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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Settore Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1956 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Isernia alla via A. Gramsci, 2, presso lo studio degli
Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, (c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, giusta procura in atti;
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.07.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, CP_1
vinte le spese di lite: “A) Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa,
l'origine professionale delle patologie denunciate;
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni , ex art. 13, lett. a) e/o b), D.Lgs. CP_1
38/2000 e, per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t. a CP_1
corrispondergli la rendita se si accerti un grado di invalidità superiore al 15%, ovvero l'indennizzo una tantum per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16 maggio
2018 (1° denuncia per “Tendinopatia spalla dx e sn. Lesione del CP_1 sovraspinoso. Conflitto funzionale. Epicondilite cronica gomito. Osteopatia ginocchio dx”), e per le altre patologie (“Spondiloartrosi della colonna cervicale e lombo-sacrale con discomalacia di tutti gli elementi e discopatie Cont multiple a carico del rachide cervicale nei tratti da C3 a C7. bilaterale.
Artropatie a carico delle ossa tarsali e tarso-metatarsali con asperità osteofitosiche marginali e spina calcaneare inferiore ed entesopatia calcaneare superiore piede dx. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) con decorrenza dal
29 gennaio 2020 (II° denuncia , ovvero nell'altra data che il giudice CP_1
riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione;
C) Condannare l' alla CP_1
refusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, dall'1.04.1988 al 30.09.2019, aveva lavorato alle dipendenze di
[...]
(già , Distretto degli Controparte_3 Controparte_4
Abruzzi – zona di Teramo, presso la squadra esercizio di Montorio al
Pag. 2 di 8 Vomano, adibito ai “lavori di squadra” come “Operaio”, categoria CS, con l'ultima qualifica di “Operaio”, categoria ”B2S”.
b) che, con le descritte mansioni, egli era stato addetto in modo esclusivo alla costruzione/manutenzione/smantellamento e ammodernamento di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione (M.T. e B.T.) senza limiti di estensione nel distretto di sua competenza (provincia di Teramo e di L'Aquila), nonché, anche fuori Regione per gli interventi post calamità;
c) che le particolari condizioni orografiche del territorio di competenza, in prevalenza zone montane della provincia di Teramo e di L'Aquila, insieme alla tipologia dei macchinari adoperati (vibranti e fonte di scuotimenti) e alla gravosità dei lavori - comportanti movimentazione manuale dei carichi su piani inclinati e sdrucciolevoli, movimenti abnormi e ripetuti del tronco e degli arti superiori, mantenimento di posture incongrue e coatte della colonna vertebrale e degli arti - avevano rappresentato la causa (o concausa) idonea ed efficiente a determinare patologie dell'apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo del rachide cervico-lombo-sacrale, degli arti inferiori (ginocchio e piede) e superiori
(distretto polso-gomito-spalla) e di quello uditivo, i cui danni neurologici sono stati strumentalmente confermati dall'esame elettroneuromiografico del 04.06.2014 e dall'esame audiometrico;
d) che, pertanto, in data 16.05.2018 e in data 29.01.2020, egli aveva presentato la domanda all' per ottenere l'indennità per le malattie CP_1
professionali contratte.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda atteso che, quanto alle richieste di malattia professionale M.P. n.
516269996 “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e M.P. n. 516269994
“sindrome del tunnel carpale bilaterale” non erano stati ancora definiti i relativi procedimenti amministrativi e, quanto alle richieste M.P. n. 516262181
“Epicondilite cronica gomito” e M.P. n. 516262183 “Osteopatia ginocchio dx”,
Pag. 3 di 8 il ricorrente non si era presentato alle visite medico-legali. Nel merito, inoltre, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Per_1
La causa è stata poi rinviata durante l'assenza della scrivente Giudice
[...] per congedo di maternità. Giunta all'odierna udienza per la discussione - con note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva,
Pag. 4 di 8 anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto, devono anzitutto rigettarsi le eccezioni sollevate dall' circa CP_1
l'improcedibilità della domanda sollevata dal resistente.
L' rileva che, prima di procedere al deposito del ricorso giudiziale, il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto esperire il relativo procedimento amministrativo, che doveva quindi completarsi prima di adire questa Autorità Giudiziaria. In sostanza, a detta del resistente, il presente giudizio sarebbe improcedibile ai sensi degli artt. 442-443 c.p.c.
La tesi dell' , tuttavia, non è accoglibile. CP_1
A mente dell'art. 443, comma I, c.p.c.: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso di specie, le domande amministrative sono state presentate il
16.05.2018 e il 29.01.2020, mentre il ricorso è stato depositato il 7.07.2022 e notificato il 28.7.2022, quindi, ben oltre lo spirare del termine anzidetto.
Pag. 5 di 8 Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va respinta.
Parimenti, non può accogliersi l'ulteriore eccezione di improcedibilità sollevata dall' la quale, non ha dimostrato in giudizio, come era suo onere, la CP_1
circostanza dell'ingiustificata mancata presentazione del ricorrente alle visite medico legali presso gli ambulatori a seguito degli inviti, circostanza CP_1
tale da aver precluso il completamento dell'iter amministrativo di legge.
3. Tanto premesso, passando al merito della causa, deve rilevarsi che tutti i testi escussi - , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
- hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente, sub specie di
[...]
attività di costruzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di elettrodotti a media e bassa tensione, comportanti lo svolgimento di mansioni manuali coinvolgenti carichi pesanti ovvero tali da assoggettare l'esecutore a gravi sollecitazioni (cfr. processi verbali delle udienze del 10.05.2023 e del
16.06.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto accertato che il
è affetto dalle patologie denunciate e, in particolare, da Parte_1 spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare, tendinopatia sovraspinoso spalla dx e sin, stc bilaterale specie a dx, osteo-condropatia ginocchio dx e sx, sin ipoacusia neurosensoriale bilaterale epicondilite gomito.
Il consulente, inoltre, ha evidenziato che il ricorrente presenta artropatia delle ossa tarsali, tarso-metatarsali spina calcaneare inferiore piede dx e entesopatia calcaneare superiore piede dx.
Secondo il CTU “Esistono i presupposti per ammettere il nesso causale tra
l'attività lavorativa e le MP denunciate. Infatti, il soggetto in esame, nel corso delle attività lavorative espletate per nel periodo 1-4- CP_4 Controparte_3
1988 /4-8-2019, per circa 30 anni, per l'espletamento delle attività svolte per
,in qualità di . Addetto ai Lavori Controparte_4 Controparte_5 di Squadra, adibito alla costruzione e manutenzione di linee di distribuzione di energia elettrica a media e bassa tensione, ed alla gestione dei pronto intervento,
è stato esposto non occasionalmente ai rischi di vibrazioni meccaniche, posture
Pag. 6 di 8 incongrue, sovraccarico biomeccanico e movimentazione manuale di carichi su piani inclinati e terrenisconnessi, in condizioni microclimatiche sfavorevoli. Per il lavoro espletato come operaio è stato addetto anche alla guida di mezzi CP_4
utilizzati su terreni sconnessi con ulteriore esposizione alle vibrazioni. Dette attività hanno determinato quantomeno concausalmente (accelerando e aggravando) le patologie osteoarticolari denunciate come M.P. all' ”. CP_1
In ordine all'eventuale incidenza di altre cause o concause extralavorative, il
CTU ha chiarito che “Indubbiamente le patologie rilevate presentano una componente concausale legata all'età sia per quanto attiene i reperti rilevati a carico dei distretti scheletrici sede di degenerazione artrosica (rachide, ginocchio dx piede dx) sia per l'ipoacusia che per la sua modestia incide marginalmente nella definizione del grado di invalidità. Va peraltro considerato che in ambito la concausa non esclude in nesso tra l'attività lavorativa e CP_1 le patologie accertate” e che “Non ci sono incidenze di fattori sopravvenuti. Il tipo di lavoro particolarmente faticoso ha esposto comunque a rischio il periziato ed è stato comunque causa o concausa prevalente e determinante nell'accelerazione del decorso della malattia”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha concluso che il danno biologico riportato dal ricorrente è quantificabile nella misura del 16%.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' in sede di osservazioni alla CP_1
CTU.
4. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 16% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa al saldo.
Pag. 7 di 8 Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1 predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis, dichiaratasi antistatari;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Settore Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1956 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Isernia alla via A. Gramsci, 2, presso lo studio degli
Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, (c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, giusta procura in atti;
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.07.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, CP_1
vinte le spese di lite: “A) Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa,
l'origine professionale delle patologie denunciate;
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni , ex art. 13, lett. a) e/o b), D.Lgs. CP_1
38/2000 e, per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t. a CP_1
corrispondergli la rendita se si accerti un grado di invalidità superiore al 15%, ovvero l'indennizzo una tantum per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16 maggio
2018 (1° denuncia per “Tendinopatia spalla dx e sn. Lesione del CP_1 sovraspinoso. Conflitto funzionale. Epicondilite cronica gomito. Osteopatia ginocchio dx”), e per le altre patologie (“Spondiloartrosi della colonna cervicale e lombo-sacrale con discomalacia di tutti gli elementi e discopatie Cont multiple a carico del rachide cervicale nei tratti da C3 a C7. bilaterale.
Artropatie a carico delle ossa tarsali e tarso-metatarsali con asperità osteofitosiche marginali e spina calcaneare inferiore ed entesopatia calcaneare superiore piede dx. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) con decorrenza dal
29 gennaio 2020 (II° denuncia , ovvero nell'altra data che il giudice CP_1
riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione;
C) Condannare l' alla CP_1
refusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, dall'1.04.1988 al 30.09.2019, aveva lavorato alle dipendenze di
[...]
(già , Distretto degli Controparte_3 Controparte_4
Abruzzi – zona di Teramo, presso la squadra esercizio di Montorio al
Pag. 2 di 8 Vomano, adibito ai “lavori di squadra” come “Operaio”, categoria CS, con l'ultima qualifica di “Operaio”, categoria ”B2S”.
b) che, con le descritte mansioni, egli era stato addetto in modo esclusivo alla costruzione/manutenzione/smantellamento e ammodernamento di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione (M.T. e B.T.) senza limiti di estensione nel distretto di sua competenza (provincia di Teramo e di L'Aquila), nonché, anche fuori Regione per gli interventi post calamità;
c) che le particolari condizioni orografiche del territorio di competenza, in prevalenza zone montane della provincia di Teramo e di L'Aquila, insieme alla tipologia dei macchinari adoperati (vibranti e fonte di scuotimenti) e alla gravosità dei lavori - comportanti movimentazione manuale dei carichi su piani inclinati e sdrucciolevoli, movimenti abnormi e ripetuti del tronco e degli arti superiori, mantenimento di posture incongrue e coatte della colonna vertebrale e degli arti - avevano rappresentato la causa (o concausa) idonea ed efficiente a determinare patologie dell'apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo del rachide cervico-lombo-sacrale, degli arti inferiori (ginocchio e piede) e superiori
(distretto polso-gomito-spalla) e di quello uditivo, i cui danni neurologici sono stati strumentalmente confermati dall'esame elettroneuromiografico del 04.06.2014 e dall'esame audiometrico;
d) che, pertanto, in data 16.05.2018 e in data 29.01.2020, egli aveva presentato la domanda all' per ottenere l'indennità per le malattie CP_1
professionali contratte.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda atteso che, quanto alle richieste di malattia professionale M.P. n.
516269996 “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e M.P. n. 516269994
“sindrome del tunnel carpale bilaterale” non erano stati ancora definiti i relativi procedimenti amministrativi e, quanto alle richieste M.P. n. 516262181
“Epicondilite cronica gomito” e M.P. n. 516262183 “Osteopatia ginocchio dx”,
Pag. 3 di 8 il ricorrente non si era presentato alle visite medico-legali. Nel merito, inoltre, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Per_1
La causa è stata poi rinviata durante l'assenza della scrivente Giudice
[...] per congedo di maternità. Giunta all'odierna udienza per la discussione - con note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva,
Pag. 4 di 8 anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto, devono anzitutto rigettarsi le eccezioni sollevate dall' circa CP_1
l'improcedibilità della domanda sollevata dal resistente.
L' rileva che, prima di procedere al deposito del ricorso giudiziale, il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto esperire il relativo procedimento amministrativo, che doveva quindi completarsi prima di adire questa Autorità Giudiziaria. In sostanza, a detta del resistente, il presente giudizio sarebbe improcedibile ai sensi degli artt. 442-443 c.p.c.
La tesi dell' , tuttavia, non è accoglibile. CP_1
A mente dell'art. 443, comma I, c.p.c.: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso di specie, le domande amministrative sono state presentate il
16.05.2018 e il 29.01.2020, mentre il ricorso è stato depositato il 7.07.2022 e notificato il 28.7.2022, quindi, ben oltre lo spirare del termine anzidetto.
Pag. 5 di 8 Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va respinta.
Parimenti, non può accogliersi l'ulteriore eccezione di improcedibilità sollevata dall' la quale, non ha dimostrato in giudizio, come era suo onere, la CP_1
circostanza dell'ingiustificata mancata presentazione del ricorrente alle visite medico legali presso gli ambulatori a seguito degli inviti, circostanza CP_1
tale da aver precluso il completamento dell'iter amministrativo di legge.
3. Tanto premesso, passando al merito della causa, deve rilevarsi che tutti i testi escussi - , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
- hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente, sub specie di
[...]
attività di costruzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di elettrodotti a media e bassa tensione, comportanti lo svolgimento di mansioni manuali coinvolgenti carichi pesanti ovvero tali da assoggettare l'esecutore a gravi sollecitazioni (cfr. processi verbali delle udienze del 10.05.2023 e del
16.06.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto accertato che il
è affetto dalle patologie denunciate e, in particolare, da Parte_1 spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare, tendinopatia sovraspinoso spalla dx e sin, stc bilaterale specie a dx, osteo-condropatia ginocchio dx e sx, sin ipoacusia neurosensoriale bilaterale epicondilite gomito.
Il consulente, inoltre, ha evidenziato che il ricorrente presenta artropatia delle ossa tarsali, tarso-metatarsali spina calcaneare inferiore piede dx e entesopatia calcaneare superiore piede dx.
Secondo il CTU “Esistono i presupposti per ammettere il nesso causale tra
l'attività lavorativa e le MP denunciate. Infatti, il soggetto in esame, nel corso delle attività lavorative espletate per nel periodo 1-4- CP_4 Controparte_3
1988 /4-8-2019, per circa 30 anni, per l'espletamento delle attività svolte per
,in qualità di . Addetto ai Lavori Controparte_4 Controparte_5 di Squadra, adibito alla costruzione e manutenzione di linee di distribuzione di energia elettrica a media e bassa tensione, ed alla gestione dei pronto intervento,
è stato esposto non occasionalmente ai rischi di vibrazioni meccaniche, posture
Pag. 6 di 8 incongrue, sovraccarico biomeccanico e movimentazione manuale di carichi su piani inclinati e terrenisconnessi, in condizioni microclimatiche sfavorevoli. Per il lavoro espletato come operaio è stato addetto anche alla guida di mezzi CP_4
utilizzati su terreni sconnessi con ulteriore esposizione alle vibrazioni. Dette attività hanno determinato quantomeno concausalmente (accelerando e aggravando) le patologie osteoarticolari denunciate come M.P. all' ”. CP_1
In ordine all'eventuale incidenza di altre cause o concause extralavorative, il
CTU ha chiarito che “Indubbiamente le patologie rilevate presentano una componente concausale legata all'età sia per quanto attiene i reperti rilevati a carico dei distretti scheletrici sede di degenerazione artrosica (rachide, ginocchio dx piede dx) sia per l'ipoacusia che per la sua modestia incide marginalmente nella definizione del grado di invalidità. Va peraltro considerato che in ambito la concausa non esclude in nesso tra l'attività lavorativa e CP_1 le patologie accertate” e che “Non ci sono incidenze di fattori sopravvenuti. Il tipo di lavoro particolarmente faticoso ha esposto comunque a rischio il periziato ed è stato comunque causa o concausa prevalente e determinante nell'accelerazione del decorso della malattia”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha concluso che il danno biologico riportato dal ricorrente è quantificabile nella misura del 16%.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' in sede di osservazioni alla CP_1
CTU.
4. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 16% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa al saldo.
Pag. 7 di 8 Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1 predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis, dichiaratasi antistatari;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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