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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7813/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, , Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 08/05/2025 ad ore 15:00 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l'Avv. Alfredo BOZZI, in sostituzione dell'Avv. VENTURINI
FABIO, giusta verbale delega;
per il resistente Dr , in sostituzione dell'Avv. SAMUELI Controparte_2
BRUNO, giusta verbale delega.
Il G.I. pronuncia l'allegata Sentenza, dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7813/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difesi dall'Avv. Fabio VENTURINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via Montebello nr. 24;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difeso dagli Avv. CP_1 C.F._3
Bruno SAMUELI e Lara GRASSI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rho via Costantino nr. 5;
RESISTENTE OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
- che con ricorso datato 22.2.2024 i Signori e , conduttori del bene Pt_1 Pt_2
immobile sito in via Verdi nr, 6 a Bollate, di proprietà della SI CP_1
allegavano (in estrema sintesi) che, a causa di lavori straordinari fatti eseguire da quest'ultima nel locale bagno, si trovavano costretti a rimanere fuori casa per un tempo maggiore di quello inizialmente preventivato (pari a 3 gg.), a sostenere un esborso di Euro 2.544,00 per la permanenza in un alloggio sostitutivo, a subire danni patrimoniali nella misura di Euro 2.837,00, ragione per cui chiedevano la condanna della resistente al risarcimento di tali danni e di quelli non patrimoniali patiti, nonché la riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di giustizia ed, infine, la condanna al rimborso dei costi di Mediazione (Euro 244,00), dei costi sostenuti per l'assistenza in tale procedimento (Euro 2.344,80), dei costi sostenuti per le prestazioni stragiudiziali (Euro 5.274,00) e, infine, al pagamento delle spese di lite;
- che con memoria difensiva datata 27.4.2024 la SI (in estrema CP_1
sintesi) contestava le allegazioni di controparte, chiedeva, in via preliminare, di accertare la improcedibilità delle domande attoree non coincidenti con quelle proposte in Mediazione;
nel merito, di rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'an di tale domande, di ridurne il quantum in base a quanto provato e/o ritenuto di giustizia;
in via riconvenzionale (con contestuale richiesta di spostamento della udienza di discussione), di condannare i resistenti al pagamento dei canoni di locazione non versati per i mesi di Marzo 2022, Maggio 2023, nonché a rimborso delle spese accessorie dovute sino al 31.7.2022 e sino al 15.12.2023, per il complessivo importo di Euro 1.398,61, oltre interessi, nonché al rimborso delle spese legali sostenute e da sostenersi per la attività difensiva a partire dal 14.11.2022 ed, infine, al pagamento delle spese di lite;
- nel corso della udienza del 26.6.2024 (data cui la già fissata udienza veniva differita su richiesta della parte resistente, stante la proposta domanda riconvenzionale), veniva esperito un lungo tentativo di conciliazione giudiziale, che, putroppo, aveva negativo esito;
il Giudice, pertanto, si riservava di decidere sulle istanze istruttorie delle parti;
- con istanza del 5.7.2024 il difensore dei ricorrenti evidenziava che, dopo tale udienza, le parti avevano raggiunto accordo in via stragiudiziale e, pertanto, in sintonia con la resistente, chiedeva che venisse fissata udienza, a partire dal mese di
Novembre 2024, una volta entrati in funzione gli impianti di riscaldamento, così da poter compire gli accertamenti del caso sulla base della loro operatività e, quindi, verificare il buon esito della conciliazione;
- con Ordinanza riservata del 18.7.2024 il Giudice, dato atto di quanto sopra, fissava per l'eventuale prosieguo la udienza del 27.11.2024 ore 12.15 (dando atto del fatto che, in caso di mancata comparizione dei Procuratori delle Parti, sarebbe stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo);
- nel corso di tale udienza i Procuratori delle Parti chiedevano un rinvio di almeno 30 giorni per comunicare se le parti avessero già eseguito quanto concordato;
per il prosieguo veniva fissata udienza il 23.1.2025 alle ore 12.25;
- nel corso di tale udienza i Procuratori delle Parti evidenziavano che la SI aveva: versato ai Signori e l'importo di Euro 4.500,00 in linea CP_1 Pt_1 Pt_2
capitale e di Euro 1.000,00, oltre accessori, per spese, in esecuzione dello accordo stragiudiziale del 12.7.2024; aveva rifatto l'impianto di riscaldamento, come previsto in transazione;
che il consulente dei Signori e , tuttavia, non riteneva Pt_1 Pt_2
soddisfacente il nuovo impianto.
Il Giudice invitava i Procuratori delle Parti a formulare le proprie richieste ai fini del prosieguo del processo.
La difesa di parte ricorrente chiedeva di poter depositare la relazione di tale consulente, l'ammissione delle prove articolate in atti e l'esperimento di una C.T.U. sullo impianto installato, ritenuto non adeguato.
La difesa di parte resistente, rilevato come l'accordo transattivo del mese di Luglio
2024, fosse stato eseguito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, sottolineando come ogni questione relativa alle modalità di esecuzione dello stesso fosse estranea al presente giudizio, chiedendo, in via principale, che venisse fissata l' udienza per la discussione finale. La difesa di parte ricorrente rilevava che la transazione prevedeva la prosecuzione della causa in caso di inadempimento da parte di una delle parti;
-con Ordinanza riservata del 29.4.2024 il Giudice fissava udienza il 7.5.2025 per visionare l'accordo transattivo e per l'ulteriore corso;
- esperito l'incombente nel corso di tale udienza, con prosecuzione della discussione finale, la causa è stata decisa in data odierna, dandosi lettura della Sentenza.
Rilevato:
- che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in data 12.7.2024 e che lo stesso
è stato eseguito;
- che, pertanto, è cessata la materia del contendere;
- che ogni questione relativa all'eventuale non corretta esecuzione della transazione è estranea la presente giudizio, che riguarda le domande formulate negli atti introduttivi del giudizio;
- che, in ogni caso, anche a voler ipoteticamente diversamente ritenere, non risulta la parte ritenutasi adempiente ( ) abbia inoltrato a controparte ( , Parte_3 CP_1
ritenuta inadempiente, una dichiarazione scritta indicativa della volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art. 10 della transazione, provvedendo altresì a restituire, entro 7 giorni, quanto percepito, oltre ad interessi legali;
che le spese del presente giudizio, tenuto conto degli accordi intercorsi tra le parti in via stragiudiziale, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Milano, così deciso in data 8 Maggio 2025
Il Giudice
Dr Francesca Maria Ferruta