TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5609 del Ruolo Generale dell'anno 2016
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Ludovico Di Brita e dall'avv. Lucio Di Brita ed Parte_1
elett.te domiciliato presso il loro studio in Salerno, alla via G. Angrisani, 2
ATTORE
E
– in persona del Sindaco e legale rapp.p.t. – rapp.to e difeso dall'avv.to Controparte_1
Stefano Bouchè ed elett.te domiciliato in Salerno alla via M. Conforti, 1, presso lo studio dell'avv.
Federica Torri.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
– in persona del Sindaco p.t. – al fine di sentirlo condannare al pagamento in Controparte_1 proprio favore della somma di €. 12.263,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese mediche documentate, a titolo di risarcimento dei danni per il sinistro subito.
L'attore asseriva che il giorno 5.10.13 mentre percorreva a bordo del proprio veicolo Piaggio Ape
Car tg SA 131286, in agro del Comune di la via Verna, in prossimità del 4° tornante, CP_1
a circa settecento metri dall'incrocio con la via Madonna del Granato, a causa delle cattive condizioni dell'asfalto, usciva di strada e si ribaltava, con il proprio automezzo, nella sottostante scarpata, posta a circa 7-8 metri dalla sede stradale. Asseriva, inoltre, che, a causa del suddetto sinistro, subiva ferita lacero contusa e numerose fratture, in conseguenza delle quali veniva trasportato presso l'Azienda ospedaliera SA/3 di Con lettera di costituzione in mora CP_1
chiedeva al convenuto il risarcimento dei danni subiti alla persona e al proprio veicolo, CP_1 eccependo la esclusiva responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 cc ovvero ex art. 2051 cc. Vinte le spese.
Con propria comparsa si costituiva il eccependo in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto di citazione per incompletezza della domanda ai sensi dell'art. 163 cpc;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum. In via gradata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda, procedere ad una equa riduzione del preteso risarcimento, con condanna alle spese dell'attore.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, la causa veniva istruita e si procedeva all'escussione dei testi ammessi. Con ordinanza del 30.12.19, il GI dott.ssa , Per_1 ritenendo la causa matura per la decisione, revocava l'ordinanza del 6.03.19, con la quale veniva nominato il consulente medico-legale, e la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, questo giudice, in supplenza temporanea sul ruolo, con ordinanza del 20.01.25, tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta di improcedibilità della domanda per mancato invito alla procedura di negoziazione assistita.
Si osserva che la procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014
n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 e che il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione). Il caso in oggetto ( richiesta di risarcimento danni) rientra nella casistica “domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme” e, pertanto, per esso è prevista l'applicazione della procedura di negoziazione assistita. L'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 dispone l'improcedibilità della domanda giudiziale, nei casi di negoziazione assistita obbligatoria. Ai sensi del menzionato articolo è sanzionata con l'improcedibilità della domanda giudiziale, non solo la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita
-la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura- ma a fronte dell'adesione di controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte.
Nel caso di specie, risulta depositata agli atti la lettera di invito alla negoziazione assistita da parte dell'attore inviata al convenuto ( anche se il sostiene di non Controparte_1 CP_1
averlo ricevuto), con allegato avviso di ricevimento. Il detto invito, però, pur firmato dall'attore, manca della firma di autentica da parte dell'avvocato suo difensore. Si rileva, a tal proposito che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita va sottoscritto personalmente dalla parte, ma la firma va autenticata dall'avvocato. Nel caso in esame non risulta esserci stata tale procedura di autentica.
Come correttamente osservato, gli art. 2, comma 5 e del D.L. 132/14 e 5, comma 2, estendono ad un atto stragiudiziale il potere di autentica della firma già previsto per gli avvocati in relazione agli atti processuali. Si tratta della certificazione di autografie delle forme poste dalle parti (o dalla parte assistita) in calce alla convezione ed in calce all'eventuale accordo conciliativo. Con riferimento al primo caso, la legge prevede espressamente che ciò avvenga “sotto la propria responsabilità professionale”. L'avvocato avrà il compito, oltre che di certificare l'autografia della sottoscrizione del proprio assistito, ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L. 132/14, di verificare i requisiti di validità della convenzione.
Nel caso di specie e contrariamente a quanto ritenuto dai precedenti giudici assegnatari, si deve rilevare che la convenuta ha eccepito sin dalla prima udienza l'improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita. In quella udienza (20.10.2016), il convenuto già eccepiva il mancato perfezionamento della procedura di negoziazione assistita, indicando la mancata autentica da parte dell'avvocato di parte attrice sull'invito alla negoziazione. La stessa eccezione veniva reiterata anche alle udienze successive. Il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e depositate le relative memorie, la causa dopo essere stata istruita (espletamento della prova testimoniale), veniva rinviata per le conclusioni. Sino all'udienza delle conclusioni, parte convenuta ha formulato l'eccezione di improcedibilità, mentre parte attrice concludeva chiedendo la rimessione della causa sul ruolo per la nomina di ctu medico legale per la valutazione dei danni/lesioni riportate dall'attore, a seguito del sinistro per cui è causa.
Precisato quanto sopra, va subito rilevato che l'eccezione sollevata dalla convenuta sin dalla prima udienza di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita è fondata, anche se i precedenti giudici non hanno preso alcuna esplicita posizione, ritenendola evidentemente decidibile unitamente al merito. Il presente giudicante, tuttavia, ritiene che la domanda risarcitoria proposta dagli attori sia improcedibile per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Come già sopra detto, il caso in esame rientra tra quei casi in cui "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" e, al fine di giustificare la temporanea "sospensione" del giudizio, "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza".
Per tali ragioni, è imprescindibile rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti l'esple tamento della procedura di negoziazione assistita.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dall'attore a seguito del mancato preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita prevista dal
DL. n. 132/2014;
2) dispone come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire l'espletamento del procedimento di negoziazione;
3) riserva alla sentenza definitiva la decisione su ogni ulteriore questione.
Salerno, 14.04.25 il gop dott.ssa Paola Corabi