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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 989/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 989/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Memola
APPELLANTE
E
e generalizzati in atti CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mariano
APPELLATI
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta
1 APPELLATO
OGGETTO: Badante. Accertamento della subordinazione. Domanda di condanna al relativo trattamento retributivo. Onere della prova
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, nel presente giudizio ha proposto Parte_1
tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Nola, resa in funzione di Giudice del Lavoro, n. 656/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, che aveva rigettato il ricorso con il quale la ricorrente deduceva di aver svolto ininterrottamente dagli inizi del mese di novembre 2009 fino al 13.10.20 mansioni di badante (riconducibili al livello CS del CCNL di settore) a favore della sig.ra , affetta da alzheimer e madre degli odierni Persona_1
convenuti dai quali era stata assunta e da cui riceveva direttive e retribuzione.
In particolare la , nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Pt_1
deduceva altresì di aver lavorato, durante l'intercorso rapporto, nei giorni e con gli orari indicati in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,00 e poi, dal 2011 anche il sabato dalle 9,00 alle 13,00), senza percepire le spettanze retributive di fine rapporto, indennità sostitutiva di ferie non godute, le differenze per lavoro ordinario e straordinario conformemente al CCNL di settore;
concludendo in quella sede per l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e condanna dei convenuti in solido, o separatamente, al pagamento di euro
48.251,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l' CP_3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i germani convenuti, i quali, deducendo la natura meramente CP_1
occasionale e saltuaria della collaborazione offerta dalla ricorrente in favore
2 della loro madre, contestavano la fondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' che chiedeva, nel caso di accertamento di un CP_3
rapporto di lavoro subordinato, che parte datoriale fosse condannata alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver fatto, a giudizio della Difesa, buon governo dei principi che regolano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, avendole erroneamente ritenute insufficienti a sorreggere la pretesa azionata. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande proposte nel primo grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata che ha resistito all'avverso dedotto concludendo nel merito per il rigetto del gravame con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Si è costituito altresì l appellato rinnovando le conclusioni rassegnate CP_4
in primo grado.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Nei motivi di appello che per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente è censurata la sentenza impugnata sotto il profilo dell' “error in judicando” inerente all'assunto malgoverno dei principi che regolano la valutazione delle prove raccolte.
2. Dall'esame degli atti emerge che, in primo grado, il tema d'indagine verteva sull'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
3 subordinato, a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di badante, riconducibili al livello CS del CCNL di settore, in favore di Per_1
(madre, deceduta, degli appellati germani .
[...] CP_1
È appena il caso di ricordare che è, altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C.
(Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
In tale ambito, poi, la S.C. riconosce la peculiarità del rapporto di lavoro domestico, precisando che il lavoro di badante o di tipo domestico è solitamente di carattere subordinato, per le stesse caratteristiche del rapporto, salvo prova contraria (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.7.2017 n. 17093), il che non toglie che sia da preventivamente provare la sussistenza di un rapporto.
Correttamente il giudice di prima istanza ha, tenuto conto degli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere vagliato la vacuità dei contenuti della prova testimoniale nella specie espletata (giudizio condiviso da questa
Corte), è pervenuto ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, tenuto conto in particolar modo che i resistenti nelle difese svolte sin dal primo grado di giudizio, non hanno negato in radice la collaborazione offerta dalla ricorrente nell'assistenza della loro madre, ma ne hanno evidenziato la natura
4 meramente occasionale e saltuaria, circoscrivendola a taluni precisi periodi dell'anno e saltuarie attività, tutte retribuite.
E, invero, dalle dichiarazioni dei propalanti, come verificato da questa Corte,
è dato desumere un quadro indiziario compatibile con una ricostruzione del rapporto in termini di collaborazione saltuaria e non continuativa.
Correlando, dunque, l'esposizione dei testi e la documentazione versata in atti, ai motivi di appello, va evidenziato che la dichiarata presenza della lavoratrice sul luogo di lavoro, ed il compimento delle attività documentate
(ad esempio ritiro di farmaci) non contestata da parte resistente, è ben compatibile anche con le forme della collaborazione autonoma, e non è di per sé indice rilevatore sufficiente della subordinazione.
I due testi escussi per parte ricorrente, e strettamente legati alla Tes_1 Tes_2
stessa ricorrente, si sono limitati ad affermare di aver spesso accompagnato la predetta (la prima al rientro in alcuni giorni della settimana, il secondo all'andata sempre in alcuni giorni della settimana) e qualche volta di averla anche vista lavorare all'interno dell'abitazione (non si comprende poi in quale misura significativa, non essendo certo normale che chi vada a svolgere una prestazione in casa d'altri possa portare con sé un'amica che stia lì ad osservare le modalità lavorative o addirittura ad aiutare); rendendo per quanto riguarda la prima teste anche dichiarazioni più ampie rispetto a quanto dedotto dalla stessa ricorrente nel libello introduttivo del giudizio di primo grado.
Ora, fermo che i testi predetti non sono certo incapaci di testimoniare, essi comunque risultano avere uno stretto legame con la parte che ha agito, per cui, come ci ricorda la S.C. (cfr., Cass., II, 17.2.2020 n. 3849) la veridicità della deposizione deve essere valutata dal Giudice alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti
5 ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Orbene, il primo Giudice ha ritenuto scarsamente attendibili i testi addotti da parte ricorrente e la Corte condivide la sostanza di una tale ricostruzione.
In ogni caso, anche a prescindere da ogni considerazione sull'attendibilità, i testi di parte ricorrente hanno fornito elementi oggettivamente labili, che tutt'al più dimostrano che un rapporto vi sia stato, ma non con l'intensità dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie i profili soggettivi si combinano con quelli oggettivi, nel senso che la precisata posizione delle parti va correlata a un contenuto oggettivamente insufficiente e vagamente indiziario delle dichiarazioni rese, con indicazioni, in assenza di prova contraria, inevitabilmente discontinue del preteso rapporto di lavoro.
All'opposto i testi addotti da parte resistente, analogamente, hanno confermato la presenza saltuaria e occasionale della ricorrente.
Quanto all'istruttoria orale, è opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni, invece che di altri, e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28
6 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n.
1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione delle ragioni della decisione, fondata su una valutazione probatoria che, al di là della ritenuta univocità delle risultanze, presenta sempre margini di oggettiva opinabilità, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 989/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Memola
APPELLANTE
E
e generalizzati in atti CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mariano
APPELLATI
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta
1 APPELLATO
OGGETTO: Badante. Accertamento della subordinazione. Domanda di condanna al relativo trattamento retributivo. Onere della prova
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, nel presente giudizio ha proposto Parte_1
tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Nola, resa in funzione di Giudice del Lavoro, n. 656/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, che aveva rigettato il ricorso con il quale la ricorrente deduceva di aver svolto ininterrottamente dagli inizi del mese di novembre 2009 fino al 13.10.20 mansioni di badante (riconducibili al livello CS del CCNL di settore) a favore della sig.ra , affetta da alzheimer e madre degli odierni Persona_1
convenuti dai quali era stata assunta e da cui riceveva direttive e retribuzione.
In particolare la , nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Pt_1
deduceva altresì di aver lavorato, durante l'intercorso rapporto, nei giorni e con gli orari indicati in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,00 e poi, dal 2011 anche il sabato dalle 9,00 alle 13,00), senza percepire le spettanze retributive di fine rapporto, indennità sostitutiva di ferie non godute, le differenze per lavoro ordinario e straordinario conformemente al CCNL di settore;
concludendo in quella sede per l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e condanna dei convenuti in solido, o separatamente, al pagamento di euro
48.251,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l' CP_3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i germani convenuti, i quali, deducendo la natura meramente CP_1
occasionale e saltuaria della collaborazione offerta dalla ricorrente in favore
2 della loro madre, contestavano la fondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' che chiedeva, nel caso di accertamento di un CP_3
rapporto di lavoro subordinato, che parte datoriale fosse condannata alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver fatto, a giudizio della Difesa, buon governo dei principi che regolano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, avendole erroneamente ritenute insufficienti a sorreggere la pretesa azionata. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande proposte nel primo grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata che ha resistito all'avverso dedotto concludendo nel merito per il rigetto del gravame con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Si è costituito altresì l appellato rinnovando le conclusioni rassegnate CP_4
in primo grado.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Nei motivi di appello che per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente è censurata la sentenza impugnata sotto il profilo dell' “error in judicando” inerente all'assunto malgoverno dei principi che regolano la valutazione delle prove raccolte.
2. Dall'esame degli atti emerge che, in primo grado, il tema d'indagine verteva sull'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
3 subordinato, a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di badante, riconducibili al livello CS del CCNL di settore, in favore di Per_1
(madre, deceduta, degli appellati germani .
[...] CP_1
È appena il caso di ricordare che è, altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C.
(Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
In tale ambito, poi, la S.C. riconosce la peculiarità del rapporto di lavoro domestico, precisando che il lavoro di badante o di tipo domestico è solitamente di carattere subordinato, per le stesse caratteristiche del rapporto, salvo prova contraria (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.7.2017 n. 17093), il che non toglie che sia da preventivamente provare la sussistenza di un rapporto.
Correttamente il giudice di prima istanza ha, tenuto conto degli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere vagliato la vacuità dei contenuti della prova testimoniale nella specie espletata (giudizio condiviso da questa
Corte), è pervenuto ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, tenuto conto in particolar modo che i resistenti nelle difese svolte sin dal primo grado di giudizio, non hanno negato in radice la collaborazione offerta dalla ricorrente nell'assistenza della loro madre, ma ne hanno evidenziato la natura
4 meramente occasionale e saltuaria, circoscrivendola a taluni precisi periodi dell'anno e saltuarie attività, tutte retribuite.
E, invero, dalle dichiarazioni dei propalanti, come verificato da questa Corte,
è dato desumere un quadro indiziario compatibile con una ricostruzione del rapporto in termini di collaborazione saltuaria e non continuativa.
Correlando, dunque, l'esposizione dei testi e la documentazione versata in atti, ai motivi di appello, va evidenziato che la dichiarata presenza della lavoratrice sul luogo di lavoro, ed il compimento delle attività documentate
(ad esempio ritiro di farmaci) non contestata da parte resistente, è ben compatibile anche con le forme della collaborazione autonoma, e non è di per sé indice rilevatore sufficiente della subordinazione.
I due testi escussi per parte ricorrente, e strettamente legati alla Tes_1 Tes_2
stessa ricorrente, si sono limitati ad affermare di aver spesso accompagnato la predetta (la prima al rientro in alcuni giorni della settimana, il secondo all'andata sempre in alcuni giorni della settimana) e qualche volta di averla anche vista lavorare all'interno dell'abitazione (non si comprende poi in quale misura significativa, non essendo certo normale che chi vada a svolgere una prestazione in casa d'altri possa portare con sé un'amica che stia lì ad osservare le modalità lavorative o addirittura ad aiutare); rendendo per quanto riguarda la prima teste anche dichiarazioni più ampie rispetto a quanto dedotto dalla stessa ricorrente nel libello introduttivo del giudizio di primo grado.
Ora, fermo che i testi predetti non sono certo incapaci di testimoniare, essi comunque risultano avere uno stretto legame con la parte che ha agito, per cui, come ci ricorda la S.C. (cfr., Cass., II, 17.2.2020 n. 3849) la veridicità della deposizione deve essere valutata dal Giudice alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti
5 ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Orbene, il primo Giudice ha ritenuto scarsamente attendibili i testi addotti da parte ricorrente e la Corte condivide la sostanza di una tale ricostruzione.
In ogni caso, anche a prescindere da ogni considerazione sull'attendibilità, i testi di parte ricorrente hanno fornito elementi oggettivamente labili, che tutt'al più dimostrano che un rapporto vi sia stato, ma non con l'intensità dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie i profili soggettivi si combinano con quelli oggettivi, nel senso che la precisata posizione delle parti va correlata a un contenuto oggettivamente insufficiente e vagamente indiziario delle dichiarazioni rese, con indicazioni, in assenza di prova contraria, inevitabilmente discontinue del preteso rapporto di lavoro.
All'opposto i testi addotti da parte resistente, analogamente, hanno confermato la presenza saltuaria e occasionale della ricorrente.
Quanto all'istruttoria orale, è opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni, invece che di altri, e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28
6 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n.
1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione delle ragioni della decisione, fondata su una valutazione probatoria che, al di là della ritenuta univocità delle risultanze, presenta sempre margini di oggettiva opinabilità, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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