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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 21.11.2024, letti gli atti della causa n. 886/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Alento n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Scioli del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(CH) in via Alento n. 6, rappresenta e difesa dall'avv. Fausto Alessio Di Primio del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni di natura economica
Conclusioni della resistente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni di natura economica
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in IP Parte_1
NA il 20.7.1995 con la sig.ra (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
comune al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1995) e dal quale, in data 6.6.1996, è nata una figlia, Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
Ha chiesto altresì, che non venga previsto a suo carico alcun obbligo di mantenimento in favore della resistente.
Ha dichiarato di essere dipendente dall'alcool e dal gioco, di non avere alcun reddito da lavoro, di essere proprietario di alcuni immobili aggrediti dagli istituti di credito e di versare in condizioni di indigenza.
Ha dichiarato inoltre, che la sua separazione dalla sig.ra si è ininterrottamente protratta fin CP_1
dall'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione coniugale e che non sussistono possibilità
di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
La sig.ra si è costituita in giudizio senza opporsi alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, CP_1
ma contestando l'impossidenza dedotta dal sig. Pt_1
Ha dichiarato di aver subito reiterate aggressioni verbali da parte del ricorrente, di aver sempre svolto attività lavorativa, di non essere proprietaria di beni mobili o immobili e di essere gravata da obblighi di garanzia personale rispetto ai debiti contratti dal ricorrente.
Ha dichiarato altresì, che il sig. ha sempre omesso di versarle il contributo di mantenimento Pt_1
dell'importo di € 800,00 mensili.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione personale omologata con decreto n. 4480/2021 del 12.5.2021, all'esito del procedimento n.
408/2021 r.g. o, in subordine, che sia previsto l'obbligo a carico del sig. i versarle un assegno divorzile Pt_1
di importo pari ad € 500,00 mensili.
All'udienza del 13.11.2024, interrogate le parti e preso atto dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad una conciliazione tra loro, la causa è stata trattenuta in decisione per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, per le determinazioni istruttorie e per l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio.
Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto di questo Tribunale n. 4480/2021
del 12.5.2021, all'esito del procedimento n. 408/2021 r.g., e non essendo stata eccepita da parte resistente l'interruzione della separazione.
Deve quindi essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati dall'istruttore con separata ordinanza.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , con ricorso presentato il 24.7.2024, così decide: Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in IP NA (CH) il 20.7.1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 10, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1995;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti con separata ordinanza dal giudice istruttore.
Chieti, 21.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
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In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 21.11.2024, letti gli atti della causa n. 886/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Alento n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Scioli del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(CH) in via Alento n. 6, rappresenta e difesa dall'avv. Fausto Alessio Di Primio del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni di natura economica
Conclusioni della resistente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni di natura economica
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in IP Parte_1
NA il 20.7.1995 con la sig.ra (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
comune al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1995) e dal quale, in data 6.6.1996, è nata una figlia, Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
Ha chiesto altresì, che non venga previsto a suo carico alcun obbligo di mantenimento in favore della resistente.
Ha dichiarato di essere dipendente dall'alcool e dal gioco, di non avere alcun reddito da lavoro, di essere proprietario di alcuni immobili aggrediti dagli istituti di credito e di versare in condizioni di indigenza.
Ha dichiarato inoltre, che la sua separazione dalla sig.ra si è ininterrottamente protratta fin CP_1
dall'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione coniugale e che non sussistono possibilità
di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
La sig.ra si è costituita in giudizio senza opporsi alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, CP_1
ma contestando l'impossidenza dedotta dal sig. Pt_1
Ha dichiarato di aver subito reiterate aggressioni verbali da parte del ricorrente, di aver sempre svolto attività lavorativa, di non essere proprietaria di beni mobili o immobili e di essere gravata da obblighi di garanzia personale rispetto ai debiti contratti dal ricorrente.
Ha dichiarato altresì, che il sig. ha sempre omesso di versarle il contributo di mantenimento Pt_1
dell'importo di € 800,00 mensili.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione personale omologata con decreto n. 4480/2021 del 12.5.2021, all'esito del procedimento n.
408/2021 r.g. o, in subordine, che sia previsto l'obbligo a carico del sig. i versarle un assegno divorzile Pt_1
di importo pari ad € 500,00 mensili.
All'udienza del 13.11.2024, interrogate le parti e preso atto dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad una conciliazione tra loro, la causa è stata trattenuta in decisione per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, per le determinazioni istruttorie e per l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio.
Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto di questo Tribunale n. 4480/2021
del 12.5.2021, all'esito del procedimento n. 408/2021 r.g., e non essendo stata eccepita da parte resistente l'interruzione della separazione.
Deve quindi essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati dall'istruttore con separata ordinanza.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , con ricorso presentato il 24.7.2024, così decide: Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in IP NA (CH) il 20.7.1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 10, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1995;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti con separata ordinanza dal giudice istruttore.
Chieti, 21.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
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