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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/04/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 984-2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. John Gai Parte_1
Antonio Li Causi, giusta procura allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
- ricorrente-
e
- in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore (PEC: ; Email_2
- resistente -
Oggetto: opposizione intimazioni di pagamento all'udienza del giorno 22.04.2024, visto il D.lgs 150/2011, a seguito della discussione orale della causa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
SENTENZA con motivazione contestuale e con il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta n.
29920229003727491/000 relativamente alla cartella n. 299 2016 001597824/001 e ne dispone l'annullamento, dichiarando prescritte le somme ivi indicate (euro 2.087,23)
2) rigetta il ricorso con riferimento all'intimazione di pagamento n. 299 2022
9004790224/000 e alla cartella ivi indicata n. 299 2018 0005687752/000;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Marsala, così deciso all'udienza del 22 aprile 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2023 ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 299 2022 9004790224/000 emessa dall' - relativa all'omesso pagamento della PA
cartella n. 299 2018 0005687752/000, limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzione amministrativa e altre violazioni depenalizzate, anno 2017, irrogate ai sensi della L. 689/1981 e D. Lgs 507/99 dalla per l'importo di € Controparte_1
15.379,96 e rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario e la intimazione di pagamento n. 29920229003727491/000, emessa dall' PA
, relativa all'omesso pagamento della cartella di pagamento 299 2016
[...]
001597824/001, limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzione amministrativa e altre violazioni depenalizzate, anno 2015, irrogate ai sensi della L.
689/1981 e D. Lgs 507/99 dalla per l'importo di € 2.087,23 e Controparte_1
rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ha contestato la nullità delle suddette intimazioni opposte per omessa notificazione degli atti presupposti, nonché la nullità per intervenuta decadenza dal potere di riscossione e/o prescrizione della sanzione e delle somme dovute a titolo di interessi.
La costituitasi con comparsa del 23/09/2023 ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso per infondatezza dello stesso, asserendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento come da documentazione depositata (allegati da 1 a 8 della comparsa di costituzione).
All'udienza del 22 aprile 2024 la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale della causa.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato.
2 Deve preliminarmente darsi atto della regolare costituzione della Prefettura di mediante atto notificato via pec alla Cancelleria di questo Tribunale. CP_1
E, invero, la Cassazione ha da tempo, anche prima dell'avvio del processo telematico, considerato ammissibile l'utilizzo da parte della del sistema CP_1
PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio nelle ipotesi in cui fosse proposta un'opposizione ad ordinanza -ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge (Sez. 6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n.
5160 del 4 marzo 2009).
Tale orientamento è, del resto, speculare al principio enunciato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la notificazione delle ordinanze -ingiunzione ai sensi della L.
n. 689 del 1981, art. 18 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati (Sez. 6-2, n. 28829 del 16 dicembre 2020).
Tale principio è certamente estensibile ai casi come in quello in esame in cui venga opposta un'intimazione di pagamento lamentando anche la mancata notifica degli atti presupposti compreso il verbale di contravvenzione.
Come osservato dalla Suprema Corte, "ai sensi dell'art. 16 -bis del D.L. n. 179 del
2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, introdotto con l'art. 1, comma 19, della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, per quel che rileva nella presente sede, dall'art. 44, comma 2, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in L.
11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 01), del
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo" (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 14062/18; depositata il 1 giugno); rilevato infatti, che il predetto art. 16-bis, comma 1, recita: "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e
3 dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma".
L'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34/2020, convertito con L. 17 luglio 2020, n.
77/2020 (cd. "decreto rilancio") laddove ha dis posto che "anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16 bis, comma 1 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 atti introduttivi del giudizio e quelli relativi alla costituzione del convenuto/resistente, n.d.r. sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo", ossia in modalità telematica, non è riferibile all'eccezione "soggettiva" riferita alle amministrazioni che stanno in giudizio a mezzo dei pr opri funzionari, in quanto, come nel caso dell'odierna resistente, non abilitate al deposito telematico (non potendosi pretendere che, per ciò stesso, esse si costituiscano sempre a mezzo dell'Avvocatura dello Stato od, ove ammesso, di avvocati del libero foro, attesi gli oneri per la finanza pubblica che ciò comporterebbe e che non risultano, non a caso, considerati al fine della novella in commento), ma all'eccezione "oggettiva" riferita agli atti introduttivi o di costituzione delle parti, depositati da soggetti (i difensori) già abilitati al deposito telematico.
Stessa considerazione deve farsi a seguito dell'introduzione dell'art. 196 quater disp.
Att. Cpc riferendosi esso all'obbligo di deposito telematico da parte del Pubblico
Ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, la si è costituita a mezzo del proprio dirigente e ha CP_1 proceduto all'invio della comparsa di costituzione via pec essendo tale sistema di comunicazione tra Uffici ammissibile dinnanzi ai Tribunali (argomentando a
4 contrario da quanto sostenuto dalla Cassazione n. 20575/2020 con riferimento ai giudizi dinnanzi al Giudice di Pace dove tale sistema di comunicazione all'epoca della predetta sentenza non era stato ancora introdotto).
Vi è peraltro da osservare che ove si ritenesse irrituale (o tardiva) la costituzione della non si produrrebbero effetti processuali di rilievo, posto che in essa CP_1
non sono svolte eccezioni di parte né istanze di prova costi tuenda né sono prodotti documenti diversi dagli atti sui quali l'irrogazione della sanzione si fonda e di cui è stato il giudice ad ordinare, secondo quanto previsto dalla legge, il deposito.
Come osservato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, Se nt., 18.4.2018, n.
9545), il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8, prescrive che "con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prim a dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza".
Sempre il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1, premette quali siano le
"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal Capo 2, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417 - bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438
c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.".
Un diverso regime, come visto, è tuttavia fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione dell a violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci gio rni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. Di tale termine, al pari di quanto la Corte di
Cassazione affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, si
5 è più volte esclusa la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta o comunque trasmessa o acquisita sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324;
Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491). Si deve notare che detti atti possono essere oggetto anche di mera trasmissione o deposito da parte dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione senza costituzione di questa nel giudizio.
Ad analoga conclusione la Corte è peraltro già pervenuta con riferimento al procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, affermando che il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto im pugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass. Sez . 6 - 2,
09/08/2016, n. 16853).
Nella specie copia delle relate di notifica delle cartelle sono state trasmesse a mezzo pec (unitamente a comparsa di costituzione) in data 23.09.2023 (cfr. all. notifica pec, atti del processo) e acquisiti nel fascicolo tel ematico da parte della Cancelleria in data 25.09.2023: il giudice ha, con riguardo ad essi, il potere -dovere di esaminarli.
Ciò posto, deve darsi atto che la ha depositato documentazione relativa CP_1
alla notifica della cartella di pagamento n. 2992 0160015978240001 in data
30/12/2016 a mani della figlia (allegato n. 3 della comparsa) e documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 29920180005687752/000 avvenuta in data 2/02/2019 (allegato n. 7 alla comparsa).
All'udienza del 25/09/2023 parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della e della documentazione depositata. CP_1
Con successive note autorizzate del 24/11/2023 ha insistito nella suddetta eccezione chiedendo l'inutilizzabilità della produzione documentale offerta dalla resistente.
Invero la documentazione prodotta dalla , per come chiarito, è pienamente CP_1 utilizzabile nell'ambito del presente processo poiché il termine di dieci giorni assegnato all'amministrazione per la costituzione è da intendersi, coma da giurisprudenza costante, ordinatorio.
6 Con sentenza n. 16853 del 09/08/2016 la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n.
150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.
Nel caso che ci occupa la ha depositato documentazione inerente le CP_1
cartelle di pagamento che sono oggetto specifico di oppo sizione da parte della ricorrente e pertanto non essendo il termine previsto per il deposito perentorio, bensì ordinatorio, la suddetta documentazione è pienamente utilizzabile nel presente giudizio.
Inoltre, quanto alla eccepita prescrizione dei crediti p er sanzioni amministrative, deve rammentarsi che l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio.
E, invero, la Suprema Corte di Cassazione n. 14755/2028 ha affermato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della rile vabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, dell'interruzione della prescrizione, configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, “ ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all 'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010)”; ha affermato la Corte, in proposito, che tale “potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissio ne soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il meri to della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2 -quater, 1. n.
265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”; ha sottolineato, quindi, che “tali principi,
7 già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt . 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno qui ribadit i anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione”. (cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14755 del 07/06/2018).
L'art. 421 c.p.c., applicabile al rito lavoro applicabile nel caso in esame, stabilisce al secondo comma che “il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile”
Pertanto, la documentazione prodotta dalla resistente in quanto CP_1 indispensabili per valutare l'eccezione di interruzione della prescrizione della pretesa creditoria della resistente, deve essere utilizzata nel presente giudizio.
Tanto chiarito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione della sanzione amministrativa con riferimento alla cartella di pagamento 299 2016 001597824/001 atteso che la non ha fornito prova della regolare notifica dell a stessa. E, CP_1
invero, essendo stata la notifica eseguita per il tramite di agente notificatore ed essendo stata presa da una persona qualificatasi come figlia del destinatario, la avrebbe dovuto provare non solo l'invio della raccomandata informa tiva, CP_1 di cui viene indicato soltanto il numero, ma anche l'esito della sua ricezione (Cass.
Civ. 14093/2022 e 27446 del 20 settembre 2022). Non è dunque sufficiente la mera indicazione del numero di raccomandata ma occorre che la raccomandata in questione venga prodotta al giudicante essendo essa momento essenziale del procedimento notificatorio, differenziandosi l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 dall'art. 139 c.p.c.
Non sussistendo la prova della regolare notifica della cartella, l'intimazione di pagamento opposta deve ritenersi illegittima con riferimento all'importo ivi indicato e prescritto il credito essendo decorsi oltre cinque anni dalla commessa violazione risalente all'anno 2015. Non vi è prova infatti di atti interruttivi dalla suddetta violazione prima della notifica della intimazione di pagamento opposta avvenuta solo in data 10 maggio 2023.
8 La resistente ha invece documentato l'avvenuta notifica dell'altra cartella CP_1 di pagamento n. 29920180005687752/000, per violazioni avvenute nell'anno 20 17.
Tale cartella risulta notificata in data 2/02/2019 (mediante deposito nella casa comunale in data 24/01/2019). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in questo caso la parte resistente ha pure prodotto la raccomandata informativa sottoscritta da una persona qualificatasi come nuora e l'attestazione dell'avvenuta affissione alla casa comunale fatta dal messo notificatore a seguito della verifica dell'assenza all'indirizzo del destinatario delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Tale attestazione, poiché proveniente da un pubblico ufficiale, fa dunque piena prova di quanto dichiarato fino a querela di falso e non può essere messa in discussione se non attraverso l'impugnazione per falso.
Tenuto conto che si tratta di violazione relativa all'anno 2017, la notifica della cartella in data 2.02.2019 ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione applicabile alle sanzioni amministrative in forza dell'art. 28 L.
689/1981. Termine ulteriormente interrotto per effetto della notific a dell'intimazione di pagamento opposta n. 299 2022 9004790224/000.
Il ricorrente richiama erroneamente le norme di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 602/73 che hanno ad oggetto le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e non, come nel caso di specie, opposizione a sanzioni amministrative.
La prova della notifica della suddetta cartella rende inammissibile le contestazioni sollevate in ordine alla prescrizione maturata anteriormente alla cartella per asserita mancata prova della notifica del verbale di accertamento della violazione amministrativa.
E, invero, deve osservarsi che la parte avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento entro 30 gg dalla sua notifica, applicandosi gli artt. 6 e 7 del D.lgs
150/2011 (ex art. 22 L. 689/1981), in relazione allo specifico motivo di opposizione relativo alla dedotta mancata notifica del verbale di accertamento per come meglio esplicitato nella nota difensiva autorizzata del 24.11.2023.
Ne discende che il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del verbale di contravvenzione e alla conseguente prescrizione maturata in data anteriore alla notifica della cartella è inammissibile perché tardivamente propos to.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento in questione, sussistendo la prova della sua avvenuta interruzione per effetto della
9 notifica dell'intimazione di pagamento opposta che ad essa si riferisce, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e delle peculiarità delle questioni di rito affrontate, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti.
Così deciso in Marsala, all'udienza del 22 aprile 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
10
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. John Gai Parte_1
Antonio Li Causi, giusta procura allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
- ricorrente-
e
- in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore (PEC: ; Email_2
- resistente -
Oggetto: opposizione intimazioni di pagamento all'udienza del giorno 22.04.2024, visto il D.lgs 150/2011, a seguito della discussione orale della causa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
SENTENZA con motivazione contestuale e con il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta n.
29920229003727491/000 relativamente alla cartella n. 299 2016 001597824/001 e ne dispone l'annullamento, dichiarando prescritte le somme ivi indicate (euro 2.087,23)
2) rigetta il ricorso con riferimento all'intimazione di pagamento n. 299 2022
9004790224/000 e alla cartella ivi indicata n. 299 2018 0005687752/000;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Marsala, così deciso all'udienza del 22 aprile 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2023 ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 299 2022 9004790224/000 emessa dall' - relativa all'omesso pagamento della PA
cartella n. 299 2018 0005687752/000, limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzione amministrativa e altre violazioni depenalizzate, anno 2017, irrogate ai sensi della L. 689/1981 e D. Lgs 507/99 dalla per l'importo di € Controparte_1
15.379,96 e rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario e la intimazione di pagamento n. 29920229003727491/000, emessa dall' PA
, relativa all'omesso pagamento della cartella di pagamento 299 2016
[...]
001597824/001, limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzione amministrativa e altre violazioni depenalizzate, anno 2015, irrogate ai sensi della L.
689/1981 e D. Lgs 507/99 dalla per l'importo di € 2.087,23 e Controparte_1
rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ha contestato la nullità delle suddette intimazioni opposte per omessa notificazione degli atti presupposti, nonché la nullità per intervenuta decadenza dal potere di riscossione e/o prescrizione della sanzione e delle somme dovute a titolo di interessi.
La costituitasi con comparsa del 23/09/2023 ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso per infondatezza dello stesso, asserendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento come da documentazione depositata (allegati da 1 a 8 della comparsa di costituzione).
All'udienza del 22 aprile 2024 la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale della causa.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato.
2 Deve preliminarmente darsi atto della regolare costituzione della Prefettura di mediante atto notificato via pec alla Cancelleria di questo Tribunale. CP_1
E, invero, la Cassazione ha da tempo, anche prima dell'avvio del processo telematico, considerato ammissibile l'utilizzo da parte della del sistema CP_1
PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio nelle ipotesi in cui fosse proposta un'opposizione ad ordinanza -ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge (Sez. 6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n.
5160 del 4 marzo 2009).
Tale orientamento è, del resto, speculare al principio enunciato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la notificazione delle ordinanze -ingiunzione ai sensi della L.
n. 689 del 1981, art. 18 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati (Sez. 6-2, n. 28829 del 16 dicembre 2020).
Tale principio è certamente estensibile ai casi come in quello in esame in cui venga opposta un'intimazione di pagamento lamentando anche la mancata notifica degli atti presupposti compreso il verbale di contravvenzione.
Come osservato dalla Suprema Corte, "ai sensi dell'art. 16 -bis del D.L. n. 179 del
2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, introdotto con l'art. 1, comma 19, della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, per quel che rileva nella presente sede, dall'art. 44, comma 2, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in L.
11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 01), del
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo" (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 14062/18; depositata il 1 giugno); rilevato infatti, che il predetto art. 16-bis, comma 1, recita: "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e
3 dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma".
L'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34/2020, convertito con L. 17 luglio 2020, n.
77/2020 (cd. "decreto rilancio") laddove ha dis posto che "anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16 bis, comma 1 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 atti introduttivi del giudizio e quelli relativi alla costituzione del convenuto/resistente, n.d.r. sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo", ossia in modalità telematica, non è riferibile all'eccezione "soggettiva" riferita alle amministrazioni che stanno in giudizio a mezzo dei pr opri funzionari, in quanto, come nel caso dell'odierna resistente, non abilitate al deposito telematico (non potendosi pretendere che, per ciò stesso, esse si costituiscano sempre a mezzo dell'Avvocatura dello Stato od, ove ammesso, di avvocati del libero foro, attesi gli oneri per la finanza pubblica che ciò comporterebbe e che non risultano, non a caso, considerati al fine della novella in commento), ma all'eccezione "oggettiva" riferita agli atti introduttivi o di costituzione delle parti, depositati da soggetti (i difensori) già abilitati al deposito telematico.
Stessa considerazione deve farsi a seguito dell'introduzione dell'art. 196 quater disp.
Att. Cpc riferendosi esso all'obbligo di deposito telematico da parte del Pubblico
Ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, la si è costituita a mezzo del proprio dirigente e ha CP_1 proceduto all'invio della comparsa di costituzione via pec essendo tale sistema di comunicazione tra Uffici ammissibile dinnanzi ai Tribunali (argomentando a
4 contrario da quanto sostenuto dalla Cassazione n. 20575/2020 con riferimento ai giudizi dinnanzi al Giudice di Pace dove tale sistema di comunicazione all'epoca della predetta sentenza non era stato ancora introdotto).
Vi è peraltro da osservare che ove si ritenesse irrituale (o tardiva) la costituzione della non si produrrebbero effetti processuali di rilievo, posto che in essa CP_1
non sono svolte eccezioni di parte né istanze di prova costi tuenda né sono prodotti documenti diversi dagli atti sui quali l'irrogazione della sanzione si fonda e di cui è stato il giudice ad ordinare, secondo quanto previsto dalla legge, il deposito.
Come osservato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, Se nt., 18.4.2018, n.
9545), il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8, prescrive che "con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prim a dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza".
Sempre il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1, premette quali siano le
"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal Capo 2, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417 - bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438
c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.".
Un diverso regime, come visto, è tuttavia fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione dell a violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci gio rni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. Di tale termine, al pari di quanto la Corte di
Cassazione affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, si
5 è più volte esclusa la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta o comunque trasmessa o acquisita sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324;
Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491). Si deve notare che detti atti possono essere oggetto anche di mera trasmissione o deposito da parte dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione senza costituzione di questa nel giudizio.
Ad analoga conclusione la Corte è peraltro già pervenuta con riferimento al procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, affermando che il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto im pugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass. Sez . 6 - 2,
09/08/2016, n. 16853).
Nella specie copia delle relate di notifica delle cartelle sono state trasmesse a mezzo pec (unitamente a comparsa di costituzione) in data 23.09.2023 (cfr. all. notifica pec, atti del processo) e acquisiti nel fascicolo tel ematico da parte della Cancelleria in data 25.09.2023: il giudice ha, con riguardo ad essi, il potere -dovere di esaminarli.
Ciò posto, deve darsi atto che la ha depositato documentazione relativa CP_1
alla notifica della cartella di pagamento n. 2992 0160015978240001 in data
30/12/2016 a mani della figlia (allegato n. 3 della comparsa) e documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 29920180005687752/000 avvenuta in data 2/02/2019 (allegato n. 7 alla comparsa).
All'udienza del 25/09/2023 parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della e della documentazione depositata. CP_1
Con successive note autorizzate del 24/11/2023 ha insistito nella suddetta eccezione chiedendo l'inutilizzabilità della produzione documentale offerta dalla resistente.
Invero la documentazione prodotta dalla , per come chiarito, è pienamente CP_1 utilizzabile nell'ambito del presente processo poiché il termine di dieci giorni assegnato all'amministrazione per la costituzione è da intendersi, coma da giurisprudenza costante, ordinatorio.
6 Con sentenza n. 16853 del 09/08/2016 la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n.
150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.
Nel caso che ci occupa la ha depositato documentazione inerente le CP_1
cartelle di pagamento che sono oggetto specifico di oppo sizione da parte della ricorrente e pertanto non essendo il termine previsto per il deposito perentorio, bensì ordinatorio, la suddetta documentazione è pienamente utilizzabile nel presente giudizio.
Inoltre, quanto alla eccepita prescrizione dei crediti p er sanzioni amministrative, deve rammentarsi che l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio.
E, invero, la Suprema Corte di Cassazione n. 14755/2028 ha affermato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della rile vabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, dell'interruzione della prescrizione, configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, “ ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all 'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010)”; ha affermato la Corte, in proposito, che tale “potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissio ne soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il meri to della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2 -quater, 1. n.
265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”; ha sottolineato, quindi, che “tali principi,
7 già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt . 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno qui ribadit i anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione”. (cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14755 del 07/06/2018).
L'art. 421 c.p.c., applicabile al rito lavoro applicabile nel caso in esame, stabilisce al secondo comma che “il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile”
Pertanto, la documentazione prodotta dalla resistente in quanto CP_1 indispensabili per valutare l'eccezione di interruzione della prescrizione della pretesa creditoria della resistente, deve essere utilizzata nel presente giudizio.
Tanto chiarito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione della sanzione amministrativa con riferimento alla cartella di pagamento 299 2016 001597824/001 atteso che la non ha fornito prova della regolare notifica dell a stessa. E, CP_1
invero, essendo stata la notifica eseguita per il tramite di agente notificatore ed essendo stata presa da una persona qualificatasi come figlia del destinatario, la avrebbe dovuto provare non solo l'invio della raccomandata informa tiva, CP_1 di cui viene indicato soltanto il numero, ma anche l'esito della sua ricezione (Cass.
Civ. 14093/2022 e 27446 del 20 settembre 2022). Non è dunque sufficiente la mera indicazione del numero di raccomandata ma occorre che la raccomandata in questione venga prodotta al giudicante essendo essa momento essenziale del procedimento notificatorio, differenziandosi l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 dall'art. 139 c.p.c.
Non sussistendo la prova della regolare notifica della cartella, l'intimazione di pagamento opposta deve ritenersi illegittima con riferimento all'importo ivi indicato e prescritto il credito essendo decorsi oltre cinque anni dalla commessa violazione risalente all'anno 2015. Non vi è prova infatti di atti interruttivi dalla suddetta violazione prima della notifica della intimazione di pagamento opposta avvenuta solo in data 10 maggio 2023.
8 La resistente ha invece documentato l'avvenuta notifica dell'altra cartella CP_1 di pagamento n. 29920180005687752/000, per violazioni avvenute nell'anno 20 17.
Tale cartella risulta notificata in data 2/02/2019 (mediante deposito nella casa comunale in data 24/01/2019). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in questo caso la parte resistente ha pure prodotto la raccomandata informativa sottoscritta da una persona qualificatasi come nuora e l'attestazione dell'avvenuta affissione alla casa comunale fatta dal messo notificatore a seguito della verifica dell'assenza all'indirizzo del destinatario delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Tale attestazione, poiché proveniente da un pubblico ufficiale, fa dunque piena prova di quanto dichiarato fino a querela di falso e non può essere messa in discussione se non attraverso l'impugnazione per falso.
Tenuto conto che si tratta di violazione relativa all'anno 2017, la notifica della cartella in data 2.02.2019 ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione applicabile alle sanzioni amministrative in forza dell'art. 28 L.
689/1981. Termine ulteriormente interrotto per effetto della notific a dell'intimazione di pagamento opposta n. 299 2022 9004790224/000.
Il ricorrente richiama erroneamente le norme di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 602/73 che hanno ad oggetto le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e non, come nel caso di specie, opposizione a sanzioni amministrative.
La prova della notifica della suddetta cartella rende inammissibile le contestazioni sollevate in ordine alla prescrizione maturata anteriormente alla cartella per asserita mancata prova della notifica del verbale di accertamento della violazione amministrativa.
E, invero, deve osservarsi che la parte avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento entro 30 gg dalla sua notifica, applicandosi gli artt. 6 e 7 del D.lgs
150/2011 (ex art. 22 L. 689/1981), in relazione allo specifico motivo di opposizione relativo alla dedotta mancata notifica del verbale di accertamento per come meglio esplicitato nella nota difensiva autorizzata del 24.11.2023.
Ne discende che il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del verbale di contravvenzione e alla conseguente prescrizione maturata in data anteriore alla notifica della cartella è inammissibile perché tardivamente propos to.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento in questione, sussistendo la prova della sua avvenuta interruzione per effetto della
9 notifica dell'intimazione di pagamento opposta che ad essa si riferisce, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e delle peculiarità delle questioni di rito affrontate, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti.
Così deciso in Marsala, all'udienza del 22 aprile 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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