Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa NZ, ha pronunciato, in esito all' udienza del 24 febbraio
2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5266/2015 R.G.
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Melita, giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2015, esponeva: Parte_1
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della , Controparte_1
con la qualifica di operaio addetto alla manutenzione degli impianti;
- l'attività lavorativa era consistita nella pulizia e manutenzione delle navi che approdavano nel porto di Messina ed anche in altri porti italiani (Milazzo, Genova, Trapani, Catania, etc.);
- sebbene avesse iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente il 30 aprile 2014, era stato regolarizzato soltanto il 6 giugno 2014, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da lunedì
a sabato per 40 ore settimanali, con la qualifica di manovale (1^ livello retributivo);
- successivamente il rapporto era stato trasformato dalla resistente da tempo indeterminato a part- time, sebbene nei fatti non avesse subito modifica;
- in data 27 febbraio 2015 era stato licenziato perché aveva chiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate unitamente ad altro collega;
- con nota del 14 marzo 2015 aveva impugnato il licenziamento, oggetto di altro giudizio, chiedendo, inoltre, il pagamento delle retribuzioni da dicembre 2014 a febbraio 2015, nonché ulteriori voci retributive che la società durante il rapporto di lavoro non aveva corrisposto.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 30 aprile 2014 sino al 27 febbraio 2015 e che non aveva percepito, in Controparte_1
maniera integrale, la relativa retribuzione, per cui era creditore della società resistente, a tale titolo, della somma di € 5.228,18 e, per l'effetto, chiedeva che la società venisse condannata al pagamento della superiore somma, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato che egli non aveva percepito l'indennità di trasferta, il trattamento economico per i permessi annui maturati e non fruiti, la tredicesima mensilità, il trattamento economico per le ferie maturate e l'elemento perequativo, per cui era creditore della società resistente della somma complessiva di € 11.764,18 e che, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata al Controparte_1
pagamento di € 11.764,18, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
3.- L'udienza del 24 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , Controparte_1
non costituita in giudizio, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato.
5.- Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che ha lavorato alle dipendenze della dal 30 aprile 2014 sino al 27 febbraio Controparte_1
2015 e che non ha percepito la relativa retribuzione, in maniera integrale, né l'indennità di trasferta, il trattamento economico per i permessi annui maturati e non fruiti, la tredicesima mensilità, il trattamento economico per le ferie maturate e l'elemento perequativo, con richiesta di condanna di controparte al pagamento delle somme spettanti.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della
[...]
in data 6 giugno 2014 a tempo indeterminato con la qualifica e le mansioni di Controparte_1
manovale, inquadramento nel 1° livello, con il limite settimanale di 40 ore dal lunedì al sabato. Occorre, dunque, accertare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente (lavoratore) e la (datore di lavoro) anche nel periodo Controparte_1
precedente a quello in cui il rapporto di lavoro era regolarizzato.
Al riguardo va rilevato ai sensi dell'art. 2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cass. Civ., Sez. L, 8 febbraio 2010, n. 2728). Inoltre, “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione” (Cass. civ., Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9252).
In particolare, in sede di istruttoria, il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente Testimone_1 perché ha “lavorato dal novembre '09 fino al 2015 … per la resistente” ha dichiarato che “il ricorrente ha lavorato per la resistente dal 2014 al 2015, precisamente dall'aprile '14 al febbraio
'15”.
Il teste ha, poi, confermato la circostanza di cui alla lettera b) del ricorso (“Vero o no che il sig. era addetto all'attività di manutenzione e pulizia a bordo delle navi che attraccavano in Parte_1 vari porti italiani”) precisando di esserne a conoscenza in quanto lavoravano insieme. Il teste ha, altresì, dichiarato: “confermo che sia io che il ricorrente e tutti gli altri dipendenti ricevevamo le direttive telefonicamente e dovevamo essere reperibili”. Relativamente alla circostanza di cui alla lettera d) del ricorso (“Vero o no che il sig. ha lavorato in trasferta nelle seguenti date: Parte_1
dal 9 al 17 maggio 2014 a Civitavecchia;
il 23 e 24 maggio a Milazzo;
il 26 e 27 maggio a Trapani;
il 28 maggio a Palermo;
dall'8 al 20 a Genova;
il 23 a Milazzo;
dal 26 al 5 luglio a Genova;
dal 12 al 17 ed il 20 a Milazzo;
il 6, 7 e 28 agosto a Milazzo;
il 30 agosto a Palermo;
il 14 settembre a
Milazzo; dal 26 al 1 ottobre a Genova, successivamente a Trapani l'11 e il 12 ottobre e dal 17 al 19 ed il 31 ottobre a Catania;
l'1, il 13, il 16, il 18 ed il 20 novembre a Catania;
il 15 ed il 19 novembre
a Milazzo;
il 17 novembre e dal 13 al 16 dicembre a Palermo e infine dal 5 al 7 gennaio 2015 ed dal
22 gennaio al 10 febbraio”) il teste ha dichiarato: “ricordo di aver lavorato in trasferta assieme al ricorrente nei porti delle città che mi vengono indicate, le date potrebbero essere quelle, ma in questo momento non posso ricordare con precisione… solo in una settimana il ricorrente non ha lavorato assieme a me, perché assente per motivi personali”. Il teste ha poi confermato la circostanza di cui alla lettera e) del ricorso (“Vero o no che il ricorrente si recava in trasferta unitamente ad altri dipendenti mediante un automezzo della società ed il viaggio: a Genova durava all'incirca 11 ore;
a
Civitavecchia il trasferimento durava all'incirca 8 ore;
a Palermo il viaggio durava all'incirca 2 ore;
a Trapani durava all'incirca 4 ore;
a Catania e a Milazzo il viaggio durava all'incirca 1 ora”) precisando: “ne sono a conoscenza poiché viaggiavo assieme al ricorrente a bordo di un veicolo di proprietà della società”.
Il teste ha, altresì, dichiarato di ricordare che sia egli che il ricorrente lavoravano più di quaranta ore settimanali, “talvolta anche diciotto ore con una sola ora di pausa” e che “ciò avveniva quando la nave era ferma in porto poiché doveva essere ispezionata dalla guardia di finanza”. Il teste ha, inoltre, dichiarato “so che il ricorrente non ha fruito di permessi di cui all'art. 5 contratto collettivo
CCNL, poiché non ricordo sue assenze, inoltre condividevamo l'appartamento. Non so se ha…percepito indennità sostitutive”. Il teste ha, poi, dichiarato che “il ricorrente non ha mai percepito trattamento economico per ferie non godute e gratifiche natalizie, TFR e l'elemento perequativo. Questo so perché tutti noi dipendenti… ricevevamo solo la retribuzione delle giornate lavorate. Inoltre il ricorrente mi ha riferito di non avere ricevuto retribuzione relativa alle suddette voci”.
In esito all'escussione del teste, a conoscenza dei fatti in quanto collega del ricorrente, può, dunque, ritenersi provata, a giudizio di questo decidente, la sussistenza di un rapporto lavorativo di tipo subordinato del ricorrente alle dipendenze della con orario di lavoro Controparte_1 di n. 40 ore settimanali e inquadramento al livello 1 del CCNL di categoria applicabile, anche dal 30 aprile 2014.
6.- Non risulta però provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte ricorrente oltre le quaranta ore settimanali.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2018, n. 16150).
Nel caso di specie, infatti, a giudizio di questo decidente, parte ricorrente non ha provato in maniera rigorosa lo svolgimento di attività lavorativa oltre quaranta ore settimanali, essendo generica al riguardo la dichiarazione del teste.
7.- Né a giudizio di questo decidente appare provato il diritto al pagamento dell'indennità di trasferta, non avendo parte ricorrente dimostrato la spettanza.
8. Parte ricorrente agisce, inoltre, al fine di ottenere il trattamento economico per i permessi annui maturati e non fruiti e per le ferie maturate.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente ed applicabile al caso in esame “dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno
2018, nr.15652 ; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.” (Cass. Civ., Sez. L, 8 luglio 2022, n. 21780).
Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha provato di avere formalmente invitato il ricorrente a fruire delle ferie.
Il ricorrente ha, dunque, diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nonché al trattamento previsto per i permessi non goduti.
9. Per quanto riguarda il pagamento delle somme spettanti al ricorrente, incombe sul datore di lavoro la prova del pagamento.
Al riguardo, la società datrice di lavoro, non costituendosi in giudizio, non ha provato il pagamento della somma spettante al ricorrente
Il ricorrente ha, dunque, diritto ad ottenere le differenze retributive, comprensive dell'elemento perequativo, di tredicesima, indennità per mancato godimento di ferie e permessi, per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della dal 30 aprile 2014 al 27 Controparte_1
febbraio 2015, in base al CCNL di categoria applicabile, con orario di lavoro di n. 40 ore settimanali e inquadramento al livello 1, detratto l'ammontare di € 7.500,00 che parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto.
10.- Relativamente alla quantificazione della somma da corrispondere al ricorrente si condividono i calcoli effettuati dal CTU.
In particolare, il consulente ha quantificato differenze retributive nella somma di € 8481,07.
Conseguentemente in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
va condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
11.- In ragione di quanto esposto, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, va condannata al pagamento della somma di € 8481,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
12.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono compensate per metà
e la restante quota viene posta a carico della e liquidata in dispositivo Controparte_1
ex DM 10 marzo 2014, n. 55; vengono, altresì, poste in via definitiva, a carico della Controparte_1
le spese di ctu separatamente liquidate.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di € 8481,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
b) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese giudiziali, che liquida nella somma già ridotta di € 2694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] d) rigetta per il resto.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa NZ