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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Andrea Francesco PIROLA Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina ATTARDO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 863/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO Parte_1 C.F._1
DE GIUSSANO 15 MILANO, presso lo studio dell'avv. FEDERICA GIARDINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO P_ C.F._2
SFORZA 14 MILANO, presso lo studio dell'avv. SIMONA FRANCIOSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
CONTRO
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
CONTRO
in persona del curatore Avv. Mauro Collini Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 16 Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per l'appellante “Voglia la Corte d'appello di Milano, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione di sorta, per i motivi di cui in narrativa,
1. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Tribunale di Milano n. 1974/2024 del 21.2.2024, pubblicata in data
23.2.2024, notificata nella stessa data,
2. dare atto ed accertare la civile responsabilità di e di ai sensi P_ Controparte_4
degli artt. 1176, 1292, 1453, 2043, 2055, 2059 e 2232 del Codice civile;
3. condannare e l´ , in persona del curatore pro P_ Controparte_5
tempore avv.Mauro Collini, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla sig.ra
, da quantificarsi nell'importo di euro € 88.172,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali dal 15.1.2013 e/o in quella maggior o minor somma che si vorrà liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4. con rifusione delle spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria l'appellante chiede di ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli e la prova contraria su quelli eventualmente ammessi delle controparti:
1. Vero che il dott. nei primi giorni del P_
mese di gennaio 2013 ha dichiarato nei confronti della sig.ra di aver risolto tutte le Parte_1
questioni aperte con l´avvocato del sig.ZZ e di IQ-HU RL, indicando il teste se il dott. ha P_
comunicato alla sig.ra motivi ostativi alla firma del contratto con IQ-HU RL? Parte_1
2. Vero che il dott. , dopo aver esaminato il P_
testo finale elaborato dal notaio , ha comunicato alla sig.ra che nulla osterebbe alla CP_2 Parte_1 firma del rogito in data 15.1.2013?
3. Vero che la sig.ra alcuni giorni Parte_1
prima della firma del rogito in data 15.1.2013 ha acquistato 56 cambiali per euro 1.500,00 caduna
intestandole, in un primo mo-mento al sig.ZZ, personalmente?
4. Vero che il dott. ha consigliato alla P_
sig.ra di cambiare l´intestazione delle cambiali da questa acquistate, con girata alla società Parte_1 venditrice IQ-HUB RL?
pagina 2 di 16
5. Vero che IQ-HU RL dopo il pagamento ha consegnato gli originali delle cambiali relative alla sig.ra rammostrando al teste la Parte_1 documentazione sub n.5?
6. Vero che la cambiale per la rata di febbraio
2014 è stata presentata da IQ HU RL dopo la scadenza in data 27.2.2014, per cui la banca ha dichiarato di non poter pro-cedere con il solito pagamento a mezzo bonifico?
7. Vero che la sig.ra nel mese di Parte_1
marzo 2014 ha versato euro 1.500,00 in con-tanti al sig.ZZ e che di seguito ha consegnato ad essa
l´originale della cambiale con scadenza 27.2.2013?
8. Vero che la sig.ra nel mese di Parte_1
agosto 2014 ha consegnato euro 1.500,00 in contanti al sig.ZZ e che quest´ultimo le ha restituito la cambiale con scadenza 27.7.2014?
9. Vero che il sig. ha chiesto alla Testimone_1
sig.ra di accettare la cambiale scaduta a fine aprile 2014 come pagamento di parte delle spese Parte_1
del buffet e dei vini forniti per gli eventi organizzati da IQ-HUB RL nel bar durante il salone del mobile a
Milano?
10. Vero che IQ-HUB RL ha presentato la cambiale con la scadenza marzo 2014 nel mese di aprile 2014 direttamente alla sig.ra Parte_1
dichiarando di volere pagare in que-sto modo le spese del buffet e dei vini forniti per gli eventi organizzati da IQ-HUB RL durante il salone del mobile a Milano?
11. Vero che il sig. e la sua Testimone_1
compagna fino al mese di aprile 2015 hanno mangiato spesso nel locale della sig.ra senza Parte_1 pagare immediatamente il conto, e che quest´ultima e i suoi collaboratori hanno consegnato al sig.ZZ lo
scontrino giornaliero di quanto consumato, con l´accordo di saldo alla fine del mese?
12. Vero che il sig.ZZ ha consegnato la cambiale con scadenza febbraio 2015, pagando in questo modo le spese per pasti e consumi del periodo
precedente?
13. Vero che il dott nel mese di febbraio P_
2013 ha chiesto un appuntamento presso l´appartamento privato della sig.ra in via dei Parte_1
Crollalanza n.4, Milano, di-chiarando di voler discutere il compenso per le prestazioni rese nella pratica
IQ-HU RL?
14. Vero che il dott per le prestazioni rese P_
per la conclusione del rogito del 15.1.2013 ha chiesto il pagamento di € 5.000,00 oltre IVA e CAP,
pagina 3 di 16 dichiarando che in caso di pagamento in contanti e senza fattura fosse sufficiente il pagamento di €
3.500,00?
15. Vero che la sig.ra nel mese di Parte_1 febbraio 2013 ha consegnato al dott. € 3.500,00 in contanti, in 7 banconote da 500,00 Euro P_ cadauna?
16. Si indicano i seguenti testi: Testimone_2
, Via Crollalanza 4b, Milano;
Via Giuseppe Verdi 11, 20061 Carugate;
[...] Testimone_3
Via Giotto 18, 20060 Masate (Mi); , Piazza Insubria, 11, 20137 Testimone_4 Testimone_5
Milano”.
Conclusioni per l'appellato : “respingere nel merito il gravame in quanto infondato P_
in fatto e in diritto.
In parziale riforma della Sentenza numero 1974/2024 pubblicata in data 21.02.2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano: condannare la Signora al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfetario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il dott. e il dott. Parte_1 P_
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per Controparte_4
inadempimento dei doveri di diligenza professionale, quantificati in € 88.172,00, o in quella maggior o minor somma stabilita in giudizio in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In data 15.01.2013 l'attrice avrebbe stipulato, con la società IQ-HU s.r.l., un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di un ramo d'azienda (bar - ristorante) corrente in Milano alla via Savona n. 11, composto da un insieme di beni aziendali specificati nell'allegato A del suddetto contratto.
Il contatto con il potenziale venditore sarebbe avvenuto grazie all'intermediazione della SE
AL di Mediatori Riuniti s.r.l., alla quale l'attrice si era rivolta nel 2012.
La suddetta società avrebbe proposto ad di acquisire l'azienda della IQ-HU s.r.l., Parte_1
presentandole il Sig. quale amministratore unico e legale rappresentante della Testimone_1
medesima società.
pagina 4 di 16 IQ-HUB S.r.l. veniva qualificata da ZZ come “titolare” del ramo di azienda (bar-ristorante), sito in
Milano, Via Savona n. 11, avendo essa asseritamente “acquistato” la suddetta azienda da un fallimento
(cfr. doc. 8, parte attrice, pag. 2).
Nelle trattative antecedenti la stipula del contratto, l'appellante sarebbe stata assistita dal dottore commercialista , amico di sua sorella, al quale avrebbe affidato l'incarico di P_ Parte_1
svolgere la consulenza giuridico-fiscale relativa all'acquisto del ramo d'azienda.
Il dott. avrebbe, quindi, provveduto ad elaborare una bozza del contratto, dopo averne discusso P_ con ZZ e con l'avv. Zanati, legale della IQ-HU s.r.l.. La stipula sarebbe avvenuta per mezzo di una scrittura privata sottoscritta dinanzi al notaio , alla presenza di ZZ e dell'avv. Controparte_4
Zanati, in data 15.1.2013.
Il prezzo concordato della compravendita sarebbe stato pattuito in € 120.000,00, di cui 36.000,00 venivano pagate prima della stipula, a mezzo assegno circolare in data 7.01.2013 (nella scrittura privata si dà atto dell'avvenuto pagamento); la restante parte avrebbe dovuto essere corrisposta in 56 rate di €
1.500,00 mensili.
Due anni dopo la stipula, l'attrice avrebbe appreso di non aver acquistato validamente il ramo d'azienda, poiché IQ-HU S.r.l. non era la legittima proprietaria del ramo d'azienda ceduto, ma affittuaria. Poiché essa era inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto di azienda, l'accordo, stipulato il 31.05.2011 (cfr. doc. n. 15 parte attrice) veniva risolto giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano del 21 novembre 2014 (cfr. doc. 10 parte attrice).
Il Curatore del Fallimento Design Library RL in liquidazione, legittima proprietaria del ramo d'azienda, aveva sporto denuncia/querela per bancarotta fraudolenta;
il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo del ramo d'azienda. Dopo il dissequestro, il Tribunale ne aveva ordinato la restituzione al Fallimento Design library RL.
Riconosciuta l' come persona offesa dal reato, la Procura della Repubblica archiviava le Parte_1 indagini a carico dell'attrice, la quale si costituiva parte civile in un procedimento penale avviato a carico di ZZ per il reato di truffa;
il procedimento si concludeva con la condanna di quest'ultimo alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale di euro
36.000,00 in favore dell'attrice.
Ritenendo infruttuoso agire
contro
ZZ, resosi irreperibile e privo di beni aggredibili, la sig.ra aveva chiesto il risarcimento dei danni al dott. e al Notaio , ai quali Parte_1 P_ Controparte_4
l'attrice imputava la mancata osservanza degli obblighi di diligenza professionale, per avere entrambi, nello svolgimento degli incarichi a loro affidati, omesso di verificare la effettiva titolarità, in capo alla cedente IQ-HU, del ramo d'azienda.
pagina 5 di 16 Si costituiva in giudizio il dott. , il quale sosteneva di non aver ricevuto alcun incarico formale P_
dalla sig.ra e di avere seguito solo alcune fasi delle trattative antecedenti la stipula del Parte_1 contratto di cessione d'azienda; egli, in virtù dell'amicizia con la sorella dell'attrice, avrebbe dovuto curare soltanto la “due diligence” antecedente a tale stipula. Asseritamente, poiché la SE
AL di Mediatori Riuniti s.r.l. aveva proposto l'affare, l'attrice non avrebbe mai sollevato dubbi circa la legittima titolarità del ramo d'azienda in capo alla IQ-HU.
Non essendogli stati consegnati da ZZ tutti i documenti da lui richiesti, avrebbe sconsigliato P_ all'attrice di proseguire nelle trattative, denunciando la scarsa trasparenza della controparte.
Ciononostante, la sig.ra sarebbe addivenuta alla stipula del contratto, acconsentendo anche Parte_1
di recarsi dal Notaio , proposto da ZZ, piuttosto che dal Notaio, temporaneamente assente, CP_2
suggerito dal dott. . P_
Non avendo l'attrice dimostrato la sussistenza di un rapporto professionale, né l'oggetto di tale rapporto, né di aver corrisposto un compenso per l'attività prestata dal convenuto, il dott. , P_ asserendo di avere comunque adottato nello svolgimento dell'attività, prestata a titolo di amicizia, la diligenza adeguata alla natura dell'affare, aveva chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, ovvero di limitare la sua responsabilità ai danni effettivamente dimostrati;
in ogni caso, aveva chiesto riconoscersi l'insussistenza della solidarietà passiva tra i convenuti.
Si costituiva il notaio dott. , il quale asseriva di essersi limitato ad autenticare le firme Controparte_4 della scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, essendo l'atto stato asseritamente interamente materialmente redatto dai professionisti dott. e avv. Zanati. P_
Il notaio avrebbe soltanto compilato la clausola attinente al prezzo della cessione del ramo d'azienda su specifiche indicazioni delle parti, che, per loro libera scelta, avevano voluto avvalersi della forma della scrittura privata, rivolgendosi al notaio convenuto solo per l'autentica delle firme della scrittura, dalle stesse parti redatta.
Essendo la forma dell'atto predisposta dalla legge ai fini della pubblicità ex art. 2556 comma 2 c.c., e non per dirimere conflitti tra più acquirenti, non vi sarebbe stato obbligo per il notaio di accertare che le iscrizioni sul registro avessero continuità, tanto è vero che la sentenza penale avrebbe escluso la responsabilità dei professionisti nella vicenda.
In ogni caso, in merito al quantum debeatur, avendo l'attrice corrisposto al ZZ la somma di €
36.000,00, a mezzo di assegno circolare, in data 7.01.2013, quindi ancor prima di stipulare l'atto di compravendita, detta somma dovrebbe, secondo , essere decurtata dall'importo complessivo CP_2 richiesto da a titolo di risarcimento del danno, così come l'importo di € 5.000,00 Parte_1
pagina 6 di 16 corrisposto, a dire dell'attrice, al dott. , essendo detto compenso del tutto estraneo alla P_
prestazione del notaio.
Con sentenza n. 1974/2024, depositata in data 23.02.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda della sig.ra compensando le spese di lite. Parte_1
Il Giudice di prime cure riteneva che l'attrice non avesse dimostrato il presupposto del pregiudizio subito, ovvero l'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno da ZZ, unico responsabile del reato di truffa perpetrato ai danni di secondo la sentenza penale del Tribunale di Milano, Parte_1
passata in giudicato, con cui ZZ era stato condannato a risarcire i danni in favore della parte civile, odierna appellante.
Il Tribunale non riteneva provata la responsabilità dei due professionisti convenuti, non essendoci certezza circa l'effettivo conferimento al dott. o al notaio dell'incarico di verificare la P_ CP_2 titolarità dell'azienda in capo alla IQ-HU.
Rilevava il Giudice di primo grado che, dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, risultava, da un lato, che “l'attrice aveva chiesto al dott. di occuparsi della due diligence dell'azienda bar e di P_ dare consulenza in ordine al contenuto dell'accordo”; dall'altro, che la stessa aveva “chiesto al dott.
la mera autenticazione delle sottoscrizioni della scrittura privata”. CP_2
Secondo il Tribunale, sia l'attrice che i convenuti avevano fatto affidamento sulla circostanza che le verifiche in merito alla titolarità dell'azienda fossero state effettuate dalla società di mediazione SE, che aveva presentato alla sig.ra il venditore ZZ, qualificandolo come “proprietario Parte_1 dell'attività”.
Avverso la sentenza, la sig.ra ha proposto appello, articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura il presupposto logico-giuridico della sentenza, secondo il quale Parte_1
l'esistenza del danno risarcibile presupporrebbe la dimostrazione dell'impossibilità dell'attrice di realizzare il suo credito nei confronti di IQ HU e di ZZ. La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui esclude la solidarietà passiva, ritenendo che i due professionisti siano tenuti a rispondere solo in via sussidiaria o successiva.
Invece, e il notaio avrebbero concorso, insieme a ZZ, alla causazione del danno. Essi, P_ CP_2 pertanto, sarebbero corresponsabili in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c.; il creditore non avrebbe alcun onere di escutere preventivamente l'uno o l'altro dei condebitori. La solidarietà passiva opererebbe anche nel caso di responsabilità per inadempimento di obbligazioni derivanti da distinte fonti contrattuali, ove siano state causa del medesimo danno. Nel caso di più soggetti corresponsabili in solido ex art. 1292 c.c, l'obbligazione del condebitore non sarebbe sussidiaria. Gli appellati non avrebbero eccepito alcunché sulla natura solidale del debito, se non tardivamente e limitatamente al pagina 7 di 16 dott. . L'appellante, inoltre, ha contestato la deduzione del primo Giudice, secondo cui l'aver P_ citato in giudizio sia il dott. che il dott. sarebbe indice dell'incertezza dell'appellante P_ CP_2 circa l'individuazione del soggetto a cui la stessa aveva conferito l'incarico di verificare la titolarità dell'azienda.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'asserita mancanza di prova circa il conferimento agli appellati dell'incarico di verificare la titolarità dell'azienda in capo a IQ-HU, avendo il primo Giudice affermato che ad occuparsi di tale indagine doveva essere la SE AL (estranea al giudizio).
Il mediatore SE si era limitato a mettere in contatto l'appellante con il venditore IQ-HU, mentre il dott. avrebbe dovuto svolgere una consulenza completa in merito alla conclusione del contratto P_ di cessione d'azienda, che includeva anche la verifica della titolarità dell'azienda; egli infatti era stato coinvolto dall'inizio nella conduzione delle trattative con la controparte contrattuale, oltre che nella redazione della bozza di contratto;
avrebbe dato il benestare all'appellante circa la P_
sottoscrizione del contratto.
Si duole l'appellante, inoltre, della mancata ammissione in primo grado della prova testimoniale richiesta per dimostrare il pagamento “in nero” della somma di € 3.500,00, versata asseritamente al dott. a titolo di corrispettivo della sua prestazione professionale. P_
Il notaio avrebbe esaminato e corretto la bozza predisposta dai consulenti delle parti, CP_2
apportandovi le necessarie ed opportune modifiche;
era suo onere verificare la titolarità del bene, consultando i pubblici registri, non essendo stato esonerato espressamente dalle parti a svolgere tale incarico.
L'appellato dott. , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato, ed ha P_
proposto appello incidentale, censurando il capo della sentenza laddove sono state compensate le spese processuali tra le parti tutte, in violazione del principio della soccombenza.
All'udienza del 09.07.2024, il difensore dell'appellante, stante l'intervenuto decesso del notaio in data 25.1.2024, depositava l'atto di rinuncia all'eredità degli eredi del notaio Controparte_4
e chiedeva la loro estromissione dal processo. si opponeva all' estromissione. CP_2 P_
Il Consigliere istruttore, rilevata l'esistenza del litisconsorzio processuale nei confronti di chi, per legge, deve rappresentare l'eredità giacente di , dichiarava la contumacia di e Controparte_4 CP_2
e rinviava la causa all'udienza del 17 dicembre 2024. CP_3
Successivamente, l'odierna appellante depositava istanza, in data 12.7.2024, presso il Tribunale di
Milano, per la nomina del curatore dell'eredità giacente del notaio;
il Tribunale nominava, in CP_2 data 17 luglio 2024, l'avv. Mauro Collini.
pagina 8 di 16 All'udienza del 17.12.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'appello al
Curatore dell'Eredità IA di , ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza del Controparte_4
08.04.2025 per la rimessione in decisione, invitando le parti a depositare note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti depositavano note e memorie nei termini prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello principale è fondato.
Si osserva che, riguardo all'operare del principio di solidarietà nella responsabilità civile,
l'orientamento prevalente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è determinato nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo.
La Corte di Cassazione ha affermato che “l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno” (Cass. Civ. SSUU, sentenza n. 13143 del 27.04.2022).
Pertanto, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Infatti, in tema di responsabilità contrattuale (ma anche in caso di responsabilità extracontrattuale), se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna parte abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento” (Cass. Civ., sentenza n.
24405 del 09.09.2021; Cass. Civ. n. 7618 del 2010; Cass. Civ. n. 23918 del 2006; Cass. Civ. n. 5946 del 1999; Cass. Civ. n. 10987 del 1996; Cass.Civ. 13039 del 1991).
È stato, altresì, affermato in giurisprudenza che la natura solidale dell'obbligazione non comporta un litisconsorzio necessario di tutti i debitori, potendo il creditore convenire in giudizio uno solo dei debitori per ottenere da lui il pagamento dell'intera somma, fermo il diritto di regresso di tale debitore verso gli altri condebitori solidali. Secondo la Cassazione, “tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse.
Ne consegue che il creditore non ha alcun onere di escutere l'uno, piuttosto (o prima) che l'altro dei condebitori” (Cass. Civ., sentenza n. 7404 del 11 maggio 2012).
pagina 9 di 16 Pertanto, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui esclude la solidarietà passiva, ritenendo che i due professionisti siano tenuti a rispondere solo in via sussidiaria o successiva.
La solidarietà passiva, infatti, non implica la sussidiarietà dell'obbligazione, ragione per cui la dimostrazione da parte dell'appellante dell'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno da ZZ non costituisce, come erroneamente affermato dal primo Giudice, un presupposto dell'azione contro i due professionisti odierni appellati.
Il secondo motivo di appello principale è altresì fondato. In primo luogo, si osserva che è pacifico e incontestato, anche per specifica ammissione del dott. , che questi aveva avuto l'incarico di P_ occuparsi della “due diligence” dell'azienda oggetto del contratto di cessione (cfr. comparsa di risposta di in I grado, pagg. 9 e 14). P_
Secondo la giurisprudenza, “la “due diligence” è, nella pratica degli affari, un'attività "istruttoria" consistente nella raccolta e nella verifica di informazioni relative all'oggetto di una trattativa precontrattuale. Con specifico riguardo ad un complesso di beni di rapporti qualificabili come azienda, o ramo di azienda, l'attività informativa può concernere, da un lato, i vantaggi per il potenziale acquirente - in termini di avviamento, di redditività futura, di capacità del personale -, e, dall'altro, i rischi connessi all'acquisto. […] In tali casi l'acquirente avrà interesse a procurarsi informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale ed ambientale”. (Tribunale di
Monza, sentenza n. 2221 del 03/07/2006).
Tra i doveri di diligenza del professionista vi è quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche” (Tribunale di Milano, sentenza nr
4108/2018).
Consistendo l'attività di “due diligence” in un complesso processo di indagini, dirette ad effettuare una dettagliata verifica di informazioni, al fine, anche di valutare i rischi relativi alla conclusione di un determinato affare, nell'espletamento di detta attività rientra l'obbligo primario di verificare la titolarità dell'attività aziendale.
Pertanto, tra le attività basilari che il dott. avrebbe dovuto compiere è proprio quella relativa alla P_ verifica della asserita titolarità dell'azienda, anche attraverso esame di visura camerale di IQ HU, attività doverosa secondo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista. Dalla visura camerale di IQ-
HU, estratta il 14.10.2011 (doc 16, fascicolo di primo grado parte attrice) risulta che, alla data della stipula del contratto di cui è causa, la IQ-HU era affittuaria dell'azienda (unica risultante in capo alla
IQ-HUB) e che la titolarità del ramo d'azienda era di Design Library s.r.l. in liquidazione.
pagina 10 di 16 Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Mentre dagli atti processuali dedotti in giudizio risulta provata l'esistenza di un incarico di due diligence, incombeva sul dott. contrastare l'eccezione di inadempimento, dimostrando di avere P_ adempiuto all'incarico con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c.
Invece, il dott. non ha fornito la prova di aver adempiuto diligentemente all'incarico di due P_
diligence, che presupponeva un'autonoma attività di reperimento di dati e informazioni, in primis quelle risultanti dai pubblici registri, anche a prescindere dalla mancata disponibilità della documentazione richiesta al ZZ.
Inoltre, in nessuna delle mail in atti (doc. 14, fascicolo di primo grado parte attrice) il dott. ha P_
mai chiesto a IQ-HU una dimostrazione della sua asserita proprietà del ramo d'azienda, nonostante che, dalla visura camerale estratta il 14.10.2011 (doc. 16 fasc. attoreo di primo grado) risultasse chiaramente un'unica azienda di cui la società era affittuaria o comodataria.
Il dott. asserisce di avere chiesto documenti al ZZ, che questi non gli avrebbe mai fornito;
per P_ questa ragione il commercialista avrebbe sconsigliato l'operazione alla sig.ra Di tale ultima Parte_1
affermazione, tuttavia, non vi è prova alcuna. Non risulta neppure uno scambio di mail con l'appellante, in cui il professionista comunica alla sig.ra “di non essere in grado di valutare Parte_1
la convenienza dell'operazione economica e di non potere, di conseguenza, esprimere un parere favorevole al riguardo”, ovvero di avere sconsigliato alla di firmare il contratto con IQ- Parte_1
HU. Tali dichiarazioni del Dott. , sebbene riportate nella sentenza penale di condanna di ZZ P_
per il reato di truffa (doc. 13, pag. 13, fascicolo di primo grado parte attrice), nel presente giudizio non sono supportate da alcun elemento probatorio, risultando, pertanto, mere affermazioni della parte appellata, peraltro contestate dalla sig.ra Parte_1
Nonostante l'indisponibilità di ZZ a fornire documentazione, e l'evidenza, risultante da documentazione disponibile dai pubblici registri, che IQ-HU era mera affittuaria del ramo di azienda,
predisponeva e trasmetteva alla cliente la bozza di contratto, chiedeva la minuta dell'atto al P_
notaio e la inviava all'appellante, poco prima della stipula dinanzi al medesimo notaio, CP_2
avvenuta il giorno 15.01.2013. Anche in tale occasione, peraltro, il dott. ometteva qualsiasi P_
osservazione.
Si ritiene, alla luce di quanto sopra, che il dott. abbia tenuto una condotta non congrua rispetto ai P_ doveri di diligenza qualificata richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., e che la sua pagina 11 di 16 negligenza costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale, per non avere il professionista adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con l'appellante.
Per quanto riguarda la responsabilità del notaio , si osserva che, nell'esecuzione della Controparte_4 prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione delle scritture private, il notaio ha l'obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità della scrittura stessa, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, ed è tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano dagli usi negoziali, ai sensi dell'art. 1340 c.c., e che siano accessorie all'espletamento dell'incarico, secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli
1175 e 1176 c.c..
Qualora le parti intendano conferire al notaio un incarico limitato alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata redatta da terzi o dalle parti stesse, rinunziando all'attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento, ciò dovrà risultare in modo espresso dalla scrittura o da un suo allegato, sotto forma di dichiarazione di parte. Infatti, l'art. 47 della legge notarile dispone che: “Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto". L'essenza della funzione notarile deve infatti individuarsi nell' indagine della volontà delle parti;
nell'attività d'informazione diretta ad un accordo negoziale corretto, equo e trasparente;
nell'attività di suggerimento e consulenza in ordine agli strumenti giuridici più adeguati a realizzare gli intenti pratici voluti dalle parti;
nell'attività cd. di “controllo di legalità”, relativa al contenuto dell'accordo nella sua complessità e nelle singole clausole, e di verifica che non ci siano profili di contrarietà alla legge, al buon costume ed all'ordine pubblico, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 28 della legge notarile. Esula invece dall'attività del notaio tutto ciò che attiene alla convenienza economica dell'affare, ovvero ad indagini che presuppongono cognizioni tecniche proprie di altri professionisti.
Pertanto, l'attività del notaio non può fermarsi all'acquisizione superficiale della dichiarazione resa dalle parti;
al contrario dovrà valutare la determinazione delle medesime di realizzare uno specifico interesse, con valutazione di tutte le circostanze influenti ai fini di una libera determinazione del volere, essendo il notaio responsabile, tra l'altro, di un'attività di informazione in ordine agli aspetti e vicende della fattispecie, alla luce dell'intento perseguito dalle parti. In particolare, il notaio deve dare al cliente tutti i chiarimenti necessari in presenza di un titolo di provenienza che presenti profili patologici, che possono mettere a rischio la stabilità degli effetti che l'atto deve produrre, anche tramite verifica nei pubblici registri ed acquisizione di documenti. Ciò è richiesto anche in caso di scrittura privata autenticata, ove il compito del notaio non è limitato alla mera apposizione dell'autentica notarile, ma è
pagina 12 di 16 rivolto al compimento di una più complessa attività di predisposizione di un regolamento contrattuale che produca effetti giuridici stabili e definitivi. (Cass. 21 aprile 2000 n.5232). La Suprema Corte ha pertanto stabilito, in plurime pronunzie, anche a Sezioni Unite, e anche in relazione alle scritture private autenticate, che “l'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti”, e che la mancanza di iniziativa delle parti non esime il notaio dal dovere di accertare la loro effettiva volontà, prima della sottoposizione dell'atto per la firma (Cass. Civ. SSUU, 31.07.2012, n. 13617).
Si rileva, peraltro, come, anche secondo l'art. 42, 1° comma dei principi di deontologia professionale dei notai, il notaio è tenuto, anche quando svolge attività di autenticazione delle firme nelle scritture private a: a)informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie, e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia, e per la stabilità del rapporto che ne deriva;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto, per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari, ed a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto.
Non risulta dai documenti versati in atti che le parti avessero espressamente esentato il notaio CP_2
dal compiere le attività di verifica a lui imposte dalla legge e dal codice deontologico.
Il notaio , con mail del 15.01.2013 (doc. 3, fascicolo di primo grado del notaio ), chiedeva CP_2 CP_2 ai consulenti delle rispettive parti l'elenco completo dei beni costituenti il ramo d'azienda, che successivamente gli veniva trasmesso dalla parte cedente, insieme alla dichiarazione della medesima di essere “proprietaria piena ed esclusiva dell'azienda ceduta e che tanto l'azienda ceduta, quanto i beni che la compongono sono liberi da pesi, vincoli, privilegi, pegni, sequestri e pignoramenti”. Il notaio non risulta avere svolto alcuna attività di verifica di tali affermazioni della pretesa cedente.
Il notaio ha asserito di avere anche estratto visura camerale prima della stipula, avvenuta il CP_2
15.1.2013; secondo il medesimo, dalla visura sarebbe emerso che due sarebbero stati i rami d'azienda in capo a IQ-HU (uno ubicato in Milano Via Savona 11 e l'altro in Milano Viale Monte Rosa 91), di pagina 13 di 16 talché tale visura non sarebbe stata sufficiente ad accertare la mancanza di titolarità dell'azienda ceduta;
poiché le parti non gli avrebbero chiesto ulteriori indagini, e nonostante l'incompletezza della verifica effettuata, il notaio avrebbe effettuato legittimamente l'autenticazione delle firme.
Tale ricostruzione è priva di pregio.
In primo luogo, dalla visura camerale estratta il 14.10.2011 (doc. 16 fasc. attoreo di primo grado), risulta chiaramente un'unica azienda in capo a IQHU, di cui la società era affittuaria o comodataria;
non risulta alcuna azienda di cui IQ-HU fosse proprietaria.
In secondo luogo, la visura camerale versata in atti da in primo grado (doc. 7 fasc. del CP_2 convenuto in primo grado) è stata estratta il 15.2.2013, quindi un mese dopo l'atto di cui è CP_2
causa, intervenuto il 15.1.2013, e non prima della stipula, come asserito dal notaio. Da tale visura risultano due annotazioni relative a trasferimenti di azienda, di cui la prima è la medesima risultante dalla visura camerale del 2011 prodotta sub doc. 16 dall'attrice (numero repertorio 12068/6176) e relativa all'azienda poi ceduta all' La seconda annotazione è quella dell'atto del 15.1.2013, Parte_1
di cui è causa, tanto è vero che cessionaria è la e riguarda la medesima azienda di cui alla Parte_1 prima annotazione. Pertanto, risulta evidente che l'unica azienda risultante dai pubblici registri come associata a IQ-HU, prima dell'atto del 15.1.2013, è quella di cui è causa, e che IQ-HU ne aveva la disponibilità come affittuaria o comodataria, non come proprietaria. Di ciò il notaio avrebbe potuto avere immediata contezza da una semplice lettura di una tempestiva visura camerale della IQ-HU; ma non ha provato di averlo fatto.
Si ritiene, quindi, che il notaio non abbia adempiuto ai doveri di diligenza propri della Controparte_4
sua funzione, avendo autenticato una scrittura privata con cui è stata trasferita la proprietà di una azienda da soggetto che non ne aveva il titolo, ed essendo tale mancanza chiaramente evincibile dai registri camerali. Anche ammettendo che il notaio li avesse consultati prima dell'atto, circostanza non provata, egli non avrebbe comunque adempiuto agli obblighi sullo stesso incombenti, e derivanti dalla difformità tra il titolo della cedente e l'atto del 15.1.2013. Di conseguenza ,il notaio deve essere CP_2 considerato corresponsabile, in solido, del danno subito dall'appellante.
In ordine al quantum da risarcirsi ad si rileva come risulti provato che la stessa ha sborsato, Parte_1
a titolo di corrispettivo per la cessione dell'azienda, in un primo tempo euro 36.000,00 a mezzo assegno circolare (doc. 4 fasc. attoreo di primo grado), circostanza peraltro pacifica. Il saldo avrebbe dovuto essere corrisposto in 56 rate mensili di euro 15.00,00. Dalla documentazione in atti (doc. 5 fasc. attoreo) risulta provato che ha corrisposto a IQ-HU, nell'anno 2013, 9 rate da 1.500,00 euro Parte_1
ciascuna (dal 27.4.2013 al 30.12.13), per un totale di euro 13.500,00, oltre ad ulteriori 11 rate tra pagina 14 di 16 gennaio 2014 e aprile 2015, per un totale di euro 16.500,00. Pertanto, la somma complessiva di euro
66.000,00 risulta versata da a IQ-HUB. Tale somma deve esserle risarcita da e Parte_1 P_ dall'eredità giacente del notaio , in solido. Trattandosi di debito risarcitorio, la somma deve CP_2
essere rivalutata anno per anno, dalla data di ciascun esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata sono altresì dovuti interessi al tasso legale, dalla data di ciascun esborso al saldo.
L'appellante ha chiesto che le siano risarcite anche le somme versate al notaio per l'atto, per un CP_2
totale di euro 4,012; le somme versate asseritamente al dott. , pari ad euro 5000,00, in contanti;
P_ quelle versate al mediatore, SE RL (euro 3492,00). Quanto alle prime, l'appellante ha prodotto la fattura del notaio nr 74/2013 (doc. 2 fasc. attoreo), dalla quale risulta provato che ha versato Parte_1
euro 1851,3, in data 15.2.2013. Non ha invece depositato documentazione relativa al pagamento della residua somma dovuta al notaio, con la conseguenza che le devono essere riconosciuti euro 1851,3.
Quanto al pagamento effettuato a , non vi è documentazione relativa all'avvenuto pagamento, da P_
contestato; così come non risultano pagate le somme di cui alla fattura nr 11/2013 emessa da P_
SE RL, non risultando prova idonea i due talloncini, compilati a mano da soggetto ignoto, presumibilmente di libretto degli assegni (doc. 3 del fascicolo attoreo). Parte_1
Pertanto e l'eredità di devono essere altresì condannati, in solido, a P_ CP_4 Controparte_4
versare a la somma di euro 1851,3, rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale, Parte_1
dalla data dell'esborso al saldo.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, va ricordato che “Il giudice di appello, allorché́ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché́ la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può̀ essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”
(Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Di conseguenza e l'eredità IA di , risultati soccombenti, devono P_ Controparte_4
essere condannati a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio in favore della controparte.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base all'attività̀ effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio), e considerato il valore della causa (ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
pagina 15 di 16 Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co.
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte di , appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di P_ contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. riforma la sentenza impugnata;
per l'effetto, condanna e l'eredità giacente di P_
, in persona del Curatore, in solido, a pagare la somma di € 67.851,30 a Controparte_4 [...]
oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
P_
3. Condanna e l'eredità giacente di , in persona del Curatore, in P_ Controparte_4
solido, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
liquidate: Parte_1
- quanto al primo grado, in euro 12.000,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA e IVA come per legge;
- quanto al secondo grado, in € 11.000,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità
2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 da parte del dott. . P_
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il consigliere estensore
Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Andrea Francesco PIROLA Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina ATTARDO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 863/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO Parte_1 C.F._1
DE GIUSSANO 15 MILANO, presso lo studio dell'avv. FEDERICA GIARDINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO P_ C.F._2
SFORZA 14 MILANO, presso lo studio dell'avv. SIMONA FRANCIOSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
CONTRO
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
CONTRO
in persona del curatore Avv. Mauro Collini Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 16 Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per l'appellante “Voglia la Corte d'appello di Milano, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione di sorta, per i motivi di cui in narrativa,
1. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Tribunale di Milano n. 1974/2024 del 21.2.2024, pubblicata in data
23.2.2024, notificata nella stessa data,
2. dare atto ed accertare la civile responsabilità di e di ai sensi P_ Controparte_4
degli artt. 1176, 1292, 1453, 2043, 2055, 2059 e 2232 del Codice civile;
3. condannare e l´ , in persona del curatore pro P_ Controparte_5
tempore avv.Mauro Collini, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla sig.ra
, da quantificarsi nell'importo di euro € 88.172,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali dal 15.1.2013 e/o in quella maggior o minor somma che si vorrà liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4. con rifusione delle spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria l'appellante chiede di ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli e la prova contraria su quelli eventualmente ammessi delle controparti:
1. Vero che il dott. nei primi giorni del P_
mese di gennaio 2013 ha dichiarato nei confronti della sig.ra di aver risolto tutte le Parte_1
questioni aperte con l´avvocato del sig.ZZ e di IQ-HU RL, indicando il teste se il dott. ha P_
comunicato alla sig.ra motivi ostativi alla firma del contratto con IQ-HU RL? Parte_1
2. Vero che il dott. , dopo aver esaminato il P_
testo finale elaborato dal notaio , ha comunicato alla sig.ra che nulla osterebbe alla CP_2 Parte_1 firma del rogito in data 15.1.2013?
3. Vero che la sig.ra alcuni giorni Parte_1
prima della firma del rogito in data 15.1.2013 ha acquistato 56 cambiali per euro 1.500,00 caduna
intestandole, in un primo mo-mento al sig.ZZ, personalmente?
4. Vero che il dott. ha consigliato alla P_
sig.ra di cambiare l´intestazione delle cambiali da questa acquistate, con girata alla società Parte_1 venditrice IQ-HUB RL?
pagina 2 di 16
5. Vero che IQ-HU RL dopo il pagamento ha consegnato gli originali delle cambiali relative alla sig.ra rammostrando al teste la Parte_1 documentazione sub n.5?
6. Vero che la cambiale per la rata di febbraio
2014 è stata presentata da IQ HU RL dopo la scadenza in data 27.2.2014, per cui la banca ha dichiarato di non poter pro-cedere con il solito pagamento a mezzo bonifico?
7. Vero che la sig.ra nel mese di Parte_1
marzo 2014 ha versato euro 1.500,00 in con-tanti al sig.ZZ e che di seguito ha consegnato ad essa
l´originale della cambiale con scadenza 27.2.2013?
8. Vero che la sig.ra nel mese di Parte_1
agosto 2014 ha consegnato euro 1.500,00 in contanti al sig.ZZ e che quest´ultimo le ha restituito la cambiale con scadenza 27.7.2014?
9. Vero che il sig. ha chiesto alla Testimone_1
sig.ra di accettare la cambiale scaduta a fine aprile 2014 come pagamento di parte delle spese Parte_1
del buffet e dei vini forniti per gli eventi organizzati da IQ-HUB RL nel bar durante il salone del mobile a
Milano?
10. Vero che IQ-HUB RL ha presentato la cambiale con la scadenza marzo 2014 nel mese di aprile 2014 direttamente alla sig.ra Parte_1
dichiarando di volere pagare in que-sto modo le spese del buffet e dei vini forniti per gli eventi organizzati da IQ-HUB RL durante il salone del mobile a Milano?
11. Vero che il sig. e la sua Testimone_1
compagna fino al mese di aprile 2015 hanno mangiato spesso nel locale della sig.ra senza Parte_1 pagare immediatamente il conto, e che quest´ultima e i suoi collaboratori hanno consegnato al sig.ZZ lo
scontrino giornaliero di quanto consumato, con l´accordo di saldo alla fine del mese?
12. Vero che il sig.ZZ ha consegnato la cambiale con scadenza febbraio 2015, pagando in questo modo le spese per pasti e consumi del periodo
precedente?
13. Vero che il dott nel mese di febbraio P_
2013 ha chiesto un appuntamento presso l´appartamento privato della sig.ra in via dei Parte_1
Crollalanza n.4, Milano, di-chiarando di voler discutere il compenso per le prestazioni rese nella pratica
IQ-HU RL?
14. Vero che il dott per le prestazioni rese P_
per la conclusione del rogito del 15.1.2013 ha chiesto il pagamento di € 5.000,00 oltre IVA e CAP,
pagina 3 di 16 dichiarando che in caso di pagamento in contanti e senza fattura fosse sufficiente il pagamento di €
3.500,00?
15. Vero che la sig.ra nel mese di Parte_1 febbraio 2013 ha consegnato al dott. € 3.500,00 in contanti, in 7 banconote da 500,00 Euro P_ cadauna?
16. Si indicano i seguenti testi: Testimone_2
, Via Crollalanza 4b, Milano;
Via Giuseppe Verdi 11, 20061 Carugate;
[...] Testimone_3
Via Giotto 18, 20060 Masate (Mi); , Piazza Insubria, 11, 20137 Testimone_4 Testimone_5
Milano”.
Conclusioni per l'appellato : “respingere nel merito il gravame in quanto infondato P_
in fatto e in diritto.
In parziale riforma della Sentenza numero 1974/2024 pubblicata in data 21.02.2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano: condannare la Signora al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfetario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il dott. e il dott. Parte_1 P_
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per Controparte_4
inadempimento dei doveri di diligenza professionale, quantificati in € 88.172,00, o in quella maggior o minor somma stabilita in giudizio in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In data 15.01.2013 l'attrice avrebbe stipulato, con la società IQ-HU s.r.l., un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di un ramo d'azienda (bar - ristorante) corrente in Milano alla via Savona n. 11, composto da un insieme di beni aziendali specificati nell'allegato A del suddetto contratto.
Il contatto con il potenziale venditore sarebbe avvenuto grazie all'intermediazione della SE
AL di Mediatori Riuniti s.r.l., alla quale l'attrice si era rivolta nel 2012.
La suddetta società avrebbe proposto ad di acquisire l'azienda della IQ-HU s.r.l., Parte_1
presentandole il Sig. quale amministratore unico e legale rappresentante della Testimone_1
medesima società.
pagina 4 di 16 IQ-HUB S.r.l. veniva qualificata da ZZ come “titolare” del ramo di azienda (bar-ristorante), sito in
Milano, Via Savona n. 11, avendo essa asseritamente “acquistato” la suddetta azienda da un fallimento
(cfr. doc. 8, parte attrice, pag. 2).
Nelle trattative antecedenti la stipula del contratto, l'appellante sarebbe stata assistita dal dottore commercialista , amico di sua sorella, al quale avrebbe affidato l'incarico di P_ Parte_1
svolgere la consulenza giuridico-fiscale relativa all'acquisto del ramo d'azienda.
Il dott. avrebbe, quindi, provveduto ad elaborare una bozza del contratto, dopo averne discusso P_ con ZZ e con l'avv. Zanati, legale della IQ-HU s.r.l.. La stipula sarebbe avvenuta per mezzo di una scrittura privata sottoscritta dinanzi al notaio , alla presenza di ZZ e dell'avv. Controparte_4
Zanati, in data 15.1.2013.
Il prezzo concordato della compravendita sarebbe stato pattuito in € 120.000,00, di cui 36.000,00 venivano pagate prima della stipula, a mezzo assegno circolare in data 7.01.2013 (nella scrittura privata si dà atto dell'avvenuto pagamento); la restante parte avrebbe dovuto essere corrisposta in 56 rate di €
1.500,00 mensili.
Due anni dopo la stipula, l'attrice avrebbe appreso di non aver acquistato validamente il ramo d'azienda, poiché IQ-HU S.r.l. non era la legittima proprietaria del ramo d'azienda ceduto, ma affittuaria. Poiché essa era inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto di azienda, l'accordo, stipulato il 31.05.2011 (cfr. doc. n. 15 parte attrice) veniva risolto giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano del 21 novembre 2014 (cfr. doc. 10 parte attrice).
Il Curatore del Fallimento Design Library RL in liquidazione, legittima proprietaria del ramo d'azienda, aveva sporto denuncia/querela per bancarotta fraudolenta;
il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo del ramo d'azienda. Dopo il dissequestro, il Tribunale ne aveva ordinato la restituzione al Fallimento Design library RL.
Riconosciuta l' come persona offesa dal reato, la Procura della Repubblica archiviava le Parte_1 indagini a carico dell'attrice, la quale si costituiva parte civile in un procedimento penale avviato a carico di ZZ per il reato di truffa;
il procedimento si concludeva con la condanna di quest'ultimo alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale di euro
36.000,00 in favore dell'attrice.
Ritenendo infruttuoso agire
contro
ZZ, resosi irreperibile e privo di beni aggredibili, la sig.ra aveva chiesto il risarcimento dei danni al dott. e al Notaio , ai quali Parte_1 P_ Controparte_4
l'attrice imputava la mancata osservanza degli obblighi di diligenza professionale, per avere entrambi, nello svolgimento degli incarichi a loro affidati, omesso di verificare la effettiva titolarità, in capo alla cedente IQ-HU, del ramo d'azienda.
pagina 5 di 16 Si costituiva in giudizio il dott. , il quale sosteneva di non aver ricevuto alcun incarico formale P_
dalla sig.ra e di avere seguito solo alcune fasi delle trattative antecedenti la stipula del Parte_1 contratto di cessione d'azienda; egli, in virtù dell'amicizia con la sorella dell'attrice, avrebbe dovuto curare soltanto la “due diligence” antecedente a tale stipula. Asseritamente, poiché la SE
AL di Mediatori Riuniti s.r.l. aveva proposto l'affare, l'attrice non avrebbe mai sollevato dubbi circa la legittima titolarità del ramo d'azienda in capo alla IQ-HU.
Non essendogli stati consegnati da ZZ tutti i documenti da lui richiesti, avrebbe sconsigliato P_ all'attrice di proseguire nelle trattative, denunciando la scarsa trasparenza della controparte.
Ciononostante, la sig.ra sarebbe addivenuta alla stipula del contratto, acconsentendo anche Parte_1
di recarsi dal Notaio , proposto da ZZ, piuttosto che dal Notaio, temporaneamente assente, CP_2
suggerito dal dott. . P_
Non avendo l'attrice dimostrato la sussistenza di un rapporto professionale, né l'oggetto di tale rapporto, né di aver corrisposto un compenso per l'attività prestata dal convenuto, il dott. , P_ asserendo di avere comunque adottato nello svolgimento dell'attività, prestata a titolo di amicizia, la diligenza adeguata alla natura dell'affare, aveva chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, ovvero di limitare la sua responsabilità ai danni effettivamente dimostrati;
in ogni caso, aveva chiesto riconoscersi l'insussistenza della solidarietà passiva tra i convenuti.
Si costituiva il notaio dott. , il quale asseriva di essersi limitato ad autenticare le firme Controparte_4 della scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, essendo l'atto stato asseritamente interamente materialmente redatto dai professionisti dott. e avv. Zanati. P_
Il notaio avrebbe soltanto compilato la clausola attinente al prezzo della cessione del ramo d'azienda su specifiche indicazioni delle parti, che, per loro libera scelta, avevano voluto avvalersi della forma della scrittura privata, rivolgendosi al notaio convenuto solo per l'autentica delle firme della scrittura, dalle stesse parti redatta.
Essendo la forma dell'atto predisposta dalla legge ai fini della pubblicità ex art. 2556 comma 2 c.c., e non per dirimere conflitti tra più acquirenti, non vi sarebbe stato obbligo per il notaio di accertare che le iscrizioni sul registro avessero continuità, tanto è vero che la sentenza penale avrebbe escluso la responsabilità dei professionisti nella vicenda.
In ogni caso, in merito al quantum debeatur, avendo l'attrice corrisposto al ZZ la somma di €
36.000,00, a mezzo di assegno circolare, in data 7.01.2013, quindi ancor prima di stipulare l'atto di compravendita, detta somma dovrebbe, secondo , essere decurtata dall'importo complessivo CP_2 richiesto da a titolo di risarcimento del danno, così come l'importo di € 5.000,00 Parte_1
pagina 6 di 16 corrisposto, a dire dell'attrice, al dott. , essendo detto compenso del tutto estraneo alla P_
prestazione del notaio.
Con sentenza n. 1974/2024, depositata in data 23.02.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda della sig.ra compensando le spese di lite. Parte_1
Il Giudice di prime cure riteneva che l'attrice non avesse dimostrato il presupposto del pregiudizio subito, ovvero l'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno da ZZ, unico responsabile del reato di truffa perpetrato ai danni di secondo la sentenza penale del Tribunale di Milano, Parte_1
passata in giudicato, con cui ZZ era stato condannato a risarcire i danni in favore della parte civile, odierna appellante.
Il Tribunale non riteneva provata la responsabilità dei due professionisti convenuti, non essendoci certezza circa l'effettivo conferimento al dott. o al notaio dell'incarico di verificare la P_ CP_2 titolarità dell'azienda in capo alla IQ-HU.
Rilevava il Giudice di primo grado che, dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, risultava, da un lato, che “l'attrice aveva chiesto al dott. di occuparsi della due diligence dell'azienda bar e di P_ dare consulenza in ordine al contenuto dell'accordo”; dall'altro, che la stessa aveva “chiesto al dott.
la mera autenticazione delle sottoscrizioni della scrittura privata”. CP_2
Secondo il Tribunale, sia l'attrice che i convenuti avevano fatto affidamento sulla circostanza che le verifiche in merito alla titolarità dell'azienda fossero state effettuate dalla società di mediazione SE, che aveva presentato alla sig.ra il venditore ZZ, qualificandolo come “proprietario Parte_1 dell'attività”.
Avverso la sentenza, la sig.ra ha proposto appello, articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura il presupposto logico-giuridico della sentenza, secondo il quale Parte_1
l'esistenza del danno risarcibile presupporrebbe la dimostrazione dell'impossibilità dell'attrice di realizzare il suo credito nei confronti di IQ HU e di ZZ. La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui esclude la solidarietà passiva, ritenendo che i due professionisti siano tenuti a rispondere solo in via sussidiaria o successiva.
Invece, e il notaio avrebbero concorso, insieme a ZZ, alla causazione del danno. Essi, P_ CP_2 pertanto, sarebbero corresponsabili in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c.; il creditore non avrebbe alcun onere di escutere preventivamente l'uno o l'altro dei condebitori. La solidarietà passiva opererebbe anche nel caso di responsabilità per inadempimento di obbligazioni derivanti da distinte fonti contrattuali, ove siano state causa del medesimo danno. Nel caso di più soggetti corresponsabili in solido ex art. 1292 c.c, l'obbligazione del condebitore non sarebbe sussidiaria. Gli appellati non avrebbero eccepito alcunché sulla natura solidale del debito, se non tardivamente e limitatamente al pagina 7 di 16 dott. . L'appellante, inoltre, ha contestato la deduzione del primo Giudice, secondo cui l'aver P_ citato in giudizio sia il dott. che il dott. sarebbe indice dell'incertezza dell'appellante P_ CP_2 circa l'individuazione del soggetto a cui la stessa aveva conferito l'incarico di verificare la titolarità dell'azienda.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'asserita mancanza di prova circa il conferimento agli appellati dell'incarico di verificare la titolarità dell'azienda in capo a IQ-HU, avendo il primo Giudice affermato che ad occuparsi di tale indagine doveva essere la SE AL (estranea al giudizio).
Il mediatore SE si era limitato a mettere in contatto l'appellante con il venditore IQ-HU, mentre il dott. avrebbe dovuto svolgere una consulenza completa in merito alla conclusione del contratto P_ di cessione d'azienda, che includeva anche la verifica della titolarità dell'azienda; egli infatti era stato coinvolto dall'inizio nella conduzione delle trattative con la controparte contrattuale, oltre che nella redazione della bozza di contratto;
avrebbe dato il benestare all'appellante circa la P_
sottoscrizione del contratto.
Si duole l'appellante, inoltre, della mancata ammissione in primo grado della prova testimoniale richiesta per dimostrare il pagamento “in nero” della somma di € 3.500,00, versata asseritamente al dott. a titolo di corrispettivo della sua prestazione professionale. P_
Il notaio avrebbe esaminato e corretto la bozza predisposta dai consulenti delle parti, CP_2
apportandovi le necessarie ed opportune modifiche;
era suo onere verificare la titolarità del bene, consultando i pubblici registri, non essendo stato esonerato espressamente dalle parti a svolgere tale incarico.
L'appellato dott. , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato, ed ha P_
proposto appello incidentale, censurando il capo della sentenza laddove sono state compensate le spese processuali tra le parti tutte, in violazione del principio della soccombenza.
All'udienza del 09.07.2024, il difensore dell'appellante, stante l'intervenuto decesso del notaio in data 25.1.2024, depositava l'atto di rinuncia all'eredità degli eredi del notaio Controparte_4
e chiedeva la loro estromissione dal processo. si opponeva all' estromissione. CP_2 P_
Il Consigliere istruttore, rilevata l'esistenza del litisconsorzio processuale nei confronti di chi, per legge, deve rappresentare l'eredità giacente di , dichiarava la contumacia di e Controparte_4 CP_2
e rinviava la causa all'udienza del 17 dicembre 2024. CP_3
Successivamente, l'odierna appellante depositava istanza, in data 12.7.2024, presso il Tribunale di
Milano, per la nomina del curatore dell'eredità giacente del notaio;
il Tribunale nominava, in CP_2 data 17 luglio 2024, l'avv. Mauro Collini.
pagina 8 di 16 All'udienza del 17.12.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'appello al
Curatore dell'Eredità IA di , ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza del Controparte_4
08.04.2025 per la rimessione in decisione, invitando le parti a depositare note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti depositavano note e memorie nei termini prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello principale è fondato.
Si osserva che, riguardo all'operare del principio di solidarietà nella responsabilità civile,
l'orientamento prevalente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è determinato nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo.
La Corte di Cassazione ha affermato che “l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno” (Cass. Civ. SSUU, sentenza n. 13143 del 27.04.2022).
Pertanto, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Infatti, in tema di responsabilità contrattuale (ma anche in caso di responsabilità extracontrattuale), se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna parte abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento” (Cass. Civ., sentenza n.
24405 del 09.09.2021; Cass. Civ. n. 7618 del 2010; Cass. Civ. n. 23918 del 2006; Cass. Civ. n. 5946 del 1999; Cass. Civ. n. 10987 del 1996; Cass.Civ. 13039 del 1991).
È stato, altresì, affermato in giurisprudenza che la natura solidale dell'obbligazione non comporta un litisconsorzio necessario di tutti i debitori, potendo il creditore convenire in giudizio uno solo dei debitori per ottenere da lui il pagamento dell'intera somma, fermo il diritto di regresso di tale debitore verso gli altri condebitori solidali. Secondo la Cassazione, “tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse.
Ne consegue che il creditore non ha alcun onere di escutere l'uno, piuttosto (o prima) che l'altro dei condebitori” (Cass. Civ., sentenza n. 7404 del 11 maggio 2012).
pagina 9 di 16 Pertanto, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui esclude la solidarietà passiva, ritenendo che i due professionisti siano tenuti a rispondere solo in via sussidiaria o successiva.
La solidarietà passiva, infatti, non implica la sussidiarietà dell'obbligazione, ragione per cui la dimostrazione da parte dell'appellante dell'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno da ZZ non costituisce, come erroneamente affermato dal primo Giudice, un presupposto dell'azione contro i due professionisti odierni appellati.
Il secondo motivo di appello principale è altresì fondato. In primo luogo, si osserva che è pacifico e incontestato, anche per specifica ammissione del dott. , che questi aveva avuto l'incarico di P_ occuparsi della “due diligence” dell'azienda oggetto del contratto di cessione (cfr. comparsa di risposta di in I grado, pagg. 9 e 14). P_
Secondo la giurisprudenza, “la “due diligence” è, nella pratica degli affari, un'attività "istruttoria" consistente nella raccolta e nella verifica di informazioni relative all'oggetto di una trattativa precontrattuale. Con specifico riguardo ad un complesso di beni di rapporti qualificabili come azienda, o ramo di azienda, l'attività informativa può concernere, da un lato, i vantaggi per il potenziale acquirente - in termini di avviamento, di redditività futura, di capacità del personale -, e, dall'altro, i rischi connessi all'acquisto. […] In tali casi l'acquirente avrà interesse a procurarsi informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale ed ambientale”. (Tribunale di
Monza, sentenza n. 2221 del 03/07/2006).
Tra i doveri di diligenza del professionista vi è quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche” (Tribunale di Milano, sentenza nr
4108/2018).
Consistendo l'attività di “due diligence” in un complesso processo di indagini, dirette ad effettuare una dettagliata verifica di informazioni, al fine, anche di valutare i rischi relativi alla conclusione di un determinato affare, nell'espletamento di detta attività rientra l'obbligo primario di verificare la titolarità dell'attività aziendale.
Pertanto, tra le attività basilari che il dott. avrebbe dovuto compiere è proprio quella relativa alla P_ verifica della asserita titolarità dell'azienda, anche attraverso esame di visura camerale di IQ HU, attività doverosa secondo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista. Dalla visura camerale di IQ-
HU, estratta il 14.10.2011 (doc 16, fascicolo di primo grado parte attrice) risulta che, alla data della stipula del contratto di cui è causa, la IQ-HU era affittuaria dell'azienda (unica risultante in capo alla
IQ-HUB) e che la titolarità del ramo d'azienda era di Design Library s.r.l. in liquidazione.
pagina 10 di 16 Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Mentre dagli atti processuali dedotti in giudizio risulta provata l'esistenza di un incarico di due diligence, incombeva sul dott. contrastare l'eccezione di inadempimento, dimostrando di avere P_ adempiuto all'incarico con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c.
Invece, il dott. non ha fornito la prova di aver adempiuto diligentemente all'incarico di due P_
diligence, che presupponeva un'autonoma attività di reperimento di dati e informazioni, in primis quelle risultanti dai pubblici registri, anche a prescindere dalla mancata disponibilità della documentazione richiesta al ZZ.
Inoltre, in nessuna delle mail in atti (doc. 14, fascicolo di primo grado parte attrice) il dott. ha P_
mai chiesto a IQ-HU una dimostrazione della sua asserita proprietà del ramo d'azienda, nonostante che, dalla visura camerale estratta il 14.10.2011 (doc. 16 fasc. attoreo di primo grado) risultasse chiaramente un'unica azienda di cui la società era affittuaria o comodataria.
Il dott. asserisce di avere chiesto documenti al ZZ, che questi non gli avrebbe mai fornito;
per P_ questa ragione il commercialista avrebbe sconsigliato l'operazione alla sig.ra Di tale ultima Parte_1
affermazione, tuttavia, non vi è prova alcuna. Non risulta neppure uno scambio di mail con l'appellante, in cui il professionista comunica alla sig.ra “di non essere in grado di valutare Parte_1
la convenienza dell'operazione economica e di non potere, di conseguenza, esprimere un parere favorevole al riguardo”, ovvero di avere sconsigliato alla di firmare il contratto con IQ- Parte_1
HU. Tali dichiarazioni del Dott. , sebbene riportate nella sentenza penale di condanna di ZZ P_
per il reato di truffa (doc. 13, pag. 13, fascicolo di primo grado parte attrice), nel presente giudizio non sono supportate da alcun elemento probatorio, risultando, pertanto, mere affermazioni della parte appellata, peraltro contestate dalla sig.ra Parte_1
Nonostante l'indisponibilità di ZZ a fornire documentazione, e l'evidenza, risultante da documentazione disponibile dai pubblici registri, che IQ-HU era mera affittuaria del ramo di azienda,
predisponeva e trasmetteva alla cliente la bozza di contratto, chiedeva la minuta dell'atto al P_
notaio e la inviava all'appellante, poco prima della stipula dinanzi al medesimo notaio, CP_2
avvenuta il giorno 15.01.2013. Anche in tale occasione, peraltro, il dott. ometteva qualsiasi P_
osservazione.
Si ritiene, alla luce di quanto sopra, che il dott. abbia tenuto una condotta non congrua rispetto ai P_ doveri di diligenza qualificata richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., e che la sua pagina 11 di 16 negligenza costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale, per non avere il professionista adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con l'appellante.
Per quanto riguarda la responsabilità del notaio , si osserva che, nell'esecuzione della Controparte_4 prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione delle scritture private, il notaio ha l'obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità della scrittura stessa, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, ed è tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano dagli usi negoziali, ai sensi dell'art. 1340 c.c., e che siano accessorie all'espletamento dell'incarico, secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli
1175 e 1176 c.c..
Qualora le parti intendano conferire al notaio un incarico limitato alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata redatta da terzi o dalle parti stesse, rinunziando all'attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento, ciò dovrà risultare in modo espresso dalla scrittura o da un suo allegato, sotto forma di dichiarazione di parte. Infatti, l'art. 47 della legge notarile dispone che: “Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto". L'essenza della funzione notarile deve infatti individuarsi nell' indagine della volontà delle parti;
nell'attività d'informazione diretta ad un accordo negoziale corretto, equo e trasparente;
nell'attività di suggerimento e consulenza in ordine agli strumenti giuridici più adeguati a realizzare gli intenti pratici voluti dalle parti;
nell'attività cd. di “controllo di legalità”, relativa al contenuto dell'accordo nella sua complessità e nelle singole clausole, e di verifica che non ci siano profili di contrarietà alla legge, al buon costume ed all'ordine pubblico, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 28 della legge notarile. Esula invece dall'attività del notaio tutto ciò che attiene alla convenienza economica dell'affare, ovvero ad indagini che presuppongono cognizioni tecniche proprie di altri professionisti.
Pertanto, l'attività del notaio non può fermarsi all'acquisizione superficiale della dichiarazione resa dalle parti;
al contrario dovrà valutare la determinazione delle medesime di realizzare uno specifico interesse, con valutazione di tutte le circostanze influenti ai fini di una libera determinazione del volere, essendo il notaio responsabile, tra l'altro, di un'attività di informazione in ordine agli aspetti e vicende della fattispecie, alla luce dell'intento perseguito dalle parti. In particolare, il notaio deve dare al cliente tutti i chiarimenti necessari in presenza di un titolo di provenienza che presenti profili patologici, che possono mettere a rischio la stabilità degli effetti che l'atto deve produrre, anche tramite verifica nei pubblici registri ed acquisizione di documenti. Ciò è richiesto anche in caso di scrittura privata autenticata, ove il compito del notaio non è limitato alla mera apposizione dell'autentica notarile, ma è
pagina 12 di 16 rivolto al compimento di una più complessa attività di predisposizione di un regolamento contrattuale che produca effetti giuridici stabili e definitivi. (Cass. 21 aprile 2000 n.5232). La Suprema Corte ha pertanto stabilito, in plurime pronunzie, anche a Sezioni Unite, e anche in relazione alle scritture private autenticate, che “l'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti”, e che la mancanza di iniziativa delle parti non esime il notaio dal dovere di accertare la loro effettiva volontà, prima della sottoposizione dell'atto per la firma (Cass. Civ. SSUU, 31.07.2012, n. 13617).
Si rileva, peraltro, come, anche secondo l'art. 42, 1° comma dei principi di deontologia professionale dei notai, il notaio è tenuto, anche quando svolge attività di autenticazione delle firme nelle scritture private a: a)informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie, e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia, e per la stabilità del rapporto che ne deriva;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto, per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari, ed a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto.
Non risulta dai documenti versati in atti che le parti avessero espressamente esentato il notaio CP_2
dal compiere le attività di verifica a lui imposte dalla legge e dal codice deontologico.
Il notaio , con mail del 15.01.2013 (doc. 3, fascicolo di primo grado del notaio ), chiedeva CP_2 CP_2 ai consulenti delle rispettive parti l'elenco completo dei beni costituenti il ramo d'azienda, che successivamente gli veniva trasmesso dalla parte cedente, insieme alla dichiarazione della medesima di essere “proprietaria piena ed esclusiva dell'azienda ceduta e che tanto l'azienda ceduta, quanto i beni che la compongono sono liberi da pesi, vincoli, privilegi, pegni, sequestri e pignoramenti”. Il notaio non risulta avere svolto alcuna attività di verifica di tali affermazioni della pretesa cedente.
Il notaio ha asserito di avere anche estratto visura camerale prima della stipula, avvenuta il CP_2
15.1.2013; secondo il medesimo, dalla visura sarebbe emerso che due sarebbero stati i rami d'azienda in capo a IQ-HU (uno ubicato in Milano Via Savona 11 e l'altro in Milano Viale Monte Rosa 91), di pagina 13 di 16 talché tale visura non sarebbe stata sufficiente ad accertare la mancanza di titolarità dell'azienda ceduta;
poiché le parti non gli avrebbero chiesto ulteriori indagini, e nonostante l'incompletezza della verifica effettuata, il notaio avrebbe effettuato legittimamente l'autenticazione delle firme.
Tale ricostruzione è priva di pregio.
In primo luogo, dalla visura camerale estratta il 14.10.2011 (doc. 16 fasc. attoreo di primo grado), risulta chiaramente un'unica azienda in capo a IQHU, di cui la società era affittuaria o comodataria;
non risulta alcuna azienda di cui IQ-HU fosse proprietaria.
In secondo luogo, la visura camerale versata in atti da in primo grado (doc. 7 fasc. del CP_2 convenuto in primo grado) è stata estratta il 15.2.2013, quindi un mese dopo l'atto di cui è CP_2
causa, intervenuto il 15.1.2013, e non prima della stipula, come asserito dal notaio. Da tale visura risultano due annotazioni relative a trasferimenti di azienda, di cui la prima è la medesima risultante dalla visura camerale del 2011 prodotta sub doc. 16 dall'attrice (numero repertorio 12068/6176) e relativa all'azienda poi ceduta all' La seconda annotazione è quella dell'atto del 15.1.2013, Parte_1
di cui è causa, tanto è vero che cessionaria è la e riguarda la medesima azienda di cui alla Parte_1 prima annotazione. Pertanto, risulta evidente che l'unica azienda risultante dai pubblici registri come associata a IQ-HU, prima dell'atto del 15.1.2013, è quella di cui è causa, e che IQ-HU ne aveva la disponibilità come affittuaria o comodataria, non come proprietaria. Di ciò il notaio avrebbe potuto avere immediata contezza da una semplice lettura di una tempestiva visura camerale della IQ-HU; ma non ha provato di averlo fatto.
Si ritiene, quindi, che il notaio non abbia adempiuto ai doveri di diligenza propri della Controparte_4
sua funzione, avendo autenticato una scrittura privata con cui è stata trasferita la proprietà di una azienda da soggetto che non ne aveva il titolo, ed essendo tale mancanza chiaramente evincibile dai registri camerali. Anche ammettendo che il notaio li avesse consultati prima dell'atto, circostanza non provata, egli non avrebbe comunque adempiuto agli obblighi sullo stesso incombenti, e derivanti dalla difformità tra il titolo della cedente e l'atto del 15.1.2013. Di conseguenza ,il notaio deve essere CP_2 considerato corresponsabile, in solido, del danno subito dall'appellante.
In ordine al quantum da risarcirsi ad si rileva come risulti provato che la stessa ha sborsato, Parte_1
a titolo di corrispettivo per la cessione dell'azienda, in un primo tempo euro 36.000,00 a mezzo assegno circolare (doc. 4 fasc. attoreo di primo grado), circostanza peraltro pacifica. Il saldo avrebbe dovuto essere corrisposto in 56 rate mensili di euro 15.00,00. Dalla documentazione in atti (doc. 5 fasc. attoreo) risulta provato che ha corrisposto a IQ-HU, nell'anno 2013, 9 rate da 1.500,00 euro Parte_1
ciascuna (dal 27.4.2013 al 30.12.13), per un totale di euro 13.500,00, oltre ad ulteriori 11 rate tra pagina 14 di 16 gennaio 2014 e aprile 2015, per un totale di euro 16.500,00. Pertanto, la somma complessiva di euro
66.000,00 risulta versata da a IQ-HUB. Tale somma deve esserle risarcita da e Parte_1 P_ dall'eredità giacente del notaio , in solido. Trattandosi di debito risarcitorio, la somma deve CP_2
essere rivalutata anno per anno, dalla data di ciascun esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata sono altresì dovuti interessi al tasso legale, dalla data di ciascun esborso al saldo.
L'appellante ha chiesto che le siano risarcite anche le somme versate al notaio per l'atto, per un CP_2
totale di euro 4,012; le somme versate asseritamente al dott. , pari ad euro 5000,00, in contanti;
P_ quelle versate al mediatore, SE RL (euro 3492,00). Quanto alle prime, l'appellante ha prodotto la fattura del notaio nr 74/2013 (doc. 2 fasc. attoreo), dalla quale risulta provato che ha versato Parte_1
euro 1851,3, in data 15.2.2013. Non ha invece depositato documentazione relativa al pagamento della residua somma dovuta al notaio, con la conseguenza che le devono essere riconosciuti euro 1851,3.
Quanto al pagamento effettuato a , non vi è documentazione relativa all'avvenuto pagamento, da P_
contestato; così come non risultano pagate le somme di cui alla fattura nr 11/2013 emessa da P_
SE RL, non risultando prova idonea i due talloncini, compilati a mano da soggetto ignoto, presumibilmente di libretto degli assegni (doc. 3 del fascicolo attoreo). Parte_1
Pertanto e l'eredità di devono essere altresì condannati, in solido, a P_ CP_4 Controparte_4
versare a la somma di euro 1851,3, rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale, Parte_1
dalla data dell'esborso al saldo.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, va ricordato che “Il giudice di appello, allorché́ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché́ la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può̀ essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”
(Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Di conseguenza e l'eredità IA di , risultati soccombenti, devono P_ Controparte_4
essere condannati a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio in favore della controparte.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base all'attività̀ effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio), e considerato il valore della causa (ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
pagina 15 di 16 Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co.
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte di , appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di P_ contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. riforma la sentenza impugnata;
per l'effetto, condanna e l'eredità giacente di P_
, in persona del Curatore, in solido, a pagare la somma di € 67.851,30 a Controparte_4 [...]
oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
P_
3. Condanna e l'eredità giacente di , in persona del Curatore, in P_ Controparte_4
solido, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
liquidate: Parte_1
- quanto al primo grado, in euro 12.000,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA e IVA come per legge;
- quanto al secondo grado, in € 11.000,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità
2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 da parte del dott. . P_
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il consigliere estensore
Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16