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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3332 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle lite depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Marco Marazza e Domenico
De Feo, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_2 telematicamente unitamente al ricorso di primo grado, dagli avvocati Marco Petrocelli e
IO ON, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo difensore.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5886/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 21.6.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 29.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da ha così statuito: «accoglie il ricorso e Parte_2 per l'effetto dichiara la nullità parziale del paragrafo 4 (orario di lavoro) dell'Accordo sindacale del 27.3.2013 per come indicato in motivazione;
- condanna parte resistente Pag. 1 a 11
al pagamento in favore del ricorrente del compenso stabilito dal ccnl applicato per un'ora di lavoro straordinario a settimana, per ogni settimana di sua effettiva presenza al lavoro nel periodo dal 5.8.2016 al 31.12.2019, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo».
Il Tribunale: (I) premetteva che tra le parti si controverteva sulla validità di una clausola contenuta nell'Accordo sindacale del 27.3.2013 intervenuto tra Parte_1
e le organizzazioni sindacali, che prevedeva (al paragrafo 4) che l'attestazione
[...] dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa avvenisse presso la postazione di lavoro del dipendente mediante registrazione on line ai sistemi informatici aziendali, anziché, come avvenuto fino all'entrata in vigore di detto Accordo, mediante la lettura del badge personale (strisciata o “badgiatura”) ai tornelli posti all'ingresso degli uffici;
(II) riteneva la nullità di siffatta pattuizione «ex art. 1419 comma 2^ cod. civ., per contrarietà all'art. 1 comma 2 lett. a) d. lgs n. 66/2003, quale disposizione imperativa ed inderogabile di derivazione eurounitaria, nella parte in cui esclude, ai fini retributivi
e contributivi, che il lasso di tempo sopra indicato costituisce orario di lavoro, e cioè un periodo di tempo in cui i lavoratori, dopo aver fatto ingresso sul posto di lavoro, sono a disposizione del datore di lavoro, essendo sottoposti anche in tale periodo al suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare»; (III) accertava in punto di fatto che effettivamente il ricorrente in tale lasso temporale era rimasto a disposizione della datrice di lavoro e quantificava tale intervallo di tempo nella misura di 12 minuti al giorno e così complessivamente per un'ora a settimana: (IV) disattesa l'eccezione di prescrizione, condannava al pagamento del compenso stabilito dal Parte_1 ccnl applicato per un'ora di lavoro straordinario a settimana, per ogni settimana di effettiva presenza al lavoro nel periodo dal 5.8.2016 al 31.12.2019, oltre accessori. interpone appello contro questa decisione, affidando la Parte_1 propria impugnazione a tre distinti motivi, con i quali: (I) denuncia come erroneo l'assunto in base al quale il tempo preliminare all'inizio e la fine dell'attività lavorativa vera e propria, coincidente con l'accensione e lo spegnimento del computer usato per svolgere le proprie mansioni, sarebbe caratterizzato dalla sottoposizione dei lavoratori alla eterodirezione del datore di lavoro;
(II) lamenta la reiezione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso;
(III) contesta la pronunciata condanna sia sotto il profilo del mancata assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di individuare «giorno per giorno la misura della presunta “prestazione lavorativa” resa e, dunque, l'effettiva misura delle differenze retributive, rendendo impossibile l'individuazione e la
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quantificazione degli importi in ipotesi maturati» e sia sotto il profilo della reiezione dell'eccezione di prescrizione. Chiede accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza gravata, nel senso di respingere l'originario ricorso. resiste all'appello, del quale chiede la reiezione argomentando Parte_2 sulla sua infondatezza.
Ricostituito il contraddittorio ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 29.5.2025 l'appello era erano discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'esame del secondo motivo di appello riveste carattere preliminare, poiché con esso l'impugnante lamenta la reiezione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per errata individuazione della fonte collettiva, per iscrizione del lavoratore a sindacato non stipulante l'Accordo e infine per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle associazioni sindacali stipulanti.
2.1. deduce, sotto il primo profilo, che per il personale Parte_1 impegnato nel settore ASA (tal era anche il peculiare sistema di rilevazione Parte_2 delle presenze era previsto dal Regolamento aziendale del 2017 e non anche dall'Accordo sindacale del 27.3.2013, sicché, secondo l'appellante, il lavoratore avrebbe dovuto impugnare detto Regolamento e non l'Accordo.
La tesi non ha pregio alcuno.
Essa, infatti, afferma apoditticamente l'inapplicabilità dell'Accordo sindacale ai lavoratori del settore ASA e l'applicabilità nei loro confronti del solo Regolamento aziendale, senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza gravata, laddove ha ritenuto, valorizzando il dato testuale del penultimo periodo del paragrafo 3 del punto
2.4, che il Regolamento aziendale aveva soltanto esplicitato meglio una limitazione già disposta dall'Accordo del 27.3.2013.
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che la sentenza impugnata ha affermato, con accertamento in fatto non contestato in questa sede, che il nuovo sistema di determinazione dell'orario lavorativo (da log on a log off, senza contare la timbratura ai tornelli) era stato applicato a sin dal 5.8.2016 e quindi Parte_2 da una data che è successiva all'entrata in vigore dell'Accordo sindacale del 27.3.2013
e antecedente all'emanazione dell'invocato Regolamento aziendale e non vi è dubbio che tale dato fattuale smentisca la tesi dell'appellante sulla quale si fonda la censura in esame (ossia che il sistema di rilevazione delle presenze qui contestato era stato introdotto, per i lavoratori appartenenti alla stesso settore dell'appellante, soltanto dal
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Regolamento del 2017).
2.2. Rappresenta poi circostanza irrilevante quella dell'esatta individuazione dell'organizzazione sindacale stipulante alla quale sarebbe iscritto l'originario ricorrente ed in particolare l'essere questa una delle firmatarie dell'Accordo del 27.3.2013 oppure un'associazione sindacale dissenziente e non ad esso aderente.
Il vizio che il lavoratore ha dedotto in primo grado e che la sentenza impugnata ha ritenuto effettivamente esistente, ossia l'aver determinato l'orario di lavoro in difformità della definizione normativa, così privando i dipendenti della parte retribuzione che sarebbe loro spettata in forza della prestazione (in tesi lavorativa) non considerata dall'Accordo sindacale, configura chiaramente una nullità per violazione do norme imperative, che il singolo dipendente è legittimato a dedurre (in forza dei principi espressi dagli artt. 1421, 1422 e 1423 c.c.) sia che abbia aderito ad organizzazione sindacale stipulante l'Accordo e sia che abbia aderito ad organizzazione sindacale non stipulante e sia che non sia iscritto a nessuna associazione sindacale, sempre che, come
è in effetti avvenuto nella presente fattispecie, il datore di lavoro abbia comunque applicato nei suoi confronti le disposizioni dell'Accordo sindacale contestato.
L'imprescrittibilità dell'azione di nullità (art. 1422 c.c.) e l'impossibilità di convalidare, in qualsivoglia forma, il negozio nullo rendono irrilevante l'ulteriore allegazione difensiva di laddove sostiene che «l'odierno appellato Parte_1 ha per 6 lunghi anni fruito delle nuove modalità di svolgimento della prestazione, manifestando una adesione sostanziale all'accordo collettivo».
2.3. Ugualmente infondata è la censura con la quale si addebita alla sentenza impugnata di non aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le associazioni sindacali stipulanti l'Accordo del 27.3.2013, necessaria, secondo l'impugnante, in ragione della prospettata nullità di una delle sua clausole e della complessiva inscindibilità del testo negoziale.
Ai fini della valutazione di infondatezza della censura è sufficiente richiamare il risalente ma mai contraddetto insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, per cui il giudice chiamato a conoscere della domanda del prestatore d'opera che, sull'assunto della invalidità delle clausole del contratto collettivo a norma delle quali e stato determinato il compenso corrispostogli, chieda il pagamento di maggiori spettanze, decide la questione della validità o meno delle clausole in discussione soltanto incidenter tantum, sicché non sussiste, quindi, un litisconsorzio necessario nei confronti dei rappresentanti delle opposte categorie che hanno stipulato il contratto
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(Cass.
6.2.1074 n. 31).
Il secondo motivo di appello, dunque, non ha pregio e deve essere disatteso.
4. Il primo motivo di appello contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità parziale del paragrafo 4 (orario di lavoro) dell'Accordo sindacale del
27.3.2013.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale aveva errato nel considerare orario lavorativo retribuibile il tempo di percorrenza impiegato dai dipendenti del
[...] dal momento dell'ingresso nella sede aziendale a quello dell'attestazione CP_1 dell'inizio della prestazione mediante login sul loro personal computer (e viceversa al momento della fine dell'orario di lavoro giornaliero), perché, si sostiene nell'atto di appello, in tale lasso temporale il lavoratore, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza gravata, non era in nulla soggetto alla eterodirezione del datore di lavoro, come peraltro confermato anche dall'espletata prova orale, che aveva confermato, che non vi era «alcun tipo di indicazione obbligatoria, da parte di attinente al Parte_3 tempo antecedente all'inizio della prestazione di lavoro né alcun tipo di vincolo o obbligo riferito ad eventuali attività preliminari a quella lavorativa».
La censura è infondata per le ragioni già esposte in precedente pronuncia di questa stessa Sezione (App. Roma, I sez., 25/2/2025 n. 4525) seppur diversamente composta, ed in precedenti statuizioni di altre Sezioni di questa stessa Corte di Appello (CdA Roma
n. 10 del 10/4/2020, n. 4897 del 20/12/2022, n. 4162 del 28/11/2024 e n. 4258 del
4/12/2024), le cui argomentazioni, alle quali in questa sede in ogni caso si rinvia integralmente ai sensi ex art. 118 att. c.p.c., possono così compendiarsi.
Non è contestato in atti che, prima del luglio 2013, i lavoratori registrassero l'orario di entrata e di uscita ai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale, mediante il badge personale in dotazione e che, dopo la predetta data, costoro avessero continuato a registrare l'orario di ingresso e di uscita con il badge ma che l'attestazione dell'effettivo inizio e fine della prestazione avvenisse sulla base della registrazione on line e della relativa procedura di log-off, effettuata sulla propria postazione di lavoro.
Con verbale di accordo del 27/3/2013, sottoscritto dalle OO.SS. CP_2
e unitamente al coordinamento delle RSU e dalla era CP_3 CP_4 Pt_1 stato infatti previsto, nell'ambito della riorganizzazione delle divisioni Controparte_1
(presso cui prestava servizio l'appellante), che: al fine di consentire il migliore allineamento della presenza con i flussi di traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di
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seguito individuati: l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali.
Il predetto Accordo sindacale aveva quindi previsto, rispetto al passato, una diversa modalità di individuazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio in questione, vale a dire non più dal momento dell'ingresso nella sede aziendale o dalla uscita dalla stessa, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e segnatamente dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione di lavoro e, con riferimento al termine della prestazione, dal completamento delle operazioni di log-off.
La tesi recepita sentenza appellata e contestata dall'appellante, ossia quella della computabilità del tempo trascorso all'interno della sede lavorativa (nei limiti di dodici minuti al giorno) come orario di lavoro, ha trovato di recente pieno riscontro in una serie di sentenze emesse dalla Suprema Corte proprio in ordine all'Accordo sindacale oggetto del presente giudizio.
In tali arresti, che costituiscono ormai un orientamento del giudice di legittimità che deve essere considerato come consolidato, si è precisato che costituisce interpretazione corrente della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n.
66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88 quello secondo il quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
Infatti, in tal senso è orientata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, con posizione di recente ribadita proprio in relazione a vertenze promosse ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27799/2017;
Cass. n. 12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (Cass n. 13466/2017) il principio secondo cui ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a
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quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.
Tali principi di diritto sono stati correttamente applicati dalla sentenza impugnata, che, in punto di fatto, ha osservato che il lavoratore era già a disposizione della datrice di lavoro prima della procedura di login ed ancora a disposizione dopo quella di logoff e precisamente nell'intervallo temporale «tra l'accesso all'ufficio e il raggiungimento della postazione informatica di lavoro, e quello intercorrente tra l'abbandono di quest'ultima, alla fine del turno di lavoro, e l'uscita dall'ufficio».
A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto osservando che: (a) la prova per testi e le mail aziendali del settembre 2013 dimostravano che la fase dell'accesso alla propria postazione informatica per inserire le proprie credenziali e attestare l'inizio e la fine della prestazione lavorativa, che poteva richiedere diversi minuti a causa della lentezza del sistemi informatici, era regolata da istruzioni aziendali alle quali i lavoratori dovevano attenersi;
(b) anche il periodo di tempo intercorrente tra l'accesso all'ufficio e il raggiungimento della postazione informatica di lavoro, e quello intercorrente tra l'abbandono di quest'ultima, alla fine del turno di lavoro, e l'uscita dall'ufficio era stata minuziosamente disciplinata dal datore di lavoro, tanto è vero che sia all'ingresso sia all'uscita il lavoratore era tenuto a attestare tali momenti tramite l'uso di badge personale per l'apertura dei tornelli d'ingresso, secondo quanto prescritto dal
Regolamento aziendale del 2017; (c) tale obbligo era stato espressamente dettato in funzione degli adempimenti che incombono sul datore di lavoro per garantire la sicurezza dei dipendenti, e come tale esso risultava essere il precipitato dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'attività di impresa;
(d) allo stesso tempo, sempre secondo il citato Regolamento aziendale, la timbratura (o badgiatura) in entrata ed in uscita, o meglio lo specifico orario in cui detta timbratura si verificava, assumeva rilevanza ai fini delle gestione delle interruzioni della prestazione lavorativa di cui al paragrafo 6 del punto 2.4; (e) il punto 2.5 del Regolamento, poi, attribuiva rilevanza a fini disciplinari anche all'uso non corretto degli strumenti di rilevazione degli accessi in azienda.
I sopra riportati elementi fattuali dimostravano, secondo la sentenza gravata, che
«anche nel periodo immediatamente successivo all'accesso in ufficio, ancorché prima
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dell'inizio della prestazione lavorativa alla postazione, e nel periodo successivo alla conclusione di tale prestazione, e fino alla uscita dall'ufficio, da attestarsi, l'uno
(l'accesso) e l'altra (l'uscita), con l' utilizzo del badge personale, il lavoratore è esposto all'esercizio del potere conformativo e disciplinare del datore di lavoro, e come tale deve ritenersi a disposizione di quest'ultimo anche in tali periodi che precedono o seguono, rispettivamente l'inizio e la conclusione della prestazione anzidetta», con il corollario per cui, prosegue la decisione impugnata, alla luce della definizione di orario di lavoro e di tempo di riposo offerta dalla Direttiva UE 2003/88 per come interpretata dal Giudice sovranazionale (la sentenza cita espressamente CGUE 9.3.2021, C-344/19, D.J c.
), il lasso temporale tra la timbratura in entrata ai cancelli ed il Controparte_5 log-on alla propria postazione lavorativa e quello tra il log-off e la timbratura in uscita doveva considerarsi orario di lavoro e non periodo di riposo, esigendo siffatta nozione che il prestatore d'opera sia libero di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali.
Tale articolato percorso argomentativo della decisione impugnata, corretto nella ricostruzione dei principi di diritto dell'Unione Europea, logicamente congruente nel rapporto tra premesse e conclusioni e condivisibile nella parte in cui ha ritenuto i sopra riportati dati fattuali indici significativi della soggezione del prestatore d'opera al potere conformativo ed organizzativo del datore di lavoro, non è efficacemente contraddetto dal motivo di appello in esame.
infatti, sostiene che i dipendenti godono di «totale Parte_1 autonomia nell'organizzazione dei tempi precedenti e successivi all'inizio dell'attività lavorativa vera e propria» (ossia quella alla postazione di lavoro), che essa datrice di lavoro non impone di seguire uno specifico percorso per raggiungere detta postazione, che in tale tragitto i lavoratori sarebbero comunque liberi di svolgere proprie attività personali, così traendone le conclusioni che nel tempo che il Tribunale ha ritenuto ricompreso nell'orario di lavoro non sussisterebbe nessun potere di controllo datoriale.
Le argomentazioni dell'appellante, tuttavia, non sono conferenti rispetto all'effettivo contenuto della decisione impugnata.
Il primo giudice, infatti, ha riconosciuto come orario di lavoro solo l'intervallo temporale - determinato in sei minuti a tratto, con valutazione non censurata come incongrua dall'appellante – ordinariamente necessario al prestatore d'opera a raggiungere dopo la timbratura in entrata, senza deviazioni o pause intermedie, la propria postazione lavorativa ed ad effettuare il log-on e viceversa a raggiungere i cancelli d'uscita dopo aver abbandonato detta postazione ed eseguito il log-off.
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Tale conclusione del primo giudice è indubbiamente corretta, sol che si rifletta, da un lato, che la badgiatura in entrata ed in uscita è imposta dalla stessa datrice di lavoro e, dall'altro, che non vi è dubbio che in tale temporalmente limitato tragitto il prestatore d'opera non può certo dedicarsi a proprie personali attività, essendo per contro tenuto a raggiungere la postazione di lavoro e ad effettuare il log on in tempo utile per poter iniziare puntualmente il proprio turno, come emerge dalle deposizioni, che lo stesso appello trascrive, di (alla società interessa che quando inizia l'orario Testimone_1 si vada in postazione) e di (il team leader […] si aspettava che gli operatori Testimone_2 fossero nella loro postazione ad inizio turno;
in caso di ritardo si verificava se si potesse trattare di un ritardo di poco o di un tempo più consistente e quindi si verificava se
c'erano state comunicazioni di assenza o di ritardo, poiché ciò doveva essere registrato dal team leader).
Trattasi dunque di attività accessorie e propedeutiche all'attività lavorativa in senso stretto, che non possono ritenersi estranee alla prestazione mentre, quanto alla sussistenza della eterodirezione, deve ricordarsi che la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa, sicché è orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” ( Cass. 29.5.2017 n. 13465); libertà all'evidenza insussistente in relazione al limitato periodo di sei minuti necessario per raggiungere (o lasciare) la postazione lavorativa dall'entrata del sito aziendale.
L'appello, poi, all'evidenza confonde, allorché invoca l'art. 5 r.d. 1955/1923, il posto di lavoro, che nella specie è rappresentato dalla sede di lavoro, con la postazione lavorativa situata all'interno di detta sede.
La censura in esame è dunque respinta.
5 Il terzo (ed ultimo) motivo di appello lamenta in primo luogo la reiezione dell'eccezione di prescrizione.
Trattasi di doglianza all'evidenza infondata, perché il diritto di credito del lavoratore
è stato accertato come esistente dal 5.8.2016, mentre il ricorso introduttivo della lite di primo grado è stato notificato certamente in data antecedente alla costituzione in primo grado dell'attuale appellante, avvenuta il 23.4.2021.
Ne segue che correttamente il primo giudice ha affermato che « il diritto del ricorrente non può ritenersi parzialmente estinto per prescrizione, avuto riguardo alla
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data di inizio del periodo anzidetto ed a quella di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio».
Da ultimo, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto Parte_1 respingere la domanda attorea, poiché il lavoratore non aveva assolto all'onere di individuare giorno per giorno la misura della prestazione lavorativa resa e, dunque,
l'effettiva misura delle differenze retributive, essendosi limitato a rivendicare un presunto diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, senza quantificare in alcun modo, se non con astratte ed apodittiche forfettizzazioni, il presunto tempo di lavoro e gli importi asseritamente dovuti e senza neppure specificare quali siano state le attività effettivamente svolte e le direttive presuntivamente ricevute in tale, non meglio identificato, lasso temporale.
Il motivo, che prospetta l'erroneità della sentenza gravata unicamente per aver accolto la domanda sebbene questa fosse carente sotto il profilo allegatorio, non ha pregio.
La decisione gravata ha stimato, sulla base di quanto riferito dai testimoni, in 12 minuti al giorno il tempo occorrente a percorrere il tragitto tra entrata e postazione individuale e tra quest'ultima e uscita e sul punto la decisione è conforme alle allegazioni dell'originario ricorrente, che aveva narrato che egli impiegava un tempo non inferiore a dodici minuti per percorrere detti tragitti direttamente e senza deviazioni (cfr. §$ 9 e
10 del ricorso di primo grado).
L'originario ricorrente, poi, aveva allegato che tali percorsi erano da lui compiuto ogni giorno in cui era presente in servizio ed in tali termini il diritto del prestatore d'opera
è stato riconosciuto dal Tribunale, sulla base del rilievo che le contestazioni della datrice di lavoro erano limitate alla sola deduzione per cui il lavoratore non poteva avere diritto al maggior compenso per le giornate in cui non era stato presente, come pure è conforme alle originarie allegazioni del dipendente la qualificazione di tale intervallo temporale come orario di lavoro, siccome strettamente connesso alla prestazione lavoartiva vera e propria.
La domanda attorea, dunque, era tutt'altro che carente sotto il profilo allegatorio, sicché rettamente è stata esaminata ed accolta dalla sentenza gravata.
Anche l'ultimo motivo di censura deve essere disatteso.
6. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13
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comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 29.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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