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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3780/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3780 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F ) elettivamente domiciliato in Alghero, nella via Parte_1 C.F._1
XX Settembre n.11, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Antonello Pais (C.F.
), del Foro di Sassari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a C.F._2
margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(P.I. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del Procuratore Dott. , difesa per delega in calce alla presente
[...] CP_3 comparsa di costituzione dall'Avv. Furio De Palma (C.F. ), del foro di Milano C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Roberta Campesi (C.F. ) con Studio C.F._4
in Olbia (SS), Via Tempio n. 6,
CONVENUTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., Corso Italia n.32,20132 – Bolzano, Cod. Controparte_4
Fisc. , P.IVA_2
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in Controparte_5 C.F._5
Varese via Monte Golico n.9,
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 12
OGGETTO:. risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: per parte attrice: “In ogni caso, si insiste per la revoca dell'ordinanza istruttoria depositata in data
31/03/2021, insistendo per l'ammissione dei capi di prova dedotti da n.8 a n.20 dedotti nelle memorie ex art.183 c.6 n. 2 depositate in data 19/12/2020. In subordine, si confermano le conclusioni già rassegnate in atto di citazione, da intendersi qui per integralmente riportate, chiedendo la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali”.
Per : “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, così decidere: In via di merito: Accertare e dichiarare che l'importo pari a Euro
8.400,00 corrisposto a favore dell'attore è satisfattivo di ogni pretesa e, per l'effetto, assolvere la deducente Compagnia da ogni domanda proposta a qualsivoglia titolo nei suoi confronti. In via di stretto subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la somma già corrisposta dalla
Compagnia non dovesse ritenersi satisfattiva, liquidare tutti e soli i danni effettivamente patiti dall'attore, nella misura strettamente provata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., dedotto in ogni caso l'importo di Euro 8.400,00, rivalutato e con gli interessi. Con vittoria di spese, Iva
e c.p.a.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 2 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_6
rappresentanza generale per l'Italia, la e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
Ha dedotto che in data 14/07/2017, verso le ore 09,15 circa, si trovava a bordo del proprio motociclo
Piaggio Vespa tg.DW86465, assicurato presso la con polizza n.680.13.130358, e Controparte_7
procedeva in Alghero lungo il Viale I Maggio, con direzione Alghero centro, quando giunto difronte agli accessi alla spiaggia n.3 e 4, veniva violentemente urtato sul lato destro, dall'autovettura Lancia Y tg FJ097XD, di proprietà della ed assicurata presso con polizza Controparte_4 Controparte_2
n.00806880, condotta dal che, in sosta sul margine destro della carreggiata, Controparte_5
improvvisamente ripartiva e contestualmente effettuava manovra di svolta a sinistra al fine di parcheggiare la stessa negli unici stalli di sosta autorizzata, posti esclusivamente a sinistra per chi procede da verso Alghero centro. CP_8
Ha rappresentato che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla condotta del convenuto il quale, tenuto conto delle circostanze, senza avvedersi della presenza Controparte_5 dell'attore con la sua moto, che aveva diritto di precedenza ed aveva già impegnato quel tratto di sede stradale, aveva effettuato un'improvvisa ripartenza dalla sosta e svolta a sinistra, peraltro non consentita in quel tratto stradale essendo presente la linea continua di mezzeria.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ha quindi riferito di aver denunciato il sinistro e che la convenuta dopo aver proceduto CP_1
alle rituali visite medico legali, aveva inviato una proposta di definizione del sinistro nella misura di una IP dell'8,5%, provvedendo alla corresponsione della somma onnicomprensiva di € 8.400,00, la quale era stata da lui trattenuta a titolo di acconto.
Ha concluso chiedendo: “ disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
2)
Previo accertamento che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig.
, condannare lo stesso, la e la - rappresentanza Controparte_5 Controparte_4 Controparte_9 per l'Italia, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. , materiali, biologico, morale ed esistenziale ad oggi Parte_1 rispettivamente quantificati in €167.514,00 il danno biologico ed in €80.000,00 complessivi, pari ad
€40.000,00 ciascuno, sia quello morale che quello esistenziale ovvero altra maggiore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo pagamento. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
pagina 3 di 12 Si è costituita la convenuta rilevando Controparte_1
l'inconsistenza degli elementi e delle circostanze addotte ex adverso allo scopo di narrare e documentare la dinamica del sinistro.
Ha dedotto, in particolare, che dal modulo CAI sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nell'occorso
– ove peraltro non venivano indicati testimoni oculari -, si evinceva che l'attore Pt_1 nell'immediatezza dell'occorso, era intento ad effettuare una manovra di sorpasso e che non vi era prova che l'attore si fosse pienamente uniformato alle statuizioni del Codice della Strada e che con la propria condotta di guida non avesse concorso a cagionare l'incidente.
Ha infine contestato la quantificazione dei danni come operata da parte attrice ed ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati i convenuti e non si sono costituiti nel Controparte_4 Controparte_5
presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, espletamento di interrogatorio formale del convenuto escussione di testimoni ed espletamento di Ctu medico CP_5
legale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 14 novembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Ritiene il Giudice adito che il sinistro per cui è causa sia da ascrivere alla responsabilità concorrente del convenuto e dell'attore Controparte_5 Pt_1
Sulla scorta della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta è difatti emerso che lo stesso si sia verificato secondo la dinamica in appresso descritta come anche ammesso dal convenuto in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 5 luglio 2022.
In data 14/07/2017, verso le ore 09,15 circa, a bordo del proprio motociclo Piaggio Parte_1
Vespa tg.DW86465, procedeva in Alghero lungo il Viale I Maggio (strada Fertilia-Alghero), con direzione Alghero centro, quando giunto difronte agli accessi alla spiaggia di Maria Pia nn.3 e 4, è stato violentemente urtato sul lato destro dall'autovettura Lancia Y tg FJ097XD, condotta dal convenuto
, in sosta sul margine destro della carreggiata che ripartiva ed effettuava Controparte_5
contestualmente una manovra di svolta a sinistra.
pagina 4 di 12 Il ha difatti confessato: “è vero che mi sono fermato e che sono ripartito in modo repentino CP_5
perché avevo un parcheggio libero nello stallo al di là della carreggiata, ho azionato la freccia all'ultimo momento, ho sentito il botto dell'urto col motociclo, non l'ho visto arrivare”.
Il convenuto contumace ha anche confermato la circostanza che la linea di mezzeria era continua e non consentiva l'attraversamento, riconoscendo la strada nella foto all. 9 che gli è stata rammostrata.
Ciò premesso in fatto, si osserva, in diritto, che l'art. 154 del Codice della Strada, al comma 1, dispone che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra
o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Orbene, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Giudice adito che il abbia tenuto una condotta di guida non improntata al corretto rispetto delle norme che CP_5
regolano la circolazione e di quelle di comune prudenza a cui devono attenersi tutti gli utenti delle strade, avendo il medesimo svoltato a sinistra, per immettersi in uno stallo destinato a parcheggio, partendo in modo repentino dalla posizione di sosta e azionando l'indicatore di direzione “all'ultimo momento” compiendo tale manovra in una strada in cui non era consentito l'attraversamento in quanto provvista di linea continua.
Ritiene tutta via il Giudice adito che anche la condotta del non possa ritenersi esente da Pt_1
censure.
Premesso che, come è noto, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. ex pluribus sent. Cass. Civ. sent. n. 12444/08, n. 23431/14, n. 7470/20), deve ritenersi che l'attore non abbia fornito in giudizio la prova richiesta.
In sostanza nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta: da ciò consegue che debba correttamente essere applicata la presunzione di pari responsabilità o di concorso nella responsabilità qualora all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non pagina 5 di 12 sia stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura (Cass. Civ. sent. n. 23431/14).
Pers Dal modulo sottoscritto da entrambe le parti nell'immediatezza del sinistro risulta difatti che l'attore fosse in fase di sorpasso e il ha riferito: “ho ammesso la mia parte di responsabilità CP_5
che a mio avviso concorre con quella di che secondo me era anche lui a cavallo della striscia Pt_1 continua. È un mio pensiero”.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del
1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Cass. Civ. ordin. n. 25770/19 ed in senso conforme cfr. ordin. n. 3567/13).
L'attore avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio di aver tenuto una condotta di guida immune da censure e, segnatamente, che non fosse in fase di sorpasso o che pur essendolo abbia rispettato le norme del codice della strada ossia che abbia tenuto una velocità consona, tale da consentire di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141 C.d.S.), che si fosse accertato che la manovra poteva compiersi senza costituire pericolo o intralcio, che la strada fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che pagina 6 di 12 sopraggiungevano dalla direzione contraria (art. 148 C.d.S.) e che non abbia effettuato la manovra scalvando o calpestando la linea continua di mezzeria.
In sostanza non essendo possibile ricostruire l'esatta condotta di guida tenuta dall'attore deve ritenersi che quest'ultimo abbia concorso, seppure in bassa misura, nella causazione del sinistro e del conseguente danno.
Quanto alle percentuali di responsabilità ritiene il Giudice adito che nel raffronto tra le condotte di guida tenute dalle parti quella del sia stata di gran lunga maggiormente gravemente CP_5
imprudente avendo compiuto una manovra azzardata e non consentita dal Codice della Strada.
In definitiva, quanto alla distribuzione della responsabilità, ritiene questo Giudice che, ricostruita come sopra la dinamica del sinistro, i conducenti dei due veicoli abbiano concorso alla causazione del sinistro per cui è causa nella misura dell'80 % il e in quella restante del 20 % il CP_5 Pt_1
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 26972/08 secondo cui secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
Ciò posto per la quantificazione del danno devono richiamarsi le conclusioni a cui è pervenuto il CTU medico legale in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere.
L'ausiliario del Giudice ha accertato che ha subito in conseguenza del sinistro “un Parte_1
trauma policontusivo rappresentato da un trauma cranico con breve e fugace perdita di coscienza, un
pagina 7 di 12 trauma distorsivo contusivo del rachide in toto con frattura somatica di D12 ed irregolarità dell'angolo antero-superiore, un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione parziale del LCA e lesione parziale del legamento collaterale mediale. Tali lesioni furono trattate con immobilizzazione in busto ortopedico, opportuna terapia farmacologica, riabilitazione fisioterapica e riposo medico”.
Ha quindi precisato che “il soggetto risultava affetto da processi degenerativi del rachide con focalità erniarie preesistenti;
depongono in tal senso la disidratazione dei nuclei polposi dei dischi intervertebrali, condizione che intrinsecamente sottende per processi datati nel tempo. Ciò non toglie che nel computo della valutazione complessiva del danno si debba tener conto degli esiti conseguiti al trauma distorsivo cervicale e lombare”.
Ha quindi accertato che il trauma subito dall'attore ha determinato un periodo di ITT di 4 gg in considerazione del ricovero ospedaliero patito, un periodo di IT da ritenersi parziale al 75% per giorni
90, in considerazione del periodo di immobilizzazione in busto ortopedico, parziale al 50% per altri 30 giorni in relazione al trattamento fisioriabilitativo praticato, parziale al 25% per ulteriori 30 giorni dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale arco temporale.
Ha concluso acclarando che “Alle lesioni patite esitano postumi permanenti, stabilizzati, non più suscettibili di miglioramento alcuno, induttivi, nel loro complesso, di una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, da valutarsi, in termini di danno biologico, nella misura del 13% (tredici percento), in riferimento ai barèmes tabellari di comune impiego, tenuto conto dell'età del soggetto, del danno estetico e dell'incidenza negativa che tale danno esplica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali”.
Tenuto conto della natura delle lesioni, deve ritenersi che quanto evidenziato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. "danno biologico", inteso quale menomazione della complessiva integrità psico- fisica della persona in sé e per sé considerata.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
Ritiene questo Giudice, conformemente all'orientamento dell'intestato Tribunale, di procedere alla quantificazione del danno facendo ricorso ai criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano che garantiscono l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo esso già ampiamente diffusi sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle pagina 8 di 12 disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Orbene a partire dal 2021 il Tribunale di Milano ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, separando il "danno biologico"" dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” e prevedendo in più il danno non patrimoniale complessivo (danno biologico + danno da sofferenza), utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'organo giudicante anche la componente "morale".
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (cfr.
Cass. civ. Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza delle sofferenze a cui è inevitabilmente andato incontro il (immobilizzazione Pt_1
in busto ortopedico, opportuna terapia farmacologica, riabilitazione fisioterapica e riposo medico).
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione, non essendo stati comunque allegati in causa danni ad aspetti relativi alla vita dell'attore che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ. sent. n. 5865/21).
In sostanza il Giudice può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle tabelle di Milano, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e pagina 9 di 12 dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari solo in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari.
Orbene nel caso di specie le circostanze allegate dall'attore a fondamento della richiesta di personalizzazione del danno devono ritenersi già contemplate nella valutazione complessiva del danno, anche considerato che il Ctu ha rilevato che “il quadro clinico risulta decisamente modesto rispetto alla restante integrità fisiopsichica per cui si è del parere che i postumi permanenti per come evidenziati non incidano sulla specifica capacità di lavoro del soggetto sebbene lo stesso affermi di aver cessato del tutto l'attività in conseguenza del sinistro per cui è causa. Di converso si ritiene che, tutt'al più i postumi evidenziati possano ripercuotersi negativamente sulla cenestesi lavorativa. Ovvero il soggetto per svolgere le medesime ed abituali attività lavorative dovrà erogare una maggiore energia con conseguente maggiore dispendio fisico”.
Da ciò consegue anche il rigetto della domanda da presunta riduzione della capacità lavorativa.
Il danno subito dal può pertanto essere liquidato in considerazione delle indicazioni della Ctu Pt_1
sopra illustrate e dell'età dell'attore alla data del sinistro (41 anni) e, facendo applicazione delle vigenti tabelle di Milano il danno deve essere quantificato in € 50.682,87, di cui € 39.872,87 per danno non patrimoniale risarcibile ed € 10.810,00 per danno biologico temporaneo (di cui € 460,00 per Invalidità
Temporanea Totale, € 7.762,50 per Invalidità Temporanea Parziale al 75%, € 1.725,00 per Invalidità
Temporanea Parziale al 50% ed € 862,50 per Invalidità Temporanea Parziale al 25 %).
Considerato il riconoscimento del concorso di colpa del nella causazione del sinistro nella Pt_1 misura del 20 % la somma effettivamente da liquidare allo stesso ammonta ad € 40.546,29 calcolati all'attualità.
La somma pagata a titolo di acconto in data 04.04.18 (€ 8.400,00), come devalutata alla data dell'evento occorso il 14.07.17 (e dunque € 7.005,84) va sottratta al credito risarcitorio calcolato in questa sede e a sua volta devalutato al 14.07.17 (€ 33.816,76) così per € 26.810,92.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere
pagina 10 di 12 liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018) e così per un totale all'attualità di euro
35.346,60, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, che devono essere posti a carico dei convenuti in solido a titolo di risarcimento del danno patito da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in ragione del decisum (scaglione compreso tra € 26.001 a €
52.000) applicando il valore medio per tutte le fasi tenuto conto della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e si compensano per il
20 % stante l'accoglimento solo parziale della domanda.
Spese della Ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido nella misura dell'80 % e per la restante parte carico dell'attore.
P.Q.M.
Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro occorso in data 14.07.17 è avvenuto per colpa concorrente di
, conducente dell'autovettura Lancia Y tg FJ097XD, di proprietà della Controparte_5
ed assicurata presso con polizza n.00806880, Controparte_4 Controparte_2 per l'80% e per il restante 20 % di , conducente e proprietario del Parte_1
motociclo Piaggio Vespa tg.DW86465;
2) Per l'effetto condanna i convenuti , Controparte_5 Controparte_4 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...] pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore della Parte_1 somma di € 35.346,60, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
3) condanna inoltre predetti convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in euro 6.092,80 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge che si compensano per il restante 20 %;
4) spese della Ctu definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, nella misura dell'80 % e per la restante parte carico dell'attore.
Sassari, 7 aprile 2025.
pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3780 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F ) elettivamente domiciliato in Alghero, nella via Parte_1 C.F._1
XX Settembre n.11, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Antonello Pais (C.F.
), del Foro di Sassari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a C.F._2
margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(P.I. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del Procuratore Dott. , difesa per delega in calce alla presente
[...] CP_3 comparsa di costituzione dall'Avv. Furio De Palma (C.F. ), del foro di Milano C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Roberta Campesi (C.F. ) con Studio C.F._4
in Olbia (SS), Via Tempio n. 6,
CONVENUTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., Corso Italia n.32,20132 – Bolzano, Cod. Controparte_4
Fisc. , P.IVA_2
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in Controparte_5 C.F._5
Varese via Monte Golico n.9,
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 12
OGGETTO:. risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: per parte attrice: “In ogni caso, si insiste per la revoca dell'ordinanza istruttoria depositata in data
31/03/2021, insistendo per l'ammissione dei capi di prova dedotti da n.8 a n.20 dedotti nelle memorie ex art.183 c.6 n. 2 depositate in data 19/12/2020. In subordine, si confermano le conclusioni già rassegnate in atto di citazione, da intendersi qui per integralmente riportate, chiedendo la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali”.
Per : “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, così decidere: In via di merito: Accertare e dichiarare che l'importo pari a Euro
8.400,00 corrisposto a favore dell'attore è satisfattivo di ogni pretesa e, per l'effetto, assolvere la deducente Compagnia da ogni domanda proposta a qualsivoglia titolo nei suoi confronti. In via di stretto subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la somma già corrisposta dalla
Compagnia non dovesse ritenersi satisfattiva, liquidare tutti e soli i danni effettivamente patiti dall'attore, nella misura strettamente provata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., dedotto in ogni caso l'importo di Euro 8.400,00, rivalutato e con gli interessi. Con vittoria di spese, Iva
e c.p.a.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 2 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_6
rappresentanza generale per l'Italia, la e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
Ha dedotto che in data 14/07/2017, verso le ore 09,15 circa, si trovava a bordo del proprio motociclo
Piaggio Vespa tg.DW86465, assicurato presso la con polizza n.680.13.130358, e Controparte_7
procedeva in Alghero lungo il Viale I Maggio, con direzione Alghero centro, quando giunto difronte agli accessi alla spiaggia n.3 e 4, veniva violentemente urtato sul lato destro, dall'autovettura Lancia Y tg FJ097XD, di proprietà della ed assicurata presso con polizza Controparte_4 Controparte_2
n.00806880, condotta dal che, in sosta sul margine destro della carreggiata, Controparte_5
improvvisamente ripartiva e contestualmente effettuava manovra di svolta a sinistra al fine di parcheggiare la stessa negli unici stalli di sosta autorizzata, posti esclusivamente a sinistra per chi procede da verso Alghero centro. CP_8
Ha rappresentato che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla condotta del convenuto il quale, tenuto conto delle circostanze, senza avvedersi della presenza Controparte_5 dell'attore con la sua moto, che aveva diritto di precedenza ed aveva già impegnato quel tratto di sede stradale, aveva effettuato un'improvvisa ripartenza dalla sosta e svolta a sinistra, peraltro non consentita in quel tratto stradale essendo presente la linea continua di mezzeria.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ha quindi riferito di aver denunciato il sinistro e che la convenuta dopo aver proceduto CP_1
alle rituali visite medico legali, aveva inviato una proposta di definizione del sinistro nella misura di una IP dell'8,5%, provvedendo alla corresponsione della somma onnicomprensiva di € 8.400,00, la quale era stata da lui trattenuta a titolo di acconto.
Ha concluso chiedendo: “ disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
2)
Previo accertamento che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig.
, condannare lo stesso, la e la - rappresentanza Controparte_5 Controparte_4 Controparte_9 per l'Italia, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. , materiali, biologico, morale ed esistenziale ad oggi Parte_1 rispettivamente quantificati in €167.514,00 il danno biologico ed in €80.000,00 complessivi, pari ad
€40.000,00 ciascuno, sia quello morale che quello esistenziale ovvero altra maggiore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo pagamento. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
pagina 3 di 12 Si è costituita la convenuta rilevando Controparte_1
l'inconsistenza degli elementi e delle circostanze addotte ex adverso allo scopo di narrare e documentare la dinamica del sinistro.
Ha dedotto, in particolare, che dal modulo CAI sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nell'occorso
– ove peraltro non venivano indicati testimoni oculari -, si evinceva che l'attore Pt_1 nell'immediatezza dell'occorso, era intento ad effettuare una manovra di sorpasso e che non vi era prova che l'attore si fosse pienamente uniformato alle statuizioni del Codice della Strada e che con la propria condotta di guida non avesse concorso a cagionare l'incidente.
Ha infine contestato la quantificazione dei danni come operata da parte attrice ed ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati i convenuti e non si sono costituiti nel Controparte_4 Controparte_5
presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, espletamento di interrogatorio formale del convenuto escussione di testimoni ed espletamento di Ctu medico CP_5
legale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 14 novembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Ritiene il Giudice adito che il sinistro per cui è causa sia da ascrivere alla responsabilità concorrente del convenuto e dell'attore Controparte_5 Pt_1
Sulla scorta della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta è difatti emerso che lo stesso si sia verificato secondo la dinamica in appresso descritta come anche ammesso dal convenuto in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 5 luglio 2022.
In data 14/07/2017, verso le ore 09,15 circa, a bordo del proprio motociclo Piaggio Parte_1
Vespa tg.DW86465, procedeva in Alghero lungo il Viale I Maggio (strada Fertilia-Alghero), con direzione Alghero centro, quando giunto difronte agli accessi alla spiaggia di Maria Pia nn.3 e 4, è stato violentemente urtato sul lato destro dall'autovettura Lancia Y tg FJ097XD, condotta dal convenuto
, in sosta sul margine destro della carreggiata che ripartiva ed effettuava Controparte_5
contestualmente una manovra di svolta a sinistra.
pagina 4 di 12 Il ha difatti confessato: “è vero che mi sono fermato e che sono ripartito in modo repentino CP_5
perché avevo un parcheggio libero nello stallo al di là della carreggiata, ho azionato la freccia all'ultimo momento, ho sentito il botto dell'urto col motociclo, non l'ho visto arrivare”.
Il convenuto contumace ha anche confermato la circostanza che la linea di mezzeria era continua e non consentiva l'attraversamento, riconoscendo la strada nella foto all. 9 che gli è stata rammostrata.
Ciò premesso in fatto, si osserva, in diritto, che l'art. 154 del Codice della Strada, al comma 1, dispone che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra
o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Orbene, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Giudice adito che il abbia tenuto una condotta di guida non improntata al corretto rispetto delle norme che CP_5
regolano la circolazione e di quelle di comune prudenza a cui devono attenersi tutti gli utenti delle strade, avendo il medesimo svoltato a sinistra, per immettersi in uno stallo destinato a parcheggio, partendo in modo repentino dalla posizione di sosta e azionando l'indicatore di direzione “all'ultimo momento” compiendo tale manovra in una strada in cui non era consentito l'attraversamento in quanto provvista di linea continua.
Ritiene tutta via il Giudice adito che anche la condotta del non possa ritenersi esente da Pt_1
censure.
Premesso che, come è noto, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. ex pluribus sent. Cass. Civ. sent. n. 12444/08, n. 23431/14, n. 7470/20), deve ritenersi che l'attore non abbia fornito in giudizio la prova richiesta.
In sostanza nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta: da ciò consegue che debba correttamente essere applicata la presunzione di pari responsabilità o di concorso nella responsabilità qualora all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non pagina 5 di 12 sia stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura (Cass. Civ. sent. n. 23431/14).
Pers Dal modulo sottoscritto da entrambe le parti nell'immediatezza del sinistro risulta difatti che l'attore fosse in fase di sorpasso e il ha riferito: “ho ammesso la mia parte di responsabilità CP_5
che a mio avviso concorre con quella di che secondo me era anche lui a cavallo della striscia Pt_1 continua. È un mio pensiero”.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del
1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Cass. Civ. ordin. n. 25770/19 ed in senso conforme cfr. ordin. n. 3567/13).
L'attore avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio di aver tenuto una condotta di guida immune da censure e, segnatamente, che non fosse in fase di sorpasso o che pur essendolo abbia rispettato le norme del codice della strada ossia che abbia tenuto una velocità consona, tale da consentire di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141 C.d.S.), che si fosse accertato che la manovra poteva compiersi senza costituire pericolo o intralcio, che la strada fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che pagina 6 di 12 sopraggiungevano dalla direzione contraria (art. 148 C.d.S.) e che non abbia effettuato la manovra scalvando o calpestando la linea continua di mezzeria.
In sostanza non essendo possibile ricostruire l'esatta condotta di guida tenuta dall'attore deve ritenersi che quest'ultimo abbia concorso, seppure in bassa misura, nella causazione del sinistro e del conseguente danno.
Quanto alle percentuali di responsabilità ritiene il Giudice adito che nel raffronto tra le condotte di guida tenute dalle parti quella del sia stata di gran lunga maggiormente gravemente CP_5
imprudente avendo compiuto una manovra azzardata e non consentita dal Codice della Strada.
In definitiva, quanto alla distribuzione della responsabilità, ritiene questo Giudice che, ricostruita come sopra la dinamica del sinistro, i conducenti dei due veicoli abbiano concorso alla causazione del sinistro per cui è causa nella misura dell'80 % il e in quella restante del 20 % il CP_5 Pt_1
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 26972/08 secondo cui secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
Ciò posto per la quantificazione del danno devono richiamarsi le conclusioni a cui è pervenuto il CTU medico legale in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere.
L'ausiliario del Giudice ha accertato che ha subito in conseguenza del sinistro “un Parte_1
trauma policontusivo rappresentato da un trauma cranico con breve e fugace perdita di coscienza, un
pagina 7 di 12 trauma distorsivo contusivo del rachide in toto con frattura somatica di D12 ed irregolarità dell'angolo antero-superiore, un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione parziale del LCA e lesione parziale del legamento collaterale mediale. Tali lesioni furono trattate con immobilizzazione in busto ortopedico, opportuna terapia farmacologica, riabilitazione fisioterapica e riposo medico”.
Ha quindi precisato che “il soggetto risultava affetto da processi degenerativi del rachide con focalità erniarie preesistenti;
depongono in tal senso la disidratazione dei nuclei polposi dei dischi intervertebrali, condizione che intrinsecamente sottende per processi datati nel tempo. Ciò non toglie che nel computo della valutazione complessiva del danno si debba tener conto degli esiti conseguiti al trauma distorsivo cervicale e lombare”.
Ha quindi accertato che il trauma subito dall'attore ha determinato un periodo di ITT di 4 gg in considerazione del ricovero ospedaliero patito, un periodo di IT da ritenersi parziale al 75% per giorni
90, in considerazione del periodo di immobilizzazione in busto ortopedico, parziale al 50% per altri 30 giorni in relazione al trattamento fisioriabilitativo praticato, parziale al 25% per ulteriori 30 giorni dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale arco temporale.
Ha concluso acclarando che “Alle lesioni patite esitano postumi permanenti, stabilizzati, non più suscettibili di miglioramento alcuno, induttivi, nel loro complesso, di una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, da valutarsi, in termini di danno biologico, nella misura del 13% (tredici percento), in riferimento ai barèmes tabellari di comune impiego, tenuto conto dell'età del soggetto, del danno estetico e dell'incidenza negativa che tale danno esplica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali”.
Tenuto conto della natura delle lesioni, deve ritenersi che quanto evidenziato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. "danno biologico", inteso quale menomazione della complessiva integrità psico- fisica della persona in sé e per sé considerata.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
Ritiene questo Giudice, conformemente all'orientamento dell'intestato Tribunale, di procedere alla quantificazione del danno facendo ricorso ai criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano che garantiscono l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo esso già ampiamente diffusi sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle pagina 8 di 12 disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Orbene a partire dal 2021 il Tribunale di Milano ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, separando il "danno biologico"" dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” e prevedendo in più il danno non patrimoniale complessivo (danno biologico + danno da sofferenza), utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'organo giudicante anche la componente "morale".
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (cfr.
Cass. civ. Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza delle sofferenze a cui è inevitabilmente andato incontro il (immobilizzazione Pt_1
in busto ortopedico, opportuna terapia farmacologica, riabilitazione fisioterapica e riposo medico).
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione, non essendo stati comunque allegati in causa danni ad aspetti relativi alla vita dell'attore che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ. sent. n. 5865/21).
In sostanza il Giudice può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle tabelle di Milano, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e pagina 9 di 12 dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari solo in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari.
Orbene nel caso di specie le circostanze allegate dall'attore a fondamento della richiesta di personalizzazione del danno devono ritenersi già contemplate nella valutazione complessiva del danno, anche considerato che il Ctu ha rilevato che “il quadro clinico risulta decisamente modesto rispetto alla restante integrità fisiopsichica per cui si è del parere che i postumi permanenti per come evidenziati non incidano sulla specifica capacità di lavoro del soggetto sebbene lo stesso affermi di aver cessato del tutto l'attività in conseguenza del sinistro per cui è causa. Di converso si ritiene che, tutt'al più i postumi evidenziati possano ripercuotersi negativamente sulla cenestesi lavorativa. Ovvero il soggetto per svolgere le medesime ed abituali attività lavorative dovrà erogare una maggiore energia con conseguente maggiore dispendio fisico”.
Da ciò consegue anche il rigetto della domanda da presunta riduzione della capacità lavorativa.
Il danno subito dal può pertanto essere liquidato in considerazione delle indicazioni della Ctu Pt_1
sopra illustrate e dell'età dell'attore alla data del sinistro (41 anni) e, facendo applicazione delle vigenti tabelle di Milano il danno deve essere quantificato in € 50.682,87, di cui € 39.872,87 per danno non patrimoniale risarcibile ed € 10.810,00 per danno biologico temporaneo (di cui € 460,00 per Invalidità
Temporanea Totale, € 7.762,50 per Invalidità Temporanea Parziale al 75%, € 1.725,00 per Invalidità
Temporanea Parziale al 50% ed € 862,50 per Invalidità Temporanea Parziale al 25 %).
Considerato il riconoscimento del concorso di colpa del nella causazione del sinistro nella Pt_1 misura del 20 % la somma effettivamente da liquidare allo stesso ammonta ad € 40.546,29 calcolati all'attualità.
La somma pagata a titolo di acconto in data 04.04.18 (€ 8.400,00), come devalutata alla data dell'evento occorso il 14.07.17 (e dunque € 7.005,84) va sottratta al credito risarcitorio calcolato in questa sede e a sua volta devalutato al 14.07.17 (€ 33.816,76) così per € 26.810,92.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere
pagina 10 di 12 liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018) e così per un totale all'attualità di euro
35.346,60, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, che devono essere posti a carico dei convenuti in solido a titolo di risarcimento del danno patito da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in ragione del decisum (scaglione compreso tra € 26.001 a €
52.000) applicando il valore medio per tutte le fasi tenuto conto della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e si compensano per il
20 % stante l'accoglimento solo parziale della domanda.
Spese della Ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido nella misura dell'80 % e per la restante parte carico dell'attore.
P.Q.M.
Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro occorso in data 14.07.17 è avvenuto per colpa concorrente di
, conducente dell'autovettura Lancia Y tg FJ097XD, di proprietà della Controparte_5
ed assicurata presso con polizza n.00806880, Controparte_4 Controparte_2 per l'80% e per il restante 20 % di , conducente e proprietario del Parte_1
motociclo Piaggio Vespa tg.DW86465;
2) Per l'effetto condanna i convenuti , Controparte_5 Controparte_4 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...] pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore della Parte_1 somma di € 35.346,60, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
3) condanna inoltre predetti convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in euro 6.092,80 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge che si compensano per il restante 20 %;
4) spese della Ctu definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, nella misura dell'80 % e per la restante parte carico dell'attore.
Sassari, 7 aprile 2025.
pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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