Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 158/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SALATO LEONARDO
Appellante
nei confronti di:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
VARVARO CARLO
Appellata
Oggetto: mutuo (contratti bancari)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “insiste nei motivi di gravame, nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni riportati nell'atto di appello, che per comodità di esposizione e per evitare inutili duplicati si intendono
integralmente riportati e trascritti nel presente atto. Chiede che la causa venga posta in decisione
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
domande sia istruttorie che di merito, e chiede cha la causa sia posta in decisione con assegnazione
dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 705/2019 del 25/6/2019, il Tribunale di Trapani ha disatteso le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
Le predette domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante da contratto di mutuo fondiario n. 5500/799 del 21/10/2002 stipulato tra e Parte_1 Controparte_2
quest'ultima poi incorporata a .
[...] Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 23/1/2020, , Parte_1
affidato a diversi motivi.
Costituendosi, ha contestato le ragioni del gravame, chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Senza incombenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127
ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza del 10/1/2025 la causa è stata posta in decisione,
con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale
non ha riconosciuto la usurarietà del tasso di interesse indicato nela relativa clausola del contratto di mutuo fondiario del 21/10/2002. In dettaglio, adduce l'erroneità della statuizione laddove il
Tribunale non ha considerato gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica sulla usurarietà dei tassi applicati dalla “non rilevando di conseguenza alcun CP_1 profilo di usura originaria”, mentre avrebbe dovuto accertare che “sono stati convenuti interessi usurari ed il contratto di mutuo è gratuito” (cfr. pagg. 4-6, atto di appello).
La doglianza risulta infondata. Come noto, l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della Banca d'Italia di cui alla legge n. 108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art.
644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del
tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione.
Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, vale premettere che la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla rilevanza di siffatta commissione ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), essa, avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle
“remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644 c.p.”. Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, anche se comunque prevista
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà applicazione
una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti,
prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
Infine, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la natura di
penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” (ex
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 multiis Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non
è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Inoltre, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei
'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII
29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche ove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è
però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche
gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, noto è l'arresto di Cassazione civile
SS.UU. 18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito
(per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi
moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti
al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del
denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo
idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè
"fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli
interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti
percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione
media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato,
con la maggiorazione ivi prevista.”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo
sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il
superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la
conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si
giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può
ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse
moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione
di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui
all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà
del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Vale rammentare che di recente, in linea con il precedente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'applicazione della normativa
antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora comporta la necessità
di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve
intendersi usurario;
dall'altro, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli
effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove
la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori
costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare
adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura. Anche su questi
aspetti si è espressa la citata sentenza delle Sezioni Unite, in sostanza individuando
una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella
fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di
interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi” (Cass. n.
13144/2023).
Ancora da evidenziare è che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le
Istruzioni della Banca d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui
è chiamata a fare uso la Banca d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui,
aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring)
è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo,
superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
La verifica sul rispetto dei tassi-soglia ex L. 108/96 va quindi fatta, per la prevalente giurisprudenza, proprio tenendo conto delle indicazioni fornite da Banca
d'Italia nelle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) (cfr.
Tribunale di Milano del 22.1.2015 n. 875; Tribunale di Palermo del 17.2.2016). La
Banca d'Italia emana le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura», che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la «rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai
fini della legge sull'usura»: è ad esse quindi che deve aversi riguardo per la verifica richiesta dal caso concreto. Non rileva invece il cd. TAEG, tasso (armonizzato a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 livello eurounitario, e del quale si dirà anche oltre) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, secondo la definizione dell'art. 121 1° comma lett. m del TUB;
e il terzo comma demanda alla Banca d'Italia il compito di stabilire «in conformità alle
deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la
specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo
totale del credito». In sintesi, il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale (comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante è
il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post
dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Tale valore, in origine aumentato Parte_2
della metà e dal 14 maggio 2011 (d.l. n. 70/2011, che modifica l'art. 2 IV comma legge 108/96) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), viene a costituire la soglia d'usura (T.S.U.),
oltre la quale si applicano le sanzioni previste dalla legge 108/96. Ai fini del calcolo del TSU, le Sezioni Unite sono appunto intervenute al fine dettare i criteri di rilevazione, distinguendo le singole modalità di calcolo per i diversi periodi di riferimento, che variano rispetto alla data di conclusione del contratto (Cass.
SS.UU. n. 19597/2020 già richiamata).
Orbene, per i contratti conclusi fino al 31/3/2003 (questo il periodo di riferimento essendo il contratto oggetto di causa stipulato il 21/10/2002) il “tasso soglia di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi” (formula indicata nella citata statuizione delle Sezioni Unite del 2020: T.E.G.M. x 1,5). Dunque, tenuto conto che per la categoria dei mutui ipotecari a tasso fisso e variabile, nel quarto trimestre del 2002 il TEGM era del 5,61%; sviluppando la formula appena richiamata (per cui si ha: 5,61 x 1,5), il tasso soglia è di 8,415% sicché il tasso di mora previsto in contratto risulta, come correttamente statuito in prime cure, al di sotto della soglia.
Il tasso di mora è infatti pari al 6,7957%, cioè al T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), pari al 4,7957% (cfr. pag. 11, consulenza tecnica d'ufficio) aumentato di due punti percentuali (cfr. pag. 5, contratto di mutuo).
Quanto esposto trova conferma nella relazione peritale, dalla quale emerge che
“l'interesse di mora, convenuto alla data di stipula del contratto nella misura di 2
punti percentuali in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate
(…) si assesta entro i limiti indicati dalla legge”. Il consulente tecnico d'ufficio, in conclusione, ha così verificato il “rispetto dei limiti ex L. 108/96 del tasso
convenzionale e del tasso di mora pattuiti sia individuando i criteri di calcolo del
T.E.G. ex art. 644 comma 4 c.p., che quelli indicati da Banca d'Italia nelle
Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M.” (cfr. ancora CTU, pagg. 11-13).
In definitiva, ai fini della verifica sulla usurarietà dei tassi di interesse occorre confrontare il tasso effettivo applicato dalla Banca con il T.S.U. (Tasso Soglia di
Usura): ne deriva che l'Istituto di credito non ha inserito nel contratto di mutuo alcun patto relativo ad interessi usurari.
Passando al secondo motivo, l'appellante lamenta che “il giudice ha errato nel
Pa ritenere che la mancata enunciazione dell' nel contratto di mutuo fondiario de
quo non comporti alcuna nullità, bensì una semplice violazione delle regole di
Par condotta”. Conclude affermando che l'errata indicazione dell' comporta l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, TUB (cfr. ancora atto di appello, pagg. 6-7).
La doglianza è infondata. Sul punto, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), altrimenti detto ISC (Indice Sintetico di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge
una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di
conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere
il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso
di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I,
ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Pertanto, “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state
applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura
risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito
un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e
Pa danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di
una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle
condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità
del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a
responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
14/2/2023 n. 4597).
Tanto esposto, la clausola relativa agli interessi pattuiti è valida e l'appellante,
non avendo compiutamente allegato e provato alcun danno, non può avvalersi della tutela risarcitoria.
Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce l'indeterminatezza del tasso corrispettivo, concludendo che “ne consegue l'applicazione in sua sostituzione del tasso legale secondo quanto previsto dal TUB” (cfr. ancora atto di appello, pag. 8).
Anche tale doglianza è infondata. L'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 in caso di mora” (comma 4).
Ancora la Suprema Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in
una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della
eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa
obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e
apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle
remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità
possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo
attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni
obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di
attuarsi in modo inequivoco. Ciò vale, però, ove il richiamo ai detti elementi trovi
un reale fondamento giustificativo nella necessità di ancorare il tasso di interesse
a indici o parametri di sicura identificazione che non siano determinati dalla
banca: in tale ipotesi la finalità di trasparenza che sottende la norma può ritenersi
soddisfatta, giacché non si è in presenza di alcun occultamento delle condizioni
economiche contrattuali e la relatio è necessitata proprio dalla volontà di far
dipendere l'ammontare dell'interesse da elementi esterni non predeterminabili. In
un caso siffatto, oltretutto, va valorizzata la meritevolezza di tutela dello strumento
dell'indicizzazione, che consente al cliente della banca di accedere a formule di
finanziamento a tasso variabile che altrimenti gli sarebbero precluse. Deve invece
negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di
interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di
credito, da pubblicizzare con una certa modalità: ipotesi, quest'ultima, in cui il
rinvio non ha propriamente ad oggetto l'indice o il parametro attraverso cui va
determinato il tasso di interesse contrattuale — come accade, ad esempio, nel caso
del mutuo con saggio di interesse parametrato all'euribor —, ma l'elemento
documentale con cui la banca verrà a dare rappresentazione esteriore alla propria
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 determinazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Nel caso di specie, dal contratto di mutuo del 21/10/2002 emerge che “il finanziamento sarà inizialmente concesso ad un tasso d'ingresso nominale annuo
pari al 4,50 % (quattro virgola cinquanta per cento) pari allo 0,375 % mensile.
Tale tasso d'ingresso si trasformerà a regime nel tasso d'interesse nominale di cui
al secondo comma del presente articolo non prima che siano trascorsi due mesi
dalla data di erogazione del finanziamento, alle seguenti date di aggiornamento: -
10 aprile per i finanziamenti erogati nel periodo compreso fra l'11 agosto ed il 10
febbraio; - 10 ottobre per i finanziamenti erogati nel periodo compreso fra l'11 febbraio ed il 10 agosto;
a regime il tasso d'interesse nominale annuo sarà pari all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate – tasso interbancario per lo scambio dei depositi in Euro) a tre mesi “lettera” come rilevato dall'Euribor Panel
Steering Comittee alla data che precede di dieci giorni le date di aggiornamento sopra indicate e pubblicato di norma sul quotidiano finanziario “ ” CP_3
(o altro quotidiano finanziario) il giorno successivo alla data di rilevazione,
aumentato di 1,30 (uno virgola trenta) punti ed arrotondato allo 0,05 (zero virgola
zero cinque) superiore. Qualora tale parametro cessi di esistere o comunque non
venga sostituito come parametro d'indicizzazione, lo stesso si riterrà sostituito, in
conformità alle leggi o ai regolamenti a quel momento vigenti, dal parametro che
il mercato sul quale il precedente era rilevato adotterà in sostituzione di esso. Tale
tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360,
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (trecentosessantacinque su trecentosessanta)” (cfr. pagg. 40-41, fascicolo primo grado, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della . CP_1
Pertanto, la clausola sui tassi di interesse applicati dall'Istituto di credito risulta determinata e specificamente approvata dal cliente: ne deriva che anche quest'ultimo motivo è infondato.
Conclusivamente, stante quanto sin qui evidenziato, il gravame deve essere
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite, ferma la statuizione di primo grado, risultando confermata la soccombenza di , per il presente grado vanno poste Parte_1
a carico dell'appellante soccombente, con la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
23/1/2020, avverso la sentenza n. 705/2019 resa dal Tribunale di Trapani il
25/6/2019.
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700,00, per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 22
maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14