Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 11
CASS
Sentenza 27 novembre 2013

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In tema di termini per l'impugnazione, nel caso in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, senza indicare in dispositivo un maggiore termine derivante dalla complessità della motivazione, l'impugnazione deve essere proposta nei trenta giorni dalla notificazione all'imputato e al difensore dell'avviso di deposito della stessa, non producendosi l'effetto di ampliamento del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

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  • 1Autore: Nicola Pascucci
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Nato nel 1988, consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con lode e menzione della Commissione. Dal 2012 collabora con la Cattedra di Diritto processuale penale della medesima Università (Prof.ssa Maria Grazia Coppetta) e con quelle degli insegnamenti opzionali afferenti. È membro della Redazione dell'opera Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, IV ed., a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2016. Nel 2016 supera l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense. Nel 2017 consegue con lode il titolo di Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, curriculum Diritto - Sviluppo, …

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  • 2Giulia Mantovani
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 17 luglio 2002, con la votazione di 110 e lode/110 e riconoscimento della dignità di stampa Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche: Diritto processuale penale” - Università degli Studi di Torino, qualifica conseguita in data 1° dicembre 2005 Abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguita nella sessione 2005 degli esami di avvocato presso la Corte di appello di Torino) Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino dal 2006 al 2012 – Dipartimento di Scienze giuridiche Conseguimento del Premio allo Studio Bruno Caccia 2006-2007, conferito dal Rotary Club di Torino e Area Torinese per l'attività scientifica …

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    Permesso di soggiorno ‘per motivi umanitari' La norma (art. 5, c. 6, d. lgs. 286/998) 1) Istituzione: Legge 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano), Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. 2)Trasfusione nel T.U. Immigrazione: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 11
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11
Data del deposito : 27 novembre 2013

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