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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 871 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante della società (P. IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Santo De Prezzo
-APPELLANTE-
E
), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Picarella Luana,
Maiorano Daniela e Sibilio Simona
-APPELLATO-
1 La causa è stata decisa all'udienza del 09.01.2025 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con ricorso depositato in data 23.6.2021, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione n. 253/2021 con la quale l' aveva intimato il pagamento Controparte_2
della somma di € 3.637,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 comma 3 dl.
12/2002, stante la mancata ottemperanza alla diffida accertativa ex art. 13 d.l.gs. 124/2004. Ritenuta
l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo provveduto a tutti gli adempimenti di cui alla citata diffida
e non essendogli imputabile il fatto che il lavoratore assunto avesse rassegnato le dimissioni, chiedeva che fosse annullata l'ordinanza impugnata e, in via di subordine, che fosse rideterminata la sanzione irrogata.
Si costituiva parte convenuta che contestava quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa secondo le modalità stabilite dall'art. 221 dl 34/2020 giusta decreto del 26.2.2022 ed in considerazione delle note depositate dalle parti.”
Con sentenza n. 506/2022, pubblicata in data 24.03.2022, preso atto del mancato pagamento da parte dell'ingiunto, anche in misura ridotta, della sanzione irrogata, e ritenuta l'irrilevanza delle ragioni sottese alla mancata permanenza in servizio per almeno tre mesi del lavoratore interessato, il Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso formulato dall'opponente, ritenendolo infondato, compensando, altresì, le spese di lite tra le parti, a cagione della ritenuta peculiarità della vicenda e dell'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito sul tema oggetto della controversia.
Con ricorso depositato tempestivamente in data 17.10.2022, il ha proposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e chiedendone - previa sospensione della sua efficacia esecutiva - l'integrale riforma;
con condanna della controparte alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto disporsi informazioni presso gli Uffici pubblici competenti titolari della potestà di riconoscere le prerogative di coloro che possono godere del reddito di Cittadinanza sul nominativo del lavoratore licenziatosi, , nel periodo prossimo alla regolarizzazione del rapporto di Testimone_1
2 lavoro dell'impresa appellante, al fine di acquisire elementi utili a comprendere le ragioni per le quali vi è stata l'irregolarità iniziale per l'assunzione e quelle relative alle dimissioni volontarie infra-trimestrali; l'appellante ha reiterato, altresì, le istanze istruttorie disattese dal primo giudice (specificamente, la richiesta di ammissione della prova testimoniale e quella di informazioni presso gli Uffici pubblici competenti in ordine alle modalità e termini del recesso del dal rapporto di lavoro costituito con Testimone_1
parte opponente).
Integrato il contraddittorio, con memoria del 18.01.2023, si è costituto l'
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello principale, in quanto Controparte_2
inammissibile e, comunque, infondato, nonché di ogni avversa istanza. L' ha CP_2
formulato, inoltre, appello incidentale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della società , al pagamento delle Parte_2
spese di lite del primo grado di giudizio, da riconoscersi in favore dell'Amministrazione, rappresentata e difesa a mezzo di propri funzionari delegati ai sensi dell'art. 9 del d. Lgs.
149/2015; in ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 09.09.2024, la Corte ha rigettato le richieste avanzate dall'appellante e ha rinviato, per la decisione, all'udienza del 9.01.2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta, assegnando alle parti termine per note sostitutive della comparizione in udienza.
La causa è stata discussa e decisa con deposito del dispositivo a seguito dell'udienza cartolare del 09.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' , per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c.. Controparte_2
1.1. Sul punto, occorre ricordare che il più recente orientamento della Suprema Corte (v.
Cass. civile, sez. III, 05/05/2017, n. 10916) è nel senso di ritenere che l'art. 342, comma
1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134
3 del 2012), non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistano, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, la specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Naturalmente, la valutazione circa il rispetto dell'obbligo da parte dell'appellante di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 342 c.p.c. va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche. Nella specie, ritiene la Corte che tale requisito minimo – anche alla luce della motivazione di cui è corredata la decisione impugnata - risulti osservato, posto che con l'inerente appello sono state sollevate specifiche contestazioni alla sentenza di primo grado, sorrette da una motivazione astrattamente idonea a sovvertirla, oltre all'indicazione delle parti del provvedimento oggetto d'impugnazione, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, osservato che l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione pro tempore vigente non va inteso in senso formalistico, tenuto conto dei principi giurisprudenziali testé menzionati, l'infondatezza dell'eccezione emerge, altresì, dallo stesso tenore delle controdeduzioni sviluppate dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta in quanto tali controdeduzioni risultano dirette a contrastare le censure mosse dalle parti appellanti avverso la decisione del primo giudice, sicché deve ritenersi che tali censure risultino in concreto individuabili.
L'eccezione deve considerarsi, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
4 2. Passando all'esame del merito, con un unico motivo di appello, rubricato “Errata interpretazione dell'art. 22 del D. Lgs. 151/2015, in relazione al deficit giuridico del provvedimento dell' opposto per violazione del principio di razionalità e per insussistenza dell'elemento oggettivo CP_2
del fatto contestato”, l'appellante principale censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto legittima la sanzione impugnata, sebbene essa difetti dell'elemento oggettivo dell'inadempimento del ricorrente (pag. 4 ricorso in appello), e ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'agevolazione di cui all'art. 22 comma 3-ter D. Lgs.
151/2015, sulla base della ritenuta irrilevanza - in difetto di una specifica previsione legislativa in tal senso - della natura asseritamente volontaria della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro intercorso col . Tes_1
A parere dell'appellante, non essendo possibile imputare alla responsabilità del Parte_1
le dimissioni infra-trimestrali del lavoratore, trattandosi di condotta ascrivibile esclusivamente alla volontà di quest'ultimo, difetterebbe nella specie l'elemento oggettivo dell'inadempimento del datore di lavoro, idoneo a precludere l'applicazione della sanzione in misura agevolata. L'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato compimento del trimestre si riverbererebbe, inoltre, a parere dell'appellante, sulla legittimità della maxisanzione impugnata (pag. 5 ricorso in appello: “è pacifico che il lavoratore ha scelto di licenziarsi per cui logicamente e giuridicamente non si può addebitare alla ditta alcuna responsabilità per il mancato compimento del trimestre previsto dal già menzionato art. 22 e quindi è assolutamente illegittima la maxisanzione impugnata”).
2.1. Orbene, l'esame del presente motivo impone di richiamare brevemente la normativa in questione. Il comma 3 bis dell'art. 22 recita: “In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.” Il seguente comma 3-ter chiarisce che “Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
5 ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.”
Da una piana esegesi del dato normativo si evince, dunque, che, diversamente da quanto assume la difesa appellante, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, con riduzione dell'orario non superiore al 50% ovvero con contratto a termine per almeno tre mesi, con mantenimento in servizio dello stesso per una durata minima di tre mesi, non è l'unico presupposto richiesto dal Legislatore ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale in questione. La normativa in esame richiede, infatti, anche il pagamento da parte del datore di lavoro ingiunto delle sanzioni e dei contributi previsti entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale.
Ciò posto, nel caso di specie, pur non avendo mai contestato la fondatezza dell'addebito di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta, l'appellante si oppone alla mancata applicazione nei suoi confronti dell'agevolazione introdotta e prevista dal citato art. 22 comma 3 -ter
D. Lgs. N. 151/2015, sostenendo che il licenziamento volontario del lavoratore prima dei tre mesi precluderebbe di porre a suo carico le conseguenze negative della mancata integrazione di tale condizione, ma omette del tutto di considerare che, in ogni caso, risulta per tabulas il mancato pagamento da parte sua della sanzione nel termine di 120 giorni. Il che – sulla base di quanto appena chiarito - esclude certamente che possa riconoscersi il suo diritto a giovarsi dell'agevolazione de qua. Di talché, qualsiasi questione concernente l'imputabilità o meno alla responsabilità del del mancato mantenimento in Parte_1
servizio del per un periodo di almeno tre mesi si appalesa del tutto irrilevante. Tes_1
La linea difensiva di parte appellante si incentra, infatti, esclusivamente sulle dimissioni del lavoratore, senza considerare che, non avendo il datore di lavoro compiutamente ottemperato alla diffida, anche qualora il fosse rimasto in servizio per un periodo Tes_1
superiore a quello previsto dal citato art. 22, tale circostanza non avrebbe in alcun modo inciso sul quantum sanzionatorio, né, men che meno, come invece postula il (il Parte_1
quale insiste per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione), sull' an debeatur, comportando l'annullamento della sanzione.
6 Da quanto detto discende l'incensurabilità dell'operato dell'Amministrazione e, dunque,
l'infondatezza del presente motivo di gravame e dell'appello principale.
3. Ciò posto, occorre muovere all'esame dell'appello incidentale.
3.1. Segnatamente, la difesa erariale impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, statuendo: “la peculiarità della vicenda e l'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite”.
Secondo l'amministrazione appellata, nel caso sottoposto all'attenzione del tribunale non si riscontra alcun elemento di peculiarità, trattandosi di mera applicazione del disposto normativo, circostanza peraltro chiaramente esplicitata in sentenza, ove si legge che “per le ragioni che precedono e tenuto conto che in ogni caso non risulta effettuato alcun pagamento, neppure in misura ridotta, della sanzione (circostanza non contestata né smentita dalla documentazione prodotta), il ricorso non può trovare accoglimento”. In altre parole, con tale statuizione il primo giudice ha chiarito che, anche a prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze dell'opponente in merito al valore da attribuirsi alle dimissioni del , la causa avrebbe certamente avuto esito favorevole per Tes_1
l'Amministrazione, in considerazione del fatto che comunque nessun pagamento era stato effettuato, neppure al minimo edittale.
Pertanto, in definitiva, il favorevole esito del giudizio era evidente già fin dall'esordio del giudizio, ragion per cui, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
3.1. Il motivo è fondato.
Come accennato, il Tribunale, pur avendo rigettato integralmente l'opposizione proposta dal , ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, attese la Parte_1
“peculiarità della vicenda e l'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito”.
Ebbene, deve ritenersi che la giustificazione di tale compensazione non sia riconducibile alle ipotesi espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, che ammette la compensazione delle spese di lite solo nel caso di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
7 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, ancora, qualora ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed invero, nel caso di specie, l'opposizione – che, è d'uopo ripeterlo, è stata rigettata in toto -, non solo non riguardava affatto una questione oggetto di alcun particolare contrasto giurisprudenziale, essendo la normativa richiamata di chiara interpretazione, ma, soprattutto, essa è risultata assolutamente infondata nel merito, avendo il giudice di prime cure rilevato che, in ogni caso non risultando effettuato alcun pagamento, neppure in misura ridotta, della sanzione (circostanza non contestata né smentita dalla documentazione prodotta), l'opposizione non avrebbe potuto essere accolta.
Pertanto, la locuzione utilizzata dal primo giudice per giustificare la compensazione appare impropria.
Sulla scorta di tali considerazioni, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., in applicazione del principio della soccombenza, e in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dall' , l'opponente-appellante principale deve CP_2
essere condannato al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore dell' . CP_2
4. Al rigetto dell'appello principale consegue, altresì, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'amministrazione appellata delle spese del presente gravame, nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello principale proposto da , in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della società Controparte_3
nei confronti dell' Controparte_2
avverso la sentenza n° 506/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, in data
24.03.2022;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell' Controparte_2
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
8 1.944,00 per compensi (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, del
D. Lgs. n. 149/2015), oltre rimborso spese documentate;
- condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell , Controparte_2
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.377,00 per compensi (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015), oltre rimborso spese documentate;
- dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, il 09.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
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