Art. 1. Articolo unico.
Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell' articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'.
Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell' articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'.