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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/10/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
RG n. 550/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 550/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (Aq), Via
Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica Fraioli, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
20/05/1979, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano
(Aq), Via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica Fraioli, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 23 luglio 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
i coniugi vivranno definitivamente separati mostrandosi reciproco rispetto;
l'abitazione coniugale sita in Avezzano (AQ) Via Infante, 50 di proprietà di entrambi, sarà assegnata al con tutti gli arredi;
Pt_1
la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 permanenza domiciliare presso la madre, così la figlia maggiorenne;
Persona_2
la figlia minore frequenterà il padre in base alla sua volontà, senza alcun vincolo e/o limitazione;
stante il fatto che i coniugi lavorano entrambi, non sarà disposto nulla per il loro mantenimento;
per le figlie si rimanda alla premessa;
Ai coniugi sarà concesso reciprocamente, fin da ora, il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
Nella premessa contenuta nel ricorso le parti hanno concordato che
Come precisate nel verbale di udienza del 9 ottobre 2024:
“1) le figlie e saranno allocate presso l'abitazione in cui si trova la madre Per_1 Persona_2 sita in Avezzano alla Via Roma, 7;
2) l'assegno di mantenimento per ogni figlia ammonta ad euro 175,00 (centosettantacinque/00) per un totale di euro 350,00 (trecentocinquanta/00);
3) l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra ed ammonta ad Pt_2 euro 234,50 mensili;
2 4) il padre espleterà il suo diritto di visita (per la minore il sabato, dall'uscita della Per_1 scuola fino ad ora di cena con eventuale pernotto, fermo restando che la figlia potrà vedere il padre quando preferisce senza limitazioni e vincoli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23 luglio 2024, Pt_1
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per
[...] Parte_2
ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Collelongo (AQ) in data 14 giugno 2003 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 3, parte II, Serie A, anno
2003, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dall'unione sono nate due figlie: (nata il [...]) e Persona_3 Per_4
(nata il [...]).
[...]
All'udienza del 9 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato l'ammontare dell'assegno unico per le figlie, specificando, altresì, il contributo di mantenimento previsto per ciascuna figlia e l'indirizzo presso il quale saranno collocate, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno, come sopra specificati.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse delle figlie della coppia (una minore d'età e una maggiorenne non economicamente indipendente).
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
alle condizioni sopra riportate. Parte_2
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del comune di Collelongo (AQ) nell'atto numero 3, parte II, Serie A, dell'anno 2003.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 550/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (Aq), Via
Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica Fraioli, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
20/05/1979, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano
(Aq), Via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica Fraioli, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 23 luglio 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
i coniugi vivranno definitivamente separati mostrandosi reciproco rispetto;
l'abitazione coniugale sita in Avezzano (AQ) Via Infante, 50 di proprietà di entrambi, sarà assegnata al con tutti gli arredi;
Pt_1
la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 permanenza domiciliare presso la madre, così la figlia maggiorenne;
Persona_2
la figlia minore frequenterà il padre in base alla sua volontà, senza alcun vincolo e/o limitazione;
stante il fatto che i coniugi lavorano entrambi, non sarà disposto nulla per il loro mantenimento;
per le figlie si rimanda alla premessa;
Ai coniugi sarà concesso reciprocamente, fin da ora, il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
Nella premessa contenuta nel ricorso le parti hanno concordato che
Come precisate nel verbale di udienza del 9 ottobre 2024:
“1) le figlie e saranno allocate presso l'abitazione in cui si trova la madre Per_1 Persona_2 sita in Avezzano alla Via Roma, 7;
2) l'assegno di mantenimento per ogni figlia ammonta ad euro 175,00 (centosettantacinque/00) per un totale di euro 350,00 (trecentocinquanta/00);
3) l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra ed ammonta ad Pt_2 euro 234,50 mensili;
2 4) il padre espleterà il suo diritto di visita (per la minore il sabato, dall'uscita della Per_1 scuola fino ad ora di cena con eventuale pernotto, fermo restando che la figlia potrà vedere il padre quando preferisce senza limitazioni e vincoli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23 luglio 2024, Pt_1
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per
[...] Parte_2
ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Collelongo (AQ) in data 14 giugno 2003 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 3, parte II, Serie A, anno
2003, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dall'unione sono nate due figlie: (nata il [...]) e Persona_3 Per_4
(nata il [...]).
[...]
All'udienza del 9 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato l'ammontare dell'assegno unico per le figlie, specificando, altresì, il contributo di mantenimento previsto per ciascuna figlia e l'indirizzo presso il quale saranno collocate, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno, come sopra specificati.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse delle figlie della coppia (una minore d'età e una maggiorenne non economicamente indipendente).
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
alle condizioni sopra riportate. Parte_2
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del comune di Collelongo (AQ) nell'atto numero 3, parte II, Serie A, dell'anno 2003.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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