Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1092 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rita Rigoni Presidente dott. Barbara Gallo Consigliere dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1092 2023 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. MICHELE CAROTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ICenza (VI), contrà Santo Stefano n. 15
APPELLANTE
contro
( ), in persona dell'ADS Controparte_1 C.F._2
Avv. , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_2 dall'Avv. PAOLA REGAZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ICenza (VI), Piazza Pontelandolfo n. 114
APPELLATA
Conclusioni di parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE
Sospendersi e/o revocarsi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'Atti di citazione d'appello introduttivo del presente gravame.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1. Annullarsi e/o riformarsi la sentenza n. 822/2023 del Tribunale di ICenza, pubblicata in data 03.05.2023 nel procedimento R.G. 4610/17, notificata in data 3 maggio 2023 e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni tutte precisate per il sig. Parte_1 all'udienza del 23 gennaio 2023 per i motivi tutti di all'atto d'appello.
[...]
2. Rigettarsi le domande tutte avanzate dalla convenuta appellata e di cui alla Comparsa di costituzione e risposata depositata in data 28 novembre 2023 perché infondate sia in fatto sia in diritto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, di competenze e di rimborso spese genarli al 15% per il primo e il secondo grado di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata: “In via principale, di rito e nel merito:
- dichiarare inutilizzabili i documenti tardivamente depositati dall'appellante con l'atto di appello, e segnatamente il doc.1) sentenza 2572/2019; il doc. 3) ricevuta in data
28.04.2010; il doc. 4) comunicazione Inps;
in quanto precedenti la sentenza impugnata e che potevano e dovevano essere tempestivamente depositati ovvero dei quali ne è comunque preclusa la produzione ai sensi dell'art. 345 co.3 c.p.c.;
- non concedere la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado per mancanza dei presupposti ex art.283 – 351 c.p.c.
- confermarsi integralmente la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere le doglianze e le domande tutte di parte attrice in appello
In subordine:
pag. 2/17 - nella ipotesi che non venissero accolte le conclusioni rassegnate in principalità, parzialmente coincidenti con le conclusioni in principalità rassegnate nel primo grado di giudizio, respinta l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellante, si ripropongono le conclusioni già formulate in primo grado, e segnatamente, in via principale:
1) Accertare e dichiarare la risoluzione della procura generale, conferita in data
12.07.2006 (Notaio rep. n. 146.665 racc. n. 27.741), per Persona_1
inadempimento del procuratore convenuto;
2) conseguentemente, condannare lo stesso convenuto a corrispondere all'attrice la somma da essa vantata e complessivamente quantificata in euro 155.900,00, di cui euro
132.500,00 in forza dell'atto di compravendita 28.04.2010 (rep. n. 200.181 racc. n.
36.862), ed euro 23.400,00 quali canoni di locazione riscossi inerenti al contratto di locazione del negozio di LT IC.na (Vi) Via Leonardo da Vinci, oltre agli interessi maturati e maturandi, ai sensi e nei limiti di legge;
3) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'attrice a causa di detto adempimento, in ragione dei debiti ora esistenti nei confronti di Equitalia, che ammontano ad oggi a circa 25.000,00, e del grave stato di prostrazione cagionato all'attrice, che, limitata dalla malattia, non ha propri mezzi di sussistenza ed ora fruisce di una modesta pensione sociale, grazie all'amministratore di sostegno Avv.
, che cura tutta la sua situazione. Controparte_2
In ogni caso
- con integrale rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
FATTO
Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
1. In data 12.7.2006, la signora , affetta dal morbo di Controparte_1 Per_2
(patologia neurologica di tipo degenerativo con arteriopatia cerebrale dominante), attualmente sottoposta ad amministrazione di sostegno, conferiva procura notarile al fratello, signor affinché costui compisse, in nome e per conto della Parte_1
sorella, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni mobili e immobili attualmente di sua proprietà o che in futuro diverranno di sua proprietà” (procura dimessa sub doc. 3 – attrice – primo grado).
pag. 3/17 1.1. Risultava all'attrice che il fratello, in forza di tale procura avesse svolto le seguenti attività:
a) in data 11.11.2008 stipulava in nome e per conto dell'attrice un atto Parte_1
di divisione, senza conguaglio, relativo ai beni ereditari derivanti dalla successione al defunto marito . In ragione dell'atto di divisione notaio Rep. Persona_3 Per_1
n. 153.230 e Racc. n. 31.465, all'attrice veniva assegnata la piena proprietà dei seguenti beni immobili:
- un alloggio in HI Maggiore Via della Stazione n. 55
- un negozio in LT IC.na Via Leonardo da Vinci
- quattro posti auto in LT IC.na Via Leonardo da Vinci n.3
b) il negozio di LT IC.na era concesso in locazione dal 2008 alla Sig.ra Per_4 per euro 900,00/mese. Sosteneva l'attrice che i canoni venivano riscossi dal
[...]
fratello e mai versati alla sorella. Parte_1
c) in data 28.04.2010 il convenuto vendeva, in nome e per conto della sorella, la proprietà del negozio di LT IC,na e la proprietà dei quattro posti auto di LT
IC.na. Il corrispettivo della vendita ammontava ad €132.500,00 ma la signora lamentava che gli assegni venivano incassati dal fratello e mai messi a disposizione della signora . Controparte_1
1.2. Il signor pur richiesto, non presentava il rendiconto dell'attività della Pt_1
sorella.
1.3. Inoltre, risultava all'attrice che il fratello non avesse versato per suo conto le imposte e tasse, ragion per cui la stessa attrice si trovava ad essere morosa nei confronti di Equitalia per consistenti importi.
1.4. Con atto di citazione del 5.6.2017, la signora citava in giudizio il fratello chiedendo che lo stesso depositasse ex art 1713, c.1, c.c. il rendiconto dell'attività prestata in forza della suddetta procura generale, oltre alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453
c.c. della procura generale, oltre al risarcimento del danno patito dall'attrice, in ragione della condotta inadempiente del fratello.
1.5. Sosteneva l'attrice che il procuratore generale era obbligato per legge a svolgere la sua attività nell'esclusivo interesse del mandante e a prestare il rendiconto riguardo all'attività prestata;
che tale rendiconto non era mai stato fornito;
che le somme pag. 4/17 derivanti dalla locazione del negozio di LT e gli assegni ricevuti in pagamento per la vendita del negozio e dei posti auto erano stati incassati dal fratello ma mai messi nella disponibilità dell'attrice; che infine il convenuto, che nel frattempo si era spogliato dei beni immobili a sè intestati in favore della moglie, non aveva onorato i pagamenti dovuti per imposte e tasse per suo conto, incombente al quale era tenuto in forza della procura generale.
1.6. Si costituiva il signor esponendo che, dopo aver cercato lavoro Parte_1
per la sorella invano, si recava presso la Crediveneto Filiale di Lonigo dove apriva un conto sul quale veniva concesso un fido di euro 30.000,00 a favore della sorella.
1.7. Nell'estate del 2006, il convenuto sarebbe venuto a sapere di una esecuzione immobiliare promossa da Unicredit sugli immobili in successione.
1.8. Ciononostante, il convenuto riusciva a locare l'immobile di LT IC.na, così garantendo una fonte di reddito per la sorella.
1.9. Dato il contratto di locazione, in data 1.10.2007, il fido veniva ampliato di ulteriori euro 40.000,00, per un totale di euro 70.000,00, somma che veniva mensilmente rimborsata mediante le rate degli affitti degli appartamenti di HI Maggiore e del negozio di LT.
1.10. Dopo lunga trattativa, il convenuto, con atto 11.11.2008 a ministero notaio
, riusciva a definire la divisione immobiliare con i Sigg. e Per_1 Persona_5
, così che gli immobili intestati a rimasero: - il negozio di Per_6 Controparte_1
LT IC.na con i quattro posti auto - un appartamento a HI Maggiore
Viale Stazione Condominio Monte Berico. Intervenuta la divisione, il convenuto, per sostenere economicamente la sorella, cercava di vendere gli immobili, senza successo.
1.11. Nel contempo, si accordava con il Sig. , nell'appartamento di Controparte_3
proprietà del quale viveva la sorella odierna attrice, per il saldo e stralcio dei canoni di locazione scaduti.
Quindi, alla fine del 2009, la sorella si trasferiva a casa degli Controparte_1
anziani genitori.
1.12. Di lì a poco decedeva il padre e l'attrice continuava a vivere con la madre, fino alla morte di quest'ultima, nel 2015.
pag. 5/17 1.13. Sostiene il convenuto che già nel 2009 i rapporti con la sorella si erano incrinati in quanto egli non riusciva a soddisfare le pressanti richieste economiche della stessa e che dal 2009 al 2015 egli aveva provveduto a versare mensilmente alla madre, per la sorella, dai 500,00 ai 700,00 euro al mese ed alla sorella dai 50,00 ai 100,00 euro al mese, in quanto con la pensione della madre, che ammontava a 950,00 euro al mese, non avrebbero potuto vivere.
1.14. Rappresenta il convenuto che nel mese di aprile del 2010 venivano venduti il negozio ed i posti auto di LT IC,na al prezzo di euro 132.500,00 e nel 2011, al fine di mantenere il capitale rimasto, il avrebbe condiviso con la Parte_1 sorella l'opportunità di investire le somme rimaste, investendo euro Controparte_1
12.000 + Iva in un progetto fotovoltaico della Proteogroup.it s.r.l. ed euro 30.000 + Iva in un progetto collegato della . Parte_2
1.15. I beni mobili investiti non venivano rimborsati alla scadenza, quindi il Parte_1
si risolveva a fare causa a Proteogroup.it s.r.l. ottenendo la condanna della
[...]
stessa alla restituzione della somma oltre le spese processuali.
1.19. Analogamente, faceva causa alla sempre a sue spese, per la Parte_2
restituzione del dovuto.
1.20. Sostiene in comparsa il convenuto che, dal 2010, i rapporti con la sorella si erano definitivamente guastati e che la stessa aveva ripreso ad occuparsi personalmente delle sue faccende.
1.21. Infine, sostiene il convenuto che egli, dalla fine del 2011 accusava problemi di salute, che lo costringevano a plurimi ricoveri.
1.22. Conclude quindi affermando di non aver potuto rendicontare la sua attività alla sorella a cagione delle incomprensioni personali, prima, e del suo stato di salute, poi.
Le risultanze della CT e delle prove per testi
1.23. Il giudice disponeva CT contabile volta a verificare il rendiconto depositato con la comparsa di costituzione in giudizio e le prove testimoniali.
1.24. La CT, esaminata la documentazione bancaria e il rendiconto presentato, conclude che le spese richieste in rimborso da non sono documentate;
Parte_1
che dei 132.500 euro, ricavato della vendita del negozio di LT ICentina, solo
€34.00,00 furono restituiti alla e che alla stessa deve essere Controparte_1
pag. 6/17 rimessa a somma di €98.500,00, in quanto non è provato il titolo in base al quale tali somme siamo state trattenute dal fratello.
1.25. Le prove testimoniali sono state fornite dalla moglie di Parte_1
dal figlio, , e dalla sorella di entrambe le parti, Persona_7 Persona_8
. Persona_9
1.26. La prima ha confermato le ragioni del marito;
il figlio ha deposto per sentito forse dire in casa;
la sorella ha escluso che il fratello avesse dato soldi alla madre e alla sorella.
La sentenza appellata.
1.27. La sentenza appellata, dopo una esposizione concisa ma puntuale degli atti di causa e delle ragioni delle parti tutte, richiama il contenuto e gli esiti della CT disposta in corso di causa per valutare la correttezza del rendiconto (“riepilogo”) esposto dal convenuto nella comparsa di risposta. Parte_1
1.28. Il rendiconto invero contemplava spese effettuate in contanti e non documentate e investimenti non autorizzati.
1.29. Per tali ragioni il CT concludeva nel senso che risultava provato che l'attrice avesse percepito, dalla vendita degli immobili di LT Controparte_1
IC.na in data 28.04.2010 (doc. 5 fascicolo attrice) al prezzo di euro 132.500,00 solo la somma di euro 34.000,00, mentre il residuo, pari ad euro 98.500,00, era stato interamente trattenuto dal fratello per asserite spese effettuate per Parte_1
conto della sorella.
1.30. Ma tali asserite spese, così come i prestiti personali reclamati, sarebbero stati effettuati in contanti e senza giustificativi.
1.31. Né emergerebbe, dall'intera istruttoria, che avesse Controparte_1
prestato il consenso agli investimenti effettuati dal fratello procuratore, in favore di
Proteogroup.it e e che hanno portato alla perdita totale della somma Parte_2 investita e delle sostanze dell'attrice appellata.
1.32. Assume tuttavia il Giudice che, pur nella carenza documentale, possa riconoscersi al un rimborso spese per complessivi euro 30.000,00 in relazione alle Parte_1
attività, operate per la sorella, di scioglimento della divisione ereditaria, di stipulazione pag. 7/17 delle vendite degli immobili e per non inverosimili contributi periodici di denaro contante effettuati in favore della sorella nel corso degli anni.
1.33. Conclude il Tribunale per la condanna di a restituire alla sorella Parte_1
la somma di euro 68.500,00 (il residuo delle vendite del Controparte_1
28.04.2010 – euro 30.000,00 quali le somme verosimilmente erogate negli anni all'attrice), oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre al rimborso dei due terzi delle spese di lite ed al pagamento delle intere spese di CT.
1.34. Il signor ha promosso appello avverso tale sentenza dolendosi Parte_1
del mancato accoglimento delle sue doglianze.
I motivi d'appello.
2. L'appellante deduce, quale primo motivo di censura, il fatto che il Tribunale erroneamente, non avrebbe ritenuto prescritti i crediti relativi agli anni 2006-2007.
2.1. Invero, le raccomandate pervenute al sig. oltre ad essere datate Parte_1
15/11/2015, 16/11/2016 e 22/07/2017 si riferiscono solo alla richiesta di rendiconto ex art. 1713 co. 2 c.c., non contengono cioè alcuna domanda di risarcimento o di pagamento di alcunché.
2.2. Pertanto, ogni pretesa relativa agli anni 2006-2007 non potrà che dirsi prescritta vista la decorrenza del termine ordinario decennale, non interrotto da alcun atto a tal fine idoneo (neanche stragiudiziale) in riferimento a tale pretesa debenza.
2.3. Quale secondo motivo di appello deduce il fatto che il Giudice di prime cure non si sia speso nel delineare i profili e i limiti della procura generale conferita dalla signora né in relazione ai poteri conferiti al fratello, né in ordine alla diligenza a Pt_1
questo richiesta.
Infatti, l'appellante sostiene che, in forza della libertà di azione amplissima, non era previsto alcun preciso obbligo di rendicontazione.
2.4. Quale terzo motivo di appello deduce che il pagamento di €2.500,00 per competenze per consulenza immobiliare, dimesso sub doc. 12, non è stato preso in considerazione ai fini del conteggio.
2.5. Quale quarto motivo allega come il Tribunale avesse riconosciuto solo un rimborso forfettario senza mai confrontarsi con la documentazione probatoria dimessa in atti e, più in generale, con le prove assunte.
pag. 8/17 2.6. In particolare, deduce come quanto dedotto sub doc. 12 non veniva contestato da controparte in modo specifico e adeguato, pertanto ai sensi dell'art. 215 c.p.c., detti pagamenti non potranno che ritenersi effettuati e provati.
2.7. Il quinto motivo di appello si riferisce al rimborso delle somme consegnate alla sorella pari ad €9.150,00 nell'anno aprile 2009-aprile 2010 e ad €31.800,00 nel periodo maggio 2010-giugno 2015. Sostiene che anche sotto tale profilo la sentenza di prime cure riconosce solo un generico e parziale rimborso forfettario, senza però confrontarsi con le risultanze probatorie emerse in corso di causa. Infatti, va tenuto conto che l'estratto contributivo previdenziale della signora fotografa chiaramente che la stessa non ha percepito reddito lavorativo per circa dieci anni;
che le entrate troppo contenute della madre e il canone di locazione da pagare, oltre a bollette varie, comportava il fatto che fosse il fratello a sopperire con somme mensili di denaro.
2.8. Sostiene che, invero, considerando gli €300,00/400,00 che venivano dati dal signor alla sorella e alla madre, lo stesso ha corrisposto un totale di circa €40.000,00 Pt_1 nell'arco dei dieci anni considerati.
2.9. I testi, signora (moglie del e (figlio Persona_7 Pt_1 Persona_8
del , hanno confermato tali dazioni di denaro. Pt_1
2.10. Da ultimo, quale sesto motivo di appello, sostiene la legittimità degli investimenti operati dal nel settore fotovoltaico per €12.000,00 con la ditta Proteogruop Pt_1
S.r.l. e per €36.000,00 con la ditta Parte_2
2.11. Invero, deduce che, data la natura amplissima della procura conferita, il Pt_1
non necessitava di indicazioni o autorizzazioni da parte della sorella e che tali atti di investimento rientravano tra quelli che la predetta procura gli attribuiva.
3. Si è costituita parte appellata, la quale ha instato per il rigetto dell'impugnazione.
3.1. Quanto al primo motivo d'appello, deduce come le raccomandate 15.12.2015,
16.11.2016 e la citazione 22.07.2017 sono ampiamente interruttive del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, in particolare atteso che l'inadempimento consiste, nel caso di specie, nella mancanza di rendiconto e nell'infedele attività svolta dal procuratore a scapito della mandante.
pag. 9/17 3.2. Le mail del 2011 (doc. 19 fascicolo attrice), inviate dalla stessa Controparte_1
al fratello valgono ad interrompere il termine di
[...] Parte_1
prescrizione.
3.3. Deduce ciò solo per dovere di replica, atteso che le condotte significative ai fini dell'inadempimento contrattuale, oltre alla mancanza di rendiconto, sono state tutte realizzate dal 2007 in poi.
3.4. Quanto al secondo motivo, sostiene che la procura generale conferita dalla signora al fratello prevedeva che l'incarico si svolgesse a titolo gratuito. Pt_1
3.5. Ciò comporta, ai sensi dell'art.1710 c.c., la necessaria valutazione particolarmente puntuale e prudente della diligenza adottata dal procuratore in relazione ai limiti e agli obblighi nell'esercizio dei poteri conferiti con la procura stessa. Le censure mosse al signor riguardano questo profilo. Pt_1
3.6. Sotto il terzo profilo di doglianza, la signora replica che la stessa non Pt_1
avrebbe mai visto la fattura, né le risulta che sia stata pagata una mediazione immobiliare al cognato relativamente alla compravendita dell'immobile sito in LT
ICentina. Peraltro, la fattura non viene allegata sub doc. 12 come sostenuto da controparte, ma è solo inserita nel riepilogo quale “28/04/2010 Competenze consulenza immobiliare”.
3.7. Deduce che la produzione del documento in appello è tardiva.
3.8. Quanto al quarto motivo deduce che il fratello non ha mai fornito alla sorella un rendiconto;
che gli immobili della signora, seppur non di pregio, garantivano delle entrate alla stessa, il convenuto allega solo, senza provare, le difficoltà economiche dell'attrice dopo la morte del marito, così come non ha provato di aver fornito brevi manu all'attrice somme di denaro per il suo sostentamento. Invero, la movimentazione dell'unico conto corrente del quale vi è documentazione, prodotta da controparte, evidenzia, invece, l'immediato utilizzo del fido, da agosto 2006, appena aperto il conto;
le entrate per le locazioni, almeno dal 2007; e la chiusura del conto a zero con l'assegno di 34.000,00 proveniente dalla vendita del negozio di LT IC.na.
3.9. Inoltre, chiuso il conto, controparte non ha documentato dove avrebbe depositato gli altri assegni, per complessivi €98.500,00.
pag. 10/17 3.10. Le deposizioni dei testi e , poi, sarebbero Persona_7 Persona_8
inconferenti in quanto la prima è moglie del convenuto e il secondo non sa nulla per scienza diretta, avendo egli solo riferito quanto sentiva dire in casa.
3.11. Risulta invece rilevante la testimonianza resa da , la quale afferma Persona_9
che sapeva che il fratello utilizzava il denaro della sorella per le spese;
che la sorella aveva disponibilità economiche e che le era stato concesso un prestito.
3.12. In riferimento al quinto motivo, deduce che la signora non ha ricevuto tali somme dal fratello.
3.13. Nel 2009 infatti si trasferiva a casa dei genitori e, deceduto il padre, rimaneva con la madre.
3.14. Le entrate percepite a titolo di pensione della madre (€950,00 circa al mese) e le entrate a titolo di canoni di locazione per l'appartamento di HI (oltre allo stipendio percepito negli anni 2011-2012 presso la Bauer Compressori S.r.l.) consentivano di mantenersi.
3.15. Quindi, l'allegazione per cui il fratello avrebbe versato €40.000 alla sorella per mantenersi è destituita di fondamento e non è stata documentata né provata.
3.16. Inoltre, non sarebbe verosimile l'impiego di somme così importanti senza farsi rilasciare una ricevuta e senza rendicontare tale gestione.
3.17. Quanto al sesto motivo di impugnazione, allega come tali investimenti non erano conosciuti dalla signora, né in alcun modo autorizzati.
3.18. Il convenuto avrebbe utilizzato parte della provvista dalla vendita del negozio di
LT investendo euro 12.000,00, oltre Iva nella Protegroup.it s.r.l. ed euro
30.000,oltre Iva nella in una operazione di finanziamento per la Parte_2
predisposizione e la vendita delle autorizzazioni relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici asseritamente da realizzare in provincia di Brindisi.
3.19. Si trattò di investimenti incompatibili con il dovere di diligenza richiesto dalla procura generale conferita.
3.20. Infatti, la signora non solo non ne ha tratto vantaggio ma ha pure rimesso il capitale.
3.21. Il signor promuoveva la causa contro la Proteogroup.it s.r.l. e otteneva il Pt_1
provvedimento di condanna della stessa alla restituzione degli euro 12.000,00 + Iva a pag. 11/17 questa versati. Non è dato sapere cosa ne sia stato di tale somma recuperata e della sorte dell'ulteriore investimento di €36.000.
3.22. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2024, tenuta in modalità trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte come non sia stata oggetto di appello principale né incidentale la mancata statuizione da parte del Tribunale in ordine alla domanda di risoluzione della procura generale del 12.7.2006, peraltro già asseritamente revocata, con conseguente passaggio in giudicato della decisione sul punto, quale questione che deve ritenersi implicitamente assorbita.
1.1. Quanto al primo motivo di doglianza, il Collegio lo ritiene infondato.
1.2. Invero rileva la Corte come il Tribunale abbia riconosciuto il credito in favore dell'attrice ex art. 1713, c.1, c.c., a titolo di restituzione delle somme incassate dal mandatario in adempimento del suo incarico e non a titolo di risarcimento del danno;
pertanto, la relativa disciplina soggiace al termine di prescrizione decennale ed è regolata dai principi ermeneutici propri delle obbligazioni pecuniarie ex art. 1174 c.c..
1.3. Le richieste di rendiconto formalizzate rispettivamente dall'Avv. Gasparotto in data
15.11.2015 (doc. n. 7 di primo grado parte attrice, spedita il 19.11.2015 ricevuta a mani il 19.12.2015), e dall'Avv. Regazzo in data 22.3.2017 (doc. n. 8 di primo grado di parte attrice, spedita in pari data a mezzo pec) valgono ad interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. anche con riferimento agli obblighi restitutori gravanti sul mandatario, essendo a quello inscindibilmente connessi.
1.4. Rileva altresì la Corte come le condotte omissive dell'appellante sarebbero state realizzate dal luglio 2007 e quindi anteriormente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado (9.6.2017)
1.4. Peraltro, in primo grado, l'attrice depositava sub doc. 19 uno scambio di mail risalente all'anno 2011, dal quale emergeva la volontà della signora di avere un confronto e comunque la possibilità di fare il punto sulle sue finanze, gestite dal fratello.
2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.
2.1. Dal tenore letterale dell'incarico del 12.7.2006, la signora ha conferito al fratello procura generale “affinché in nome e per conto della parte costituente abbia a compiere
pag. 12/17 qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione, relativamente a tutti i beni, mobili e immobili, attualmente di sua proprietà o che in futuro diverranno di sua proprietà”, tra cui, in via esemplificativa “amministrare tutti i beni, presenti e futuri, […] acquistare, alienare e permutare beni immobili e mobili, compresi beni mobili registrati, […] procedere all'accertamento ed alla divisione, consensuale o giudiziale, delle comunioni e delle eredità e chiederne la rescissione,
[…] esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori […] da privati, da banche;
[…] riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi;
[…] stipulare contratti bancari di apertura di credito, […] stipulare contratti in conto corrente, aprire conti correnti bancari e postali […] effettuare prelievi su libretti di risparmio nominativi o vincolanti […], compiere in generale qualsiasi altro atto di ordinario e straordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto della parte costituente , che promette fin d'ora di aver per rato e valido l'operato del nominato procuratore senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge”.
2.3. Altra circostanza rilevante – pacifica tra le parti – ai fini dell'inquadramento della disciplina è la gratuità dell'incarico, in ragione del quale il codice civile, all'articolo
1710 c.c., disciplinando la diligenza del mandatario prevede che “se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”, ove alla prima parte del primo comma prevede che “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia” inoltre, prevede che “Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato”.
2.4. Risulta chiaro nel caso che ci occupa, data la genericità e l'ampiezza della procura e la gratuità del mandato, che sul non incombesse un obbligo di autorizzazione Pt_1
da parte della sorella sulle operazioni che lo stesso ritenesse di compiere ma, quantomeno, un obbligo di informazione circa la movimentazione del denaro della stessa e di restituzione di quanto ricevuto in adempimento del mandato ai sensi dell'art. 1713, c.2, c.c..
2.5. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma dell'articolo 1710
c.c. nel senso che il comma primo è applicazione del principio che stabilisce che il debitore deve adempiere con la diligenza ordinaria;
tuttavia, se il mandatario non riceve pag. 13/17 un compenso per la propria opera, è opportuno far gravare su di lui una minor responsabilità.
2.6. Quanto al secondo comma, la giurisprudenza ritiene che sia espressione di un dovere di collaborazione che incombe sul mandatario e che gli impone di comunicare al mandante le circostanze che possono incidere sullo svolgimento dell'incarico, in modo che questi possa assumere le determinazioni che ritiene necessarie.
2.7. Con specifico riferimento alla nozione di diligenza del mandatario, la diligenza del buon padre di famiglia si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità.
2.8. Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante (Cass. sez. II - 18/05/2009, n. 11419).
2.9. Nel caso di specie, rileva il Collegio come il signor non si sia attenuto ai Pt_1
canoni sopra indicati, operando una gestione non trasparente del patrimonio della sorella, con sorgere del diritto di parte appellata alla restituzione delle somme nei termini accertati dal consulente.
2.10. Rileva la CT in primo grado che, essendoci molte operazioni effettuate in contanti, prive della relativa documentazione di spesa, l'unico documento predisposto dal il “riepilogo” (doc. n. 12 di parte convenuta), per la sua genericità, non Pt_1 consente la ricostruzione integrale delle operazioni svolte ed in particolare che “la mancata produzione degli estratti del conto bancario personale del Signor Parte_1
in proprio e non quale procuratore della sorella, non consente alla sottoscritta
[...]
di accertare che le somme che il convenuto indica di aver sostenuto per conto della
Signora provengano proprio dalle disponibilità personali del Controparte_1
Signor stesso” (pag.13 elaborato). Parte_1
2.11. L'appellante si è limitato a riprodurre schematicamente una sintesi dei movimenti riportati negli estratti bancari del conto corrente n. 20420199-9, intestato al signor acceso presso l'Istituto Crediveneto Credito Cooperativo, filiale di Lonigo Pt_1
(VI), adibito alla gestione degli interessi economici della sorella (pag. 14 CT).
pag. 14/17 2.12. Il riepilogo in atti è un mero rendiconto contabile di entrare ed uscite bancarie che non offre informazioni in merito a tutte le operazioni che hanno originato quelle entrate ed uscite, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere.
2.13.Quanto al terzo motivo, non vi è traccia del pagamento di €2.500,00 a titolo di mediazione immobiliare all'interno del doc. 12 dimesso in primo grado da parte convenuta;
pertanto, l'allegazione in appello – che pure non è avvenuta – è tardiva.
4. Quanto al quarto motivo, l'onere probatorio circa gli €34.324,34 relativi a spese anticipate (contenute nel doc. 12 primo grado) grava sul signor e tale onere non Pt_1
può dirsi soddisfatto né dalle allegazioni effettuate, in quanto mancano le relative provviste, né dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
4.1. Quanto emerso dall'escussione dei testi non può essere considerato dirimente, in quanto le due testimoni – moglie del ed Persona_7 Pt_1 Persona_9
sorella – forniscono elementi contrastanti tra loro che non permettono una chiara ricostruzione dei fatti.
5. Quanto al quinto motivo, gli investimenti effettuati, come detto, non dovevano essere autorizzati dalla sorella in quanto tali, ma la gestione degli stessi rientra, senza dubbio alcuno, nell'ambito di quanto è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità
(Cass. sez. II - 18/05/2009, n. 11419).
5.1. È sulla scorta di tale criterio logico che va fatta la valutazione circa il livello di assennatezza impiegato dal tenuto conto dell'elevato livello di rischio Pt_1 connesso all'operazione finanziaria.
5.2. Ci sono due elementi sui quali codesta Corte non può soprassedere.
5.3. Per ammissione dello stesso la sorella non versava in condizioni Pt_1
economico-finanziarie floride, eppure ha impiegato un totale di € 48.000,00, di cui
€36.000,00 per la “partecipazione all'investimento effettuato da nei confronti dei Pt_2
Proteogroup.it” (ultima pagina doc. 14 dimesso dal Convenuto in primo grado) e
€12.000,00 per investimenti nella società Proteogroup.it.
5.4. Non essendo pertanto in dubbio il fatto che il signor avesse i poteri per Pt_1
effettuare degli investimenti impiegando il denaro della sorella, ciò che rileva è la qualità degli stessi e la considerevole quantità di denaro impegnata nonché, si ripete,
pag. 15/17 l'alea insita nelle operazioni economiche ad alto rischio poste in essere, sicuramente non prudenti e non tutelanti il patrimonio del mandante.
5.5. In applicazione delle suddette regole interpretative in riferimento alla diligenza del mandatario, non si può ritenere che le stesse siano state rispettate dal signor Pt_1
5.4. Peraltro, è nota la sorte dell'investimento di €12.000,00, che, con sentenza del
Tribunale di ICenza del 2.2.2017 (doc. 11 primo grado convenuto) sono stati riconosciuti in favore del signor con conseguente insussistenza del diritto ad Pt_1
essere indebitamente e per la seconda volta restituite a titolo di spese sostenute in favore della signora Pt_1
5.5. Quanto all'investimento di €36.000,00, nulla viene detto.
5.6. Tanto premesso, si ritiene che la sentenza di prime cure, tenendo conto sia delle risultanze della CT (che si ritiene esaustiva ed immune da vizi logico giuridici) sia delle prove a carico e discarico delle parti, debba essere confermata.
5.7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà valori di riferimento, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.8.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di ICenza n.
822/2023, pubblicata il 3.5.2023, notificata 3.5.2023;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di Parte_1 secondo grado, spese liquidate in €9.991,00, oltre rimborso spese generali pag. 16/17 (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna in favore dell'Erario;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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