Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5238-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 5238/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Gio-
vanna Scarantino per e l'avv. Maria Vittoria Fadda, in Parte_1
sostituzione dell'avv. Puglisi, per Nessuno è presente per CP_1
Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Scarantino chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistataria.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:47, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5238/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanna Scarantino ( per pro- Email_1
cura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria con rappresentanza rappresentata e difesa dall'avv. Fran- Controparte_2
cesco MI ( per procura in calce alla com- Email_2
parsa di costituzione e risposta;
- opposta -
e
( ), in persona della sua procuratri- Controparte_4 P.IVA_2
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Sezione Terza Civile
ce speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Puglisi (
[...]
per procura allegata alla comparsa di in- Email_3
tervento ex art. 111, comma 3, c.p.c.;
- interveniente -
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 768/2022 del Tribunale di Palermo
depositato il giorno 21 febbraio 2022;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
della somma di € 24.912,81;
3) compensa nella misura di metà le spese del giudizio nei rapporti tra l'opponente, da un lato, e dall'altro, e con- Controparte_4
danna , al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di nella misura della restante metà, che Controparte_4
liquida in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) compensa le spese di lite tra l'opponente e la nel- Controparte_2
la qualità di mandataria con rappresentanza di
[...]
Controparte_3
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a
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carico di e in ragione di me- Parte_1 Controparte_4
tà per ciascuno.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 768/2022 di questo Tribunale (depositato il 21 feb-
braio 2022 e notificato il successivo 2 marzo 2022), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di ( Controparte_2 Controparte_2
mandataria con rappresentanza , della Controparte_3
somma di € 44.898,92 a titolo di saldo del credito scaturente da un con-
tratto di finanziamento (n. 7248085) stipulato con la Controparte_3
in data 7 febbraio 2013, oltre interessi legali sulla sorte ca-
[...]
pitale e spese del procedimento monitorio.
Con atto di intervento depositato telematicamente il 29 febbraio 2024
si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale ces- Controparte_4
sionaria del credito in seguito ad una operazione di cartolarizzazione dei crediti posta in essere da la quale Controparte_3
chiedeva dichiararsi ammissibile l'intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c.
nonché disporre l'estromissione di Controparte_3 nonché infine “l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla credi-
Cont trice e cedente da intendersi … integralmente richiamate e trascritte”.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
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stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
❖
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che non può trovare accogli-
mento la domanda formulata da di estromissione del- Controparte_4
la cedente atteso che difetta ai sensi Controparte_3
dell'art. 111, comma 3, c.p.c. il consenso delle altre parti.
❖
Sempre in via preliminare, va rilevato l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente di carenza di legittimazione passiva della cessionaria dal momento che “i documenti prodotti dalla Società Controparte_4
Interveniente non dimostrano affatto che la abbia la “ti- Controparte_4
tolarità” del credito azionato ossia la titolarità della posizione soggettiva
vantata in giudizio, in quanto l'acquisto della titolarità del credito derivante
dal finanziamento per prestito personale per cui è causa, già stipulato fra il
Sig. e non si evince dagli atti di cessione Parte_1 CP_6
prodotti del fascicolo di parte della [cfr. note conclusive, Controparte_4
pag. 5].
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
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n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nel caso in esame ha assolto all'onere probatorio Controparte_4
sulla stessa gravante mediante il deposito del contratto di cessione inter-
venuto tra (originario creditore) e la Controparte_3
con i relativi allegati nonché della Gazzetta Ufficiale CP_4 CP_4
(n. 148 del 16 dicembre 2023) contenente l'avviso della detta cessione.
Nessun rilievo è invece attribuibile alla dichiarazione di cessione rila-
sciata dalla cedente [cfr. produzione parte Controparte_3
opposta], in quanto tardivamente e irritualmente depositata.
❖❖❖
Nel merito, va osservato che – in base ad un orientamento giurispru-
denziale ormai consolidato (per tutte, Cass. civ, SS.UU., n. 13533/2001) –
al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova conte-
nuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
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nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo n. 768/2022 è stato emesso dietro presentazione del citato contratto n. 7248085 [cfr. fascicolo monitorio, in atti], recante la sottoscrizione di e le specifiche indica- Parte_1
zioni del capitale erogato, del numero di rate mensili, dell'importo di ogni singola rata, e dell'estratto conto certificato.
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa al mancato puntuale paga-
mento delle rate di rimborso, l'opponente ha dedotto – a sostegno dell'opposizione – che “Il contratto presenta diverse irregolarità: indetermi-
natezza della clausola disciplinante gli interessi;
Taeg effettivo maggiore di
quello dichiarato e pattuito;
piano di ammortamento alla francese e presen-
za di anatocismo”.
Al fine di vagliare la fondatezza della suddetta contestazione è stata di-
sposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Consulente
ha accertato che “In ordine alla verifica del rispetto della soglia di usura, il
T.A.E.G. calcolato per il contratto di finanziamento n. 7248085 (determinato
includendo gli oneri assicurativi, la commissione di istruttoria e le ulteriori
voci di spesa di incasso rata mensile), è risultato essere inferiore alle soglie
di usura previste per la categoria “Prestito personale” nel I trim. 2013: il
T.A.E.G. calcolato è pari al 9,35%, mentre la soglia di usura del periodo è
pari a 19,36%. Anche con riferimento al saggio moratorio, si rileva che nel
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predetto contratto di finanziamento n. 7248085 la mora risultava essere
pattuita entro la soglia di usura determinata per la categoria di riferimento.
In conseguenza di quanto sopra esposto, i saggi di interesse risultano esse-
re pattuiti entro le soglie di usura” [cfr. relazione peritale, dott. , Persona_1
pag. 24].
Il Consulente ha però, verificato la sussistenza di “una difformità tra il
TAEG indicato in contratto (7,78%) ed il TAEG determinato dallo scrivente
(9,35%) – difformità dovuta alla mancata inclusione da parte dell'Istituto di
credito del “premio assicurativo CPI” ammontante ad Euro 1.626,02 –,
[provvedendo] a ricalcolare il piano di ammortamento tenendo conto delle
prescrizioni di cui all'art. 125 bis, c.7, del T.U.B … [così accertando che] il
debito residuo in favore della società finanziaria da parte del sig. Parte_1
risulta essere pari ad Euro 24.912,81.” [cfr. relazione peritale cit., pag.
[...]
24].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, tenuto in considerazione le osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte opposta.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
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tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
768/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 24.912,81. CP_4
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
❖❖❖
Per ciò che concerne le spese di lite, è bene precisare che nel procedi-
mento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertan-
to, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione tota-
le o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le
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spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. civ. n. 2217/2007,
n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudi-
zio e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore (€ 24.912,81) a quel-
lo oggetto di ingiunzione (€ 44.898,92), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – in ragione metà e condannare , al pa- Parte_1
gamento della restante metà in favore di Controparte_4
Vanno invece compensate le spese di lite tra l'opponente Parte_3
e nella qualità di mandataria con rappresentanza
[...] Controparte_2
Controparte_3
La liquidazione del compenso al procuratore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giusti-
zia 147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà
della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata
In considerazione, infine, della discrepanza tra l'importo ingiunto e quello accertato in sede peritale, le spese della consulenza tecnica
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d'ufficio vanno poste, in via definitiva, a carico di e Parte_1
in ragione di metà per ciascuna. Controparte_4
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 27 maggio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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