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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2024, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 932/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 932/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TROMBATORE SALVATORE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione del febbraio 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di aver eseguito in suo favore la fornitura di materiale edile e di aver emesso le CP_1
fatture nn. 248/A, 250/A, 252/A, 268/A e 278/A del 2017 in favore della Controparte_2
su richiesta del convenuto. Ha inoltre dedotto che le dette fatture sono rimaste
[...]
impagate e che, per tale motivo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 477/2019 e ha avviato l'esecuzione nei confronti della ma che l'esecuzione è stata vana. Controparte_2
Per tale motivo ha agito in giudizio nei confronti di , in qualità di “unico e vero Controparte_1
acquirente della merce”, al fine di ottenere una condanna al pagamento delle fatture già azionate con il decreto ingiuntivo n. 477/2019 e il rimborso delle spese legali così come liquidate in detto decreto.
Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la discussione e decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito la domanda è infondata.
Ebbene nel caso di specie, come dedotto dalla stessa società attrice, si è già formato un titolo giudiziale in ordine alla esistenza del credito di cui alle fatture nn. 248/A, 250/A, 252/A, 268/A e 278/A del 2017
e in ordine al fatto che tale credito è vantato dalla nei confronti di Parte_1
Controparte_2
Pertanto una eventuale pronuncia che accertasse che per le medesime prestazioni oggetto delle suddette fatture il debitore è sarebbe in contrasto con il giudicato già formatosi e permetterebbe Controparte_1
all'attore di avere due titoli esecutivi per il medesimo credito nei confronti di soggetti differenti.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l'attore avesse agito in giudizio nei confronti di in Controparte_1
qualità di socio attesa la particolare disciplina della responsabilità dei soci delle società in accomandita semplice.
pagina 2 di 3 La domanda va dunque rigettata.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 20/11/2024
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 932/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TROMBATORE SALVATORE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione del febbraio 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di aver eseguito in suo favore la fornitura di materiale edile e di aver emesso le CP_1
fatture nn. 248/A, 250/A, 252/A, 268/A e 278/A del 2017 in favore della Controparte_2
su richiesta del convenuto. Ha inoltre dedotto che le dette fatture sono rimaste
[...]
impagate e che, per tale motivo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 477/2019 e ha avviato l'esecuzione nei confronti della ma che l'esecuzione è stata vana. Controparte_2
Per tale motivo ha agito in giudizio nei confronti di , in qualità di “unico e vero Controparte_1
acquirente della merce”, al fine di ottenere una condanna al pagamento delle fatture già azionate con il decreto ingiuntivo n. 477/2019 e il rimborso delle spese legali così come liquidate in detto decreto.
Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la discussione e decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito la domanda è infondata.
Ebbene nel caso di specie, come dedotto dalla stessa società attrice, si è già formato un titolo giudiziale in ordine alla esistenza del credito di cui alle fatture nn. 248/A, 250/A, 252/A, 268/A e 278/A del 2017
e in ordine al fatto che tale credito è vantato dalla nei confronti di Parte_1
Controparte_2
Pertanto una eventuale pronuncia che accertasse che per le medesime prestazioni oggetto delle suddette fatture il debitore è sarebbe in contrasto con il giudicato già formatosi e permetterebbe Controparte_1
all'attore di avere due titoli esecutivi per il medesimo credito nei confronti di soggetti differenti.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l'attore avesse agito in giudizio nei confronti di in Controparte_1
qualità di socio attesa la particolare disciplina della responsabilità dei soci delle società in accomandita semplice.
pagina 2 di 3 La domanda va dunque rigettata.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 20/11/2024
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3