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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg21581 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21581 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Calata Capodichino n. 243,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Calata Capodichino n. 243,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il CP_1
30/06/1986 e che dalla loro unione nascevano due figlie il Per_1
16.2.1987 e l'11.1.1991, entrambe maggiorenni ed Persona_2
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
18.10.2011, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA
n.11414/2011 del 26/10/2011 resa nel procedimento RG 21702/2011, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. le figlie, e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti;
3. la casa coniugale sita in Napoli, alla Via S. Gambardella n. 21, p.5, int. 24 non
è stata più venduta ed essa sarà assegnata alla IG.ra che ci continuerà a CP_1
vivere unitamente alle figlie maggiorenni ed autonome;
4. la IG.ra ha aperto un'attività commerciale nel settore dell'abbigliamento, CP_1
mentre il IG. percepisce la pensione di invalidità; Pt_1
5. i ricorrenti – di comune accordo – ed alla luce della circostanza che la IG.ra
è oggi autonoma chiedono di modificare il citato decreto di omologa nella CP_1
parte in cui prevede l'assegno di mantenimento di euro 800,00 al mese in favore della moglie, in luogo della diversa disposizione: “Nulla è dovuto a titolo di mantenimento
/assegno divorzile alla . CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 30/06/1986 (atto n.159, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1986);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21581 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Calata Capodichino n. 243,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Calata Capodichino n. 243,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il CP_1
30/06/1986 e che dalla loro unione nascevano due figlie il Per_1
16.2.1987 e l'11.1.1991, entrambe maggiorenni ed Persona_2
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
18.10.2011, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA
n.11414/2011 del 26/10/2011 resa nel procedimento RG 21702/2011, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. le figlie, e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti;
3. la casa coniugale sita in Napoli, alla Via S. Gambardella n. 21, p.5, int. 24 non
è stata più venduta ed essa sarà assegnata alla IG.ra che ci continuerà a CP_1
vivere unitamente alle figlie maggiorenni ed autonome;
4. la IG.ra ha aperto un'attività commerciale nel settore dell'abbigliamento, CP_1
mentre il IG. percepisce la pensione di invalidità; Pt_1
5. i ricorrenti – di comune accordo – ed alla luce della circostanza che la IG.ra
è oggi autonoma chiedono di modificare il citato decreto di omologa nella CP_1
parte in cui prevede l'assegno di mantenimento di euro 800,00 al mese in favore della moglie, in luogo della diversa disposizione: “Nulla è dovuto a titolo di mantenimento
/assegno divorzile alla . CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 30/06/1986 (atto n.159, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1986);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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