TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7868/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente, alla Parte_1
Via De Gasperi n°189, cod. fisc. , nato C.F._1 Parte_2 il 12/04/1963 a Castellammare di Stabia ed ivi residente, alla Via G. D'Annunzio n°56, cod. fisc. , nata il [...] a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Stabia e residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia, alla Via Luigi Denza n°24
[...] presso lo studio dell'avv. Alfonso Giaquinto, che li rappresenta e difende, in forza delle procure, in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore dom.to CP_1 per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e
P. IVA nr. rapp.to e difeso, giusta procura notarile prodotta in atti, dall'avv. P.IVA_1 Biagio Cozzolino (C.F. ) e dall'avv. Antonella Ferraro (C.F. C.F._4
) e con i medesimi dom.to in Torre del Greco, alla Via Marconi 66 C.F._5
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, gli istanti in epigrafe esponevano di essere alle dipendenze dell' , in servizio presso l' Controparte_2 [...]
tutti con il Controparte_3 profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Professionale” (livello D6), con orario di lavoro di 36 ore, articolato in tre turni rotativi programmati: 08:00
- 14:00, 14:00 - 20:00, 20:00 - 08:00; che i ricorrenti, in ragione dello svolgimento di tale particolare tipologia di turno, nel periodo 2016 - 2021 ( e solo a partire dall'anno 2018), erano stati obbligati a Pt_2 Pt_3 prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, senza godere di un giorno di riposo compensativo e senza percepire alcuna retribuzione per il lavoro straordinario festivo (cfr. doc. in atti n°01.: cartellini mensili). Cont Tanto precisato, dedotta la illegittimità dell'operato della adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto di , Parte_1 Parte_2
e , ex artt. 29 comma 6 e 106 comma 5 dei c.c.n.l. Comparto Sanità vigenti Parte_3 ratione temporis, al compenso per lavoro straordinario festivo maturato e non corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative effettuate, tra il 2016 ed il 2021, in occasione di
1 festività infrasettimanali;
B. per l'effetto, in conformità alle ore di cui agli allegati cartellini marcatempo e agli importi calcolati in ricorso in ragione di quanto liquidato in busta paga a titolo di straordinario, condannare l' , in persona Controparte_4 del l.r.p.t., a corrispondere l'importo di € 4.610,53 in favore di , di € Parte_1 2.882,34 in favore di di € 2.749,20 in favore di , Parte_2 Parte_3 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturati dalle singole scadenze al saldo, o quelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa;
C. condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento del contributo unificato e dei Controparte_2 compensi del presente giudizio, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere per la ricorrente ed il rigetto Pt_1 per gli altri ricorrenti. All'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
**********
Il Tribunale intende fare applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte con la decisione (Cass. 1505/2021, il cui orientamento è stato successivamente ulteriormente confermato, tra le altre, da Cass. nn. 23880/2022, 33126/2021, 6716/2021). La corretta interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, l'art. 44 del c.c.n.l. del 1° settembre 1995 e l'art. 9 dell'accordo integrativo del 7.4.1999, comporta il diritto del lavoratore turnista, che abbia prestato la propria attività nelle giornate di festività infrasettimanali, a fruire del trattamento economico previsto dall'art.
9. La detta clausola contrattuale, infatti, è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, pertanto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce, allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. La Suprema Corte ha, altresì, affermato che non può estendersi ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL
14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass.
n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione
2 che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale, che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del
CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Ciò posto, va rilevato che le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio non risultano contestate dall'ente.
Pertanto, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" e rilevato che, sempre nella medesima ordinanza, la Corte ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi, il ricorso va accolto.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Invero, il termine previsto dal CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva, che spetta già in base alla legge. Riguardo al quantum debeatur, con riferimento alla posizione della dipendente
, l'Azienda, successivamente al deposito del ricorso ed alla sua notifica, ha Parte_1 versato alla ricorrente il complessivo importo lordo di € 3.479,98 (cfr. determina asl matricola, pagina 5 matricola ricorrente 359600, come da buste paga) relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, senza, in ogni caso, corrispondere gli interessi legali su tali somme tardivamente corrisposte il 27 febbraio 2024, da determinarsi in € 221,75.
Invece, nulla è stato versato dalla resistente, rispetto agli anni 2016 e 2017, pure oggetto di causa, emolumenti complessivamente pari ad € 1.130,55, rispetto ai quali nessuna specifica contestazione è stata formulata e non è maturata la prescrizione, in considerazione della messa in mora versata in atti del 26.3.2021. Con riferimento alla posizione dei dipendenti e Parte_2 Pt_3
come dedotto dai ricorrenti, gli importi richiesti sono leggermente inferiori a quelli
[...] Cont Cont corrisposti dall' in quanto la ha riconosciuto i compensi con decorrenza 01/01/2018, mentre i ricorrenti, nel proporre il ricorso, avevano limitato le loro pretese al quinquennio, antecedente la data di invio della messa in mora interruttiva della prescrizione
(24/04/2023).
3 Cont Ebbene, risulta dalla determina (cfr. pagina 9, matricola 331500, evicibile dai prospetti del ricorrente) per il ricorrente il pagamento della somma di € 3.177,70, a Pt_2 fronte della richiesta del ricorso di € 2.882,34, mentre per la ricorrente (cfr. pagina Pt_3
11, matricola 874742) risulta il pagamento di € 3.039,93, a fronte della richiesta in ricorso di
€ 2.749,20. Al riguardo, va rilevato che, se è vero, ai sensi dell'art. 2940 c.c., non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto,
è altrettanto vero che, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Cont giudice è astretto dalla richiesta della parte e avendo la corrisposto somme eccedenti rispetto a quelle richieste in ricorso, che coprono anche gli interessi, ulteriormente richiesti dal difensore nelle note depositate in data 14.1.2025 (€ 199,06 per e di € 187,12 per Pt_2
), per tali lavoratori null'altro è dovuto. Pt_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per i ricorrenti e Parte_2
Parte_3 condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
della residua somma di € 1.352,3, al lordo delle ritenute di legge, già Parte_1 comprensiva di interessi alla data della presente pronuncia;
condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate complessivamente in € 1.836,80 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 5.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
4