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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3552 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ULLUCCI ALESSIO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
NI LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 7.11.2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
CP_ all'intestato Tribunale l' in qualità di garante del ON di AR, al fine di conseguire il pagamento della somma di € 4.890,60, a titolo di TFR maturato per il lavoro svolto dal
9.1.2012 al 31.05.2016 alle dipendenze della posta in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale dell'8.02.2021. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver rigettato l'istanza in sede amministrativa in ragione della intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 2948, comma 5 c.c., atteso che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente (31.05.2016) e la domanda di insinuazione allo stato passivo fallimentare per il credito da TFR (15.10.2021) era vanamente decorso per intero il relativo termine quinquennale. Insistendo anche in questa sede giudiziale sulla fondatezza della eccezione di carattere preliminare concludeva per la reiezione delle domande attoree con il favore delle spese.
3. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
4. L'eccezione sollevata dall' sollecita il Tribunale ad una brevissima riflessione sulla CP_3 qualificazione giuridica della natura del credito vantata dal lavoratore-creditore insoddisfatto CP_ nei confronti del ON di AR istituito presso l' e sul rapporto giuridico esistente tra l' stesso e il datore di lavoro insolvente nei confronti del credito medesimo. CP_3
A tal riguardo non sembra inutile richiamare l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema
CO (ex plurimis Cass. 4183/2006; conf. N. 12971/2014; 6480/2015, 26819/2016) secondo cui l'obbligazione del ON di AR ha ad oggetto una prestazione previdenziale che deve considerarsi indipendente e differente dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
“L'intervento del ON di AR istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei CP_1 casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del
1982” (così, da ultimo, in continuità con orientamento consolidato, Cass. n. 1861/2022).
2 Tale natura previdenziale viene fatta discendere dall'applicabilità dell'art. 152 disp. att. ai procedimenti aventi ad oggetto i crediti nei confronti del ON, dalla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e dalla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi.
Affermata la natura autonoma del credito previdenziale che il lavoratore fa valere nei confronti CP_ del ON di AR dell' e dunque la differente natura delle obbligazioni facenti capo rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto gestore del ON, la Suprema CO supera anche il proprio precedente orientamento che ricostruiva in termini di solidarietà passiva il rapporto tra tali soggetti. CP_ Su tale punto gli ermellini hanno avuto modo di chiarire che l'accollo ex lege da parte dell' dell'obbligazione di cui è titolare passivo il datore di lavoro non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art. 1275 c.c. ma esprime solo il significato complessivo dell'intento del legislatore consistente, appunto, nell'accollare al fondo un'obbligazione corrispondente solo nel contenuto
(determinato per relationem), e non nella natura giuridica, a quella gravante sul datore di lavoro.
Si è, dunque, al cospetto non di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni aventi diversa natura.
Abbandonando, quindi, gli orientamenti espressi in precedenza su tale questione -secondo i quali l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del ON al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione retributiva- e negando continuità alla ricostruzione dei rapporti in termini di solidarietà, quindi, la CO giunge alla conclusione che CP_ l' richiesto di pagare dal lavoratore insoddisfatto, non può, secondo le regole stabilite in ambito di obbligazioni solidali, contestare la esistenza e l'ammontare del credito retributivo ma deve limitarsi a verificare la sussistenza dell'unico presupposto dell'obbligazione del ON e, cioè, dell'avvenuto accertamento, nei modi tassativamente stabiliti dalla legge, di un credito del lavoratore nei confronti del datore (tra le altre Cass. 27917/2005, 12971/2014).
Alla luce di tali principi, che questo Tribunale ritiene di condividere pienamente, si può affermare, quindi, che con riferimento alla domanda avanzata dal lavoratore nei confronti del CP_ ON di AR per ottenere le somme spettanti a titolo di TFR e retribuzioni mensili
(rimaste insoddisfatte a causa dell'insolvenza del datore di lavoro), l' non può CP_3 contrapporre le eccezioni riferibili alla originaria obbligazione retributiva facente capo al datore di lavoro, ma solo quelle riconducibili alla obbligazione previdenziale ad esso facente capo e
3 nei termini e per le ragioni previste dalla legge n. 297/1982 (per quanto concerne il credito da
T.F.R.) e dal D.lgs n. 80/1992 (per quanto concerne il credito da mensilità retributive).
Per quanto, in particolare, concerne la prescrizione di tali crediti previdenziali il parametro normativo applicabile richiama il termine quinquennale generale con riferimento al credito da
TFR e un termine “speciale” annuale con riferimento ai crediti da retribuzione mensile.
Come chiarito dalla Cassazione in varie pronunce tali termini devono necessariamente iniziare a decorrere dal verificarsi dei presupposti previsti dalle citate leggi per poter presentate CP_ domanda nei confronti del ON di AR (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 97
L.F), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore CP_1 nei confronti del ON di AR (Cass. 27917/2005, 12971/2014).
Con orientamento ormai consolidato, invero, la S.C. (ex plurimis, ord. Sez. L., n. 12971/2014) ha posto il seguente principio di diritto: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la CP_1 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del ON di garanzia”.
CP_
5. Alla stregua delle esposte considerazioni deve concludersi che, nel caso di specie, l' non avrebbe potuto eccepire la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla parte ricorrente nei confronti del precedente datore di lavoro, ma avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per accedere alle prestazioni del ON.
4 Orbene dalla documentazione in atti tali presupposti possono dirsi sussistenti così come può da essa rilevarsi che alcuna prescrizione, nei termini valevoli per le pretese nei confronti del
ON, risultava maturata alla data della presentazione della domanda amministrativa nei CP_ confronti dell' dalla parte ricorrente.
Invero, come in precedenza visto, quest'ultimo ha prodotto la documentazione attestante l'insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ed il modulo SR52 sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale
Inoltre, attesa la data del deposito dello stato passivo (24.02.2022) e quella della domanda CP_ avanzata dal ricorrente nei confronti dell' –ON di (6.07.2022), alcuna CP_4 prescrizione quinquennale può dirsi maturata in base ai rilievi che precedono.
In merito alla durata quinquennale del predetto termine prescrizionale, è vero che la sentenza della Cass. n. 10824/2015 afferma espressamente che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine CP_1 rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del ON di garanzia è quella ordinaria
(decennale)”; ma è appena il caso di sottolineare che il giudice di legittimità, in quel caso, si è pronunciato su una vicenda antecedente all'introduzione, per effetto dell'art. 38, comma 1, lett.
d), n. 2, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, dell'art. 47bis del d.P.R.
639/1970 che così, innovativamente, ha disposto:
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Vi rientra anche la prestazione in esame (salva l'applicazione del meccanismo di “riduzione” ex art. 252 disp. att. c.c.); l'art. 24, comma 1, L. 88/1989, cui si rimanda include, infatti, anche il “ON di garanzia per il trattamento di fine rapporto” tra le gestioni fuse, con decorrenza
1.1.1989, nell'unica gestione denominata “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
5 L'intento perseguito dal legislatore era, invero, quello di ricondurre a tendenziale unità i termini di prescrizione dei diritti in materia previdenziale prima di allora variamente differenziati.
Dunque, per effetto della riforma, il diritto in questione si prescrive in cinque anni e la prescrizione “è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui
l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso di insolvenza) il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l' (così, in Cass. 14091/2001). CP_1
6. Per tutte le superiori considerazioni la domanda merita pieno accoglimento e deve, quindi, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere dal ON di AR dell' il CP_1 trattamento di fine rapporto non erogato dal datore di lavoro pari ad € 4.890,60 o, più esattamente, la prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato, al lordo delle ritenute di legge (richiamandosi, sul punto, il consolidato orientamento secondo cui -Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n.
12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852, n. 25016/2017- le prestazioni a carico del ON di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' CP_1 debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo -non potendo l' operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo CP_1 effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di CP_1 natura fiscale;
cfr. Cass. 22516/2013, non avendo il ricorrente nulla allegato sul punto).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 3552/2022 ), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
6 - accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore Controparte_5 della parte ricorrente dell'importo maturato a titolo di TFR pari ad € 4.890,60; CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.350,00, oltre accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3552 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ULLUCCI ALESSIO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
NI LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 7.11.2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
CP_ all'intestato Tribunale l' in qualità di garante del ON di AR, al fine di conseguire il pagamento della somma di € 4.890,60, a titolo di TFR maturato per il lavoro svolto dal
9.1.2012 al 31.05.2016 alle dipendenze della posta in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale dell'8.02.2021. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver rigettato l'istanza in sede amministrativa in ragione della intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 2948, comma 5 c.c., atteso che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente (31.05.2016) e la domanda di insinuazione allo stato passivo fallimentare per il credito da TFR (15.10.2021) era vanamente decorso per intero il relativo termine quinquennale. Insistendo anche in questa sede giudiziale sulla fondatezza della eccezione di carattere preliminare concludeva per la reiezione delle domande attoree con il favore delle spese.
3. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
4. L'eccezione sollevata dall' sollecita il Tribunale ad una brevissima riflessione sulla CP_3 qualificazione giuridica della natura del credito vantata dal lavoratore-creditore insoddisfatto CP_ nei confronti del ON di AR istituito presso l' e sul rapporto giuridico esistente tra l' stesso e il datore di lavoro insolvente nei confronti del credito medesimo. CP_3
A tal riguardo non sembra inutile richiamare l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema
CO (ex plurimis Cass. 4183/2006; conf. N. 12971/2014; 6480/2015, 26819/2016) secondo cui l'obbligazione del ON di AR ha ad oggetto una prestazione previdenziale che deve considerarsi indipendente e differente dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
“L'intervento del ON di AR istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei CP_1 casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del
1982” (così, da ultimo, in continuità con orientamento consolidato, Cass. n. 1861/2022).
2 Tale natura previdenziale viene fatta discendere dall'applicabilità dell'art. 152 disp. att. ai procedimenti aventi ad oggetto i crediti nei confronti del ON, dalla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e dalla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi.
Affermata la natura autonoma del credito previdenziale che il lavoratore fa valere nei confronti CP_ del ON di AR dell' e dunque la differente natura delle obbligazioni facenti capo rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto gestore del ON, la Suprema CO supera anche il proprio precedente orientamento che ricostruiva in termini di solidarietà passiva il rapporto tra tali soggetti. CP_ Su tale punto gli ermellini hanno avuto modo di chiarire che l'accollo ex lege da parte dell' dell'obbligazione di cui è titolare passivo il datore di lavoro non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art. 1275 c.c. ma esprime solo il significato complessivo dell'intento del legislatore consistente, appunto, nell'accollare al fondo un'obbligazione corrispondente solo nel contenuto
(determinato per relationem), e non nella natura giuridica, a quella gravante sul datore di lavoro.
Si è, dunque, al cospetto non di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni aventi diversa natura.
Abbandonando, quindi, gli orientamenti espressi in precedenza su tale questione -secondo i quali l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del ON al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione retributiva- e negando continuità alla ricostruzione dei rapporti in termini di solidarietà, quindi, la CO giunge alla conclusione che CP_ l' richiesto di pagare dal lavoratore insoddisfatto, non può, secondo le regole stabilite in ambito di obbligazioni solidali, contestare la esistenza e l'ammontare del credito retributivo ma deve limitarsi a verificare la sussistenza dell'unico presupposto dell'obbligazione del ON e, cioè, dell'avvenuto accertamento, nei modi tassativamente stabiliti dalla legge, di un credito del lavoratore nei confronti del datore (tra le altre Cass. 27917/2005, 12971/2014).
Alla luce di tali principi, che questo Tribunale ritiene di condividere pienamente, si può affermare, quindi, che con riferimento alla domanda avanzata dal lavoratore nei confronti del CP_ ON di AR per ottenere le somme spettanti a titolo di TFR e retribuzioni mensili
(rimaste insoddisfatte a causa dell'insolvenza del datore di lavoro), l' non può CP_3 contrapporre le eccezioni riferibili alla originaria obbligazione retributiva facente capo al datore di lavoro, ma solo quelle riconducibili alla obbligazione previdenziale ad esso facente capo e
3 nei termini e per le ragioni previste dalla legge n. 297/1982 (per quanto concerne il credito da
T.F.R.) e dal D.lgs n. 80/1992 (per quanto concerne il credito da mensilità retributive).
Per quanto, in particolare, concerne la prescrizione di tali crediti previdenziali il parametro normativo applicabile richiama il termine quinquennale generale con riferimento al credito da
TFR e un termine “speciale” annuale con riferimento ai crediti da retribuzione mensile.
Come chiarito dalla Cassazione in varie pronunce tali termini devono necessariamente iniziare a decorrere dal verificarsi dei presupposti previsti dalle citate leggi per poter presentate CP_ domanda nei confronti del ON di AR (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 97
L.F), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore CP_1 nei confronti del ON di AR (Cass. 27917/2005, 12971/2014).
Con orientamento ormai consolidato, invero, la S.C. (ex plurimis, ord. Sez. L., n. 12971/2014) ha posto il seguente principio di diritto: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la CP_1 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del ON di garanzia”.
CP_
5. Alla stregua delle esposte considerazioni deve concludersi che, nel caso di specie, l' non avrebbe potuto eccepire la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla parte ricorrente nei confronti del precedente datore di lavoro, ma avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per accedere alle prestazioni del ON.
4 Orbene dalla documentazione in atti tali presupposti possono dirsi sussistenti così come può da essa rilevarsi che alcuna prescrizione, nei termini valevoli per le pretese nei confronti del
ON, risultava maturata alla data della presentazione della domanda amministrativa nei CP_ confronti dell' dalla parte ricorrente.
Invero, come in precedenza visto, quest'ultimo ha prodotto la documentazione attestante l'insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ed il modulo SR52 sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale
Inoltre, attesa la data del deposito dello stato passivo (24.02.2022) e quella della domanda CP_ avanzata dal ricorrente nei confronti dell' –ON di (6.07.2022), alcuna CP_4 prescrizione quinquennale può dirsi maturata in base ai rilievi che precedono.
In merito alla durata quinquennale del predetto termine prescrizionale, è vero che la sentenza della Cass. n. 10824/2015 afferma espressamente che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine CP_1 rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del ON di garanzia è quella ordinaria
(decennale)”; ma è appena il caso di sottolineare che il giudice di legittimità, in quel caso, si è pronunciato su una vicenda antecedente all'introduzione, per effetto dell'art. 38, comma 1, lett.
d), n. 2, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, dell'art. 47bis del d.P.R.
639/1970 che così, innovativamente, ha disposto:
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Vi rientra anche la prestazione in esame (salva l'applicazione del meccanismo di “riduzione” ex art. 252 disp. att. c.c.); l'art. 24, comma 1, L. 88/1989, cui si rimanda include, infatti, anche il “ON di garanzia per il trattamento di fine rapporto” tra le gestioni fuse, con decorrenza
1.1.1989, nell'unica gestione denominata “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
5 L'intento perseguito dal legislatore era, invero, quello di ricondurre a tendenziale unità i termini di prescrizione dei diritti in materia previdenziale prima di allora variamente differenziati.
Dunque, per effetto della riforma, il diritto in questione si prescrive in cinque anni e la prescrizione “è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui
l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso di insolvenza) il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l' (così, in Cass. 14091/2001). CP_1
6. Per tutte le superiori considerazioni la domanda merita pieno accoglimento e deve, quindi, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere dal ON di AR dell' il CP_1 trattamento di fine rapporto non erogato dal datore di lavoro pari ad € 4.890,60 o, più esattamente, la prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato, al lordo delle ritenute di legge (richiamandosi, sul punto, il consolidato orientamento secondo cui -Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n.
12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852, n. 25016/2017- le prestazioni a carico del ON di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' CP_1 debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo -non potendo l' operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo CP_1 effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di CP_1 natura fiscale;
cfr. Cass. 22516/2013, non avendo il ricorrente nulla allegato sul punto).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 3552/2022 ), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
6 - accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore Controparte_5 della parte ricorrente dell'importo maturato a titolo di TFR pari ad € 4.890,60; CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.350,00, oltre accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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