto da un pesante manufatto imbracato alla benna di un esca-
vatore condotto da un dipendente della in cantiere della Parte_5 [...]
della quale l'infortunato era dipendente. CP_5
2. All'esito del giudizio penale che aveva ritenuto l'amministratore della Parte_5
responsabile dell'accaduto, i congiunti dell'infortunato agivano nei confronti
[...]
della predetta società per sentirla dichiarare civilmente responsabile dell'accaduto con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subìti, costituiti da sofferenza e peggioramento della qualità della loro vita familiare. Producevano docu-
mentazione sul danno, della causa penale, la transazione intercorsa tra l'infortunato e l'assicurazione della e quella della che Parte_5 Controparte_5
provvedevano al pagamento, in parti uguali, del danno differenziale.
Par 3. nel contestare la pretesa attorea otteneva di chiamare in Parte_5
causa la sua compagnia di assicurazioni, . Anche Controparte_5 Controparte_2
chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia Controparte_5
di assicurazioni, . Quest'ultima eccepiva in via preliminare la nullità CP_3
dell'atto di sua chiamata in causa, carente nelle descrizioni dei fatti di causa e delle difese delle parti. proponeva altresì azione di rivalsa nei Controparte_3
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confronti di per ottenerne la condanna al pagamento di eventuali Parte_5
somme che fosse tenuta ad esborsare per conto dell'assicurata in conseguenza dell'azione attorea.
Il giudice, in conseguenza dell'eccezione di nullità appena indicata, concedeva ter-
mine alla chiamante per la rinnovazione dell'atto di chiamata in causa e gli attori prov-
vedevano al deposito di un atto di integrazione del precedente che comunque era anche questo contestato dalla perché ritenuto carente delle ragioni e CP_3
delle difese articolate dalla chiamata in causa della con la con- Parte_5
seguenza di provocare la nullità della sua chiamata in causa.
comunque eccepiva il limite di responsabilità dettato dal massimale di CP_3
polizza di €. 5.000.000,00 a carico della del 50% e della Unipol s.p.a., in CP_3
coassicurazione. Sia i convenuti che i chiamati in causa contestavano la pretesa atto-
rea nell'an e nel quantum, per le ragioni che reiteravano nel gravame e più avanti descritte nella parte della motivazione illustrativa delle difese di ognuno.
4. Il giudice non riteneva di dover espletare alcuna istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettando quindi le prove articolate dalle parti.
Con la sentenza impugnata motivava il rigetto della domanda attorea ritenendo che gli attori rivendicassero un risarcimento per danno in re ipsa e che quindi i congiunti in sostanza facessero valere il solo loro legame parentale per ritenere dimostrata la sussistenza dei danni dei quali chiedevano in risarcimento. Le richieste istruttorie ar-
ticolate dagli attori non erano considerate idonee alla dimostrazione dei fatti idonei a dimostrare il danno. Evitava di esaminare preliminarmente le questioni poste in merito all'an debeatur, evidentemente applicando il criterio della decisione assunta secondo la ragione più liquida.
5. Con il gravame , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano all'attenzione della Corte un unico motivo di appello allegando Pt_4
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l'ingiusto rigetto della domanda attorea per erronea valutazione delle risultanze pro-
cessuali ed inesatta applicazione degli artt. 2059 e 2729 c.c.. Argomentavano in me-
rito al conseguimento della prova necessaria al risarcimento attraverso presunzioni illustrando la giurisprudenza della S.C. secondo la quale il danno non patrimoniale patito dal prossimo congiunto può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva,
integrata dalla gravità delle lesioni in uno alla convivenza familiare. Illustravano che il giudice, nella sentenza impugnata, non aveva tenuto conto delle lesioni in concreto patite dal familiare e delle loro conseguenze e aveva richiamato massime non inerenti fattispecie simili a quella in esame. Anche secondo l'id quod plerumque accidit andava evinto che gli stretti congiunti del (che al momento dell'infortunio aveva 49 anni) Pt_2
avevano risentito ed ancora risentono della sofferenza morale alla vista giornaliera del loro stretto familiare;
non erano necessari particolari riscontri oltre quanto già suffi-
cientemente allegato dagli attori, non sussistendo circostanze particolari tali da esclu-
dere sofferenze.
Le voci di danno da risarcire erano due, costituiti dal danno morale e da quello esi-
stenziale, diversi e da valutare differentemente. Il Tribunale ometteva di valutare che per il danno morale interveniva la suddetta prova presuntiva mentre per quello esi-
stenziale gli attori avevano articolato una prova orale che il giudice erroneamente non aveva ammesso e che chiedevano di poter espletare in appello.
Così gli appellanti concludevano di: “affermare la responsabilità, alternativa o concor-
rente, della e/o della nella produzione Parte_5 Controparte_5
dell'evento dedotto in giudizio e, per l'effetto, sentirla/e condannare al risarcimento di
tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dagli attori (sia sotto il profilo della soffe-
renza morale sia sotto il profilo della lesione dinamico-relazionale), da liquidare nella
misura che la Corte di Appello riterrà equa e congrua, visti gli artt. 1226 e 2056 c.c.,
previa rivalutazione monetaria e con gli interessi. Con condanna delle imprese
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assicurative chiamate in causa dalla e dalla manlevare e garantire Pt_5 CP_5
i soggetti dichiarati responsabili nei limiti dei massimali di polizza laddove sia ricono-
sciuta la validità della garanzia assicurativa prestata in loro favore e con vittoria di
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato che di-
chiara di anticipare le spese e di non aver riscosso i compensi.”
6. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 Parte_5
c.p.c. nonché la sua infondatezza nel merito. L'inammissibilità derivava dall'aver gli appellanti proposto per la prima volta, con il gravame, la domanda per il risarcimento del danno da sofferenza morale mentre in primo grado avevano dichiarato l'esistenza solo di ripercussioni sulla sfera familiare (in punto di cambiamento delle abitudini di vita e compromissione delle esigenze familiari) per le lesioni patite dal prossimo con-
giunto, senza neppure allegare il rapporto di convivenza, necessaria anche per la prova presuntiva, e non specificando in cosa erano mutate le loro abitudini di vita. La
prova articolata e non ammessa era finalizzata a provare l'inconferente circostanza inerente lo stato di prostrazione fisica e psichica di . L'appellato evi- Parte_8
denziava anche come la domanda attorea non fosse stata neppure quantificata. Ri-
proponeva ex art. 345 c.p.c. le eccezioni già sottoposte al giudice del primo grado circa la natura non definitiva della sentenza penale emessa in merito alla responsabi-
lità dell'amministratore della e comunque la sua non oppo- Parte_5
nibilità alla , non parte di detto giudizio. Il cantiere era sotto la responsabilità Pt_5
Co della e era subappaltatrice di alcuni Parte_7 Parte_5
lavori sullo stesso cantiere. Evidenziava come dall'atto di citazione attoreo non si evin-
cesse il luogo preciso all'interno del cantiere ove si verificava il fatto, il motivo per il quale svolgeva mansioni non di sua competenza, posto che era Parte_8
dipendente come autista della PA.CO. Costruzioni S.p.A..
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Responsabile del sinistro era da ritenersi esclusivamente PA.CO. Costruzioni S.p.A.
per aver destinato un proprio dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali risultava inquadrato e per non aver vigilato sull'operato di che svol- Testimone_1
geva la propria attività sul cantiere in virtù di contratto di nolo a caldo (locazione del macchinario e messa a disposizione dell'imprenditore anche di un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo) tra la e PA.CO. Parte_5
Costruzioni S.p.A., mentre il subappalto precedentemente intercorso era già stato por-
tato a compimento. Lo spostamento del new jersey, lungi dall'essere ricompreso nell'ambito del contratto di subappalto, era stato conseguenza di una iniziativa di
[...]
, con la supervisione di entrambi dipendenti della PA.CO. CP_6 Persona_3
Costruzioni S.p.A., come dimostrato dal contratto di subappalto intercorso tra la
PA.CO. Costruzioni s.p.a. e la che all'articolo 18 poneva sulla Parte_5
“il diritto di sorvegliare e controllare, tramite la direzione di can- Controparte_5
tiere, l'esecuzione dei lavori e di impartire tutte le disposizioni che saranno ritenute necessarie ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi. La subappaltatrice riconosce identico diritto alla direzione dei lavori della committente”. Dal medesimo contratto si evinceva che l'appaltatrice, aveva “verificato Controparte_7
l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore…acquisito la certificazione DURC
attestante la regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi…ai sensi dell'art. 101, co. II D.Lgs. 81/2008…allega il piano di sicurezza e di coordina-
mento…”.
era stato anche lui corresponsabile nella causazione dell'evento per- Parte_8
ché collaborava attivamente all'imbracatura e alle operazioni di spostamento del new jersey con l'escavatrice, nella convinzione che un tale suo utilizzo non fosse improprio.
concludeva per: “ in via preliminare, dichiarare l'inammissi- Parte_5
bilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.; in via principale, nel merito,
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rigettare l'appello proposto siccome manifestamente infondato sia in fatto che in diritto
per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento
delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si
verificava per esclusiva responsabilità della PA.CO. Costruzioni S.p.A., presso la
quale risultava essere addetto il Sig. , per la mancata osservanza Parte_8
delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
in via gradata ulteriormente gradata,
in caso di accoglimento anche solo parziale dell'avverso atto di appello, accertare e
dichiarare il grave concorso di colpa della PA.CO. Costruzioni S.p.A., stante l'accla-
rata e non contestata mancanza di specifiche competenze in capo al Sig. rela- Pt_2
tivamente alle mansioni affidategli;
accertare e dichiarare che l'evento dannoso del
30.06.2009 si verificava per imprudenza ed imperizia del Sig. nell'ef- Parte_8
fettuazione dei lavori all'interno del cantiere e per l'effetto rigettare la domanda nei
confronti della per l'assoluta carenza di legittimazione pas- Parte_5
siva della stessa. condannare, altresì, la PA.CO. Costruzioni S.p.A. alla refusione
delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla per Parte_5
essere stata pretestuosamente evocata in giudizio e, per tal via, costretta a difendersi
con sensibile aggravio di spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale dell'avverso appello, graduare la pretesa risarcitoria in ragione di quanto in
narrativa; in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, dell'avversa domanda, condannare la (già Controparte_2 CP_8
a tenere indenne e, per tal via, manlevare la da qual-
[...] Parte_5
sivoglia pregiudizio anche economico dovesse derivarle dall'emananda sentenza;
in
ogni caso, dichiarare tenuti e condannare gli appellanti al pagamento di spese e com-
petenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'avverso appello dovesse
essere ritenuto ammissibile, si ribadiscono le istanze formulate nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 2, c.p.c. e si insite, pertanto, per l'ammissione dell'interrogatorio
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formale del legale rappresentante della sui se- Controparte_9
guenti capi, preceduti dalla locuzione “Vero è che”:
a) il Sig. nel giugno del 2009 svolgeva le mansioni di autista ed ope- Parte_8
ratore di pala meccanica per conto della PA.CO. Costruzioni S.p.A. presso il cantiere
edile di ristrutturazione dello stabilimento ex Interfan sito in Napoli;
b) la mattina del 30.06.2009 il Sig. , su ordine del Geom. , Parte_8 Per_3
veniva incaricato di collaborare allo spostamento di alcuni NE Jersey (blocchi di ce-
mento) presenti sul cantiere ed in particolare di effettuare l'imbracatura degli stessi
per poi fissarli ad un escavatore condotto dal Sig. , dipendente della Testimone_1
Parte_5
c) il Sig. svolgeva la sua attività sotto le direttive della PA.CO. S.p.A. Testimone_1
in virtù di contratto di nolo a caldo in corso tra quest'ultima e la Parte_5
il quale prevedeva la messa a disposizione da parte della
[...] Parte_5
dell'escavatore e del relativo conducente (Sig. ; Tes_1
d) la mattina del 30.06.2009 il Sig. era l'unico dipendente della Testimone_1 [...]
presente sul cantiere ex Interfan;
Parte_5
e) il Sig. , per l'intera durata del contratto di nolo a caldo intercorso Testimone_1
tra la e la PA.CO. S.p.A., è sempre stato sottoposto al potere Parte_5
direttivo di quest'ultima;
f) la PA.CO. S.p.A., in virtù del contratto di nolo a caldo intercorso con la
[...]
aveva l'obbligo di prevenzione e di vigilanza sull'operato del lavora- Parte_5
tore, , preposto dalla alla movimentazione Testimone_1 Parte_5
dell'escavatore.
all'esito si richiede ammettersi prova testimoniale sugli stessi capi di prova articolati
per l'interrogatorio formale indicando a testi i Sig.ri: , residente in [...]
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Afragola alla via Alcide De Gasperi, 158; , residente in [...]al CP_10
Vesuvio alla via Vittorio Alfieri, 132; , residente in [...]
Pelliccia, 22. In ogni caso si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova diretta e
contraria a quella ex adverso articolata, sugli stessi capi indicati dalle controparti e
con gli stessi testi.”
7. Pa. contestava ed impugnava l'appello perché Parte_7
infondato, non sussistendo la responsabilità dell'appellato nell'evento e neppure il di-
ritto degli attori ad agire in giudizio, come anche confermato dal Tribunale Penale di
Napoli che aveva assolto l'amministratrice della Pa.Co. ritenendo responsabile l'am-
ministratore della Ribadiva la validità ed efficacia del con- Parte_5
tratto di assicurazione intercorso con la e conclu- Controparte_3
deva per il rigetto del gravame perché infondato, in subordine per la declaratoria di responsabilità della sola in via ulteriormente gradata, in Parte_5
caso di ritenuta sua responsabilità, per l'accoglimento della domanda di manleva da parte della Con vittoria di spese, da distrarsi. Controparte_3
8. quale compagnia di assicurazione per la responsabilità Controparte_2
civile per eccepiva l'infondatezza dell'appello per mancata Parte_5
allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti in virtù dei quali far va-
lere la prova presuntiva. Gli attori si limitavano ad affermare il grado di parentela con il danneggiato principale e la natura e gravità delle lesioni patite da Parte_8
e la sua situazione di fatto. Non era allegata e non era dimostrata la convivenza al momento del fatto se non tardivamente con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c.. Nulla era indicato in merito alle abitudini di vita e di frequentazione, rendendo impossibile il ricorso a presunzioni semplici. A maggior ragione nulla era allegato in relazione al danno da lesione del rapporto parentale sotto il profilo dinamico relazio-
nale. Citava la pronuncia della S.C. n. 21060/2016 circa la necessità. per ottenere la
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liquidazione del danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale, della dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
da adempiere in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni ge-
neriche, astratte od ipotetiche. Il danno morale, inoltre, deve formare oggetto di alle-
gazione prima e di prova poi e non può essere considerato esistente “in re ipsa”. L'in-
troduzione di nuove circostanze in giudizio con le seconde memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c. erano tardive e le circostanze da provare del tutto generiche e quindi correttamente non ammesse dal primo giudice. Eccepiva che gli appellanti non ave-
vano ottemperato all'obbligo di riproporre in sede di gravame ex art. 346 c.p.c. tutte le domande rimaste assorbite nella statuizione di primo grado, con particolare riferi-
mento a quella inerente l'accertamento e la declaratoria della responsabilità nella cau-
sazione dell'infortunio patito da , con conseguente inammissibilità Parte_8
dell'appello. Riproponeva le eccezioni, domande e richieste istruttorie restate assor-
bite nella decisone di primo grado, con riferimento alla non operatività della polizza perché riferita ad un rischio non coperto. La polizza garantiva per i danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e le lesioni, ex artt.
582 e 590 c.p., necessitano di una malattia nel corpo o nella mente e quindi non com-
prendevano il danno morale invocato dagli attori. Ribadivano l'operatività del massi-
male di polizza di €.1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di €.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro, per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché
dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità
permanente non inferiore al 6% (franchigia), calcolata in base alla tabella delle meno-
mazioni di cui all'art.13 comma 2) lett. A) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, debita-
mente approvata e che, a norma di polizza (cod.205) in caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale per
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sinistro R.C.T. rappresentava la massima esposizione da parte della società che aveva già versato la somma di € 165.000,00 a . Parte_8
Rinnovava la contestazione del fatto storico allegato dagli attori nonché l'inefficacia della sentenza penale in assenza di prova del passaggio in giudicato, per non aver alcun effetto nei confronti della società e quindi nei confronti Parte_5
di , per mancata partecipazione al giudizio come responsabili ci- Controparte_2
vili.
Detta sentenza, oltretutto, era stata emessa in virtù delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, dal tecnico di cantiere e dal conduttore della macchina escavatrice, che ave-
vano un interesse che li avrebbe potuti legittimare alla partecipazione al giudizio civile come parte e che quindi non avrebbero potuto deporre in questa sede. Rilevava come in virtù del disposto dell'art. 654 c.p.p. anche nei confronti dell'imputato l'accertamento dei fatti non può avere efficacia alcuna in sede civile quando la legge civile pone limi-
tazioni alla prova della posizione soggettiva controversa o, si ritiene, il codice di pro-
cedura civile consideri incapace di testimoniare i soggetti escussi, come avvenuto.
In merito all'intervenuta transazione, quale elemento a carico della responsabilità dei convenuti, allegato in primo grado, ne eccepiva la mancata riproposizione in appello e quindi il suo abbandono non senza evidenziare come detta transazione comunque non avesse valenza costitutiva neppure tra le parti che l'avevano sottoscritta, in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro.
L'evento dannoso era quindi ascrivibile a fatto e colpa esclusivi della
[...]
la quale risponde anche per i danni arrecati dai propri dipendenti Controparte_9
(art. 2049 c.c.) e/o di (art. 1227 c.c.) perché era Parte_8 Parte_8
all'epoca dei fatti (30/06/2009) dipendente della Controparte_9
tenuta ad adottare le misure di prevenzione e sicurezza sancite dall'art. 2087 c.c. e della legislazione speciale in materia;
, su richiesta diretta di Parte_8 Per_3
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, dipendente di e direttore tecnico di can- Pt_8 Controparte_9
tiere, era stato incaricato di procedere alla imbragatura del new jersey che si sgan-
ciava una volta sollevato, ed eseguiva tale operazione alla presenza di Persona_4
agganciando l'imbragatura alla pala di un escavatore. L'operazione eseguita
[...]
non rientrava nell'oggetto del contratto di sub appalto perfezionato tra la
[...]
e la Di Palo e di “nolo a caldo” di mezzi Parte_9 Parte_5
meccanici. Conseguentemente non ingeriva nell'attività pro- Controparte_11
duttiva di chi svolge effettivamente l'opera edile, non era sub appaltatore, e gli obblighi di sicurezza sul lavoro restavano in capo alla Controparte_9
giacché il manovratore del macchinario nell'esecuzione della propria prestazione era obbligato al rispetto delle direttive dell'impresa che aveva noleggiato il macchinario.
veva redatto il POS ex art.9 D.lgs.81/2008 e lo spostamento Controparte_11
del new jersey non era compreso nell'accordo perfezionato tra le due società, che riguardava le operazioni di carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta derivante dalla demolizione meccanica di strutture in c.a. e refrattari realizzato ad opera della Controparte_9
L'attività che provocava l'evento dannoso era legata al solo nolo dei macchinari es-
sendo svincolata dall'impiego in autonomia organizzativa e l'addetto all'escavatore eseguiva le indicazioni del direttore tecnico del cantiere e dipendente della
[...]
che sovrintendeva alla sicurezza del cantiere, unica so- Controparte_9
cietà a conoscenza delle mansioni del lavoratore e della possibilità di affidargli compiti diversi da quelli dallo stesso svolti.
La penale responsabilità era riconosciuta anche nei confronti del preposto e dipen-
dente della che patteggiava. Controparte_9
Eccepita anche la responsabilità o, comunque, la corresponsabilità di CP_12
ex art.1227 c.c. ,l'appellata si riportava alle richieste di prova articolate in primo
[...]
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grado, eccepiva l'illegittimità della domanda riferita agli interessi legali unitamente al danno da svalutazione monetaria dovendosi applicare, nel caso di specie, i criteri sta-
biliti dalla sentenza n.1712/95 delle sezioni unite della S.C., e concludeva, “In via prin-
cipale - preliminarmente, stante il mancato rispetto dei termini a comparire e la con-
seguente nullità di cui all'art. 164 c.p.c., fissare una nuova udienza nel rispetto dei
termini;- rigettare l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_10
e , in quanto inammissibile e comunque, totalmente infondato in
[...] Parte_4
fatto e diritto, confermando la gravata sentenza.
2. In via gradata:- Rigettare ogni do-
manda proposta nei confronti della convenuta e in quanto to- Pt_5 Parte_5
talmente destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale;
conseguentemente, riget-
tare la domanda di garanzia dalla e nei confronti della compa- Pt_5 Parte_5
rente compagnia assicuratrice;
- in via gradata ridursi la pretesa risarcitoria degli attori
in considerazione, quanto meno, del concorso di colpa del danneggiato CP_12
nella causazione del presunto sinistro, in applicazione dell'art. 1227 c.c;- nella
[...]
non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea rigettare la domandata ga-
ranzia assicurativa e di malleva avanzata nei confronti della comparente CP_13
dalla giacché infondata in fatto e diritto;
- in mero
[...] Controparte_11
subordine, sia pure per ogni deprecabile ipotesi, graduare la misura dell'eventuale
corresponsabilità tra le parti e contenersi, in ogni caso, l'esposizione della comparente
compagnia entro i limiti degli eccepiti massimali, nonché delle franchigie di polizza. 3.
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese generali 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, del doppio grado.
In via istruttoria Si ribadisce la richiesta di prova orale formulata in primo grado con le
memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. ed in particolare, senza voler in alcun caso
invertire l'onere della prova e senza voler giammai ammettere le circostanze ex ad-
verso dedotte, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di Controparte_14
quale amministratore unico della ovvero di chi Controparte_9
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legalmente la rappresenta pro tempore, sulle seguenti circostanze di fatto premesso
il “Vero che”: 1) << I new jersey in cemento che sono dispositivi di sicurezza, utilizzati
per incanalare il flusso stradale oppure per delimitare provvisoriamente un'area di can-
tiere>>;2)<< in data 30/06/2009 il new jersey che venne movimentato con le modalità
indicate e con la supervisione di nonché con l'opera anche del CP_15 [...]
, all'interno del cantiere edile operante nell'aera dell'ex stabilimento In- CP_6
terfan , in Napoli alla Via Argine ai Gradilli, serviva alla delimitazione di una area di
cantiere, doveva rimanere integro ed essere collocato in diversa posizione sempre
all'interno del cantiere stesso >> ; 3)<< in data 30/06/2009 all'interno del cantiere non
vi erano altri dipendenti o responsabili della all'infuori del Parte_5
le cui mansioni erano esclusivamente quelle di condurre l'escava- Testimone_1
tore noleggiato dalla sotto la direzione del perso- Controparte_9
nale di quest'ultima>>;4)<< detta attività di movimentazione venne effettuata secondo
le modalità indicate da e con la sua supervisione e con l'opera anche del Persona_3
, che era stato preposto dal alla effettuazione di Parte_8 CP_15
detta operazione, e che entrambi erano dipendenti della Controparte_9
>>; 5) < svolgeva all'interno del cantiere la mansione di ope-
[...] Parte_8
ratore di macchina ed in particolare di autista di pala meccanica>>; 6)<< Persona_4
era il direttore tecnico di cantiere e preposto alla sorveglianza del lavoro nel
[...]
cantiere edile operante nell'aera dell'ex stabilimento Interfan , in Napoli alla Via Argine
ai Gradilli ove operava quale appaltatore >> 7)<< Controparte_9
prima dell'evento del 30/06/2009 aveva movimentato altri new jersey Parte_8
e tale operazione era stata da lui eseguita utilizzandola la benna della pala meccanica
da dal medesimo condotta, imbragando tale manufatto con una corda che agganciava
a detta parte terminale del braccio della pala meccanica detta per l'appunto
“benna”>>; 8)<< nell'occorso procedette personalmente alle opera- Parte_8
zioni di imbragatura con una corda del new jersey e di aggancio dello stesso alla pala
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meccanica guidata dal >>. All'esito si chiede prova per testi sulle Testimone_1
circostanze di fatto di cui ai sopra elencati capitoli di prova, indicando a testi quelli già
indicati dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. del
28/12/2017: Via G. Piscopo n.17 RZ (NA) ; AL Via Testimone_4 Per_5
Roma n.53/b Montoro Inferiore (AV); Via Vicinale Infermeria n.2 Controparte_16
Napoli. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova richiesta dagli
appellanti si domanda di essere facultati alla prova contraria diretta sugli stessi capitoli
di prova e con i medesimi testi. Si ribadisce la richiesta formulata in primo grado con
le memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di autorizzazione alla acquisizione della
sentenza con la quale patteggiava la pena per il capo di imputa- CP_15
zione”.
9. La società reiterava l'eccezione di nullità insana- Controparte_3
bile dell'atto di chiamata in causa, ribadiva che il danno morale non era compreso tra i rischi assicurati, eccepiva che la transazione perfezionata con il danneggiato princi-
pale era a totale tacitazione di ogni e qualsiasi diritto e danno in relazione al sinistro,
tale quindi da escludere la possibilità di agire nei suoi confronti in giudizio.
Perorava la correttezza della sentenza di primo grado, da confermare.
Concludeva per: “1) rigettare il gravame per essere infondato in fatto e diritto così
confermando in toto la decisone del primo giudice;
2) in subordine, nell'assurdo caso
di accoglimento dell'appello, dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado nei con-
fronti della società 3) sempre in subordine, dichiarare Controparte_3
la nullità insanabile dell'atto di chiamata in causa notificato dalla Controparte_17
4) rigettare, comunque, qualunque domanda da chiunque proposta
[...]
nei confronti della società 5) sempre subordinatamente, Controparte_3
qualora per assurdo la dovesse essere tenuta direttamente e/o pro CP_9
quota al risarcimento, in accoglimento della domanda ritualmente spiegata,
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condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_5
tempore a rivalere, anche in via di regresso, la società Controparte_3
di tutte le somme che a qualunque titolo dovesse essere costretta ad erogare diretta-
mente agli attori ovvero, in via di manleva, alla PA.CO. S.p.A. e, quindi, per sorte,
interessi, svalutazione monetaria e spese legali;
6) condannare l'appellante, o chi di
ragione, alle spese del giudizio.”
10. All'esito dell'udienza del 07.2.23 la causa era trattenuta in decisione salvo poi essere rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova per testi articolata dagli attori in primo grado, che la Corte ammetteva, e l'invito alle parti alla produzione della sen-
tenza n. 12854/13 del Tribunale di Napoli ed agli atti di transazione perfezionati.
All'udienza del 04.6.24 parte appellante depositava copia della sentenza penale n.
12854/13 del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile per tutti gli imputati ad ecce-
zione di Parte_6
La prova per testi era espletata ed erano escussi i seguenti testimoni:
- , fratello dell'infortunato, in sintesi, confermava la chiusura in sé stesso Tes_5
del fratello, dopo l'infortunio, l'impegno – vano- di moglie e figli per farlo uscire, il fatto che “ora” solo uno dei figli fosse ancora convivente. Il cambiamento radicale delle abitudini di vita, il fatto che all'epoca dell'incidente tutti e tre i figli fossero conviventi con il padre;
- , genero dell'infortunato, confermava lo stato di prostrazione in Persona_6
cui versa l'infortunato, il suo bisogno di continua assistenza “sia morale che materiale”,
il fatto che in precedenza gli piacesse uscire e svagarsi.
- Con ordinanza del 15.12.23 era ammessa anche la prova per testimoni articolata da
Controparte_2
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- Il legale rappresentante della PA.CO. S.p.A. non si presentava per rendere l'interro-
gatorio formale deferitogli;
- AL , dipendente della PA.CO. S.p.A., sul fatto causativo dell'infortunio Per_5
ricordava che il direttore tecnico del cantiere, dipendente della incaricava CP_5
di assistere alla movimentazione del new jersey, che l'escavatore Parte_8
era guidato dal dipendente della . metteva il pezzo di legno sotto Pt_5 Persona_7
il manufatto per sollevarlo previa imbragatura. Riferiva dette circostanze non per co-
noscenza diretta ma in virtù di quanto riferito dai colleghi.
Il 08.10.2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle difese finali
Motivi della decisione
11. La Corte non condivide la decisione del primo giudice di rigetto della domanda adottando il criterio della ragione più liquida e qualificazione del danno riflesso, og-
getto della pretesa attorea, come in re ipsa, non liquidabile per la carenza della prova,
il cui onere era carico del danneggiato, del pregiudizio patito, del danno conseguenza.
Ritiene, di contro, che la domanda attorea avesse, in modo condivisibile, incentrato la domanda dei congiunti del danneggiato su fatti da considerare dimostrati in via pre-
suntiva, comunque incentrata sulle conseguenze dannose patite, fondata sul pacifico legame familiare corrente tra gli attori e l'infortunato. La Corte non rintraccia motivo per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale il riconoscimento del danno non patrimoniale da parte dei familiari si evince in via presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rap-
porti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. ord.
11212/19; sentenza n. 2788/2019). Con l'ordinanza n.13540/2023 la Cassazione pre-
cisa i criteri di liquidazione del danno da “compromissione” del rapporto parentale,
ossia del danno non patrimoniale subito dai parenti a causa di un fatto illecito che
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abbia provocato gravi lesioni fisiche a un prossimo congiunto, dando luogo a uno sconvolgimento delle quotidiane relazioni familiari. A tal fine la Suprema Corte è espli-
cita nell'affermare che si deve far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come quelle predisposte dal Tribunale
di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato proprio alla liquidazione dei
“danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Il danno da compromissione del rapporto parentale si traduce in un patema d'animo e in uno scon-
volgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, subisce gravissime lesioni. Tale tipologia di danno, non essendo accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni e consiste nell'onere di provare, anche in via presuntiva, il patimento del danno conse-
guenza del sinistro e frutto della condizione fisica del familiare. Nel giudizio ora in esame detta prova presuntiva era già emersa in primo grado e la prova per testi espletata in appello confermava il dato evincibile dal fatto noto, costituito dal rapporto parentale dal quale ordinariamente, secondo ll'id quod plerunque accidit, le gravi le-
sioni patite dal familiare, documentate, a fortiori quelle frutto di eventi improvvisi ed inaspettati, salvo casi di distanza dei rapporti, neppure paventati dai convenuti, impli-
cano uno sconvolgimento della vita del danneggiato primario ma anche, di riflesso ed ordinariamente, un serio danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, di relazione,
anche per moglie e figli. Tale assunto, ben lungi dal costituire un danno in re ipsa, è
conseguenza ordinaria, tanto da essere regolamentato da tabelle di natura evidente-
mente statistica, come tale agevolmente evincibile, frutto e quindi conseguenza cau-
salmente connessa all'evento che in primo luogo colpisce un congiunto. Ne discende la necessità per la Corte di dover evidentemente esaminare tutte le questioni poste e che il primo giudice aveva ovviamente tralasciato in virtù del giudizio non condiviso.
12. La Corte rigetta l'eccepita inammissibilità dell'appello per ritenuta novità della domanda proposta dagli attori, ex art. 345 c.p.c., perché in primo grado non era
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menzionato il danno morale indicato invece nell'atto di gravame. La Corte di contro rileva come nelle conclusioni formulate con l'atto di citazione in primo grado gli attori avessero formulato una domanda aperta a “tutti i danni patiti e patendi”, necessaria-
mente determinabili in via equitativa, precisando, nella parte narrativa dell'atto, come la pretesa avesse ad oggetto il danno non patrimoniale, nel quale necessariamente è
compreso anche il danno morale, come tale oggetto della contesa già in primo grado.
13. E' infondata l'eccezione di nullità della chiamata in causa della compagnia di assicurazione , eccepita perché l'atto era allegato come carente CP_3
nell'esposizione dei fatti indicati dalle parti. Nessun pregiudizio nella difesa pativa il terzo chiamato in causa, che neppure lo specificatamente e fondatamente allegava.
La compagnia di assicurazione si era comunque regolarmente costituita in giudizio e,
successivamente all'ordine giudiziale di rinnovazione della citazione, riceveva la noti-
fica di un atto integrativo con il quale, sia pure succintamente, era esposta la posizione della nel giudizio. L'eccezione proposta, di natura squisitamente ed esclusiva- Pt_5
mente formale, in mancanza di un concreto pregiudizio, nei fatti inesistente tanto che la regolarmente prendeva posizione su tutte le questioni oggetto della CP_3
controversia, trova ostacolo da quanto disposto dell'art.156 c.p.c., avendo la chiamata in causa raggiunto lo scopo al quale era preordinata. La domanda non era incerta
(S.C. n. 118751/2013) ed il terzo si difendeva in modo adeguato e puntuale, in osse-
quio al dictum della S.C. di cui alla sentenza n. 1681/2015 richiamata dalla compa-
gnia.
14. In punto di an debeatur la Corte rileva come il fatto, nella sua dinamica, risulti essenzialmente incontestato potendosi ritenere acclarato che l'infortunato ri- Pt_2
portava gravissime lesioni all'interno del cantiere gestito in primo luogo dall'appalta-
trice , della quale era dipendente come autista, e nel quale CP_9 Pt_2 [...]
era presente come subappaltatrice. era dipendente della Parte_5 Testimone_1
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Di Palo e tra le due società correva un contratto di nolo a caldo, cioè di messa a disposizione di un macchinario e di un conducente, che era intento allo spo- Tes_1
stamento del new jersey che, sollevato, rovinava sul . Pt_2
Tanto premesso la Corte, in merito alla rilevanza della transazione perfezionata con l'infortunato, con la quale in sostanza entrambe le società si facevano carico, in misura paritaria, del risarcimento, tra l'altro integrale, precisa come l'accordo di certo non possa essere ritenuto vincolante all'obbligazione risarcitoria anche nei confronti dei danneggiati di riflesso e neppure nell'assunzione di responsabilità nell'accaduto. Co-
stituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile dal giudice, unitamente alle ulte-
riori emergenze istruttorie, sintomatico della consapevolezza dei convenuti di dover definire la controversia per scongiurare il rischio di essere tenuti ad ottemperare ad obbligazioni ancor più rilevanti.
15. Quanto all'incidenza della sentenza penale, divenuta definitiva nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di per aver, ognuno secondo il proprio ruolo, Pt_5
posto le condizioni per l'incidente che vedeva vittima il , alla quale si aggiunge Pt_2
la definizione della responsabilità penale di , Direttore di Cantiere CP_15
dipendente della con l'utilizzo dell'istituto processuale del patteg- Controparte_9
giamento della pena, la Corte, quanto alla valenza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, menziona la sentenza n. 26250/2011 della S.C. secondo la quale
"la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445,
comma 1 - bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere libera-
mente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza". Ed
ancora : Cass. Civ. Sez. Prima, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004, in merito al patteg-
giamento ed alla sentenza penale non irrevocabile, gli precisano che "La Pt_11
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sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed at-
tribuendo perciò al giudice civile il potere - dovere di accertarli e valutarli in via auto-
noma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risul-
tino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del "patteggiamento", nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sem-
pre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice,
il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta".
Il giudice civile può prendere in considerazione le risultanze del contenzioso penale,
e cioè il fatto che gli imputati abbiano appunto patteggiato una pena per la mancata corretta tenuta dei libri contabili, rimanendo comunque libero, dandone conto in mo-
tivazione, di aderire o di dissentire al riguardo.
In merito alle prove raccolte nell'ambito del giudizio penale la S.C., con la sentenza n.
2947/2023 , precisa come “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convinci-
mento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smen-
tite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente
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possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valuta-
zione giudiziale.” Nella fattispecie in esame le prove raccolte nel contenzioso penale,
indicate nella sentenza del Tribunale Penale confermavano la dinamica sostanzial-
mente pacifica perché riferita dalle stesse parti del contenzioso civile e non oggetto di contestazioni con l'utilizzo dell'escavatore della da parte di dipendente della Pt_5
stessa società, presente sul cantiere per il nolo a caldo, che procedeva allo sposta-
mento di un new jersey e che, nell'eseguire tale operazione necessitava di ausilio che il dipendente della geom. , faceva fornire dal che restava vit- CP_5 Per_3 Pt_2
tima dello sganciamento del pesante manufatto dalla benna.
Insomma, il perfezionamento della transazione e il contenzioso penale se di certo non risultano vincolanti nel contenzioso in esame, comunque costituiscono argomenti di prova che ben devono essere liberamente valutati e che sono nel segno della respon-
sabilità di entrambe le società intervenute nel cantiere nella causazione dell'incidente che coinvolgeva il congiunto degli attori, comunque evidenti in considerazione delle emergenze istruttorie emerse in merito alla dinamica dei fatti. L'attività espletata nel cantiere necessariamente comportava una forma di controllo e di guida a carico di entrambe le società impegnate e che risultava essere stata del tutto omessa. L'ad-
detto della presente in loco, consentiva l'esecuzione dell'impropria e peri- CP_5
colosa operazione eseguita dal dipendente della coinvolgendo un proprio di- Pt_5
pendente neppure munito di competenze appropriate. Emergeva un'attività lavorativa del tutto disinvolta, realizzata in totale assenza di cautele, verifiche, controlli e comun-
que riconducibile all'appaltatore ed al subappaltatore. La conseguenza di tale modus operandi era la causazione del danno arrecato al , addebitabile alle due so- Pt_2
cietà, e in coerenza alla condizione descritta successivamente interveniva la tran-
sazione del danno patito dall'infortunato e l'esito, sia pure non per tutti definitivo, del contenzioso penale. Il quadro univoco è coerente e tutto nel segno di una responsa-
bilità del dipendente della , comunque lasciato colposamente solo in un'attività Pt_5
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che necessariamente comportava il coinvolgimento di più unità lavorative, dovendosi imbragare i beni da spostare, e della che coinvolgeva impropriamente nelle CP_5
operazioni un dipendente neppure fornito delle necessarie competenze.
Dalla responsabilità delle due società discende la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata dagli attori in via solidale, da qualificarsi come paritetica nei rapporti interni tra i responsabili, emergendo un medesimo grado di responsabilità delle due società
assicurate nella causazione dell'incidente in esame.
16. In merito al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. invocato nei confronti dell'in-
fortunato primario, la Corte osserva che il concorso di colpa del lavoratore, in tema di infortuni sul lavoro, sussiste solo qualora si riscontri un comportamento abnorme, im-
prevedibile ed esorbitante dalle relative mansioni, autonomamente determinato. Detto
concorso non sussiste nella fattispecie in esame nella quale la causa dell'evento è da rintracciarsi nelle deficienze strutturali nell'esecuzione delle lavorazioni in corso per carenza di personale addetto e commistione dei ruoli e delle lavorazioni tra le due società con l'addetto dell'una che chiedeva supporto al dipendente dell'altra in man-
canza di qualsivoglia piano di coordinamento delle lavorazioni e di verifica delle man-
sioni. La S.C., con l'ordinanza n.8988/2020, in merito all'applicabilità dell'art. 1227 co.
1 c.c. in materia di infortuni sul lavoro, esclude il concorso di colpa in tre casi, costituiti dall'omessa adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie misure di sicu-
rezza, dalla puntuale esecuzione da parte del lavoratore degli ordini datoriali,
dall'omessa formazione ed informazione sui rischi lavorativi da parte del datore di la-
voro. Nella fattispecie in esame la Corte rintraccia tutti e tre i requisiti elencati dalla
Cassazione ed esclude quindi il concorso di colpa dell'infortunato.
17. La quantificazione della somma dovuta ai danneggiati di riflesso segue il me-
todo “a punti”, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Cassazione nell'ordinanza
26300/2021, perché idoneo a fornire indicazioni ex ante prevedibili in base a parametri
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e criteri prestabiliti. Non è utilizzabile la tabella del Tribunale di Milano, predisposta con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale e non invece a quello patito dei congiunti del macroleso («in assenza di un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge testualmente nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese) e, ricollegandosi a quanto già
esposto precedentemente al punto 11. della motivazione il danno riconosciuto, in os-
servanza delle menzionate tabelle, tiene conto di diverse componenti quali la rela-
zione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risar-
cire e (soprattutto) la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Una
volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi molti-
plicato per il valore punto, individuato nella misura massima di circa seimila euro, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della compo-
nente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale è individuato nella misura di tremila euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-relazionale è stato quantificato tra i duemila e i tremila euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria. La tabella consente dunque di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'inva-
lidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del fami-
liare. Tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima: il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare su cui ricadrà tutta l'attività di cura del soggetto leso. La S.C., con la pronuncia n. 10579/2021 precisa che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valu-
tazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo
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una tabella basata sul 'sistema a punti' ” e con l'ordinanza n. 13540/2023 sancisce come debbano essere adottate “le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. ".
In merito alla quantificazione della somma dovuta il Tribunale di Roma, con le tabelle
2023 adotta un sistema a punti in virtù del quale 20 devono essere attribuiti alla co-
niuge e 15 per ciascuno dei tre figli. I familiari tenuti all'assistenza sono 4 e ciò com-
porta per i figli, e solo per loro, la riduzione allo 0,3. L'età del danneggiato primario attribuisce altri 6 punti (fascia 41-50 anni di età), e quella dei danneggiati di riflesso assegna 5 punti per la moglie, di anni 45, e 7 punti per i figli (età da 0 a 30). Il tutto parametrato alla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato che è
consistita pacificamente nell'amputazione di arto con inabilità del 48% di IP, indicata in sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione. Detta percentuale non dà
diritto al danneggiato ad una assistenza pubblica fissa. Il valore del punto, per le me-
desime tabelle, ammonta ad €. 3.474,00 per il danno morale ed €. 3.474,00 per il danno da alterazione delle condizioni di vita, per un totale di €. 6.948,00.
Per la coniuge quindi i punti da riconoscere sono 31 (20+6+5) per un totale di
€.215.388,00 che, moltiplicato per il 48% diviene €.103.386,24. Per i figli i punti sono
15 + 6 + 7 x 0,3 = 8,4 che, per €. 6.948,20 risulta essere di €. 58.363,20 che, molti-
plicato per il 48% di IP, diviene €.28.014,34.
Con l'incremento, per tutti, degli interessi al tasso legale conteggiati sulla somma pre-
viamente devalutata al 30.6.2009 e poi via via rivalutata.
18. La Corte rigetta l'eccezione di non operatività della polizza contratta da
[...]
. Secondo la compagnia la polizza non sarebbe operante perché asserita- CP_18
mente riferita ad un rischio non coperto, avendo ad oggetto una malattia nel corpo o nella mente e quindi non comprensiva del danno morale. La Corte, dopo aver
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evidenziato come la e le non depositavano in ap- Controparte_11 Controparte_2
pello la polizza in oggetto, aver constatato come il fascicolo telematico di primo grado risulti parziale perché evidentemente in parte ancora cartaceo, come quindi la polizza,
pacificamente esistente, non possa essere consultata, evidenzia come per i docu-
menti in cartaceo e non riprodotti debba trovare applicazione la giurisprudenza, for-
matasi prima dell'entrata in vigore della necessaria produzione esclusivamente tele-
matica dei documenti in giudizio, secondo la quale nel giudizio di ap-
pello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, es-
sendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio,
anche dei fascicoli di parte (S.C., sentenza 2006/8528). Il documento, la polizza con-
tratta, dalla consultazione degli atti di causa emerge come probabilmente prodotta solo dall'assicurato unitamente all'atto di costituzione in giudizio con istanza di chia-
mata in causa che la non produceva con modalità telematica in primo grado, Pt_5
non allegando il fascicolo cartaceo in appello in cui non procedeva neppure all'allega-
zione degli atti del primo grado con modalità telematica. Neppure in Controparte_2
primo grado produceva la costituzione in giudizio telematicamente.
La S.C., con l'ordinanza 1558/2018, precisamente delineava l'onere probatorio gravante sulle parti in causa dettando il seguente principio :”Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicu-
rativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ov-
vero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, cau-
sali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicura-
tore.” e la Corte da quanto esposto trae il convincimento secondo il quale risulta pacifica ed incontestata la stipula del contratto di assicurazione a garanzia dei danni patiti da
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terzi, come allegato da , non emergendo di contro riscontro della limitazione Pt_5
della garanzia contratta, richiamata dalla compagnia, non pacifica e neppure dimostrata e della quale non si può quindi tenere conto. In merito al massimale di polizza richiamato dalla compagnia, di €.1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di €.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro, la Corte constata come le somme da liquidarsi, indicate nel punto che precede, unitamente a quella già riconosciuta in via transattiva al danneg-
giato principale, risultino ben inferiori al massimale indicato ma non provato, tanto più
che la S.C., con l'ordinanza n. 24893/2023, ribadisce che nel caso in cui l'assicuratore sia in mora nel pagamento dell'intero massimale e non adempia nei termini di legge,
non può pretendere che le conseguenze della sua mora siano comprese nel limite del massimale. Pertanto, egli risponde oltre il massimale ma solo a titolo di interessi o mag-
gior danno.
19. La Corte, a conclusione della decisione, la sintetizza nel senso che e Pt_5
manlevate dalle rispettive compagnie di assicurazione, devono essere condan- CP_5
nate in solido al pagamento nei confronti degli attori delle somme di €.103.386,24 in favore di ed €. 28.014,34 in favore ciascuno di , Parte_1 Parte_3 [...]
e , con gli interessi come specificati. Le due società devono Parte_2 Parte_4
essere manlevate dalle rispettiva compagnie di assicurazione e, nei rapporti interni, per quel che concerne l'eventuale regresso, e ono considerati correspon- Pt_5 CP_5
sabili nella misura del 50% ciascuno dell'evento dannoso.
20. L'accoglimento dell'appello impone la rideterminazione delle spese di lite di en-
trambi i gradi facendo applicazione del principio della soccombenza alla luce dell'esito globale della lite. La fondatezza delle chiamate in causa delle compagnie di assicura-
zione comporta la soccombenza di queste ultime in ordine alle spese legali sostenute nei loro confronti dai chiamanti, con compensazione delle spese di lite tra e la Pt_5
chiamata in causa in ragione dell'accertata corresponsabilità. CP_5
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Nella liquidazione si dovrà tener conto del numero delle parti assistite, con aumento ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 (30% per ciascuna parte oltre la prima), e del valore della causa (compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00), ai minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Nona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli- Sezione Seconda Ci- Pt_4
vile, pubblicata in data il 14/01/2020 e contraddistinta dal n.390/2020, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la parite-
tica concorrente responsabilità di e di Parte_5 Controparte_19
rispetto alla produzione dell'evento lesivo dedotto in giudizio, le condanna,
[...]
in solido, al risarcimento dei danni riflessi sofferti dai congiunti, che liquida in €.103.386,24 in favore di ed in €. 28.014,34 ciascuno in favore di Parte_1 [...]
, e , oltre interessi al tasso legale conteg- Parte_12 Parte_2 Parte_4
giati sulla somma previamente devalutata al 30.6.2009 e poi via via rivalutata, ed inte-
ressi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- condanna e al paga- Parte_5 Controparte_9
mento, in solido, delle spese di lite in favore di , , Parte_1 Parte_3 [...]
e , che liquida, per il primo grado, in €. 900,00 per spese ed Parte_2 Parte_4
€. 13.398,80 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e,
per il secondo grado, in €. 804 per spese ed €. 13.604,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario avv.
Paolo Minucci;
- condanna a manlevare da qualsivoglia Controparte_2 Parte_5
somma dovuta dall'assicurata in esecuzione della presente sentenza;
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- condanna a manlevare Controparte_3 Controparte_9
da qualsivoglia somma dovuta dall'assicurata in esecuzione della presente sen-
[...]
tenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che liquida, per il primo grado, in €. 7.052,00 per competenze oltre spese Parte_5
generali al 15%, iva e cpa come per legge e, per l'appello, €. 7.160,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli antistatari avv.ti Generoso M.T. Iodice e Antonio Iodice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
di che liquida, per il primo grado, in €. 7.052,00 per Controparte_9
competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e, per l'appello, €.
7.160,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario avv. Maria Francesca Stravella;
- compensa le spese legali tra e di Parte_5 Controparte_19
[...]
Così deciso il 22.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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