Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6988/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6988/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmela Grieco, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Rocco CP_1 C.F._2
Palombella, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 19.6.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 4.10.2023 [nata a [...] in Parte_1 data 06.02.1982 (CF. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] il [...] (CF. CP_1
)] in data 7.9.2019 in Eboli (SA) e che dall'unione erano nati C.F._2
i figli gemelli e (19.7.2022), chiedeva di Persona_1 Persona_2 pronunciare la separazione dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso di se ed assegnazione della casa familiare;
2) la disciplina del diritto di visita del padre;
3) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli;
5) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in suo favore di 200,00 euro.
si costituiva con comparsa del 20.12.2023 aderendo alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo: 1) il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2) l'addebito della separazione alla moglie;
3) l'affidamento congiunto dei due minori con collocamento presso di se ed assegnazione della casa familiare anche al fine di tutelare i diritti del figlio minore unilaterale del resistente
[...]
; 4) la previsione di un assegno di mantenimento per i minori a carico CP_2 della madre;
5) il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 30.1.2024, il G.D. sentiva le parti e, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in pari data i provvedimenti provvisori.
Tale ordinanza veniva reclamata dal resistente ed integralmente confermata dalla Corte di Appello con ordinanza n. 1201/2024 del 27.5.2024.
Espletata la prova orale, alla udienza del giorno 19.6.2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio ex art. 473-bis.28 c.p.c. per la decisione.
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A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione ascrivendo la crisi coniugale alle condotte dell'altro coniuge.
Più precisamente, la ha dedotto che “il resistente ha dapprima assunto Pt_1 atteggiamenti diffamatori e ingiuriosi nei confronti della ricorrente, accusandola anche di avere un amante, per poi ignorarla intenzionalmente, difatti, non le rivolge la parola, neanche per questioni ineriti ai minori, limitando ogni forma di comunicazione e nega e si rifiuta, senza alcuna giustificazione ed in violazione ai doveri coniugali, di avere ogni forma di rapporto sia affettivo che sessuale, al solo fine di ledere ed offendere la dignità della ricorrente;
” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Di contro, il ha allegato che “A decorrere dalla fine di Dicembre dell'anno CP_1
2020, dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio, la Sig.
[...]
mutò improvvisamente il proprio atteggiamento, anche a causa della Parte_1 difficoltà di restare incinta con procedimento assistito, restando chiusa da sola in camera per intere giornate, incurante di ogni incombenza domestica e rifiutando ogni relazione verso i propri congiunti, compreso il marito, manifestando facile irascibilità e ingiustificati scatti di rabbia improvvisa…
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Verso la fine dell'anno 2021 la sig.ra restò incinta e tale lieto evento Pt_1 indusse il marito e i familiari a nutrire la speranza che la situazione descritta potesse finalmente evolversi positivamente. Purtroppo non fu così, poiché il comportamento della moglie peggiorò addirittura, poiché oltre a continuare a disinteressarsi totalmente di ogni incombenza domestica, aumentò la propensione al turpiloquio e alle aggressioni verbali e fisiche nei confronti del marito e in particolare del minore (ndr. nato dal precedente matrimonio del )” CP_2 CP_1
(cfr. pagg.
4 - della comparsa di costituzione).
Ebbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Venendo al caso di specie va evidenziato che i testi escussi hanno tutti confermato la prospettazione della parte che li aveva indicati. In particolare:
1) la teste (sorella della ricorrente) ha dichiarato “sul capo 1) : Testimone_1 confermo la circostanza per esservi stata personalmente presente;
preciso che altra volta è successo a casa mia, dopo che erano nati i bambini, che mia sorella ed il
, passati in visita, anche in quell'occasione il con il pretesto della CP_1 CP_1 gelosia inveì contro mia sorella dicendole che non era buona a nulla ed era una poco di buono;
sul capo 2) : confermo la circostanza e preciso che ebbi modo di vedere delle lividure sulle braccia di mia sorella e le chiesi il motivo;
lei mi rispose di essere stata aggredita dal marito ed io le consigliai di sporgere denuncia ai
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Carabinieri che però lei decise di non fare … non è mai successo che mia sorella aggredisse verbalmente il marito” (cfr. verb. ud. del 16.4.2024);
2) il teste (figlio unilaterale del resistente di anni 16 al momento CP_2 dell'escussione) ha dichiarato “da parte della aggressioni fisiche nei miei Pt_1 confronti non ve ne sono state in quanto mio padre ha sempre cercato di evitarle intervenendo;
tuttavia la ha spesso usato nei miei confronti espressioni Pt_1 sconvenienti offendendomi, dicendomi che ero uno stronzo e un bastardo;
mi sono trovato presente le volte che la ha aggredito mio padre sferrandogli degli Pt_1 schiaffi e utilizzando anche nei suoi confronti offese;
preciso che i motivi all'origine die litigi tra mio padre e la marino erano riferibili al fatto che mio padre, per via del ristorante non stesse a casa, e, nei miei confronti perché la marino sapeva che ero contrario alla relazione di lei con mio padre;
… preciso che
l'ultimo episodio di aggressione verbale è avvenuto l'anno scorso nei confronti di mio padre” (cfr. verb. ud. del 16.4.2024);
3) il teste (cognato della ricorrente e marito della teste Testimone_2
ha dichiarato “sul capo 1: confermo la circostanza per esservi Parte_1 stato personalmente presente in alcune occasioni;
in particolare in una di queste situazioni ricordo che allorquando mia cognata ricevette un messaggio di auguri sul cellulare il la apostrofò in malo modo dicendole che aveva un amante CP_1
e che era una poco di buono cercando anche di strattonarla;
sul capo 2: confermo la circostanza per come riferitami da mia moglie e preciso ce quando mia cognata
è venuta a casa mia nell'immediatezza del fatto presentava effettivamente dei lividi sulle braccia tanto è vero che volevo portarla in ospedale ma lei non ha voluto pur riferendo che era stato il marito a procurarglieli” (cfr. verb. ud.
16.7.2024);
4) il teste (padre del resistente) ha dichiarato “preciso che mi Persona_1 sono trovato personalmente presente a un episodio di aggressione verbale e fisica della nei confronti di mio figlio più in particolare originato Parte_1 dalla volontà della di escludere il figlio , avuto da mio figlio da prime Pt_1 CP_2 nozze, dalla nostra famiglia in quanto non lo accettava;
… Mi sono trovato personalmente presente allorquando la era nell'atto di Parte_1
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aggredire ed è intervenuto mio figlio per evitare che ciò avvenisse;
tale CP_2 episodio è accaduto dopo la gravidanza della (cfr. verb. ud. 16.7.2024) Pt_1
Tutti i testi hanno reso dichiarazioni scevre di contraddizioni intrinseche essendo, peraltro, tutti legati da rapporti di parentela o amicizia con le parti come tipicamente avviene nei procedimenti in materia di famiglia.
Com'è noto, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/03/2015, n. 4773; Cass. civ., sez. II, 15/02/2010, n. 3468; Cass. civ., sez. II, 21/12/2009, n. 26926; Cass. civ., sez. III, 05/05/2003, n. 6760).
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover rigettare entrambe le domande di addebito atteso che nessuna delle stesse può dirsi pienamente provata alla luce del contrasto delle dichiarazioni testimoniali, evidenziando piuttosto che all'esito dell'istruttoria è emerso un progressivo deteriorarsi del matrimonio sfociato in una accesa conflittualità tra le parti dovuta all'incapacità della coppia di superare le difficoltà presentatesi nel corso degli anni (difficoltà nel concepire, difficoltà nella gestione della problematica fase adolescenziale del figlio unilaterale del , difficoltà economiche del resistente). CP_1
C) Dal matrimonio sono nati i gemelli e (19.7.2022), che Per_1 Per_2
compiranno tre anni tra pochi giorni.
È noto che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione,
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istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Va evidenziato che nel corso del giudizio, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei due gemelli.
Del resto, l'affido condiviso non è impedito dall'esistenza di una mera conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 28/02/2020, n. 5604; Cass. civ., sez. I, 03/01/2017, n. 27), come quella sussistente nel caso di specie. Pertanto, può confermarsi l'affidamento congiunto dei due minori ad entrambi i genitori.
Il Tribunale ritiene, altresì, di dover confermare il collocamento dei due bambini presso la madre (disposto con i provvedimenti provvisori confermati all'esito del reclamo anche dalla Corte di Appello), collocamento che nel corso del procedimento si è rivelato la scelta più idonea per i due bambini ancora in tenera età. E' del resto noto che l'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/02/2018, n. 3913).
Anche in ordine ai tempi di frequentazione padre-figli il Tribunale ritiene opportuno confermare quelli già disposti che hanno dato prova di buon funzionamento nel corso dell'intero procedimento.
Atteso il collocamento dei due gemellini presso la madre, va alla stessa assegnata la casa familiare sita in Eboli (SA) alla Contrada San Donato n. 24.
Per quanto attiene alla quantificazione dell'assegno di mantenimento indiretto da porre a carico del padre va rilevato che:
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1) la ricorrente, di anni 43, ha ripreso da ottobre 2024 a svolgere incarichi di supplenza come insegnante di sostegno percependo uno stipendio mensile di
1.300,00 euro;
percepisce integralmente l'assegno unico per i due figli pari a circa
440,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito di 21.743,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito di 18.131,00 e per l'anno di imposta
2020 un reddito di 1.246,00 euro;
è comproprietaria di tre appartamenti dai quali non trae redditi essendo abitati dalla di lei madre, sorella e fratello;
al 30.6.2023 aveva una giacenza sul proprio conto corrente di circa 6.400,00 euro;
ha incassato nella primavera 2020 € 19.356,12 per una polizza assicurativa stipulata in precedenza;
2) il resistente, di anni 47, era titolare di un ristorante-pizzeria tramite la società “Tenuta San Donato s.r.l.”, società che ha ceduto in corso di causa al proprio padre (asseritamente in ragione Persona_1 dell'esposizione debitoria) che lo ha di seguito assunto con un contratto a tempo parziale ed una retribuzione di 950,00 euro mensili (cfr. doc. in atti); era proprietario esclusivo della casa familiare (assegnata alla controparte) in forza di donazione dal padre, donazione risolta per mutuo dissenso tra le parti in corso di causa;
vive, unitamente al figlio minore , nell'unità immobiliare sottostante CP_2 la casa familiare (per la quale non sostiene costi di alloggio essendo l'immobile di proprietà della sua famiglia); ha dichiarato per gli anni di imposta 2022, 2021 e
2020 un reddito complessivo di 711,00 euro;
nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi da lavoro per 2.729,13 euro;
la società tramite la quale gestiva la propria attività imprenditoriale ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 ricavi per 41.199,00 euro, per l'anno di imposta 2021 ricavi per 37.135,00 euro e per l'anno di imposta 2020 ricavi per 23.980,00 euro;
non ha depositato i propri estratti conto onde consentire la verifica delle sue disponibilità monetarie liquide.
Considerato quanto sopra illustrato ed in particolare, da un lato, della circostanza che in corso di causa il si è spogliato di tutti i suoi beni CP_1 trasferendoli al proprio padre e non ha fornito prova delle proprie disponibilità monetarie liquide (omettendo il deposito dei propri estratti conto) e, dall'altro, delle esigenze dei minori connesse all'età, il Collegio ritiene di dover confermare
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l'assegno di euro 350,00 per figlio a carico del resistente oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare altresì congruo prevedere che spetti alla sig.ra la percezione dell'intero importo dell'assegno unico per i due Pt_1 figli (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672), come già di fatto avviene.
D) La ricorrente ha proposto domanda di mantenimento.
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All'uopo deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto sopra illustrato in ordine alla situazione patrimoniale delle parti, della capacità lavorativa specifica della
(che ha dallo scorso autunno ripreso a svolgere supplenze come Pt_1 insegnante di sostegno) e della assegnazione in suo favore della casa familiare
(cfr. Cass. civ., sez. I, 05/04/2023, n. 9432; Cass. civ., sez. I, 28/03/2023, n. 8764), non risultano sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della coniuge.
E) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, atteso il rigetto di entrambe le domande di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
10 Proc. R.G. n. 6988/2023
Non essendo ravvisabile soccombenza, deve necessariamente rigettarsi anche la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla ricorrente nelle memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] Parte_1 in data 06.02.1982 (CF. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 30.09.1977 (CF. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Eboli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti;
- affida i figli minori (19.07.2022) ed (19.07.2022) Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
- in mancanza di diverso accordo trai genitori,
o fino al compimento del terzo anno dei minori: il padre potrà tenere con se i minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 nonché tutti i sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:00; durante il
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periodo delle festività Natalizie e di fine anno 2024 i minori trascorreranno con il padre i giorni 24.12.2023 - 26.12.2024 e 31.12.2024 dalle ore 10:00 alle ore 17:00; i minori trascorreranno il sabato antecedente al giorno di Pasqua 2024 e 2025 con il padre dalle ore 10:00 alle ore 18:00; durante le vacanze estive 2024 i minori resteranno con il padre per 7 giorni (anche on consecutivi) dalle ore 10:00 alle ore 17:00, giorni che verranno concordati tra i genitori entro il 15.6.2024; nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore festeggiato – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre (ore 10:00 – 17:00) i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
o dopo il compimento del terzo anno di età dei minori: il padre potrà tenere con se i minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:00 con eventuale pernottamento presso di sé nel giorno di chiusura settimanale dell'attività di ristorazione ove lavora (attualmente il lunedì), nonché tutti i sabato dalle ore 10:00 (o dall'orario di uscita di scuola) sino alle ore 16:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore festeggiato – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Contrada San Donato n. 24, alla signora Parte_1
12 Proc. R.G. n. 6988/2023
- determina in complessivi euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT l'assegno di mantenimento per i due figli che il sig. dovrà versare alla sig.ra entro CP_1 Parte_1 il 5 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per i minori (19.07.2022) ed Persona_1 [...]
(19.07.2022) sia integralmente percepito dalla madre;
Per_2 Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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