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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/05/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1979/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio promosso da
(p. i. n. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Alberti e Lara Formenton
Appellante in riassunzione contro
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Appellata in riassunzione - contumace
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 23572/23, depositata il
02.08.2023, della Suprema Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione con Ordinanza n. 23572/2023 pubblicata il 2.8.2023 a definizione del procedimento civ. n. 10814/2021 R.G., respinta ogni contraria istanza ed eccezione e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla predetta Ordinanza, riformando la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 294/2021, resa a definizione del proc. civ.
n. 2197/19 R.G., pronunciarsi come segue:
In via preliminare
Accertata e dichiarata l'inesistenza o nullità della notifica effettuata il 23/12/2016 dell'atto di citazione relativo al procedimento di primo grado n. 13257/2016 R.G., accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti consequenziali, ivi inclusa la Sentenza del
Tribunale di Venezia n. 2385/2018 pubblicata il 28/12/2018, per violazione del principio del contradditorio e conseguentemente rimettere il procedimento al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
In subordine, nel merito
In riforma della Sentenza impugnata, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti come in atti
In ogni caso
Con rifusione integrale delle spese, diritti e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio
Condannare l'appellata alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in forza della riformata sentenza di primo grado e di secondo grado. Condannare inoltre l'appellata alla rifusione delle spese di lite del procedimento per cassazione n.
10814/2021 R.G. e del presente giudizio di rinvio (oltre che di quello di revocazione, se così verrà disposto dalla Corte Suprema).
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ordinanza n. 23572/2023 pubblicata il 2.8.2023 la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n. 294/21 di questa Corte d'Appello depositata il 9 febbraio 2021, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Parte_1
appello di Venezia, depositata il 9 febbraio 2021, che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata impresa, Contro che l'aveva condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di
[...]
[...] derivanti dalla diffusione di notizie denigratorie, in quanto screditanti la Parte_2 reputazione commerciale di quest'ultima società.
La Corte di appello, dopo aver disatteso il motivo di gravame concernente la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, svoltosi nella contumacia di Pt_1
dichiarava inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto.
[...]
In particolare proponeva appello rilevando che la notifica dell'atto di Parte_1
citazione di primo grado era nulla, poiché il plico era stato ritirato non da un suo addetto, ma dal dipendente di altra società che all'epoca “condivideva” la medesima sede legale, con conseguente nullità della sentenza e nel merito l'infondatezza della pretesa risarcitoria. L'appellata sul punto deduceva viceversa che l'atto di citazione era stato consegnato a persona incaricata da in quanto nella delega vi era il Parte_1
timbro della società e la grafia del delegante era diversa da quella di , Per_1
dipendente di Euromeccanica, capogruppo nonché fondatrice di e nel Parte_1
merito la fondatezza della domanda.
La Corte escludeva la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado rilevando quanto segue: “Si osserva che si presentò all'ufficio Testimone_1 postale con l'avviso di giacenza della raccomandata, contenente la delega della destinataria al ritiro dell'atto. Parte_1
Sostiene l'appellante che la firma della delega fu apposta dallo stesso , ma non Per_1
ha compiuto un tempestivo disconoscimento del documento (il disconoscimento è avvenuto solo all'udienza del 12 dicembre 2019, sebbene il documento fosse conosciuto dall'appellante, in quanto allegato all'atto di citazione in appello) e non ha chiarito se abbia apposto la sottoscrizione di sua iniziativa o perché autorizzato dalla Per_1 stessa (l'appellante rimasto contumace nel primo grado di giudizio può Parte_1
compiere il disconoscimento della scrittura privata con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza, ma “ha l'onere di negare formalmente la scrittura o la sottoscrizione che gli sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura”: v. Cass. civ. 22 giugno 2005, n. 13384).
pag. 3/11 Attesa la comunanza di sede legale, nonché i rapporti sociali tra Euromeccanica s.r.l. ed come documentati dall'appellata (v., ad esempio, la pagine del sito web di Parte_1
– doc. 3 fasc. appellata – ove la società viene indicata come “la divisione Pt_1
sviluppo ed innovazione del gruppo Euromeccanica s.p.a. in partenrship con CP_2
e come “la divisione ambiente & vendite del gruppo Euromeccanica s.p.a.”), è
[...]
verosimile che la posta fosse ritirata da un unico addetto.
Invero non spiega l'appellante come sarebbe venuto in possesso dell'avviso. Per_1
Il fatto che egli fosse dipendente di Euromeccanica s.r.l., anziché di che Parte_1
dichiara di non avere avuto dipendenti, non ha rilevanza, poiché non impediva che fosse incaricato del ritiro della corrispondenza (v. Cass. civ. 5 dicembre 2017, n. 29019: “ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvedere a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna”). L'assenza di delega al ritiro è smentita dall'apposizione del timbro della società (indicante la ragione sociale, la sede, Pt_1
l'indirizzo, la partita iva ed il numero di telefono), di cui non poteva disporre, Per_1
tanto più se non era dipendente di . Si aggiunga che la sigla sulla delega è Pt_1
difforme dalla firma che appose sulla distinta di consegna (v. doc. 1 allegato Per_1 alla comparsa di costituzione dell'appellata).
Nell'atto di citazione in appello non si offre nessuna spiegazione della presenza del timbro della società sulla delega al ritiro (circostanza che viene anzi taciuta). In sintesi, il possesso dell'avviso di giacenza e la presenza del timbro della società nella dichiarazione di delega smentiscono la narrazione dell'appellante e dimostrano che fu incaricato del ritiro della raccomandata. Testimone_1
Il fatto che poi che possa avere confuso la corrispondenza delle due società è Per_1
circostanza posteriore al perfezionamento della notifica, le cui conseguenze non possono che ricadere su in ragione delle sue scelte organizzative e di Parte_1
pag. 4/11 condivisione della sede sociale con altra società. La prova testimoniale richiesta dall'appellante è inammissibile sia per incapacità del testimone ( Testimone_1 non è estraneo alla vicenda, in quanto, nella prospettiva dell'appellante, sarebbe il responsabile di una condotta che lo esporrebbe quanto meno a responsabilità civile, con conseguente debito risarcitorio nei confronti di , sia perché i capitoli di Parte_1
prova – per come formulati – sono inidonei ad offrire spiegazione della ragione per cui si recò all'ufficio postale per ritirare il plico raccomandata destinato ad Per_1
in possesso dell'avviso postale contenente delegariportante il timbro della Parte_1 società (si è già detto, inoltre, dell'irrilevanza del fatto che il plico ritirato Parte_1
non sia poi stato consegnato ad trattandosi di vicenda successiva al Parte_1 perfezionamento della notifica e riguardante i rapporti interni tra l'incaricato al ritiro ed il delegante).” ( cfr. sentenza in atti).
proponeva undici motivi di ricorso così riassunti nella ordinanza di rinvio: “con Pt_1 il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado in quanto eseguita con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ. non utilizzabili nei confronti di una persona giuridica;
- con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto l'improcedibilità del procedimento di primo grado per omesso deposito dell'originale dell'atto di citazione ex art. 165 c.p.c.;
- con il terzo motivo si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello, nel ritenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione presente sulla delega asseritamente conferita dalla al sig. per il ritiro dell'atto giudiziario depositato, Parte_1 Testimone_1 nell'ambito del procedimento notificatorio, presso l'ufficio postale, non ha considerato che tale delega era stata prodotta in giudizio dall'appellato e non, come ritenuto dal giudice di merito, dall'appellante, per cui tale disconoscimento, in quanto effettuato alla prima udienza successiva al deposito dell'atto, doveva considerarsi tempestivo;
pag. 5/11 - con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la società appellante non avesse assolto all'onere di negare formalmente la sottoscrizione presente sulla predetta delega al ritiro dell'atto giudiziario;
- con il quinto motivo censura la sentenza impugnata omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nella apposizione da parte del sig.
della sottoscrizione sulla delega al ritiro dell'atto giudiziario di sua iniziativa;
Per_1
- con il sesto motivo critica la sentenza di appello per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla falsificazione da parte del sig.
della firma del legale rappresentante della società appellante sulla delega al Per_1 ritiro dell'atto giudiziario;
- con il settimo motivo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte relativa alla modifica nel tempo dei rapporti societari tra la Pt_1
e la Euromeccanica s.r.l., tale da far venir meno la presunzione valorizzata dalla
[...]
Corte di appello che la posta venisse ritirata da un unico addetto comune alle due società;
- con l'ottavo motivo fa valere la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata desunto che il sig. fosse stato delegato al ritiro dell'atto dal possesso in capo a quest'ultimo Per_1 dell'avviso di giacenza e dalla presenza del timbro della società sull'atto di delega, benché il medesimo sig. non fosse un dipendente della società e avesse Per_1
dichiarato di essere mai stato incaricato dalla del ritiro della Parte_1
corrispondenza;
- con il nono motivo allega l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello non ha preso in considerazione quanto dedotto dalla in ordine alle ragioni per cui un soggetto non autorizzato al Parte_1
ritiro aveva la disponibilità materiale del timbro della società e della delega al ritiro dell'atto giudiziario;
- con il decimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, settimo comma, 246 e 253 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che il sig. fosse incapace a testimoniare;
Per_1
pag. 6/11 - con il medesimo motivo critica la sentenza di appello anche nella parte in cui ha affermato che la prova testimoniale sarebbe inammissibile perché i capitoli di prova sarebbero inidonei a spiegare per quale ragione si era recato presso l'ufficio Per_1 postale per ritirare l'atto giudiziario;
- con l'ultimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l'appello per mancato rispetto del termine cd. lungo, benché non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico a causa della mancata consegna in suo favore dell'atto di citazione di primo grado da parte del sig. ” Per_1
La Corte di Cassazione ha accolto il decimo motivo di ricorso, ritenuti inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto settimo e nono, assorbito l'undicesimo e rigettato i restanti, affermando che “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. 5 gennaio 2018, n. 167; Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 20 febbraio 1978, n. 805); - in particolare, ove la testimonianza abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale non si pone una questione di incapacità a deporre né di esonero dall'obbligo di deporre, ma solo, in ipotesi, di attendibilità del teste (così, Cass. 31 ottobre 2013, n. 24580); - orbene, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio affermando l'incapacità a testimoniare del sig. in ragione della sua possibile Per_1
esposizione a responsabilità nei confronti della odierna ricorrente per i fatti su cui oggetto dei capitoli di prova;
- fondata è la doglianza anche in relazione alla censurata inammissibilità della prova testimoniale ritenuta dalla Corte territoriale in virtù della pag. 7/11 inidoneità dei relativi capitoli a offrire spiegazione della ragione per cui si era Per_1 recato all'ufficio postale per ritirare il plico raccomandata destinato ad in Parte_1 possesso dell'avviso postale contenente delega riportante il timbro della società Pt_1
infatti, i capitoli di prova – adeguatamente riprodotti nel ricorso e, comunque,
[...]
indicati anche nella narrativa della sentenza impugnata – vertono, anche, su fatti – quali il controverso ritiro dell'atto giudiziario destinato alla e la sottoscrizione Parte_1
del documento necessario per ritirare il predetto atto – rilevanti ai fini dell'accertamento del ritiro dell'atto giudiziario da parte di soggetto incaricato dalla e alla Parte_1 riferibilità a quest'ultima di tale attività; all'accoglimento del decimo motivo segue l'assorbimento dell'ultimo motivo in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale”.
È stato quindi disposto il rinvio in applicazione ai principi enucleati dalla Suprema
Corte.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio è stato ritualmente riassunto da che ha chiesto in via preliminare di accertare e Parte_1
dichiarare l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione relativo al procedimento di primo grado e di tutti gli atti consequenziali e conseguentemente di rimettere il procedimento al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e, in subordine, nel merito rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, in ogni caso con rifusione integrale delle spese, diritti e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in forza della riformata sentenza di primo grado e di secondo grado, alla rifusione delle spese di lite del procedimento per cassazione e del giudizio di rinvio
è rimasta contumace. Controparte_1
Viste le statuizioni della Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, veniva ammessa ed assunta la prova per testimoni dedotta da parte appellante sui capitoli indicati in atto di citazione in riassunzione, con il testimone . Testimone_1
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
All'udienza 16 aprile 2024 il testimone ritualmente escusso ha Testimone_1
dichiarato che in qualità di dipendente di Euromeccanica s.r.l. aveva la delega a ritirare pag. 8/11 la posta per la stessa Euromeccanica s.r.l. e che in data 23 dicembre 2016 si recò presso l'Ufficio postale di Rosà e ritirò (anche) un atto giudiziario destinato a Parte_1
sottoscrivendo egli stesso la delega al ritiro (doc. 7) senza tuttavia averne alcuna delega,
e consegnando successivamente il plico al centralino di Euromeccanica s.r.l. (cfr. verbale udienza).
Secondo la prova orale espletata, in ragione della ritenuta ammissibilità e rilevanza della medesima già indicata dalla Suprema Corte, è emersa prova nel giudizio della nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado. In particolare è emerso che il plico raccomandato veniva ritirato presso l'Ufficio Postale da e che tale Testimone_1
persona risultava del tutto estranea alla società non essendo stata incaricato Parte_1
al ritiro da parte di né risultando dipendente della stessa. Inoltre lo stesso Parte_1
non consegnava l'atto alla società ma in un diverso luogo riferibile Testimone_1
a soggetto diverso (Euromeccanica s.r.l.).
Risulta dunque provata, sulla base di tali dichiarazioni, la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto l'atto è stato ritirato da soggetto non incaricato al ritiro, né risulta che l'atto sia stato dalla stessa persona comunque consegnato all'effettivo destinatario
( . Parte_1
Conclusioni e spese
La domanda formulata da va dunque accolta e per l'effetto, ai sensi Parte_1 dell'art. 354 cod. proc. civ. va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione eseguita nei confronti di con Parte_1
rimessione della causa al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa e con conseguente condanna di a restituire a Controparte_1 Parte_1
quanto ricevuto in forza delle condanne di cui alle sentenze di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (cassata) con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito.
Sulle somme di cui viene disposta la restituzione sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito tenuto conto che l'azione di restituzione non è riconducibile allo schema della condictio indebiti in quanto assolve alla specifica esigenza di garantire all'interessato di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla decisione cassata, visto che la decisione della pag. 9/11 Corte nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito fin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione restitutoria e della pretesa che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. civ.
7978/2013; Cass. civ. 10863/2012). Come osservato dalla suprema Corte l'art. 389 c.p.c.
è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (cfr. Cass. civ. n.17374/2018)
Spetta all'attore in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi (escluso il giudizio di primo grado ove la parte è rimasta contumace).
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, vista la nota spese, tenuto conto del valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e della complessità della lite, secondo le fasi effettivamente svolte ed entro i valori medi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio all'esito della ordinanza n. 23572/23, depositata il 02.08.2023, della Suprema Corte di Cassazione:
1) accerta e dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia n.2385/18 pubblicata il 28 dicembre 2018 impugnata per mancata integrazione del contradditorio nei confronti di e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Parte_1
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa
2) condanna a restituire a quanto ricevuto in forza Controparte_1 Parte_1
delle condanne di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n.2385/18 e della sentenza pag. 10/11 della Corte di appello di Venezia n.294/2021 con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_3 Parte_1
lite relative al presente e ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al secondo grado di giudizio in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al giudizio di legittimità in euro 2.000,00 per compensi ed euro
701,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al presente grado di giudizio in euro 3.500,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1979/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio promosso da
(p. i. n. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Alberti e Lara Formenton
Appellante in riassunzione contro
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Appellata in riassunzione - contumace
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 23572/23, depositata il
02.08.2023, della Suprema Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione con Ordinanza n. 23572/2023 pubblicata il 2.8.2023 a definizione del procedimento civ. n. 10814/2021 R.G., respinta ogni contraria istanza ed eccezione e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla predetta Ordinanza, riformando la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 294/2021, resa a definizione del proc. civ.
n. 2197/19 R.G., pronunciarsi come segue:
In via preliminare
Accertata e dichiarata l'inesistenza o nullità della notifica effettuata il 23/12/2016 dell'atto di citazione relativo al procedimento di primo grado n. 13257/2016 R.G., accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti consequenziali, ivi inclusa la Sentenza del
Tribunale di Venezia n. 2385/2018 pubblicata il 28/12/2018, per violazione del principio del contradditorio e conseguentemente rimettere il procedimento al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
In subordine, nel merito
In riforma della Sentenza impugnata, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti come in atti
In ogni caso
Con rifusione integrale delle spese, diritti e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio
Condannare l'appellata alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in forza della riformata sentenza di primo grado e di secondo grado. Condannare inoltre l'appellata alla rifusione delle spese di lite del procedimento per cassazione n.
10814/2021 R.G. e del presente giudizio di rinvio (oltre che di quello di revocazione, se così verrà disposto dalla Corte Suprema).
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ordinanza n. 23572/2023 pubblicata il 2.8.2023 la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n. 294/21 di questa Corte d'Appello depositata il 9 febbraio 2021, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Parte_1
appello di Venezia, depositata il 9 febbraio 2021, che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata impresa, Contro che l'aveva condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di
[...]
[...] derivanti dalla diffusione di notizie denigratorie, in quanto screditanti la Parte_2 reputazione commerciale di quest'ultima società.
La Corte di appello, dopo aver disatteso il motivo di gravame concernente la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, svoltosi nella contumacia di Pt_1
dichiarava inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto.
[...]
In particolare proponeva appello rilevando che la notifica dell'atto di Parte_1
citazione di primo grado era nulla, poiché il plico era stato ritirato non da un suo addetto, ma dal dipendente di altra società che all'epoca “condivideva” la medesima sede legale, con conseguente nullità della sentenza e nel merito l'infondatezza della pretesa risarcitoria. L'appellata sul punto deduceva viceversa che l'atto di citazione era stato consegnato a persona incaricata da in quanto nella delega vi era il Parte_1
timbro della società e la grafia del delegante era diversa da quella di , Per_1
dipendente di Euromeccanica, capogruppo nonché fondatrice di e nel Parte_1
merito la fondatezza della domanda.
La Corte escludeva la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado rilevando quanto segue: “Si osserva che si presentò all'ufficio Testimone_1 postale con l'avviso di giacenza della raccomandata, contenente la delega della destinataria al ritiro dell'atto. Parte_1
Sostiene l'appellante che la firma della delega fu apposta dallo stesso , ma non Per_1
ha compiuto un tempestivo disconoscimento del documento (il disconoscimento è avvenuto solo all'udienza del 12 dicembre 2019, sebbene il documento fosse conosciuto dall'appellante, in quanto allegato all'atto di citazione in appello) e non ha chiarito se abbia apposto la sottoscrizione di sua iniziativa o perché autorizzato dalla Per_1 stessa (l'appellante rimasto contumace nel primo grado di giudizio può Parte_1
compiere il disconoscimento della scrittura privata con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza, ma “ha l'onere di negare formalmente la scrittura o la sottoscrizione che gli sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura”: v. Cass. civ. 22 giugno 2005, n. 13384).
pag. 3/11 Attesa la comunanza di sede legale, nonché i rapporti sociali tra Euromeccanica s.r.l. ed come documentati dall'appellata (v., ad esempio, la pagine del sito web di Parte_1
– doc. 3 fasc. appellata – ove la società viene indicata come “la divisione Pt_1
sviluppo ed innovazione del gruppo Euromeccanica s.p.a. in partenrship con CP_2
e come “la divisione ambiente & vendite del gruppo Euromeccanica s.p.a.”), è
[...]
verosimile che la posta fosse ritirata da un unico addetto.
Invero non spiega l'appellante come sarebbe venuto in possesso dell'avviso. Per_1
Il fatto che egli fosse dipendente di Euromeccanica s.r.l., anziché di che Parte_1
dichiara di non avere avuto dipendenti, non ha rilevanza, poiché non impediva che fosse incaricato del ritiro della corrispondenza (v. Cass. civ. 5 dicembre 2017, n. 29019: “ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvedere a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna”). L'assenza di delega al ritiro è smentita dall'apposizione del timbro della società (indicante la ragione sociale, la sede, Pt_1
l'indirizzo, la partita iva ed il numero di telefono), di cui non poteva disporre, Per_1
tanto più se non era dipendente di . Si aggiunga che la sigla sulla delega è Pt_1
difforme dalla firma che appose sulla distinta di consegna (v. doc. 1 allegato Per_1 alla comparsa di costituzione dell'appellata).
Nell'atto di citazione in appello non si offre nessuna spiegazione della presenza del timbro della società sulla delega al ritiro (circostanza che viene anzi taciuta). In sintesi, il possesso dell'avviso di giacenza e la presenza del timbro della società nella dichiarazione di delega smentiscono la narrazione dell'appellante e dimostrano che fu incaricato del ritiro della raccomandata. Testimone_1
Il fatto che poi che possa avere confuso la corrispondenza delle due società è Per_1
circostanza posteriore al perfezionamento della notifica, le cui conseguenze non possono che ricadere su in ragione delle sue scelte organizzative e di Parte_1
pag. 4/11 condivisione della sede sociale con altra società. La prova testimoniale richiesta dall'appellante è inammissibile sia per incapacità del testimone ( Testimone_1 non è estraneo alla vicenda, in quanto, nella prospettiva dell'appellante, sarebbe il responsabile di una condotta che lo esporrebbe quanto meno a responsabilità civile, con conseguente debito risarcitorio nei confronti di , sia perché i capitoli di Parte_1
prova – per come formulati – sono inidonei ad offrire spiegazione della ragione per cui si recò all'ufficio postale per ritirare il plico raccomandata destinato ad Per_1
in possesso dell'avviso postale contenente delegariportante il timbro della Parte_1 società (si è già detto, inoltre, dell'irrilevanza del fatto che il plico ritirato Parte_1
non sia poi stato consegnato ad trattandosi di vicenda successiva al Parte_1 perfezionamento della notifica e riguardante i rapporti interni tra l'incaricato al ritiro ed il delegante).” ( cfr. sentenza in atti).
proponeva undici motivi di ricorso così riassunti nella ordinanza di rinvio: “con Pt_1 il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado in quanto eseguita con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ. non utilizzabili nei confronti di una persona giuridica;
- con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto l'improcedibilità del procedimento di primo grado per omesso deposito dell'originale dell'atto di citazione ex art. 165 c.p.c.;
- con il terzo motivo si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello, nel ritenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione presente sulla delega asseritamente conferita dalla al sig. per il ritiro dell'atto giudiziario depositato, Parte_1 Testimone_1 nell'ambito del procedimento notificatorio, presso l'ufficio postale, non ha considerato che tale delega era stata prodotta in giudizio dall'appellato e non, come ritenuto dal giudice di merito, dall'appellante, per cui tale disconoscimento, in quanto effettuato alla prima udienza successiva al deposito dell'atto, doveva considerarsi tempestivo;
pag. 5/11 - con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la società appellante non avesse assolto all'onere di negare formalmente la sottoscrizione presente sulla predetta delega al ritiro dell'atto giudiziario;
- con il quinto motivo censura la sentenza impugnata omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nella apposizione da parte del sig.
della sottoscrizione sulla delega al ritiro dell'atto giudiziario di sua iniziativa;
Per_1
- con il sesto motivo critica la sentenza di appello per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla falsificazione da parte del sig.
della firma del legale rappresentante della società appellante sulla delega al Per_1 ritiro dell'atto giudiziario;
- con il settimo motivo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte relativa alla modifica nel tempo dei rapporti societari tra la Pt_1
e la Euromeccanica s.r.l., tale da far venir meno la presunzione valorizzata dalla
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Corte di appello che la posta venisse ritirata da un unico addetto comune alle due società;
- con l'ottavo motivo fa valere la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata desunto che il sig. fosse stato delegato al ritiro dell'atto dal possesso in capo a quest'ultimo Per_1 dell'avviso di giacenza e dalla presenza del timbro della società sull'atto di delega, benché il medesimo sig. non fosse un dipendente della società e avesse Per_1
dichiarato di essere mai stato incaricato dalla del ritiro della Parte_1
corrispondenza;
- con il nono motivo allega l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello non ha preso in considerazione quanto dedotto dalla in ordine alle ragioni per cui un soggetto non autorizzato al Parte_1
ritiro aveva la disponibilità materiale del timbro della società e della delega al ritiro dell'atto giudiziario;
- con il decimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, settimo comma, 246 e 253 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che il sig. fosse incapace a testimoniare;
Per_1
pag. 6/11 - con il medesimo motivo critica la sentenza di appello anche nella parte in cui ha affermato che la prova testimoniale sarebbe inammissibile perché i capitoli di prova sarebbero inidonei a spiegare per quale ragione si era recato presso l'ufficio Per_1 postale per ritirare l'atto giudiziario;
- con l'ultimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l'appello per mancato rispetto del termine cd. lungo, benché non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico a causa della mancata consegna in suo favore dell'atto di citazione di primo grado da parte del sig. ” Per_1
La Corte di Cassazione ha accolto il decimo motivo di ricorso, ritenuti inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto settimo e nono, assorbito l'undicesimo e rigettato i restanti, affermando che “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. 5 gennaio 2018, n. 167; Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 20 febbraio 1978, n. 805); - in particolare, ove la testimonianza abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale non si pone una questione di incapacità a deporre né di esonero dall'obbligo di deporre, ma solo, in ipotesi, di attendibilità del teste (così, Cass. 31 ottobre 2013, n. 24580); - orbene, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio affermando l'incapacità a testimoniare del sig. in ragione della sua possibile Per_1
esposizione a responsabilità nei confronti della odierna ricorrente per i fatti su cui oggetto dei capitoli di prova;
- fondata è la doglianza anche in relazione alla censurata inammissibilità della prova testimoniale ritenuta dalla Corte territoriale in virtù della pag. 7/11 inidoneità dei relativi capitoli a offrire spiegazione della ragione per cui si era Per_1 recato all'ufficio postale per ritirare il plico raccomandata destinato ad in Parte_1 possesso dell'avviso postale contenente delega riportante il timbro della società Pt_1
infatti, i capitoli di prova – adeguatamente riprodotti nel ricorso e, comunque,
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indicati anche nella narrativa della sentenza impugnata – vertono, anche, su fatti – quali il controverso ritiro dell'atto giudiziario destinato alla e la sottoscrizione Parte_1
del documento necessario per ritirare il predetto atto – rilevanti ai fini dell'accertamento del ritiro dell'atto giudiziario da parte di soggetto incaricato dalla e alla Parte_1 riferibilità a quest'ultima di tale attività; all'accoglimento del decimo motivo segue l'assorbimento dell'ultimo motivo in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale”.
È stato quindi disposto il rinvio in applicazione ai principi enucleati dalla Suprema
Corte.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio è stato ritualmente riassunto da che ha chiesto in via preliminare di accertare e Parte_1
dichiarare l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione relativo al procedimento di primo grado e di tutti gli atti consequenziali e conseguentemente di rimettere il procedimento al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e, in subordine, nel merito rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, in ogni caso con rifusione integrale delle spese, diritti e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in forza della riformata sentenza di primo grado e di secondo grado, alla rifusione delle spese di lite del procedimento per cassazione e del giudizio di rinvio
è rimasta contumace. Controparte_1
Viste le statuizioni della Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, veniva ammessa ed assunta la prova per testimoni dedotta da parte appellante sui capitoli indicati in atto di citazione in riassunzione, con il testimone . Testimone_1
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
All'udienza 16 aprile 2024 il testimone ritualmente escusso ha Testimone_1
dichiarato che in qualità di dipendente di Euromeccanica s.r.l. aveva la delega a ritirare pag. 8/11 la posta per la stessa Euromeccanica s.r.l. e che in data 23 dicembre 2016 si recò presso l'Ufficio postale di Rosà e ritirò (anche) un atto giudiziario destinato a Parte_1
sottoscrivendo egli stesso la delega al ritiro (doc. 7) senza tuttavia averne alcuna delega,
e consegnando successivamente il plico al centralino di Euromeccanica s.r.l. (cfr. verbale udienza).
Secondo la prova orale espletata, in ragione della ritenuta ammissibilità e rilevanza della medesima già indicata dalla Suprema Corte, è emersa prova nel giudizio della nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado. In particolare è emerso che il plico raccomandato veniva ritirato presso l'Ufficio Postale da e che tale Testimone_1
persona risultava del tutto estranea alla società non essendo stata incaricato Parte_1
al ritiro da parte di né risultando dipendente della stessa. Inoltre lo stesso Parte_1
non consegnava l'atto alla società ma in un diverso luogo riferibile Testimone_1
a soggetto diverso (Euromeccanica s.r.l.).
Risulta dunque provata, sulla base di tali dichiarazioni, la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto l'atto è stato ritirato da soggetto non incaricato al ritiro, né risulta che l'atto sia stato dalla stessa persona comunque consegnato all'effettivo destinatario
( . Parte_1
Conclusioni e spese
La domanda formulata da va dunque accolta e per l'effetto, ai sensi Parte_1 dell'art. 354 cod. proc. civ. va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione eseguita nei confronti di con Parte_1
rimessione della causa al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa e con conseguente condanna di a restituire a Controparte_1 Parte_1
quanto ricevuto in forza delle condanne di cui alle sentenze di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (cassata) con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito.
Sulle somme di cui viene disposta la restituzione sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito tenuto conto che l'azione di restituzione non è riconducibile allo schema della condictio indebiti in quanto assolve alla specifica esigenza di garantire all'interessato di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla decisione cassata, visto che la decisione della pag. 9/11 Corte nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito fin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione restitutoria e della pretesa che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. civ.
7978/2013; Cass. civ. 10863/2012). Come osservato dalla suprema Corte l'art. 389 c.p.c.
è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (cfr. Cass. civ. n.17374/2018)
Spetta all'attore in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi (escluso il giudizio di primo grado ove la parte è rimasta contumace).
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, vista la nota spese, tenuto conto del valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e della complessità della lite, secondo le fasi effettivamente svolte ed entro i valori medi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio all'esito della ordinanza n. 23572/23, depositata il 02.08.2023, della Suprema Corte di Cassazione:
1) accerta e dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia n.2385/18 pubblicata il 28 dicembre 2018 impugnata per mancata integrazione del contradditorio nei confronti di e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Parte_1
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa
2) condanna a restituire a quanto ricevuto in forza Controparte_1 Parte_1
delle condanne di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n.2385/18 e della sentenza pag. 10/11 della Corte di appello di Venezia n.294/2021 con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_3 Parte_1
lite relative al presente e ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al secondo grado di giudizio in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al giudizio di legittimità in euro 2.000,00 per compensi ed euro
701,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al presente grado di giudizio in euro 3.500,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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