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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19339 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale delle Repubblica presso la Corte d’appello di Roma nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] avverso la sentenza del 11/02/2026 del Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/02/2026, il Tribunale di Civitavecchia applicava, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a XXXXXXXXXXXXXXXX la pena di due mesi di reclusione ed € 334,00 di multa per il reato di truffa aggravata dall’avere commesso il fatto a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l’altrui identificazione ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale aumento in continuazione rispetto alla pena che era stata irrogata all’XXXXXX con la sentenza del 30/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 08/11/2025. 2. Avverso l’indicata sentenza del 11/02/2026 del Tribunale di Civitavecchia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 640- quater e 322 cod. pen., per avere il Tribunale di Civitavecchia omesso di disporre la confisca del profitto del suddetto reato di truffa aggravata, ovvero, nel caso di impossibilità della Penale Sent. Sez. 2 Num. 19339 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/04/2026 stessa, di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente a tale profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo è fondato.
2. Si deve anzitutto affermare l’ammissibilità del ricorso. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – stabilisce che «[i]l pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Con la sentenza “Savin”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno peraltro affermato il principio secondo cui la sentenza di “patteggiamento” che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che si tratti di misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tale caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [...], Rv. 279348-03). Da ciò l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che contenga l’indicata lacuna dell’omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, atteso che, con esso, è legittimamente denunciato un vizio di violazione di legge della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
3. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato nel merito. Nella specie, sussistevano infatti i presupposti per disporre la confisca obbligatoria, a norma del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di truffa aggravata, ai sensi del n.
2-ter) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., dall’avere commesso il fatto a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l’altrui identificazione. Misura la quale è stata indebitamente omessa dal Tribunale di Civitavecchia nell’accogliere la richiesta di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, come si è detto, per effetto della menzionata omissione, si è determinata una violazione di legge in punto di mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, prevista dal combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., il quale stabilisce l’obbligatorietà della stessa applicazione nel caso di “patteggiamento” per il reato di truffa aggravata ai sensi del n.
2-ter) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen.
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessa statuizione di confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di confisca e 2 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così è deciso, 30/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/02/2026, il Tribunale di Civitavecchia applicava, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a XXXXXXXXXXXXXXXX la pena di due mesi di reclusione ed € 334,00 di multa per il reato di truffa aggravata dall’avere commesso il fatto a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l’altrui identificazione ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale aumento in continuazione rispetto alla pena che era stata irrogata all’XXXXXX con la sentenza del 30/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 08/11/2025. 2. Avverso l’indicata sentenza del 11/02/2026 del Tribunale di Civitavecchia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 640- quater e 322 cod. pen., per avere il Tribunale di Civitavecchia omesso di disporre la confisca del profitto del suddetto reato di truffa aggravata, ovvero, nel caso di impossibilità della Penale Sent. Sez. 2 Num. 19339 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/04/2026 stessa, di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente a tale profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo è fondato.
2. Si deve anzitutto affermare l’ammissibilità del ricorso. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – stabilisce che «[i]l pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Con la sentenza “Savin”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno peraltro affermato il principio secondo cui la sentenza di “patteggiamento” che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che si tratti di misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tale caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [...], Rv. 279348-03). Da ciò l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che contenga l’indicata lacuna dell’omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, atteso che, con esso, è legittimamente denunciato un vizio di violazione di legge della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
3. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato nel merito. Nella specie, sussistevano infatti i presupposti per disporre la confisca obbligatoria, a norma del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di truffa aggravata, ai sensi del n.
2-ter) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., dall’avere commesso il fatto a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l’altrui identificazione. Misura la quale è stata indebitamente omessa dal Tribunale di Civitavecchia nell’accogliere la richiesta di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, come si è detto, per effetto della menzionata omissione, si è determinata una violazione di legge in punto di mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, prevista dal combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., il quale stabilisce l’obbligatorietà della stessa applicazione nel caso di “patteggiamento” per il reato di truffa aggravata ai sensi del n.
2-ter) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen.
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessa statuizione di confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di confisca e 2 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così è deciso, 30/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3