Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4943/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LOCATELLI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Pavia, C.so Mazzini n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 08/09/2012, (atto n.74, parte
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Casa coniugale.
La casa coniugale, in comproprietà pro indiviso tra i coniugi nella misura del 50%, viene assegnata alla moglie, la quale vi continuerà a vivere.
Il marito se ne è già allontanato, asportando tutti i suoi effetti personali ed i suoi beni, trasferendosi in 27100 - Pavia (PV), Via Verdi 10, ove sposterà la propria residenza anagrafica.
3. Trasferimento della quota di ½ del diritto di proprietà della casa coniugale.
Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5, catastalmente censita presso il predetto Comune come segue:
- fg. A/4, mapp. 692 sub. 7, cat. A/2, classe 01, consistenza 6,5 vani, RCE 352,48;
- fg. A/4, mapp. 692 sub. 5, cat. C/6, classe 01, consistenza 37 mq, RCE 63,06.
Le spese e gli oneri di cessione saranno a carico della moglie.
Tale cessione avverrà a definizione dei rapporti patrimoniali di dare e avere intercorsi tra marito e moglie in costanza di matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Trattandosi di trasferimento immobiliare tra coniugi in sede di separazione, esso godrà dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, in forza delle previsioni dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e s.m.i. e della sentenza n. 154 del 10/05/1999 emanata dalla
Corte Costituzionale.
L'immobile verrà trasferito libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato dai ricorrenti con la Banca “Crédit Agricole Italia S.p.A.” (già “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza”) per l'acquisto della prima casa (doc. 3), oggetto di accollo tra i coniugi, come specificato al punto 4 che segue.
4. Accollo del mutuo relativo alla casa coniugale.
La moglie (accollante) continuerà a pagare, dal trasferimento di cui al punto 3 che precede sino all'estinzione dell'obbligazione, le rate residue del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi, a rogito Notaio del 28/06/2013 (Rep. 107421 / Racc. 31563), con la Banca “Crédit Persona_1
Agricole Italia S.p.A.” (già “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza”) (cit. doc. 3), liberando così il marito (accollato) dagli impegni assunti verso la banca (accollataria).
Si precisa che gli odierni ricorrenti hanno rinegoziato con la Banca “Crédit Agricole Italia
S.p.A.”(già “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza”) il mutuo ipotecario (cit. doc. 3).
Il conto corrente cointestato tra marito e moglie, sinora utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario, verrà intestato esclusivamente alla moglie.
5. Affidamento dei figli minori.
I figli minori, e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_2 Per_3 quali si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni più importanti nell'interesse dei medesimi (educazione, istruzione, salute, sport), tenuto conto delle loro aspirazioni, capacità
pag. 2 di 6 e inclinazioni naturali, assumendo, invece, autonomamente quelle ordinarie afferenti alla quotidianità nei periodi in cui ciascuno avrà i minori presso di sé.
6. Collocamento dei figli minori.
I figli minori vengono collocati, in modo paritetico, presso entrambi i genitori, con suddivisione egualitaria dei tempi di permanenza dei medesimi presso il padre e presso la madre, secondo il regime di visita di seguito illustrato.
7. Regime di visita dei figli minori.
e trascorreranno: Per_2 Per_3
- i giorni feriali della settimana: il lunedì e il mercoledì con il padre;
il martedì, il giovedì e il venerdì con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- i fine settimana: in via alternata con il padre o con la madre, indicativamente dal sabato mattina al lunedì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- i compleanni ( 12/12/2014; : 27/10/2019): con entrambi i genitori, Per_2 Per_3 pernottando ad anni alterni a casa del padre o della madre, salvo diverso accordo tra loro, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le vacanze natalizie: Natale e Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre (se a
Natale staranno con la madre, a Capodanno staranno con il padre e viceversa) e ad anni alterni anche le relative settimane, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le vacanze pasquali: Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre o con il padre
(se a Pasqua staranno con la madre, il lunedì dell'Angelo staranno con il padre e viceversa), e così anche la relativa settimana di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le altre festività nazionali: in via alternata con la madre o con il padre, salvo diverso accordo tra loro, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze scolastiche ed extra- scolastiche dei minori;
- le vacanze estive: dalla chiusura alla riapertura delle scuole, in uguale misura con il padre e con la madre, i quali si accorderanno, di volta in volta, entro il 30/04 di ogni anno, per trascorrere con i figli almeno due settimane consecutive ciascuno, con facoltà di entrambi di trascorrerne anche una terza non consecutiva, salvo diverso accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori.
pag. 3 di 6 I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicare, preventivamente, i periodi, i luoghi e gli indirizzi in cui si recheranno con i figli in vacanza e a consentire la comunicazione giornaliera degli stessi con l'altro genitore, quando terrà loro presso di sé.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori.
8. Mantenimento del coniuge.
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
9. Mantenimento dei figli minori.
Stante il collocamento paritario dei minori con il padre e con la madre, ciascun genitore si impegna al mantenimento diretto dei figli minori per il tempo in cui avrà i medesimi presso di sé nei periodi di rispettiva permanenza.
10. Assegno unico universale per i figli a carico.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sia percepito dalla madre.
11. Spese extra-mantenimento per i figli minori.
Entrambi i genitori si impegnano a ripartirsi, nella misura del 80% la madre e del 20% il padre, le spese extra-mantenimento per i minori (es: mediche, scolastiche e sportive), di cui al
Protocollo n. 2323/2016 nato dall'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.
La deduzione e la detrazione ai fini Irpef delle sopra citate spese extra-mantenimento per i figli sarà effettuata secondo le percentuali sopra indicate (80% la madre e 20% il padre) tra i genitori,
i quali si impegnano a utilizzare il codice fiscale dei minori per ogni spesa a loro riferita.
12. Documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i minori.
13. Autovettura e animali domestici.
- L'autovettura “Opel Combo Life”, targata FR486NG, rimane intestata al marito.
- Il motociclo “Honda FJS600A”, targato DV89914, rimane anch'esso intestato al marito.
Il cane di famiglia resta al marito, il quale continuerà a sostenere i costi ad esso relativi.
14. Spese legali.
I coniugi concordano di ripartirsi, nella misura del 50% ciascuno, le spese del presente procedimento.
15. Decorrenza degli accordi.
pag. 4 di 6 I coniugi concordano che tutte le previsioni oggetto dell'accordo raggiunto avranno decorrenza dal deposito del presente ricorso avanti al Tribunale di Pavia”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione pag. 5 di 6 degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, sposati in Pavia il giorno 08/09/2012, con atto trascritto presso i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.74, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 05.02.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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