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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6243/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Emanuele Guarino Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, part. Iva e C.F. , CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Calcedonio Porzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.03.2024, il ricorrente esponeva:
- di essere stato assunto dalla società in data 02/11/2000 con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato full time, inquadrato al liv. III del CCNL Commercio –
Confcommercio con le mansioni di addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza;
- che in data 31/12/2023 il rapporto di lavoro tra le parti si interrompeva in ragione del conseguimento del ricorrente dei requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro prestava la propria attività lavorativa presso la sede di
Bacoli – scavi di Cuma;
- che la suddetta sede incardinava vera e propria dipendenza aziendale essendo costituita da un complesso di beni strumentali (uffici, scrivanie, compute, personale amministrativo) atto a qualificare la stessa come dipendenza aziendale. Ciò ai fini della competenza per territorio del Giudice adito;
- che in costanza del rapporto di lavoro percepiva gli importi come indicati in busta paga e calcolati sul corretto livello di inquadramento;
- che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro parte datoriale provvedeva alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di TFR come da busta paga di gennaio 2024;
- che nel liquidare le competenze liquidative, il resistente, arbitrariamente, ometteva la corresponsione di quanto dovuto al ricorrente a titolo di ex festività maturate e non godute né retribuite all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, che parte datoriale riportava in n. 166,59 ore (come da busta paga di gennaio 2024);
- che l'importo complessivo che gli spettava a titolo di ex festività maturate e non godute era pari ad
€ 1.964,09 (€ 11.79 paga oraria X 166,59). La paga oraria si ottiene a seguito di una semplice operazione aritmetica: paga base di € 1.981,46: 168 coefficiente orario = € 11,79;
- di essere creditore nei confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te p.t., della complessiva somma di € 1.964,09 a titolo di rateo di ex festività maturate e non godute e non retribuite come da busta paga di gennaio 2024;
Richiamato l'art. 158 del CCNL di categoria - Permessi retribuiti, il ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la CP_1 [...]
, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 02/11/2000 al 31/12/2023, Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato full time, inquadrato al liv. III del CCNL Commercio –
Confcommercio con le mansioni di addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza e che il rapporto di lavoro si interrompeva in ragione del conseguimento del ricorrente dei requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento;
2) in ragione del suddetto accertamento accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la complessiva somma di € 1.964,09 a titolo di rateo di ex festività maturate e non godute e non retribuite come da busta paga di gennaio 2024 versata in atti, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia come da conteggi sviluppati alla lettera “h” della parte in fatto del presente atto;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva parte resistente impugnando le deduzioni e difese proposte dal ricorrente ed eccependo, nel merito, che in base all'art. 5 comma 8, del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, è impossibile per i pubblici dipendenti (cui sono accumunati a mente dell'art. 1 comma 2 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 i dipendenti delle società in house) monetizzare ferie, riposi e permessi non goduti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni e pensionamento, concludendo “per il rigetto della domanda con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
Il nodo della controversia è costituito dal fatto che parte ricorrente, pensionato dal 31.12.23, chiede l'accertamento del suo diritto a percepire la somma di 1.964,09 Euro a titolo di rateo di ex festività maturate e non godute e non retribuite come da busta paga di gennaio 2024, mentre controparte oppone la natura di società in house della e l'applicabilità alla stessa dell'art. 5 comma 8, CP_1
del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, a mente del quale è impossibile per i pubblici dipendenti
(cui sono accumunati a mente dell'art. 1 comma 2 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 i dipendenti delle società in house) monetizzare ferie, riposi e permessi non goduti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni e pensionamento.
Nel merito, si rileva che parte convenuta non ha adeguatamente provato la natura di società in house della e l'applicabilità alla suddetta dell'art. 5 co. 8 del D.L.95/2012, depositando una CP_1
memoria priva di qualsiasi deduzione sul punto e non nessun altro documento idoneo ( cfr. atti).
Di contro nelle buste paga depositate da parte ricorrente ( il dato risulta anche dalla busta paga di gennaio 24 non contestata da parte convenuta) risulta la contabilizzazione delle ex festività e la cessazione del rapporto di lavoro con il pensionamento del ricorrente, ne consente la fruizione e la monetizzazione. Il calcolo del compenso, correttamente elaborato da parte ricorrente, non è stato contestato da parte convenuta e pertanto, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma 1.964,09 Euro, a titolo di ex festività maturate e non godute, oltre accessori di legge, dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di pari ad € 1.964,09 Euro, per le motivazioni sopra riportate, oltre accessori di legge dalla cessazione del rapporto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in 1030, 00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione. Napoli, 16.04.2025
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6243/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Emanuele Guarino Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, part. Iva e C.F. , CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Calcedonio Porzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.03.2024, il ricorrente esponeva:
- di essere stato assunto dalla società in data 02/11/2000 con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato full time, inquadrato al liv. III del CCNL Commercio –
Confcommercio con le mansioni di addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza;
- che in data 31/12/2023 il rapporto di lavoro tra le parti si interrompeva in ragione del conseguimento del ricorrente dei requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro prestava la propria attività lavorativa presso la sede di
Bacoli – scavi di Cuma;
- che la suddetta sede incardinava vera e propria dipendenza aziendale essendo costituita da un complesso di beni strumentali (uffici, scrivanie, compute, personale amministrativo) atto a qualificare la stessa come dipendenza aziendale. Ciò ai fini della competenza per territorio del Giudice adito;
- che in costanza del rapporto di lavoro percepiva gli importi come indicati in busta paga e calcolati sul corretto livello di inquadramento;
- che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro parte datoriale provvedeva alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di TFR come da busta paga di gennaio 2024;
- che nel liquidare le competenze liquidative, il resistente, arbitrariamente, ometteva la corresponsione di quanto dovuto al ricorrente a titolo di ex festività maturate e non godute né retribuite all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, che parte datoriale riportava in n. 166,59 ore (come da busta paga di gennaio 2024);
- che l'importo complessivo che gli spettava a titolo di ex festività maturate e non godute era pari ad
€ 1.964,09 (€ 11.79 paga oraria X 166,59). La paga oraria si ottiene a seguito di una semplice operazione aritmetica: paga base di € 1.981,46: 168 coefficiente orario = € 11,79;
- di essere creditore nei confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te p.t., della complessiva somma di € 1.964,09 a titolo di rateo di ex festività maturate e non godute e non retribuite come da busta paga di gennaio 2024;
Richiamato l'art. 158 del CCNL di categoria - Permessi retribuiti, il ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la CP_1 [...]
, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 02/11/2000 al 31/12/2023, Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato full time, inquadrato al liv. III del CCNL Commercio –
Confcommercio con le mansioni di addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza e che il rapporto di lavoro si interrompeva in ragione del conseguimento del ricorrente dei requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento;
2) in ragione del suddetto accertamento accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la complessiva somma di € 1.964,09 a titolo di rateo di ex festività maturate e non godute e non retribuite come da busta paga di gennaio 2024 versata in atti, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia come da conteggi sviluppati alla lettera “h” della parte in fatto del presente atto;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva parte resistente impugnando le deduzioni e difese proposte dal ricorrente ed eccependo, nel merito, che in base all'art. 5 comma 8, del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, è impossibile per i pubblici dipendenti (cui sono accumunati a mente dell'art. 1 comma 2 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 i dipendenti delle società in house) monetizzare ferie, riposi e permessi non goduti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni e pensionamento, concludendo “per il rigetto della domanda con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
Il nodo della controversia è costituito dal fatto che parte ricorrente, pensionato dal 31.12.23, chiede l'accertamento del suo diritto a percepire la somma di 1.964,09 Euro a titolo di rateo di ex festività maturate e non godute e non retribuite come da busta paga di gennaio 2024, mentre controparte oppone la natura di società in house della e l'applicabilità alla stessa dell'art. 5 comma 8, CP_1
del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, a mente del quale è impossibile per i pubblici dipendenti
(cui sono accumunati a mente dell'art. 1 comma 2 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 i dipendenti delle società in house) monetizzare ferie, riposi e permessi non goduti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni e pensionamento.
Nel merito, si rileva che parte convenuta non ha adeguatamente provato la natura di società in house della e l'applicabilità alla suddetta dell'art. 5 co. 8 del D.L.95/2012, depositando una CP_1
memoria priva di qualsiasi deduzione sul punto e non nessun altro documento idoneo ( cfr. atti).
Di contro nelle buste paga depositate da parte ricorrente ( il dato risulta anche dalla busta paga di gennaio 24 non contestata da parte convenuta) risulta la contabilizzazione delle ex festività e la cessazione del rapporto di lavoro con il pensionamento del ricorrente, ne consente la fruizione e la monetizzazione. Il calcolo del compenso, correttamente elaborato da parte ricorrente, non è stato contestato da parte convenuta e pertanto, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma 1.964,09 Euro, a titolo di ex festività maturate e non godute, oltre accessori di legge, dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di pari ad € 1.964,09 Euro, per le motivazioni sopra riportate, oltre accessori di legge dalla cessazione del rapporto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in 1030, 00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione. Napoli, 16.04.2025
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia