Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
In tema di termini per l'impugnazione, nel caso in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, senza indicare in dispositivo un maggiore termine derivante dalla complessità della motivazione, l'impugnazione deve essere proposta nei trenta giorni dalla notificazione all'imputato e al difensore dell'avviso di deposito della stessa, non producendosi l'effetto di ampliamento del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Commentari • 5
- 1. Autore: Nicola Pascuccihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nato nel 1988, consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con lode e menzione della Commissione. Dal 2012 collabora con la Cattedra di Diritto processuale penale della medesima Università (Prof.ssa Maria Grazia Coppetta) e con quelle degli insegnamenti opzionali afferenti. È membro della Redazione dell'opera Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, IV ed., a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2016. Nel 2016 supera l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense. Nel 2017 consegue con lode il titolo di Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, curriculum Diritto - Sviluppo, …
Leggi di più… - 2. Giulia Mantovanihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 17 luglio 2002, con la votazione di 110 e lode/110 e riconoscimento della dignità di stampa Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche: Diritto processuale penale” - Università degli Studi di Torino, qualifica conseguita in data 1° dicembre 2005 Abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguita nella sessione 2005 degli esami di avvocato presso la Corte di appello di Torino) Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino dal 2006 al 2012 – Dipartimento di Scienze giuridiche Conseguimento del Premio allo Studio Bruno Caccia 2006-2007, conferito dal Rotary Club di Torino e Area Torinese per l'attività scientifica …
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Permesso di soggiorno ‘per motivi umanitari' La norma (art. 5, c. 6, d. lgs. 286/998) 1) Istituzione: Legge 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano), Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. 2)Trasfusione nel T.U. Immigrazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1796
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 29206/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/01/2012 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19/01/2012, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/05/2005, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di simulazione di reato, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la residua imputazione di calunnia, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Ha proposto ricorso la difesa di CE IO, eccependo preliminarmente l'incostituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 10, nella parte in cui non consente l'applicazione della più favorevole disposizione in materia di prescrizione introdotta con la novella normativa nei procedimenti pendenti in grado appello. Richiamato quanto già accertato dalla Corte Costituzionale in materia, si rileva che il giudizio d'appello, introdotto a seguito della pronuncia di primo grado del 2005, è stato fissato con decreto di citazione notificato solo nel novembre 2011. La situazione descritta ha fatto sì che l'imputato ha dovuto subire gli eventi processuali ed un trattamento più sfavorevole, conseguente all'applicazione della previgente normativa più grave, senza essere in grado di incidere in alcun modo su tale evento.
Conseguentemente, pur dovendo condividersi quanto già espresso dalla giudice delle leggi in ordine alla natura di atto interruttivo della pronuncia di primo grado, si ritiene tale elemento insufficiente a giustificare la profonda diseguaglianza di trattamento in tal modo verificatasi. Si ritiene che il decorso del tempo incida sul diritto alla difesa, essendo arbitrario relegare tale possibilità al giudizio di primo grado, stante la piena possibilità di esercitare il diritto alla prova anche nel giudizio di secondo grado. Sulla base di tali considerazioni si ritiene che il mutamento legislativo intervenuto sui termini di prescrizione abbia indotto a mutare il disvalore sociale di alcune condotte, valutazione che, per il principio di eguaglianza, deve estendersi su tutti cittadini soggetti a procedimento penale, a prescindere dalla fase processuale in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Si ritiene quindi che l'interpretazione data alla nuova disposizione sia priva di ragionevolezza sotto l'aspetto dello scrutinio di costituzionalità dell'art. 3 Cost., comportando la violazione del principio del favor rei la cui tutela è prevista dall'art. 2 c.p., art. 7 CEDU e art. 15 del patto New York;
si sollecita pertanto la rimessione della questione di legittimità costituzionale sopra illustrata alla Corte Costituzionale.
3. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato. Richiamate le circostanze di fatto, che avevano visto l'odierno imputato presentare denuncia per la subita rapina di alcuni monili, poi rinvenuti indosso ad un cittadino extracomunitario che, secondo la prospettazione contenuta in denuncia, aveva chiesto del danaro per restituire gli oggetti, la Corte di merito era poi giunta alla valutazione di insussistenza dell'elemento materiale del reato ipotizzato a carico dello straniero, non soffermandosi in alcun modo sulla valutazione della consapevolezza della sua innocenza da parte del denunciante, elemento costitutivo del contestato delitto di calunnia.
4. Con ulteriore motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, mancanza ed illogicità della motivazione, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla parte civile, in assenza dei presupposti di legge. Lo straniero ingiustamente accusato aveva subito l'arresto ed in relazione a tale patimento gli era stata liquidata una somma titolo di provvisionale;
il ricorrente contesta che fosse maturato il diritto a tale liquidazione in quanto non era stata dimostrata l'entità del danno da parte del soggetto danneggiato, che costituisce l'unico elemento legittimante la liquidazione provvisoria.
In argomento il giudicante si è riferito alla notorietà del trauma post carcerazione, ignorando la presenza di istituti quali la fungibilità o la riparazione per ingiusta detenzione, tesi ad attenuare le conseguenze di tale evento, che non permettono di ritenere provata l'entità del danno, in assenza di specifiche allegazioni al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. La sentenza impugnata risulta depositata fuori termine, e la comunicazione di deposito risulta notificata all'interessato personalmente ed al suo difensore il 16/04/2012, data dalla quale decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) per la presentazione del ricorso.
Deve chiarirsi in fatto che il giudicante non individuò all'atto della pronuncia un termine maggiore per il deposito della sentenza ed, a seguito del ritardo nel deposito, la pronuncia venne comunicata agli interessati ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2. In tal caso è del tutto pacifico (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 504 del 11/12/1995, dep. 17/01/1996, imp. Onesti, Rv. 203553) che non si produca l'effetto maggiorativo del termine per impugnare, circoscritto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) all'ipotesi di fissazione di un termine da parte del giudicante conseguente al riconoscimento della complessità della motivazione, accertamento mancante nel caso di specie ove si è verificato esclusivamente un ritardo nel deposito dell'atto. Per l'effetto, il termine ultimo per il deposito dell'atto di impugnazione deve individuarsi al 16/05/2012, mentre l'adempimento risulta eseguito il successivo 30/05/2012, oltre la data ultima, così incorrendosi nella causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014