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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1326/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato al Corso Meridionale,7 presso lo studio dell'avv. Ciro Gagliardi (c.f.
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante-appellato incid.
E
Controparte_1 con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva cod. fiscale ) e Sede territoriale in Napoli via Nuova P.IVA_1 P.IVA_2
Poggioreale angolo via S. Lazzaro, in persona del Regionale pro-tempore CP_2 della rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Lembo (C.F. n. CP_3 – e-mail: , giusta procura generale alle liti C.F._3 Email_2 del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Persona_1
Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. Il sottoscritto difensore dichiara che eventuali comunicazioni della cancelleria possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pec: oppure al net-fax n. Email_3
06/22798276
Appellato-appellante incid.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6451/2020, pubblicata il 16/12/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli -in funzione di giudice del lavoro - nonché appello incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc iscritto al n.r.g. 11826/2016 l'attuale appellante adiva il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , al fine di sentirsi dichiarare che ,in data 28/6/2015, in Dubai, egli aveva subito infortunio sul lavoro con conseguenze di invalidità superiori al 6% e costituzione , quindi, di rendita vitalizia nella misura pari al grado di invalidità che sarebbe stato accertato a seguito di consulenza tecnica di ufficio e, comunque ,non inferiore al 20%. Radicatosi il contraddittorio si costituiva l' che deduceva l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito ,ritenuto l'infortunio professionale coperto dalla garanzia assicurativa a carico dell' , a seguito di CP_1 espletamento di consulenza tecnica, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente, determinava nella misura del 6% il grado di invalidità riportato nell'infortunio dal ricorrente e condannava l' convenuto al pagamento del CP_1 relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13 del dec. Legs. 38/2000 e D.M. 12/7/2000, oltre al pagamento delle spese processuali . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.5.2021, deducendo la non corretta valutazione da parte dell'ausiliare nominato in prima istanza dei postumi invalidanti in particolare per aver escluso il danno da anacusia totale da un lato e parziale dall'altro, che pure era stato denunziato, valutando quale insussistente il nesso di causalità tra l'evento – infortunio ed il sintomo denunziato. Chiedeva pertanto , previa eventuale rinnovazione della CT , di accogliere per intero, la domanda proposta in primo grado ,accertando che la denunziata anacusia destra e la ipoacusia sinistra erano l'effetto dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente in Dubai il 28/6/2015, con condanna dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro al corrispondente trattamento economico in termini di rendita vitalizia, con vittoria di spese e competenze con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha CP_1 contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto .Ha poi spiegato appello incidentale censurando la sentenza in ordine al regolamento delle spese di lite liquidate a suo dire, in misura ingiusta e sproporzionata (per euro 2.500,00) , a fronte di un accoglimento solo parziale della domanda in cui si chiedeva il riconoscimento di una percentuale del 20% ed addirittura del 32% in sede di note di trattazione scritta Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova CT , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Va da subito detto che il capo della sentenza che ha riconosciuto l'infortunio per cui è causa, avvenuto all'estero ( Dubai) , coperto dalla garanzia assicurativa a carico dell' , non è stato attinto da alcuna censura o appello incidentale CP_1 per cui esso risulta incontrovertibilmente passato in giudicato .
Nel merito tuttavia l'appello principale è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. La Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado di giudizio dal dott. ,specialista in Medicina Legale. Persona_2
Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, essendo redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche e tenendo conto delle conclusioni elaborate dal CT nominato in prime cure e delle osservazioni ad esse rivolte da parte appellante. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziato e ad un approfondito esame della documentazione sanitaria in atti , accertando che l'assicurato risulta affetto da:
“Esiti di frattura dell'estremo acromiale della clavicola destra trattata con mezzi di sintesi poi rimossi. Anacusia AuD, ipoacusia neurosensoriale AuS ".
Nel contesto motivazionale il CT con dovizia di rilievi e particolari ha spiegato che “ il periziando in data 28/6/2015 subiva il trauma, oltre che a carico della spalla destra, anche del cranio - sia stato esso diretto o indiretto (colpo di frusta). Non vi è attestazione di danni e/o sintomatologia a carico dell'apparato uditivo e vestibolare fino a ben un mese dopo: è in atti una ricetta del Prof. del Per_3
31/7/2015 (che non riporta nemmeno il nome del paziente e la diagnosi) in cui vengono prescritti farmaci antivertiginosi (flunarazina) e non risultano obiettivati danni né prescritti esami volti ad approfondire la causa di una eventuale ipoacusia e, addirittura, di una anacusia monolaterale. Nella cartella di ricovero del 5/8/2015 non è fatto alcun cenno a danni uditivi. Solo il 18/9/2915 e 30/9/2015 – quindi a distanza di circa 3 mesi dall'infortunio - il periziando si è sottoposto a visite ORL riferendo ipoacusia e vertigini e venivano rilevati sospetta anacusia destra e ipoacusia neurosensoriale sinistra. Ma l'esame otologico era negativo, vi era assenza di nistagmo spontaneo e provocato e la prova della marcia era negativa. Venivano consigliati accertamenti strumentali e risulta versato in atti il meno significativo: un ecocolordoppler dei TSA. Orbene, sebbene un trauma cranico - sia diretto che indiretto - possa provocare danni dell'apparato uditivo, ciò non è dimostrabile res ipsa loquitur. Nel caso di specie l'esame obiettivo è sempre negativo, non risulta rilevato un emotimpano che avrebbe giustificato i danni, non risulta prescritta una TAC a strati sottili (non più di 1 mm) per rilevare i danni dell'orecchio medio, nonchè una eventuale frattura della rocca petrosa, che è la causa principale di ipoacusia post trauma cranico. A tal riguardo e a rigore, con riferimento a una delle motivazioni dell'appello, si osserva, en passant, che la definizione “ipoacusia e/o anacusia post-traumatica” è riservata ai danni acuti da rumore;
nel caso di specie l'ipoacusia e anacusia sarebbero dovute essere più correttamente definite “post- trauma cranico” per poi poter sostenere che gli specialisti che visitarono il periziando misero in diretta correlazione i danni uditivi con l'infortunio. Anzi, il fatto che gli specialisti non abbiano rilevato danni all'otoscopia, in particolare emotimpano, e non abbiano prescritto esami di neuroimaging depone esattamente per il contrario e cioè che l'ipoacusia non fosse post-trauma cranico” L'ausiliare nominato dalla Corte ha quindi ritenuto che non risultano soddisfatti i criteri cronologico, dell'idoneità e della continuità fenomenica per ammettere il nesso causale tra l'infortunio e l'anacusia destra con la collaterale ipoacusia neurosensoriale a sinistra.
Va ricordato che affinchè una lesione permanente sia riconosciuta conseguenza di un infortunio lavorativo è necessario che siano soddisfatti i classici cinque criteri medico legali di giudizio: cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione.
Il CT ha , pertanto , concluso che gli esiti della frattura acromiale della clavicola destra possono essere valutati, per pura analogia al cod. 226 sub b) del Dlgs 38/2000, in 6 punti percentuali alla stregua delle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000 dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CT appaiono complete , convincenti e persuasive, perché coerente con la documentazione clinica acquisita, fondate su corrette valutazioni tecniche e da ritenersi prevalenti rispetto ai rilievi formulati dall'appellante.
Non sussistono , dunque , i presupposti , per il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella già accertata nella sentenza impugnata. Alla luce delle argomentazioni sinora esposte, il gravame principale va , pertanto respinto. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dall' , lo stesso deve CP_1 essere deciso in rito con una pronuncia di improcedibilità.
Ed infatti l'appellante in via incidentale non ha fornito alcuna prova di avere attivato il procedimento di notificazione dell'appello incidentale alla parte ossia al nei cui confronti è stato spiegato;
né ha dimostrato di essere incorsa in Pt_1 decadenza per causa non imputabile né ha chiesto alcun termine per provvedere all'adempimento Le spese del presente grado di giudizio , in ragione della soccombenza reciproca vengono compensate tra le parti. Le spese di CT cedono a carico dell'appellante in solido con l' e si CP_1 liquidano come da separato decreto.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara improcedibile l'appello incidentale;
c)compensa tra le parti le spese del grado;
d) pone le spese di CT –liquidate con separato decreto – in solido a carico di parte appellante e dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 9.12.2024
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1326/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato al Corso Meridionale,7 presso lo studio dell'avv. Ciro Gagliardi (c.f.
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante-appellato incid.
E
Controparte_1 con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva cod. fiscale ) e Sede territoriale in Napoli via Nuova P.IVA_1 P.IVA_2
Poggioreale angolo via S. Lazzaro, in persona del Regionale pro-tempore CP_2 della rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Lembo (C.F. n. CP_3 – e-mail: , giusta procura generale alle liti C.F._3 Email_2 del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Persona_1
Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. Il sottoscritto difensore dichiara che eventuali comunicazioni della cancelleria possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pec: oppure al net-fax n. Email_3
06/22798276
Appellato-appellante incid.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6451/2020, pubblicata il 16/12/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli -in funzione di giudice del lavoro - nonché appello incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc iscritto al n.r.g. 11826/2016 l'attuale appellante adiva il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , al fine di sentirsi dichiarare che ,in data 28/6/2015, in Dubai, egli aveva subito infortunio sul lavoro con conseguenze di invalidità superiori al 6% e costituzione , quindi, di rendita vitalizia nella misura pari al grado di invalidità che sarebbe stato accertato a seguito di consulenza tecnica di ufficio e, comunque ,non inferiore al 20%. Radicatosi il contraddittorio si costituiva l' che deduceva l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito ,ritenuto l'infortunio professionale coperto dalla garanzia assicurativa a carico dell' , a seguito di CP_1 espletamento di consulenza tecnica, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente, determinava nella misura del 6% il grado di invalidità riportato nell'infortunio dal ricorrente e condannava l' convenuto al pagamento del CP_1 relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13 del dec. Legs. 38/2000 e D.M. 12/7/2000, oltre al pagamento delle spese processuali . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.5.2021, deducendo la non corretta valutazione da parte dell'ausiliare nominato in prima istanza dei postumi invalidanti in particolare per aver escluso il danno da anacusia totale da un lato e parziale dall'altro, che pure era stato denunziato, valutando quale insussistente il nesso di causalità tra l'evento – infortunio ed il sintomo denunziato. Chiedeva pertanto , previa eventuale rinnovazione della CT , di accogliere per intero, la domanda proposta in primo grado ,accertando che la denunziata anacusia destra e la ipoacusia sinistra erano l'effetto dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente in Dubai il 28/6/2015, con condanna dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro al corrispondente trattamento economico in termini di rendita vitalizia, con vittoria di spese e competenze con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha CP_1 contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto .Ha poi spiegato appello incidentale censurando la sentenza in ordine al regolamento delle spese di lite liquidate a suo dire, in misura ingiusta e sproporzionata (per euro 2.500,00) , a fronte di un accoglimento solo parziale della domanda in cui si chiedeva il riconoscimento di una percentuale del 20% ed addirittura del 32% in sede di note di trattazione scritta Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova CT , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Va da subito detto che il capo della sentenza che ha riconosciuto l'infortunio per cui è causa, avvenuto all'estero ( Dubai) , coperto dalla garanzia assicurativa a carico dell' , non è stato attinto da alcuna censura o appello incidentale CP_1 per cui esso risulta incontrovertibilmente passato in giudicato .
Nel merito tuttavia l'appello principale è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. La Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado di giudizio dal dott. ,specialista in Medicina Legale. Persona_2
Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, essendo redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche e tenendo conto delle conclusioni elaborate dal CT nominato in prime cure e delle osservazioni ad esse rivolte da parte appellante. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziato e ad un approfondito esame della documentazione sanitaria in atti , accertando che l'assicurato risulta affetto da:
“Esiti di frattura dell'estremo acromiale della clavicola destra trattata con mezzi di sintesi poi rimossi. Anacusia AuD, ipoacusia neurosensoriale AuS ".
Nel contesto motivazionale il CT con dovizia di rilievi e particolari ha spiegato che “ il periziando in data 28/6/2015 subiva il trauma, oltre che a carico della spalla destra, anche del cranio - sia stato esso diretto o indiretto (colpo di frusta). Non vi è attestazione di danni e/o sintomatologia a carico dell'apparato uditivo e vestibolare fino a ben un mese dopo: è in atti una ricetta del Prof. del Per_3
31/7/2015 (che non riporta nemmeno il nome del paziente e la diagnosi) in cui vengono prescritti farmaci antivertiginosi (flunarazina) e non risultano obiettivati danni né prescritti esami volti ad approfondire la causa di una eventuale ipoacusia e, addirittura, di una anacusia monolaterale. Nella cartella di ricovero del 5/8/2015 non è fatto alcun cenno a danni uditivi. Solo il 18/9/2915 e 30/9/2015 – quindi a distanza di circa 3 mesi dall'infortunio - il periziando si è sottoposto a visite ORL riferendo ipoacusia e vertigini e venivano rilevati sospetta anacusia destra e ipoacusia neurosensoriale sinistra. Ma l'esame otologico era negativo, vi era assenza di nistagmo spontaneo e provocato e la prova della marcia era negativa. Venivano consigliati accertamenti strumentali e risulta versato in atti il meno significativo: un ecocolordoppler dei TSA. Orbene, sebbene un trauma cranico - sia diretto che indiretto - possa provocare danni dell'apparato uditivo, ciò non è dimostrabile res ipsa loquitur. Nel caso di specie l'esame obiettivo è sempre negativo, non risulta rilevato un emotimpano che avrebbe giustificato i danni, non risulta prescritta una TAC a strati sottili (non più di 1 mm) per rilevare i danni dell'orecchio medio, nonchè una eventuale frattura della rocca petrosa, che è la causa principale di ipoacusia post trauma cranico. A tal riguardo e a rigore, con riferimento a una delle motivazioni dell'appello, si osserva, en passant, che la definizione “ipoacusia e/o anacusia post-traumatica” è riservata ai danni acuti da rumore;
nel caso di specie l'ipoacusia e anacusia sarebbero dovute essere più correttamente definite “post- trauma cranico” per poi poter sostenere che gli specialisti che visitarono il periziando misero in diretta correlazione i danni uditivi con l'infortunio. Anzi, il fatto che gli specialisti non abbiano rilevato danni all'otoscopia, in particolare emotimpano, e non abbiano prescritto esami di neuroimaging depone esattamente per il contrario e cioè che l'ipoacusia non fosse post-trauma cranico” L'ausiliare nominato dalla Corte ha quindi ritenuto che non risultano soddisfatti i criteri cronologico, dell'idoneità e della continuità fenomenica per ammettere il nesso causale tra l'infortunio e l'anacusia destra con la collaterale ipoacusia neurosensoriale a sinistra.
Va ricordato che affinchè una lesione permanente sia riconosciuta conseguenza di un infortunio lavorativo è necessario che siano soddisfatti i classici cinque criteri medico legali di giudizio: cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione.
Il CT ha , pertanto , concluso che gli esiti della frattura acromiale della clavicola destra possono essere valutati, per pura analogia al cod. 226 sub b) del Dlgs 38/2000, in 6 punti percentuali alla stregua delle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000 dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CT appaiono complete , convincenti e persuasive, perché coerente con la documentazione clinica acquisita, fondate su corrette valutazioni tecniche e da ritenersi prevalenti rispetto ai rilievi formulati dall'appellante.
Non sussistono , dunque , i presupposti , per il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella già accertata nella sentenza impugnata. Alla luce delle argomentazioni sinora esposte, il gravame principale va , pertanto respinto. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dall' , lo stesso deve CP_1 essere deciso in rito con una pronuncia di improcedibilità.
Ed infatti l'appellante in via incidentale non ha fornito alcuna prova di avere attivato il procedimento di notificazione dell'appello incidentale alla parte ossia al nei cui confronti è stato spiegato;
né ha dimostrato di essere incorsa in Pt_1 decadenza per causa non imputabile né ha chiesto alcun termine per provvedere all'adempimento Le spese del presente grado di giudizio , in ragione della soccombenza reciproca vengono compensate tra le parti. Le spese di CT cedono a carico dell'appellante in solido con l' e si CP_1 liquidano come da separato decreto.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara improcedibile l'appello incidentale;
c)compensa tra le parti le spese del grado;
d) pone le spese di CT –liquidate con separato decreto – in solido a carico di parte appellante e dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 9.12.2024
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.