CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1378/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede della società, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Gurrieri in forza di procura generale alle liti per atto notaio in Roma in data 27.04.2022, rep. 55418, racc. 16104 Persona_1
APPELLANTE
Contro
(P.I. , corrente in Cornaredo (MI), via Edison n, 4, in persona del suo CP_1 P.IVA_2
amministratore unico e legale rappresentante, sig. quale società incorporante la Controparte_2
per atto di fusione Notaio rep. 7432, racc. 6595, del 11.12.2023, CP_3 Persona_2
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferrarsi n. 110 presso lo studio dell'avv. Luigi
Critelli, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1582/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
12.04.2023
- Inadempimento contratto di trasporto - risarcimento danni
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza nr. 1582/2023 emessa dal Tribunale di Torino, così giudicare:
- in via principale: in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte di dell'indennizzo previsto dal contratto e la mancanza di qualsivoglia responsabilità di Pt_1
in ordine all'eventuale mancato sdoganamento della merce spedita (con altro vettore) in Parte_1
Iran dall'appellato e conseguentemente rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da e conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione dell'importo CP_3
pagato da in forza della sentenza gravata, ivi incluse le spese liquidate. Parte_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il concorso del fatto Parte_1
colposo e la preminente gravità della colpa della stessa appellata e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227 cod civ. mandare assolta l'odierna appellante, per
l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate da CP_3 anche in considerazione dell'avvenuta consegna del plico al destinatario.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale: respingere l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 e 345 c.p.c. nonché in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1582/23 emessa dal Tribunale di Torino in punto compensi e spese di lite: dichiarare tenuta e condannare parte appellante al pagamento dei compensi e delle spese di lite di parte appellata oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA,
IVA, esposti e successivi compensi e spese eventualmente maturande.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_3
Torino, al fine di sentir accertare il grave inadempimento contrattuale della Parte_1
convenuta, consistito nel non aver tempestivamente provveduto alla consegna della raccomandata internazionale, n. RA 9055 4309 6 IT, e, conseguentemente ottenerne la condanna al risarcimento del danno cagionato a parte attrice, quantificato in complessivi euro 48.819,98.
A fondamento della propria domanda esponeva la società attrice di occuparsi della produzione ed esportazione di distaccanti per la pressofusione, oli per lubrificazione generale e per lavorazione di pagina 2 di 18 metalli, paste protettive, prodotti con grafite, lubrificanti ed acqua glicole;
che nel 2017 la società Aria
CH ZA OM Co, con sede in Iran, aveva richiesto alla la fornitura e spedizione di CP_3
circa 19 tonnellate di emulsioni oleocerose in acqua, da utilizzarsi come distaccante per la pressofusione dell'alluminio, e che per tale fornitura era stato convenuto tra le parti il prezzo di euro
44.965,60, come risultante dalla fattura n. 142/17 emessa da che il container con la merce CP_3
era stato spedito alla Aria CH ZA OM Co. via nave, incaricando per il trasporto la
[...]
dietro il pagamento del corrispettivo di euro 2.082,01; che, per consentire lo Controparte_4 sdoganamento e il ritiro della merce da parte dell'acquirente, la società attrice aveva spedito a mezzo raccomandata internazionale (n. RA 9055 4309 6 IT), con avviso di ricevimento, tre originali della polizza di carico n. G0761358 emessa dalla società quale vettore del Controparte_5
container spedito in Iran;
che tuttavia la raccomandata non era stata consegnata e , a Parte_1
seguito di richiesta di informazioni da parte della mittente, con missiva del 08.06.2017, aveva comunicato che la raccomandata risultava essere stata “oggetto di furto/smarrimento.”; che CP_3
in data 15.06.2017, aveva quindi denunciato lo smarrimento della raccomandata internazionale e
[...]
dei documenti in essa contenuti e, con ricorso per ammortamento ex art. 2016 c.c., aveva adito il
Tribunale di Roma, al fine di ottenere l'emissione di decreto, che dichiarasse l'inefficacia degli originali della polizza di carico n. G076135, così da poter utilizzare per la consegna del carico il duplicato della polizza;
che, tuttavia, il ritardo nei tempi previsti per lo sdoganamento e la consegna della merce, giunta nel porto di Bandar Abbas, aveva causato l'irreversibile deperimento del materiale stivato nel container, il quale, una volta consegnato alla società acquirente, era stato giustamente rifiutato, poiché inutilizzabile, vista la sua prolungata esposizione alle torride temperature locali;
che il danno era pertanto consistito nel mancato incasso del corrispettivo di cui alla fattura n. 142/17, dell'ammontare di euro 44.965,60; nel costo sostenuto per il trasporto della merce, pari a euro
2.082,01; nelle spese legali, ammontanti a euro 1.772,37, sostenute dall'attrice per l'assistenza e rappresentanza nel giudizio per l'ammortamento della polizza di carico;
che con lettera CP_3
del 30.1.2018, aveva richiesto a il risarcimento del danno, ma la convenuta, con Parte_1
comunicazione del 13.03.2018, pur riconoscendo la circostanza dello smarrimento della raccomandata, aveva ritenuto assolto il proprio onere risarcitorio mediante l'emissione di assegno dell'importo di euro
54.02, per la perdita del plico.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, Parte_1
la riduzione del risarcimento nel quantum, tenuto conto della normativa di settore e della circostanza che il plico alla fine era stato ritrovato e consegnato in data 19.09.2017; inoltre, nel contestare la responsabilità per l'inadempimento addebitatale, richiamava la Carta della Qualità, elencando i tempi pagina 3 di 18 di consegna da quella previsti ed evidenziando come non fosse possibile stabilire un obiettivo di qualità per l'estero; richiamava poi la normativa in materia postale (e cioè il d.m. 01.10.2008), ritenendo di essere esonerata da qualsiasi responsabilità per mancato recapito, perdita, danneggiamento/manomissione totale o parziale nel caso di contenuto non ammesso e per ogni fatto imputabile al cliente, al destinatario, o per cause di forza maggiore;
che il regime di responsabilità previsto per la perdita di corrispondenza raccomandata è determinato con riferimento al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori, mentre per il trasporto di valori è richiesta l'assicurazione obbligatoria, che implica la dichiarazione del valore del contenuto della corrispondenza e, sollecitando un'adeguata diligenza, determina l'assunzione di responsabilità dell'Amministrazione per l'importo corrispondente a quello reale o dichiarato;
che, da ultimo, veniva contestata l'esistenza del danno e che di questo fosse stata fornita una prova concreta.
La causa veniva decisa sulla base delle sole risultanze documentali, non venendo ammessi i mezzi di prova orale dedotti con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Quindi, con sentenza pronunciata in data 12.04.2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla condannava a corrispondere alla società attrice, a CP_3 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 48.819,98, oltre interessi dal 30.01.2018 al saldo, nonché a rifondere le spese del giudizio liquidate in euro 8.500,00, oltre CU, IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% sui compensi.
Il Tribunale osservava, anzitutto, come, in attuazione della L. 71/94, dal 18.12.1997 fosse Parte_1
stata trasformata in S.p.A., così rivestendo, come ribadito anche di recente dalla Corte di Giustizia
Europea, la qualità di impresa pubblica e non di organismo di diritto pubblico. Pertanto, era ormai pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, la responsabilità degli operatori postali per inadempimento o ritardo nell'esecuzione della prestazione è soggetta alle normali regole del diritto comune (v. Cass. n.
15559/2004).
Il primo Giudice ha altresì ritenuto del tutto inconferenti i richiami operati dalla convenuta alla Carta della Qualità dei servizi, trattandosi di una promessa unilaterale di standard minimi di qualità dei propri servizi e di indennizzi a favore del cliente, che costituisce una tutela aggiuntiva e non sostitutiva delle normali regole in punto di responsabilità contrattuale e risarcitoria.
Ugualmente inconferenti sono stati reputati i richiami di al Reg. Ue 2017 n. 964, Parte_1 afferente alle misure restrittive nei confronti dell'Iran, non avendo tale Regolamento introdotto alcuna disposizione limitativa quanto alla corrispondenza;
così pure era irrilevante il richiamo della convenuta al DM 01.10.2008 atteso che, nel caso di specie, non si stava disquisendo in merito ad indirizzo pagina 4 di 18 inesatto/insufficiente, né di denaro contante, armi ed altri valori. Infine, era irrilevante il fatto che la raccomandata internazionale, prima data per smarrita/rubata, fosse stata poi recapitata nel settembre
2017, poiché un ritardo così rilevante nell'adempimento (la raccomandata era stata spedita nel maggio
2017) equivaleva ad inadempimento.
Rilevava altresì il Tribunale come avesse sostanzialmente ammesso la propria Parte_1 responsabilità, proponendo il versamento dell'indennizzo e, del resto, non avesse minimamente provato che l'inadempimento era dipeso da causa a lei non imputabile. doveva quindi Parte_1
essere condannata a risarcire il danno subito da che risultava provato documentalmente CP_3 anche nel quantum, essendo stati documentati e non contestati sia l'avvenuto deperimento della merce, sia il rifiuto del cliente di provvedere al pagamento di merce ormai inutilizzabile ed inalienabile, sia le spese sostenute da parte attrice per la spedizione della merce e per la procedura di ammortamento davanti al Tribunale di Roma, con un danno complessivo patito dalla società attrice pari ad euro
48.819,98.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 13.11.2023, con il quale ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere da e, in CP_3
ogni caso, chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, o, in subordine, che fosse accertato il concorso del fatto colposo, o la preminente gravità della colpa di e che il risarcimento fosse pertanto escluso o ridotto nella percentuale ritenuta di CP_3
giustizia.
Parte appellante fonda la propria eccezione di prescrizione sul disposto dell'art. 2951 c.c., rilevando come la pretesa risarcitoria di controparte sia stata azionata, con l'introduzione del giudizio, quando il termine prescrizionale annuale era ormai decorso.
Quindi, operate alcune premesse in diritto, articola plurimi motivi di censura Parte_1
diretti a confutare il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica di , e a denunciare la mancata considerazione delle difese da essa Parte_1 svolte nel giudizio di primo grado, sia quanto all'assenza di prova del danno, sia al fatto che CP_3
aveva scientemente assunto il rischio di spedire merce non consentita, quali titoli di valore;
[...]
osserva come le conseguenze dannose ricollegabili allo smarrimento o al ritardo di un plico spedito per raccomandata rappresentano un danno imprevedibile, dal punto di vista del prestatore del servizio, non essendo questi a conoscenza del suo contenuto e, in punto responsabilità di il Parte_1
DPR 156/73, il D.Lgs. n. 261/99, nonché la “Carta della Qualità”, dettano una disciplina costituente legge speciale, che prevale e si sostituisce alla disciplina generale del codice civile.
pagina 5 di 18 Si è costituita in giudizio in qualità di società incorporante per atto del CP_1 CP_3
11.12.2023, chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile, ex artt. 342 e 345 c.p.c., o comunque manifestamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c., e, in ogni caso, sia respinto nel merito, in quanto infondato.
All'esito della prima udienza di trattazione dinanzi al Consigliere Istruttore, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., quindi all'udienza del 16/01/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 342
c.p.c.
La prima eccezione attiene all'asserita proposizione in questo grado d'appello di domande ed eccezioni nuove, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.
In tal senso, parte appellata rileva, anzitutto, come sia stata sollevata per la prima volta l'eccezione d'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, la quale risulterebbe comunque infondata, essendo il termine triennale, ex art. 20 DPR n. 156/73, ed essendo comunque stata la prescrizione - quale che sia il termine da applicare - interrotta, ex art. 2944 c.c., dai riconoscimenti provenienti dalla stessa
[...]
oltreché dalle numerose missive inviate da Parte_1 CP_3
L'eccezione di parte appellata è fondata, atteso che nel giudizio di primo grado Parte_1
non ha fatto valere la prescrizione, che, in quanto eccezione in senso proprio, deve essere formulata entro il termine di cui all'art. 167 c.p.c. La stessa parte appellante, a fronte del rilievo d'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, nulla ha più argomentato al riguardo con i propri scritti conclusionali.
In secondo luogo, asserisce che sarebbe parimenti nuova ed inammissibile la domanda CP_1
subordinata, con la quale viene chiesto che sia accertato il fatto colposo, o la preminente gravità della colpa, ravvisabile nella condotta tenuta da ritenendo che la domanda di riduzione del CP_3 risarcimento, ex art. 1227 c.c., implichi l'esame di questioni nuove, non affrontate dal Giudice di primo grado, che peraltro difettano di una compiuta allegazione.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 1227 c.c….è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente,
Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei “Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.”, con il limite che “La rilevabilità d'ufficio di qualunque eccezione va …coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova.”, per cui “l'affermazione del
pagina 6 di 18 concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno.” (v. Cass. n. 4770/2023).
Orbene, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva sostenuto che, in base Parte_1 alla “vigente normativa”, non era consentito spedire per posta raccomandata oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, richiamando, nello specifico, la Carta della Qualità, che elenca gli oggetti non ammessi al servizio di spedizione, e cioè “- oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alla legislazione vigente;
[omissis] Preziosi, denaro, valori e titoli di qualsiasi genere possono essere spediti solo se assicurati. [omissis]”; aggiungendo come, ai sensi dell'art. 12, questo invero contenuto non nella Carta della Qualità, ma nel d.m. 01.08.2008: “Ai fini della spedizione di denaro contante, armi e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia”.
Nello sviluppare tale argomentazione, nella comparsa di costituzione, così scriveva: Parte_1
“…scoprire che il cliente, contravvenendo ad ogni avvertimento e normativa, pubblicata persino nel sito, decideva, comunque, di inviare documenti di così alto valore per la propria impresa, pare, se non ingenuo, quantomeno azzardato, per di più senza alcuna copertura assicurativa.” (v. pag. 12).
Se ne deve quindi concludere che l'allegazione del fatto colposo – fondata o infondata che sia – corredata dalle considerazioni per cui avrebbe dovuto essere più propriamente utilizzato un diverso modo d'invio degli originali delle polizze di carico, deve ritenersi sussistente, per cui il motivo d'appello, che ha ad oggetto il mancato esame da parte della sentenza impugnata di tali profili, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sostiene che CP_1
l'atto d'appello individui un unico capo della sentenza impugnata, ovvero parte del capo 6 della motivazione di primo grado, mentre non formerebbero oggetto di censura gli ultimi tre capoversi del capo 6, e così pure i capi 4, 5 e 7 della sentenza non sarebbero stati oggetto di espressa e specifica censura.
Osserva la Corte come, al di là dell'impostazione formale dell'atto d'impugnazione, non possa prescindersi dall'esame del contenuto dei singoli motivi, per ciascuno dei quali deve essere operata una diversa valutazione, quanto alla specificità delle censure e alla loro idoneità a condurre ad una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.
Non senza trascurare, per quanto si andrà ad esaminare nel prosieguo, come alcune delle doglianze della società appellante concernano l'omesso esame da parte del primo Giudice di talune delle difese da pagina 7 di 18 essa svolte, sicché non è suscettibile di essere indicata nell'atto d'appello la parte censurata del provvedimento se non in termini di omesso esame e pronuncia.
Ciò premesso, con il primo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto che, essendo stata trasformata in società per azioni, sia ormai pacifico, Parte_1
nella giurisprudenza, anche di legittimità, che, venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, la responsabilità degli operatori postali per inadempimento o ritardo nell'esecuzione della prestazione debba ritenersi assoggettata alle regole del diritto comune, risultando, pertanto, del tutto inconferenti, i richiami operati alla Carta della Qualità dei servizi.
Evidenzia, al riguardo, l'appellante come nel corso del tempo si siano venuti a delineare due orientamenti giurisprudenziali: un primo, secondo il quale l'ente deve essere inquadrato come organismo di diritto pubblico, con conseguente applicazione delle regole sull'evidenza pubblica alle sole attività di carattere non industriale e non commerciale, dovendo invece applicarsi la disciplina di diritto comune nei casi in cui l'ente invece svolga un'attività come soggetto privato;
ed un secondo orientamento, in opposizione al primo, che ha affermato (Corte di Giustizia causa C44/956, caso la cd. “teoria del contagio”, in base alla quale un ente qualificato come organismo di Per_3
diritto pubblico, anche se svolge attività promiscue, deve in ogni caso sottostare al regime europeo degli appalti, anche per quelle attività propriamente di carattere industriale o commerciale.
Osserva poi l'appellante come la questione sia stata, da ultimo, sottoposta all'attenzione della Corte di
Giustizia (Sent. 12 luglio 2018, n. 7778) che, analizzando entrambe le posizioni, è giunta alla conclusione che “la qualificazione di come organismo di diritto pubblico sia Parte_1 difficilmente confutabile, posto che essa soddisfa tutti e tre i requisiti di cui all'art. 3, lettera d), del D.
Lgs. n. 50/2016”; aggiungendo, tuttavia, come il dibattito risulti ancora aperto, essendovi stata un'altra istanza di rimessione proposta dal Tar Lazio, il 26 aprile 2019, ed essendo necessario, quindi, attendere la decisione della Corte di Giustizia circa la questione relativa alla qualificazione di . Parte_1
Il motivo così articolato, risulta inammissibile, poiché, da un lato, trascura di considerare tutte le argomentazioni poste dalla sentenza a fondamento dell'affermazione secondo cui Parte_1 nel fornire i servizi, che costituiscono l'oggetto sociale della sua attività, è soggetta, nei rapporti con i clienti, alle normali regole di diritto comune;
dall'altro, non indica neppure con precisione quale diversa disciplina, rispetto a quella indicata dalla sentenza impugnata, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie e con quali concrete ricadute sulla decisione.
Del resto, le pronunce della Corte di Giustizia, del TAR e della Corte di Cassazione, richiamate nel motivo d'impugnazione, attengono a tutt'altre fattispecie, rispetto a quella oggetto della presente causa,
e cioè a casi in cui operava quale soggetto committente di opere o servizi, che deve Parte_1
pagina 8 di 18 quindi procedere alla scelta del soggetto con il quale contrarre, ponendosi in quelle situazioni la questione se, trattandosi di impresa pubblica, fosse tenuta, o meno, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. prosegue quindi lamentando, sulla base di plurime argomentazioni, idonee a Parte_1 configurare un distinto motivo d'appello che la sentenza impugnata non abbia considerato le difese da essa svolte in primo grado.
Con tale secondo motivo di gravame si assume che abbia coscientemente assunto il CP_3
rischio di trasportare merce non consentita, quale i titoli di valore, sicché non può chiedere a
[...]
il risarcimento per un rischio che la medesima non si è mai assunta;
l'appellata avrebbe dovuto, Pt_1
invece, utilizzare il metodo di Pagamento CAD (Cash against documents), che è una delle forme utilizzate per il regolamento del prezzo, che avviene alla consegna dei documenti condizionanti il ritiro della merce;
con questa forma di pagamento, l'esportatore, spedita la merce, deve consegnare i documenti rappresentativi e non (compresi quelli necessari all'importatore per sdoganare la merce) alla banca di sua fiducia, affinché questa, attraverso un corrispondente, operante sulla piazza del compratore, possa presentarli all'importatore, curando l'incasso dell'importo dovuto;
con tale metodo il rischio ricade sul compratore o sul venditore, comunque, tra i contraenti, e non certo sull'ignaro vettore, che non ha stipulato il contratto di vendita e che, in questo caso, neanche trasportava la merce in questione.
Sostiene inoltre l'appellante che il primo Giudice non abbia preso in considerazione le difese svolte da a cominciare dall'assenza della prova del danno, avendo fornito una Parte_1 CP_6
“vaga” foto a comprova del danno asseritamente subito e non potendo considerarsi le fatture autoprodotte prova di un pagamento avvenuto. Sempre con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio, assume parte appellante che la sentenza di primo grado abbia ribaltato l'onere della prova, da ritenersi gravante sulla controparte, non spettando a provare che il Parte_1
plico non era tempestivamente giunto a destinazione per cause ad essa non imputabili, ma a CP_3 dimostrare “la buona riuscita dell'affare e la probabilità di fidelizzazione di un potenziale
[...] cliente”, ribadendo come non abbia allegato, né provato, alcun fatto costitutivo del suo CP_3
diritto al probabile conseguimento del risultato vantaggioso sperato, mostrandosi del tutto insufficienti l'allegazione di una fattura e la vaga foto di un contenitore con dei presunti liquidi asseritamente deteriorati.
Parte appellata, dal canto suo, contesta le argomentazioni avversarie, rilevando come venga riproposto quanto già sostenuto in primo grado, riguardo all'alternativo strumento, cui avrebbe potuto farsi ricorso, del pagamento CAD (Cash against documents), ed osserva in ogni caso come non vi sia alcuna pagina 9 di 18 norma, che imponga l'impiego del contratto CAD “Cash against documents” descritto dall'appellante, peraltro tale istituto non avrebbe potuto essere utilizzato, vista l'impossibilità, per le banche europee, di stipulare, già nel 2017, qualsivoglia contratto con paesi – quale era l'Iran - inseriti nella c.d. blacklist
(doc. 23) .
Contesta altresì che non sia stata fornita la prova del danno, risultando quello, come CP_1 indicato dal primo Giudice, documentalmente dimostrato;
peraltro le argomentazioni dell'appellante, concernenti il tema della mancata fidelizzazione di un potenziale cliente e della perdita di “chance di conclusione di futuri fiorenti affari”, risultano del tutto inconferenti, avuto riguardo alle domande avanzate da non avendo mai chiesto il risarcimento per la mancata fidelizzazione o per CP_3
perdita di chance, essendosi, infatti, limitata a richiedere il risarcimento di un danno concreto, specifico, provato, attuale e non futuro.
Il motivo, come anticipato, involge differenti profili, alcuni rilevanti sul piano dell'esistenza del diritto al risarcimento e altri sull'esistenza del danno stesso.
Nell'affermare che ha scientemente assunto il rischio di inviare documenti/titoli non CP_3 consentiti, parte appellante pare voler escludere l'esistenza di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, per avere il cliente utilizzato abusivamente il servizio, che non consente l'invio di valori, o comunque di titoli, all'oscuro del gestore.
A tale proposito occorre chiarire - visti i richiami privi di sistematicità operati dall'appellante alla disciplina di riferimento - che i contenuti del servizio postale universale sono stati definiti a livello europeo, prima dalla direttiva 97/67/UE, poi dalla direttiva 2002/39UE e quindi dalla Direttiva
2008/6/UE.
L'art. 22 D.Lgs. n. 261/1999, emesso in attuazione della prima direttiva postale, prevede che: “Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'autorità di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.”
Le condizioni generali per l'espletamento del servizio universale postale, all'epoca dei fatti per cui è causa, erano dettate dall'Allegato A della Delibera 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, che ha sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° ottobre 2008.
Invero - al di là delle inconferenti argomentazioni sul diverso servizio (C.A.D.) di Parte_1
cui avrebbe dovuto più opportunamente avvalersi il cliente, che non rilevano, sia per le ragioni ostative pagina 10 di 18 esposte dal mittente, sia perché la possibilità di servirsi di una differente modalità di trasmissione dei documenti rappresentativi della merce, non vale a configurare un obbligo in tal senso – assume che l'invio sarebbe dovuto avvenire a mezzo di raccomandata assicurata, che rappresenta lo strumento attraverso il quale debbono essere spediti i valori, salvo aggiungere che, comunque, anche in quel caso non potrebbe richiedere il risarcimento del lucro cessante, ma solo l'indennizzo previsto in base al valore assicurato.
L'Allegato A della Delibera 385/13/CONS descrive nei seguenti termini il servizio di posta raccomandata, di cui si è avvalsa e quello di posta assicurata, di cui, sostiene CP_3 [...]
avrebbe invece dovuto avvalersi il cliente, in tal modo dichiarando il valore della Parte_1
corrispondenza spedita:
“posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione
e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio…. posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale, nonché per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente può chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore. Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualità sono richieste particolari modalità di confezionamento pubblicizzate da e la consegna è effettuata presso l'ufficio Parte_1
postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio.”
E' evidente dunque come i due servizi differiscano tra loro – oltre a consentire la posta assicurata, non solo al mittente, ma anche al destinatario, di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza del plico, nel corso dell'invio - per il fatto che la seconda tipologia d'invio prevede, a fronte del pagamento di un corrispettivo maggiorato, l'assicurazione contro una serie di rischi, che sono lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, o, a fronte del pagamento di un corrispettivo ulteriore, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.
L'assicurazione non garantisce, ovviamente, il corretto adempimento da parte di della Parte_1
propria prestazione contrattuale, ma assicura il cliente verso condotte, anche illecite, di terzi od eventi, che comportino, per le più svariate cause, la perdita del plico o del suo contenuto.
pagina 11 di 18 Operate tali premesse, nel caso di specie, l'inadempimento imputato a - a Parte_1
prescindere dalle prime risposte da essa fornite, in data 08.06.2017, alla richiesta di informazioni sullo stato di consegna del plico, in termini di “furto/smarrimento” - è consistito nel ritardo nella consegna, essendo stato, infine, il plico recapitato in data 19.09.2017, dopo che per consentire al CP_3
cliente iraniano lo sdoganamento ed il ritiro della merce, aveva intrapreso la procedura di ammortamento della polizza di carico, titolo rappresentativo della merce, ottenendo il decreto di ammortamento in data 20.07.2017.
L'invio tramite raccomandata assicurata non avrebbe dunque garantito il cliente rispetto al mancato tempestivo recapito del plico, esulando dai rischi assicurati ed assicurabili, e dipendendo il rispetto dei tempi di consegna, indicati nella Carta della Qualità, predisposta da , dalle modalità di Parte_1
organizzazione del servizio, anche tramite i soggetti esteri di cui si avvale per il recapito Parte_1
in altri paesi, e non da eventi imprevisti estranei alle sue possibilità di controllo.
Pertanto, ha chiesto il risarcimento di un danno, che non sarebbe stato evitato, né CP_3 contenuto, attraverso l'invio degli originali delle polizze di carico a mezzo di raccomandata assicurata, poiché nel caso in esame non si è verificata la perdita o la sottrazione, né l'appropriazione della polizza di carico (titolo al portatore rappresentativo del diritto alla consegna della merce in essa indicata) da parte di un soggetto estraneo, che abbia così proceduto al ritiro del carico sottratto al suo legittimo destinatario.
I danni, per come prospettati e quantificati sin dall'origine da sarebbero invece derivati CP_3 dal ritardo nella consegna, che ha reso necessario l'impiego di tempo per la procedura di ammortamento e l'emissione di un duplicato della polizza di carico, oltre che dall'irreversibile deterioramento della merce, non tempestivamente ritirata dalla società cliente presso il porto iraniano di
Bandar Abbas.
Prima di affrontare le contestazioni mosse da parte appellante in ordine alla prova del danno effettivamente sopportato da deve, per ragioni di ordine logico, essere anticipato l'esame Controparte_7 dell'ultimo e terzo motivo d'impugnazione, con il quale sostiene che, in ogni Parte_1
caso, le conseguenze dannose ricollegabili non solo allo smarrimento, ma anche al ritardo di consegna di un plico rappresenterebbero un danno imprevedibile, dal punto di vista del prestatore del servizio e comunque incorrerebbe nella responsabilità limitata prevista dalla normativa speciale, Parte_1
dettata dal DPR 156/73, dal D.lgs. n. 261/99 e dalla Carta della Qualità.
La tesi è infondata, per le condivisibili argomentazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata ed inoltre le affermazioni di , oltre a non confrontarsi con la pronuncia della Corte Parte_1
Costituzionale n. 254/2002 e gli orientamenti di legittimità in quella richiamati, non tiene in alcun pagina 12 di 18 modo conto della ancor più pertinente pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/2011, secondo cui l'esclusione di una responsabilità risarcitoria in capo al gestore del servizio universale, per il ritardo nel recapito, che si avrebbe ritenendo applicabili le sole norme speciali dettate dall'allora vigente d.m.
9 aprile 2001, determinerebbe “in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 Cost.” (v. Corte Cost. n. 46/2011).
L'art. 19 del D.Lgs, n. 261/99, il quale prevedeva che le norme di diritto di comune, in tema di responsabilità contrattuale, si applicavano solo ai gestori diversi da , è stato quindi Parte_1 abrogato dall'art. 15 della L. 58/2011, che l'ha sostituito con il seguente “La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile”
Come di recente osservato dalla Suprema Corte: “Questa modifica legislativa… suona ad ulteriore conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte
Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune.
Viene a tale stregua pertanto meno l'argomento secondo cui le decisioni della Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l'ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale, ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di uguaglianza. Il legislatore ha accolto invero quell'invito, e, per l'appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune." (v. Cass. 25/03/2024 n. 8070).
Alla luce di tale approdo, ed escluso che possa essere invocata una limitazione di responsabilità, che abbia un fondamento normativo, debbono essere esaminate le contestazioni mosse da parte appellante al raggiungimento della prova del danno nell'ammontare riconosciuto dalla sentenza, lamentando che il primo Giudice non abbia tenuto conto delle contestazioni al riguardo sollevate.
La sentenza impugnata, come già ricostruito, senza svolgimento di attività istruttoria ha ritenuto che il danno fosse provato documentalmente, anche nel quantum, "come ammesso dalla convenuta stessa
pagina 13 di 18 che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 del 20.9.22, si è opposta all'ammissione delle prove attoree poiché, “vertenti su circostanze documentali". Ed infatti, sono documentali e non contestati sia
l'avvenuto deperimento della merce, sia il rifiuto del cliente di provvedere al pagamento di merce ormai inutilizzabile ed inalienabile, sia le spese sostenute da parte attrice per la spedizione della merce
e per la procedura di ammortamento davanti al Tribunale di Roma." (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Si tratta di una ricostruzione non condivisibile, poiché basata su una lettura incompleta e non corretta delle difese svolte da nei vari atti depositati nel giudizio di primo grado. Parte_1
Con la comparsa di costituzione in primo grado, rilevava come: “L'allegato n. 10 Parte_1 di controparte mostra una generica foto di un contenitore e su queste premesse l'attore avanza pretese di risarcimento, lamentando un gravoso danno riferito al contenuto del plico”; “Inoltre, CP_3
lamenta un generico danno senza menzionarne neppure la natura, non si può, pertanto, non avanzare contestazioni sul lamentato danno patrimoniale:
In primo luogo, si oppone che nessuna prova concreta è stata fornita da controparte circa il contenuto del plico.
…..
…si contestano i documenti prodotti a comprova dell'asserito danno riconducibile alla lunga consegna
(prevedibile nel trasporto estero).” (v. pag. 10 comparsa di costituzione). E così, pure nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., scriveva: “si eccepisce la completa assenza di prove del Parte_1 nocumento, anche in ordine alla non provata realizzabilità del credito mancato…” (v. pag. 10).
Più nello specifico, in relazione al quantum, proprio nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., richiamata nel passaggio motivazionale sopra riportato, eccepiva: “…la totale Parte_1 infondatezza della domanda dell'attrice: non si comprende, infatti, su quali basi si avanzi l'odierna azione risarcitoria, dal momento che nessun danno patito è stato dimostrato da controparte. Nessun documento idoneo è stato prodotto da parte avversa, in particolare l'attrice, onerata processualmente, avrebbe dovuto fornire produzione attestante l'avaria congetturata.
A tal fine, non risulta depositato alcun idoneo atto/documento, da cui possa risultare l'asserito deterioramento (comunque da imputarsi all'errato invio e/o confezionamento da parte di ); CP_3 nonché l'inattuabilità assoluta di possibili alternative a disposizione dell'attrice.
In assenza di tali prove, attesa l'assoluta inesistenza dei presupposti di fatto, ancor prima che di diritto, a fondamento dell'odierna domanda risarcitoria, è evidente come quest'ultima, in quanto basata solamente su ipotetiche affermazioni, debba ritenersi, in definitiva, infondata e non provata ex art. 2697 c.c. e, pertanto, vada rigettata” (v. pag. 2 della memoria). Mentre le successive considerazioni svolte a pag. 5 della memoria, concernenti l'opposizione alle richieste istruttorie pagina 14 di 18 avanzate da controparte, in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili, perché vertenti su circostanze documentali, non potevano che essere logicamente riferite a quei capi che specificamente richiamavano dei documenti prodotti, che non erano affatto tutti i capi dedotti.
Il capo di prova n. 9 dedotto da del seguente tenore: “In considerazione dell'eccessivo CP_3
tempo trascorso presso il porto di Bandar Abbas (RAN) e delle torride temperature di tale località si verificava l'irreversibile deperimento dei materiali prodotti ed inviati dalla in favore CP_3 dell'ordinante Aria CH ZA OM Co.”, non era affatto documentale, per cui quella circostanza di fatto non poteva ritenersi documentalmente provata. Peraltro anche le circostanze di fatto di carattere documentale debbono essere valutate nella loro rilevanza e idoneità a fornire la prova del pregiudizio economico lamentato.
Precisato che tutte le argomentazioni sviluppate da parte appellante in ordine all'assenza di prova della perdita di chance e di mancata fidelizzazione del cliente iraniano, non sono pertinenti rispetto al danno che è stato lamentato da che consisterebbe, invece, nel mancato incasso del corrispettivo CP_3
della merce, di cui alla fattura n. 142/2107 del 18.04.2017, venduta alla Aria CH ZA OM Co., poiché, a seguito del ritardo nel ritiro della merce, il materiale stivato nel container, a cause delle elevate temperature a cui era stato esposto, era ormai divenuto inutilizzabile e inalienabile e dunque l'acquirente avrebbe rifiutato il pagamento del prezzo, in realtà gli unici elementi documentali prodotti non sono idonei a dimostrare né l'irrimediabile deterioramento dei prodotti venduti (distaccanti per pressofusione), né il mancato pagamento di quella fornitura e/o la restituzione del corrispettivo già incassato da parte della CP_3
La prova del deterioramento della merce spedita dovrebbe ricavarsi da due fotografie, la prima delle quali raffigura l'esterno di un container e la seconda parrebbe rappresentare un non meglio precisato contenitore aperto, all'interno del quale si intravede il contenuto, senza che sia tuttavia dato comprenderne la natura, né tanto meno lo stato di conservazione in relazione alle caratteristiche dello specifico prodotto.
Il capo di prova articolato al riguardo - e già sopra trascritto – di contenuto meramente valutativo, e non descrittivo, non è stato ammesso e in questo grado di giudizio parte appellata non ha, in ogni caso, reiterato le proprie istanze istruttorie.
Altro elemento di prova, a dimostrazione del deterioramento del materiale, è rappresentato dalla lettera del cliente, datata 10.10.2017, nella quale l'amministratore delegato della società iraniana,
[...]
, lamenta che, essendo rimasto il carico per circa due mesi al caldo nel porto, quando il Parte_2
16.07.2017 è stato possibile ritirare il carico (“siamo stati in grado di rilasciarli”) il materiale era
“totalmente distrutto e separato nella composizione”, per cui non era stato possibile venderlo, dal pagina 15 di 18 momento che i clienti lo “respingevano”, restituendolo allo stabilimento dell'Aria CH ZA OM
Co.
Tale missiva, contenente le doglianze del cliente e diretta, peraltro, a far valere delle pretese economiche nei confronti del fornitore, non può, per la sua stessa natura, fornire piena prova dell'effettiva inutilizzabilità di quel materiale nei confronti di un terzo, estraneo a quel rapporto, essendo evidenti le ragioni per cui a quelle affermazioni non può essere attribuita piena attendibilità.
Ma soprattutto il contenuto di quella missiva, che si conclude con l'affermazione che il materiale sarebbe stato restituito/respinto, nell'”attesa” che venisse compensato/indennizzato il costo causato alla società iraniana “per la procedura”, non risulta avere avuto alcun seguito.
Tale circostanza ridonda sia sotto il profilo dell'assenza di un riscontro dell'effettivo deterioramento ed inutilizzabilità del prodotto venduto, sia della prova del lucro cessante, consistente nel mancato incasso del corrispettivo di quella fornitura.
Non può trascurarsi di considerare come, secondo quanto indicato nella fattura n. 142/2017 del
18.04.2017 il pagamento dovesse avvenire entro 60 gg. dall'emissione della fattura. ha CP_3
sostenuto in primo grado che il cliente avrebbe – a suo avviso giustamente – rifiutato il pagamento del prezzo, ma a quel momento il termine indicato nella fattura per il pagamento era già scaduto, visto che solo ad ottobre la società iraniana si sarebbe resa conto dell'impossibilità di rivendere a sua volta il prodotto ricevuto dalla CP_3
Anche a voler seguire tale ricostruzione, del mancato incasso della fattura per il rifiuto opposto dal cliente iraniano, i documenti prodotti dall'allora non dimostrano in termini completi e CP_3
coerenti il danno, poiché non risulta mai essere stata emessa alcuna nota di credito da parte di CP_3
allo scopo di stornare la fattura emessa e non pagata, adempimento questo necessario anche a
[...]
regolarizzare dal punto di vista contabile e fiscale le registrazioni già operate.
Peraltro, la missiva dell'Aria CH ZA OM Co. fa riferimento alla sua aspettativa di vedersi riconosciuto un risarcimento (compensazione) per i costi sostenuti, dunque evoca la richiesta di una restituzione, il che costituisce piuttosto indice del fatto che il pagamento della fattura, del resto in coerenza con la scadenza nella stessa indicata, già fosse stato eseguito, e comunque non può valere quale dimostrazione dell'asserito rifiuto a pagare, dato che di ciò non si rinviene alcun cenno in quella comunicazione, successiva di parecchi mesi non solo all'emissione del documento fiscale, ma anche al ritiro della merce, che peraltro il cliente iraniano indica essere avvenuta in una data (il 16 luglio) anteriore all'ottenimento del duplicato della polizza di carico.
Analogamente nulla è stato allegato o documentato sulla sorte di quel materiale, che non risulta essere stato restituito alla venditrice, né smaltito nel paese di destinazione.
pagina 16 di 18 Deve pertanto concludersi che pur essendo nelle condizioni di agevolmente fornire - in CP_3
base al principio di vicinanza alla prova – un quadro completo degli esiti dell'operazione commerciale, anche per quanto riguarda la prova del mancato guadagno e della sopportazione di costi, quelli di spedizione del carico, rivelatisi poi inutili, si sia invero limitata a fornire, a dimostrazione del deterioramento del prodotto venduto e del mancato incasso del corrispettivo, degli elementi del tutto insufficienti, fondati sull'allegazione di fatti contrastanti con gli accordi di vendita ed inadeguati a provare le sue effettive perdite economiche.
Tali considerazioni non valgono tuttavia per una delle voci di danno prospettate, cioè quella relativa ai costi sostenuti per la procedura di ammortamento, che è conseguenza immediata e diretta del ritardo nella consegna del plico da parte di e il cui ammontare risulta comprovato dalle Parte_1
fatture, n. 100/17 e n. 162/17, relative ai costi vivi e di assistenza dinanzi al Tribunale di Roma, che ammontano a complessivi € 1.542,37, e non al superiore importo di € 1.772,37, indicato per tale voce di danno nell'atto di citazione in primo grado.
Conclusivamente la sentenza di primo grado deve quindi essere riformata con riduzione del risarcimento dovuto da a a € 1.542,37, oltre interessi, come indicati Parte_1 CP_1
nella sentenza di primo grado, e quindi interessi legali dal 30.01.2018.
Non è invece possibile pronunciare sulla domanda di restituzione di degli importi Parte_1 versati in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stato documentato l'ammontare del pagamento eseguito.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta che debba procedersi ad una rinnovata valutazione delle spese anche del giudizio di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, che ha visto accolta la domanda per un importo estremamente modesto, rispetto alla richiesta, che ammontava a € 48.819,98.
La notevolissima riduzione del quantum induce a ravvisare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che consentono, alla luce dell'insegnamento della pronuncia n. 32061/2022 delle SS.UU., la compensazione, in questo caso integrale, delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1582/23 emessa dal Tribunale di Torino in data 12.04.2023, in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce a €
1.542,37, oltre interessi legali come indicati nella sentenza di primo grado, il risarcimento che Pt_1
pagina 17 di 18 è tenuta a corrispondere alla nella sua qualità di società Parte_1 CP_1
incorporante della CP_3
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/02/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1378/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede della società, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Gurrieri in forza di procura generale alle liti per atto notaio in Roma in data 27.04.2022, rep. 55418, racc. 16104 Persona_1
APPELLANTE
Contro
(P.I. , corrente in Cornaredo (MI), via Edison n, 4, in persona del suo CP_1 P.IVA_2
amministratore unico e legale rappresentante, sig. quale società incorporante la Controparte_2
per atto di fusione Notaio rep. 7432, racc. 6595, del 11.12.2023, CP_3 Persona_2
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferrarsi n. 110 presso lo studio dell'avv. Luigi
Critelli, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1582/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
12.04.2023
- Inadempimento contratto di trasporto - risarcimento danni
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza nr. 1582/2023 emessa dal Tribunale di Torino, così giudicare:
- in via principale: in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte di dell'indennizzo previsto dal contratto e la mancanza di qualsivoglia responsabilità di Pt_1
in ordine all'eventuale mancato sdoganamento della merce spedita (con altro vettore) in Parte_1
Iran dall'appellato e conseguentemente rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da e conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione dell'importo CP_3
pagato da in forza della sentenza gravata, ivi incluse le spese liquidate. Parte_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il concorso del fatto Parte_1
colposo e la preminente gravità della colpa della stessa appellata e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227 cod civ. mandare assolta l'odierna appellante, per
l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate da CP_3 anche in considerazione dell'avvenuta consegna del plico al destinatario.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale: respingere l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 e 345 c.p.c. nonché in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1582/23 emessa dal Tribunale di Torino in punto compensi e spese di lite: dichiarare tenuta e condannare parte appellante al pagamento dei compensi e delle spese di lite di parte appellata oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA,
IVA, esposti e successivi compensi e spese eventualmente maturande.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_3
Torino, al fine di sentir accertare il grave inadempimento contrattuale della Parte_1
convenuta, consistito nel non aver tempestivamente provveduto alla consegna della raccomandata internazionale, n. RA 9055 4309 6 IT, e, conseguentemente ottenerne la condanna al risarcimento del danno cagionato a parte attrice, quantificato in complessivi euro 48.819,98.
A fondamento della propria domanda esponeva la società attrice di occuparsi della produzione ed esportazione di distaccanti per la pressofusione, oli per lubrificazione generale e per lavorazione di pagina 2 di 18 metalli, paste protettive, prodotti con grafite, lubrificanti ed acqua glicole;
che nel 2017 la società Aria
CH ZA OM Co, con sede in Iran, aveva richiesto alla la fornitura e spedizione di CP_3
circa 19 tonnellate di emulsioni oleocerose in acqua, da utilizzarsi come distaccante per la pressofusione dell'alluminio, e che per tale fornitura era stato convenuto tra le parti il prezzo di euro
44.965,60, come risultante dalla fattura n. 142/17 emessa da che il container con la merce CP_3
era stato spedito alla Aria CH ZA OM Co. via nave, incaricando per il trasporto la
[...]
dietro il pagamento del corrispettivo di euro 2.082,01; che, per consentire lo Controparte_4 sdoganamento e il ritiro della merce da parte dell'acquirente, la società attrice aveva spedito a mezzo raccomandata internazionale (n. RA 9055 4309 6 IT), con avviso di ricevimento, tre originali della polizza di carico n. G0761358 emessa dalla società quale vettore del Controparte_5
container spedito in Iran;
che tuttavia la raccomandata non era stata consegnata e , a Parte_1
seguito di richiesta di informazioni da parte della mittente, con missiva del 08.06.2017, aveva comunicato che la raccomandata risultava essere stata “oggetto di furto/smarrimento.”; che CP_3
in data 15.06.2017, aveva quindi denunciato lo smarrimento della raccomandata internazionale e
[...]
dei documenti in essa contenuti e, con ricorso per ammortamento ex art. 2016 c.c., aveva adito il
Tribunale di Roma, al fine di ottenere l'emissione di decreto, che dichiarasse l'inefficacia degli originali della polizza di carico n. G076135, così da poter utilizzare per la consegna del carico il duplicato della polizza;
che, tuttavia, il ritardo nei tempi previsti per lo sdoganamento e la consegna della merce, giunta nel porto di Bandar Abbas, aveva causato l'irreversibile deperimento del materiale stivato nel container, il quale, una volta consegnato alla società acquirente, era stato giustamente rifiutato, poiché inutilizzabile, vista la sua prolungata esposizione alle torride temperature locali;
che il danno era pertanto consistito nel mancato incasso del corrispettivo di cui alla fattura n. 142/17, dell'ammontare di euro 44.965,60; nel costo sostenuto per il trasporto della merce, pari a euro
2.082,01; nelle spese legali, ammontanti a euro 1.772,37, sostenute dall'attrice per l'assistenza e rappresentanza nel giudizio per l'ammortamento della polizza di carico;
che con lettera CP_3
del 30.1.2018, aveva richiesto a il risarcimento del danno, ma la convenuta, con Parte_1
comunicazione del 13.03.2018, pur riconoscendo la circostanza dello smarrimento della raccomandata, aveva ritenuto assolto il proprio onere risarcitorio mediante l'emissione di assegno dell'importo di euro
54.02, per la perdita del plico.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, Parte_1
la riduzione del risarcimento nel quantum, tenuto conto della normativa di settore e della circostanza che il plico alla fine era stato ritrovato e consegnato in data 19.09.2017; inoltre, nel contestare la responsabilità per l'inadempimento addebitatale, richiamava la Carta della Qualità, elencando i tempi pagina 3 di 18 di consegna da quella previsti ed evidenziando come non fosse possibile stabilire un obiettivo di qualità per l'estero; richiamava poi la normativa in materia postale (e cioè il d.m. 01.10.2008), ritenendo di essere esonerata da qualsiasi responsabilità per mancato recapito, perdita, danneggiamento/manomissione totale o parziale nel caso di contenuto non ammesso e per ogni fatto imputabile al cliente, al destinatario, o per cause di forza maggiore;
che il regime di responsabilità previsto per la perdita di corrispondenza raccomandata è determinato con riferimento al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori, mentre per il trasporto di valori è richiesta l'assicurazione obbligatoria, che implica la dichiarazione del valore del contenuto della corrispondenza e, sollecitando un'adeguata diligenza, determina l'assunzione di responsabilità dell'Amministrazione per l'importo corrispondente a quello reale o dichiarato;
che, da ultimo, veniva contestata l'esistenza del danno e che di questo fosse stata fornita una prova concreta.
La causa veniva decisa sulla base delle sole risultanze documentali, non venendo ammessi i mezzi di prova orale dedotti con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Quindi, con sentenza pronunciata in data 12.04.2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla condannava a corrispondere alla società attrice, a CP_3 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 48.819,98, oltre interessi dal 30.01.2018 al saldo, nonché a rifondere le spese del giudizio liquidate in euro 8.500,00, oltre CU, IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% sui compensi.
Il Tribunale osservava, anzitutto, come, in attuazione della L. 71/94, dal 18.12.1997 fosse Parte_1
stata trasformata in S.p.A., così rivestendo, come ribadito anche di recente dalla Corte di Giustizia
Europea, la qualità di impresa pubblica e non di organismo di diritto pubblico. Pertanto, era ormai pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, la responsabilità degli operatori postali per inadempimento o ritardo nell'esecuzione della prestazione è soggetta alle normali regole del diritto comune (v. Cass. n.
15559/2004).
Il primo Giudice ha altresì ritenuto del tutto inconferenti i richiami operati dalla convenuta alla Carta della Qualità dei servizi, trattandosi di una promessa unilaterale di standard minimi di qualità dei propri servizi e di indennizzi a favore del cliente, che costituisce una tutela aggiuntiva e non sostitutiva delle normali regole in punto di responsabilità contrattuale e risarcitoria.
Ugualmente inconferenti sono stati reputati i richiami di al Reg. Ue 2017 n. 964, Parte_1 afferente alle misure restrittive nei confronti dell'Iran, non avendo tale Regolamento introdotto alcuna disposizione limitativa quanto alla corrispondenza;
così pure era irrilevante il richiamo della convenuta al DM 01.10.2008 atteso che, nel caso di specie, non si stava disquisendo in merito ad indirizzo pagina 4 di 18 inesatto/insufficiente, né di denaro contante, armi ed altri valori. Infine, era irrilevante il fatto che la raccomandata internazionale, prima data per smarrita/rubata, fosse stata poi recapitata nel settembre
2017, poiché un ritardo così rilevante nell'adempimento (la raccomandata era stata spedita nel maggio
2017) equivaleva ad inadempimento.
Rilevava altresì il Tribunale come avesse sostanzialmente ammesso la propria Parte_1 responsabilità, proponendo il versamento dell'indennizzo e, del resto, non avesse minimamente provato che l'inadempimento era dipeso da causa a lei non imputabile. doveva quindi Parte_1
essere condannata a risarcire il danno subito da che risultava provato documentalmente CP_3 anche nel quantum, essendo stati documentati e non contestati sia l'avvenuto deperimento della merce, sia il rifiuto del cliente di provvedere al pagamento di merce ormai inutilizzabile ed inalienabile, sia le spese sostenute da parte attrice per la spedizione della merce e per la procedura di ammortamento davanti al Tribunale di Roma, con un danno complessivo patito dalla società attrice pari ad euro
48.819,98.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 13.11.2023, con il quale ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere da e, in CP_3
ogni caso, chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, o, in subordine, che fosse accertato il concorso del fatto colposo, o la preminente gravità della colpa di e che il risarcimento fosse pertanto escluso o ridotto nella percentuale ritenuta di CP_3
giustizia.
Parte appellante fonda la propria eccezione di prescrizione sul disposto dell'art. 2951 c.c., rilevando come la pretesa risarcitoria di controparte sia stata azionata, con l'introduzione del giudizio, quando il termine prescrizionale annuale era ormai decorso.
Quindi, operate alcune premesse in diritto, articola plurimi motivi di censura Parte_1
diretti a confutare il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica di , e a denunciare la mancata considerazione delle difese da essa Parte_1 svolte nel giudizio di primo grado, sia quanto all'assenza di prova del danno, sia al fatto che CP_3
aveva scientemente assunto il rischio di spedire merce non consentita, quali titoli di valore;
[...]
osserva come le conseguenze dannose ricollegabili allo smarrimento o al ritardo di un plico spedito per raccomandata rappresentano un danno imprevedibile, dal punto di vista del prestatore del servizio, non essendo questi a conoscenza del suo contenuto e, in punto responsabilità di il Parte_1
DPR 156/73, il D.Lgs. n. 261/99, nonché la “Carta della Qualità”, dettano una disciplina costituente legge speciale, che prevale e si sostituisce alla disciplina generale del codice civile.
pagina 5 di 18 Si è costituita in giudizio in qualità di società incorporante per atto del CP_1 CP_3
11.12.2023, chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile, ex artt. 342 e 345 c.p.c., o comunque manifestamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c., e, in ogni caso, sia respinto nel merito, in quanto infondato.
All'esito della prima udienza di trattazione dinanzi al Consigliere Istruttore, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., quindi all'udienza del 16/01/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 342
c.p.c.
La prima eccezione attiene all'asserita proposizione in questo grado d'appello di domande ed eccezioni nuove, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.
In tal senso, parte appellata rileva, anzitutto, come sia stata sollevata per la prima volta l'eccezione d'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, la quale risulterebbe comunque infondata, essendo il termine triennale, ex art. 20 DPR n. 156/73, ed essendo comunque stata la prescrizione - quale che sia il termine da applicare - interrotta, ex art. 2944 c.c., dai riconoscimenti provenienti dalla stessa
[...]
oltreché dalle numerose missive inviate da Parte_1 CP_3
L'eccezione di parte appellata è fondata, atteso che nel giudizio di primo grado Parte_1
non ha fatto valere la prescrizione, che, in quanto eccezione in senso proprio, deve essere formulata entro il termine di cui all'art. 167 c.p.c. La stessa parte appellante, a fronte del rilievo d'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, nulla ha più argomentato al riguardo con i propri scritti conclusionali.
In secondo luogo, asserisce che sarebbe parimenti nuova ed inammissibile la domanda CP_1
subordinata, con la quale viene chiesto che sia accertato il fatto colposo, o la preminente gravità della colpa, ravvisabile nella condotta tenuta da ritenendo che la domanda di riduzione del CP_3 risarcimento, ex art. 1227 c.c., implichi l'esame di questioni nuove, non affrontate dal Giudice di primo grado, che peraltro difettano di una compiuta allegazione.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 1227 c.c….è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente,
Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei “Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.”, con il limite che “La rilevabilità d'ufficio di qualunque eccezione va …coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova.”, per cui “l'affermazione del
pagina 6 di 18 concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno.” (v. Cass. n. 4770/2023).
Orbene, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva sostenuto che, in base Parte_1 alla “vigente normativa”, non era consentito spedire per posta raccomandata oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, richiamando, nello specifico, la Carta della Qualità, che elenca gli oggetti non ammessi al servizio di spedizione, e cioè “- oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alla legislazione vigente;
[omissis] Preziosi, denaro, valori e titoli di qualsiasi genere possono essere spediti solo se assicurati. [omissis]”; aggiungendo come, ai sensi dell'art. 12, questo invero contenuto non nella Carta della Qualità, ma nel d.m. 01.08.2008: “Ai fini della spedizione di denaro contante, armi e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia”.
Nello sviluppare tale argomentazione, nella comparsa di costituzione, così scriveva: Parte_1
“…scoprire che il cliente, contravvenendo ad ogni avvertimento e normativa, pubblicata persino nel sito, decideva, comunque, di inviare documenti di così alto valore per la propria impresa, pare, se non ingenuo, quantomeno azzardato, per di più senza alcuna copertura assicurativa.” (v. pag. 12).
Se ne deve quindi concludere che l'allegazione del fatto colposo – fondata o infondata che sia – corredata dalle considerazioni per cui avrebbe dovuto essere più propriamente utilizzato un diverso modo d'invio degli originali delle polizze di carico, deve ritenersi sussistente, per cui il motivo d'appello, che ha ad oggetto il mancato esame da parte della sentenza impugnata di tali profili, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sostiene che CP_1
l'atto d'appello individui un unico capo della sentenza impugnata, ovvero parte del capo 6 della motivazione di primo grado, mentre non formerebbero oggetto di censura gli ultimi tre capoversi del capo 6, e così pure i capi 4, 5 e 7 della sentenza non sarebbero stati oggetto di espressa e specifica censura.
Osserva la Corte come, al di là dell'impostazione formale dell'atto d'impugnazione, non possa prescindersi dall'esame del contenuto dei singoli motivi, per ciascuno dei quali deve essere operata una diversa valutazione, quanto alla specificità delle censure e alla loro idoneità a condurre ad una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.
Non senza trascurare, per quanto si andrà ad esaminare nel prosieguo, come alcune delle doglianze della società appellante concernano l'omesso esame da parte del primo Giudice di talune delle difese da pagina 7 di 18 essa svolte, sicché non è suscettibile di essere indicata nell'atto d'appello la parte censurata del provvedimento se non in termini di omesso esame e pronuncia.
Ciò premesso, con il primo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto che, essendo stata trasformata in società per azioni, sia ormai pacifico, Parte_1
nella giurisprudenza, anche di legittimità, che, venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, la responsabilità degli operatori postali per inadempimento o ritardo nell'esecuzione della prestazione debba ritenersi assoggettata alle regole del diritto comune, risultando, pertanto, del tutto inconferenti, i richiami operati alla Carta della Qualità dei servizi.
Evidenzia, al riguardo, l'appellante come nel corso del tempo si siano venuti a delineare due orientamenti giurisprudenziali: un primo, secondo il quale l'ente deve essere inquadrato come organismo di diritto pubblico, con conseguente applicazione delle regole sull'evidenza pubblica alle sole attività di carattere non industriale e non commerciale, dovendo invece applicarsi la disciplina di diritto comune nei casi in cui l'ente invece svolga un'attività come soggetto privato;
ed un secondo orientamento, in opposizione al primo, che ha affermato (Corte di Giustizia causa C44/956, caso la cd. “teoria del contagio”, in base alla quale un ente qualificato come organismo di Per_3
diritto pubblico, anche se svolge attività promiscue, deve in ogni caso sottostare al regime europeo degli appalti, anche per quelle attività propriamente di carattere industriale o commerciale.
Osserva poi l'appellante come la questione sia stata, da ultimo, sottoposta all'attenzione della Corte di
Giustizia (Sent. 12 luglio 2018, n. 7778) che, analizzando entrambe le posizioni, è giunta alla conclusione che “la qualificazione di come organismo di diritto pubblico sia Parte_1 difficilmente confutabile, posto che essa soddisfa tutti e tre i requisiti di cui all'art. 3, lettera d), del D.
Lgs. n. 50/2016”; aggiungendo, tuttavia, come il dibattito risulti ancora aperto, essendovi stata un'altra istanza di rimessione proposta dal Tar Lazio, il 26 aprile 2019, ed essendo necessario, quindi, attendere la decisione della Corte di Giustizia circa la questione relativa alla qualificazione di . Parte_1
Il motivo così articolato, risulta inammissibile, poiché, da un lato, trascura di considerare tutte le argomentazioni poste dalla sentenza a fondamento dell'affermazione secondo cui Parte_1 nel fornire i servizi, che costituiscono l'oggetto sociale della sua attività, è soggetta, nei rapporti con i clienti, alle normali regole di diritto comune;
dall'altro, non indica neppure con precisione quale diversa disciplina, rispetto a quella indicata dalla sentenza impugnata, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie e con quali concrete ricadute sulla decisione.
Del resto, le pronunce della Corte di Giustizia, del TAR e della Corte di Cassazione, richiamate nel motivo d'impugnazione, attengono a tutt'altre fattispecie, rispetto a quella oggetto della presente causa,
e cioè a casi in cui operava quale soggetto committente di opere o servizi, che deve Parte_1
pagina 8 di 18 quindi procedere alla scelta del soggetto con il quale contrarre, ponendosi in quelle situazioni la questione se, trattandosi di impresa pubblica, fosse tenuta, o meno, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. prosegue quindi lamentando, sulla base di plurime argomentazioni, idonee a Parte_1 configurare un distinto motivo d'appello che la sentenza impugnata non abbia considerato le difese da essa svolte in primo grado.
Con tale secondo motivo di gravame si assume che abbia coscientemente assunto il CP_3
rischio di trasportare merce non consentita, quale i titoli di valore, sicché non può chiedere a
[...]
il risarcimento per un rischio che la medesima non si è mai assunta;
l'appellata avrebbe dovuto, Pt_1
invece, utilizzare il metodo di Pagamento CAD (Cash against documents), che è una delle forme utilizzate per il regolamento del prezzo, che avviene alla consegna dei documenti condizionanti il ritiro della merce;
con questa forma di pagamento, l'esportatore, spedita la merce, deve consegnare i documenti rappresentativi e non (compresi quelli necessari all'importatore per sdoganare la merce) alla banca di sua fiducia, affinché questa, attraverso un corrispondente, operante sulla piazza del compratore, possa presentarli all'importatore, curando l'incasso dell'importo dovuto;
con tale metodo il rischio ricade sul compratore o sul venditore, comunque, tra i contraenti, e non certo sull'ignaro vettore, che non ha stipulato il contratto di vendita e che, in questo caso, neanche trasportava la merce in questione.
Sostiene inoltre l'appellante che il primo Giudice non abbia preso in considerazione le difese svolte da a cominciare dall'assenza della prova del danno, avendo fornito una Parte_1 CP_6
“vaga” foto a comprova del danno asseritamente subito e non potendo considerarsi le fatture autoprodotte prova di un pagamento avvenuto. Sempre con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio, assume parte appellante che la sentenza di primo grado abbia ribaltato l'onere della prova, da ritenersi gravante sulla controparte, non spettando a provare che il Parte_1
plico non era tempestivamente giunto a destinazione per cause ad essa non imputabili, ma a CP_3 dimostrare “la buona riuscita dell'affare e la probabilità di fidelizzazione di un potenziale
[...] cliente”, ribadendo come non abbia allegato, né provato, alcun fatto costitutivo del suo CP_3
diritto al probabile conseguimento del risultato vantaggioso sperato, mostrandosi del tutto insufficienti l'allegazione di una fattura e la vaga foto di un contenitore con dei presunti liquidi asseritamente deteriorati.
Parte appellata, dal canto suo, contesta le argomentazioni avversarie, rilevando come venga riproposto quanto già sostenuto in primo grado, riguardo all'alternativo strumento, cui avrebbe potuto farsi ricorso, del pagamento CAD (Cash against documents), ed osserva in ogni caso come non vi sia alcuna pagina 9 di 18 norma, che imponga l'impiego del contratto CAD “Cash against documents” descritto dall'appellante, peraltro tale istituto non avrebbe potuto essere utilizzato, vista l'impossibilità, per le banche europee, di stipulare, già nel 2017, qualsivoglia contratto con paesi – quale era l'Iran - inseriti nella c.d. blacklist
(doc. 23) .
Contesta altresì che non sia stata fornita la prova del danno, risultando quello, come CP_1 indicato dal primo Giudice, documentalmente dimostrato;
peraltro le argomentazioni dell'appellante, concernenti il tema della mancata fidelizzazione di un potenziale cliente e della perdita di “chance di conclusione di futuri fiorenti affari”, risultano del tutto inconferenti, avuto riguardo alle domande avanzate da non avendo mai chiesto il risarcimento per la mancata fidelizzazione o per CP_3
perdita di chance, essendosi, infatti, limitata a richiedere il risarcimento di un danno concreto, specifico, provato, attuale e non futuro.
Il motivo, come anticipato, involge differenti profili, alcuni rilevanti sul piano dell'esistenza del diritto al risarcimento e altri sull'esistenza del danno stesso.
Nell'affermare che ha scientemente assunto il rischio di inviare documenti/titoli non CP_3 consentiti, parte appellante pare voler escludere l'esistenza di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, per avere il cliente utilizzato abusivamente il servizio, che non consente l'invio di valori, o comunque di titoli, all'oscuro del gestore.
A tale proposito occorre chiarire - visti i richiami privi di sistematicità operati dall'appellante alla disciplina di riferimento - che i contenuti del servizio postale universale sono stati definiti a livello europeo, prima dalla direttiva 97/67/UE, poi dalla direttiva 2002/39UE e quindi dalla Direttiva
2008/6/UE.
L'art. 22 D.Lgs. n. 261/1999, emesso in attuazione della prima direttiva postale, prevede che: “Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'autorità di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.”
Le condizioni generali per l'espletamento del servizio universale postale, all'epoca dei fatti per cui è causa, erano dettate dall'Allegato A della Delibera 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, che ha sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° ottobre 2008.
Invero - al di là delle inconferenti argomentazioni sul diverso servizio (C.A.D.) di Parte_1
cui avrebbe dovuto più opportunamente avvalersi il cliente, che non rilevano, sia per le ragioni ostative pagina 10 di 18 esposte dal mittente, sia perché la possibilità di servirsi di una differente modalità di trasmissione dei documenti rappresentativi della merce, non vale a configurare un obbligo in tal senso – assume che l'invio sarebbe dovuto avvenire a mezzo di raccomandata assicurata, che rappresenta lo strumento attraverso il quale debbono essere spediti i valori, salvo aggiungere che, comunque, anche in quel caso non potrebbe richiedere il risarcimento del lucro cessante, ma solo l'indennizzo previsto in base al valore assicurato.
L'Allegato A della Delibera 385/13/CONS descrive nei seguenti termini il servizio di posta raccomandata, di cui si è avvalsa e quello di posta assicurata, di cui, sostiene CP_3 [...]
avrebbe invece dovuto avvalersi il cliente, in tal modo dichiarando il valore della Parte_1
corrispondenza spedita:
“posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione
e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio…. posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale, nonché per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente può chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore. Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualità sono richieste particolari modalità di confezionamento pubblicizzate da e la consegna è effettuata presso l'ufficio Parte_1
postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio.”
E' evidente dunque come i due servizi differiscano tra loro – oltre a consentire la posta assicurata, non solo al mittente, ma anche al destinatario, di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza del plico, nel corso dell'invio - per il fatto che la seconda tipologia d'invio prevede, a fronte del pagamento di un corrispettivo maggiorato, l'assicurazione contro una serie di rischi, che sono lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, o, a fronte del pagamento di un corrispettivo ulteriore, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.
L'assicurazione non garantisce, ovviamente, il corretto adempimento da parte di della Parte_1
propria prestazione contrattuale, ma assicura il cliente verso condotte, anche illecite, di terzi od eventi, che comportino, per le più svariate cause, la perdita del plico o del suo contenuto.
pagina 11 di 18 Operate tali premesse, nel caso di specie, l'inadempimento imputato a - a Parte_1
prescindere dalle prime risposte da essa fornite, in data 08.06.2017, alla richiesta di informazioni sullo stato di consegna del plico, in termini di “furto/smarrimento” - è consistito nel ritardo nella consegna, essendo stato, infine, il plico recapitato in data 19.09.2017, dopo che per consentire al CP_3
cliente iraniano lo sdoganamento ed il ritiro della merce, aveva intrapreso la procedura di ammortamento della polizza di carico, titolo rappresentativo della merce, ottenendo il decreto di ammortamento in data 20.07.2017.
L'invio tramite raccomandata assicurata non avrebbe dunque garantito il cliente rispetto al mancato tempestivo recapito del plico, esulando dai rischi assicurati ed assicurabili, e dipendendo il rispetto dei tempi di consegna, indicati nella Carta della Qualità, predisposta da , dalle modalità di Parte_1
organizzazione del servizio, anche tramite i soggetti esteri di cui si avvale per il recapito Parte_1
in altri paesi, e non da eventi imprevisti estranei alle sue possibilità di controllo.
Pertanto, ha chiesto il risarcimento di un danno, che non sarebbe stato evitato, né CP_3 contenuto, attraverso l'invio degli originali delle polizze di carico a mezzo di raccomandata assicurata, poiché nel caso in esame non si è verificata la perdita o la sottrazione, né l'appropriazione della polizza di carico (titolo al portatore rappresentativo del diritto alla consegna della merce in essa indicata) da parte di un soggetto estraneo, che abbia così proceduto al ritiro del carico sottratto al suo legittimo destinatario.
I danni, per come prospettati e quantificati sin dall'origine da sarebbero invece derivati CP_3 dal ritardo nella consegna, che ha reso necessario l'impiego di tempo per la procedura di ammortamento e l'emissione di un duplicato della polizza di carico, oltre che dall'irreversibile deterioramento della merce, non tempestivamente ritirata dalla società cliente presso il porto iraniano di
Bandar Abbas.
Prima di affrontare le contestazioni mosse da parte appellante in ordine alla prova del danno effettivamente sopportato da deve, per ragioni di ordine logico, essere anticipato l'esame Controparte_7 dell'ultimo e terzo motivo d'impugnazione, con il quale sostiene che, in ogni Parte_1
caso, le conseguenze dannose ricollegabili non solo allo smarrimento, ma anche al ritardo di consegna di un plico rappresenterebbero un danno imprevedibile, dal punto di vista del prestatore del servizio e comunque incorrerebbe nella responsabilità limitata prevista dalla normativa speciale, Parte_1
dettata dal DPR 156/73, dal D.lgs. n. 261/99 e dalla Carta della Qualità.
La tesi è infondata, per le condivisibili argomentazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata ed inoltre le affermazioni di , oltre a non confrontarsi con la pronuncia della Corte Parte_1
Costituzionale n. 254/2002 e gli orientamenti di legittimità in quella richiamati, non tiene in alcun pagina 12 di 18 modo conto della ancor più pertinente pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/2011, secondo cui l'esclusione di una responsabilità risarcitoria in capo al gestore del servizio universale, per il ritardo nel recapito, che si avrebbe ritenendo applicabili le sole norme speciali dettate dall'allora vigente d.m.
9 aprile 2001, determinerebbe “in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 Cost.” (v. Corte Cost. n. 46/2011).
L'art. 19 del D.Lgs, n. 261/99, il quale prevedeva che le norme di diritto di comune, in tema di responsabilità contrattuale, si applicavano solo ai gestori diversi da , è stato quindi Parte_1 abrogato dall'art. 15 della L. 58/2011, che l'ha sostituito con il seguente “La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile”
Come di recente osservato dalla Suprema Corte: “Questa modifica legislativa… suona ad ulteriore conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte
Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune.
Viene a tale stregua pertanto meno l'argomento secondo cui le decisioni della Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l'ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale, ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di uguaglianza. Il legislatore ha accolto invero quell'invito, e, per l'appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune." (v. Cass. 25/03/2024 n. 8070).
Alla luce di tale approdo, ed escluso che possa essere invocata una limitazione di responsabilità, che abbia un fondamento normativo, debbono essere esaminate le contestazioni mosse da parte appellante al raggiungimento della prova del danno nell'ammontare riconosciuto dalla sentenza, lamentando che il primo Giudice non abbia tenuto conto delle contestazioni al riguardo sollevate.
La sentenza impugnata, come già ricostruito, senza svolgimento di attività istruttoria ha ritenuto che il danno fosse provato documentalmente, anche nel quantum, "come ammesso dalla convenuta stessa
pagina 13 di 18 che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 del 20.9.22, si è opposta all'ammissione delle prove attoree poiché, “vertenti su circostanze documentali". Ed infatti, sono documentali e non contestati sia
l'avvenuto deperimento della merce, sia il rifiuto del cliente di provvedere al pagamento di merce ormai inutilizzabile ed inalienabile, sia le spese sostenute da parte attrice per la spedizione della merce
e per la procedura di ammortamento davanti al Tribunale di Roma." (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Si tratta di una ricostruzione non condivisibile, poiché basata su una lettura incompleta e non corretta delle difese svolte da nei vari atti depositati nel giudizio di primo grado. Parte_1
Con la comparsa di costituzione in primo grado, rilevava come: “L'allegato n. 10 Parte_1 di controparte mostra una generica foto di un contenitore e su queste premesse l'attore avanza pretese di risarcimento, lamentando un gravoso danno riferito al contenuto del plico”; “Inoltre, CP_3
lamenta un generico danno senza menzionarne neppure la natura, non si può, pertanto, non avanzare contestazioni sul lamentato danno patrimoniale:
In primo luogo, si oppone che nessuna prova concreta è stata fornita da controparte circa il contenuto del plico.
…..
…si contestano i documenti prodotti a comprova dell'asserito danno riconducibile alla lunga consegna
(prevedibile nel trasporto estero).” (v. pag. 10 comparsa di costituzione). E così, pure nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., scriveva: “si eccepisce la completa assenza di prove del Parte_1 nocumento, anche in ordine alla non provata realizzabilità del credito mancato…” (v. pag. 10).
Più nello specifico, in relazione al quantum, proprio nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., richiamata nel passaggio motivazionale sopra riportato, eccepiva: “…la totale Parte_1 infondatezza della domanda dell'attrice: non si comprende, infatti, su quali basi si avanzi l'odierna azione risarcitoria, dal momento che nessun danno patito è stato dimostrato da controparte. Nessun documento idoneo è stato prodotto da parte avversa, in particolare l'attrice, onerata processualmente, avrebbe dovuto fornire produzione attestante l'avaria congetturata.
A tal fine, non risulta depositato alcun idoneo atto/documento, da cui possa risultare l'asserito deterioramento (comunque da imputarsi all'errato invio e/o confezionamento da parte di ); CP_3 nonché l'inattuabilità assoluta di possibili alternative a disposizione dell'attrice.
In assenza di tali prove, attesa l'assoluta inesistenza dei presupposti di fatto, ancor prima che di diritto, a fondamento dell'odierna domanda risarcitoria, è evidente come quest'ultima, in quanto basata solamente su ipotetiche affermazioni, debba ritenersi, in definitiva, infondata e non provata ex art. 2697 c.c. e, pertanto, vada rigettata” (v. pag. 2 della memoria). Mentre le successive considerazioni svolte a pag. 5 della memoria, concernenti l'opposizione alle richieste istruttorie pagina 14 di 18 avanzate da controparte, in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili, perché vertenti su circostanze documentali, non potevano che essere logicamente riferite a quei capi che specificamente richiamavano dei documenti prodotti, che non erano affatto tutti i capi dedotti.
Il capo di prova n. 9 dedotto da del seguente tenore: “In considerazione dell'eccessivo CP_3
tempo trascorso presso il porto di Bandar Abbas (RAN) e delle torride temperature di tale località si verificava l'irreversibile deperimento dei materiali prodotti ed inviati dalla in favore CP_3 dell'ordinante Aria CH ZA OM Co.”, non era affatto documentale, per cui quella circostanza di fatto non poteva ritenersi documentalmente provata. Peraltro anche le circostanze di fatto di carattere documentale debbono essere valutate nella loro rilevanza e idoneità a fornire la prova del pregiudizio economico lamentato.
Precisato che tutte le argomentazioni sviluppate da parte appellante in ordine all'assenza di prova della perdita di chance e di mancata fidelizzazione del cliente iraniano, non sono pertinenti rispetto al danno che è stato lamentato da che consisterebbe, invece, nel mancato incasso del corrispettivo CP_3
della merce, di cui alla fattura n. 142/2107 del 18.04.2017, venduta alla Aria CH ZA OM Co., poiché, a seguito del ritardo nel ritiro della merce, il materiale stivato nel container, a cause delle elevate temperature a cui era stato esposto, era ormai divenuto inutilizzabile e inalienabile e dunque l'acquirente avrebbe rifiutato il pagamento del prezzo, in realtà gli unici elementi documentali prodotti non sono idonei a dimostrare né l'irrimediabile deterioramento dei prodotti venduti (distaccanti per pressofusione), né il mancato pagamento di quella fornitura e/o la restituzione del corrispettivo già incassato da parte della CP_3
La prova del deterioramento della merce spedita dovrebbe ricavarsi da due fotografie, la prima delle quali raffigura l'esterno di un container e la seconda parrebbe rappresentare un non meglio precisato contenitore aperto, all'interno del quale si intravede il contenuto, senza che sia tuttavia dato comprenderne la natura, né tanto meno lo stato di conservazione in relazione alle caratteristiche dello specifico prodotto.
Il capo di prova articolato al riguardo - e già sopra trascritto – di contenuto meramente valutativo, e non descrittivo, non è stato ammesso e in questo grado di giudizio parte appellata non ha, in ogni caso, reiterato le proprie istanze istruttorie.
Altro elemento di prova, a dimostrazione del deterioramento del materiale, è rappresentato dalla lettera del cliente, datata 10.10.2017, nella quale l'amministratore delegato della società iraniana,
[...]
, lamenta che, essendo rimasto il carico per circa due mesi al caldo nel porto, quando il Parte_2
16.07.2017 è stato possibile ritirare il carico (“siamo stati in grado di rilasciarli”) il materiale era
“totalmente distrutto e separato nella composizione”, per cui non era stato possibile venderlo, dal pagina 15 di 18 momento che i clienti lo “respingevano”, restituendolo allo stabilimento dell'Aria CH ZA OM
Co.
Tale missiva, contenente le doglianze del cliente e diretta, peraltro, a far valere delle pretese economiche nei confronti del fornitore, non può, per la sua stessa natura, fornire piena prova dell'effettiva inutilizzabilità di quel materiale nei confronti di un terzo, estraneo a quel rapporto, essendo evidenti le ragioni per cui a quelle affermazioni non può essere attribuita piena attendibilità.
Ma soprattutto il contenuto di quella missiva, che si conclude con l'affermazione che il materiale sarebbe stato restituito/respinto, nell'”attesa” che venisse compensato/indennizzato il costo causato alla società iraniana “per la procedura”, non risulta avere avuto alcun seguito.
Tale circostanza ridonda sia sotto il profilo dell'assenza di un riscontro dell'effettivo deterioramento ed inutilizzabilità del prodotto venduto, sia della prova del lucro cessante, consistente nel mancato incasso del corrispettivo di quella fornitura.
Non può trascurarsi di considerare come, secondo quanto indicato nella fattura n. 142/2017 del
18.04.2017 il pagamento dovesse avvenire entro 60 gg. dall'emissione della fattura. ha CP_3
sostenuto in primo grado che il cliente avrebbe – a suo avviso giustamente – rifiutato il pagamento del prezzo, ma a quel momento il termine indicato nella fattura per il pagamento era già scaduto, visto che solo ad ottobre la società iraniana si sarebbe resa conto dell'impossibilità di rivendere a sua volta il prodotto ricevuto dalla CP_3
Anche a voler seguire tale ricostruzione, del mancato incasso della fattura per il rifiuto opposto dal cliente iraniano, i documenti prodotti dall'allora non dimostrano in termini completi e CP_3
coerenti il danno, poiché non risulta mai essere stata emessa alcuna nota di credito da parte di CP_3
allo scopo di stornare la fattura emessa e non pagata, adempimento questo necessario anche a
[...]
regolarizzare dal punto di vista contabile e fiscale le registrazioni già operate.
Peraltro, la missiva dell'Aria CH ZA OM Co. fa riferimento alla sua aspettativa di vedersi riconosciuto un risarcimento (compensazione) per i costi sostenuti, dunque evoca la richiesta di una restituzione, il che costituisce piuttosto indice del fatto che il pagamento della fattura, del resto in coerenza con la scadenza nella stessa indicata, già fosse stato eseguito, e comunque non può valere quale dimostrazione dell'asserito rifiuto a pagare, dato che di ciò non si rinviene alcun cenno in quella comunicazione, successiva di parecchi mesi non solo all'emissione del documento fiscale, ma anche al ritiro della merce, che peraltro il cliente iraniano indica essere avvenuta in una data (il 16 luglio) anteriore all'ottenimento del duplicato della polizza di carico.
Analogamente nulla è stato allegato o documentato sulla sorte di quel materiale, che non risulta essere stato restituito alla venditrice, né smaltito nel paese di destinazione.
pagina 16 di 18 Deve pertanto concludersi che pur essendo nelle condizioni di agevolmente fornire - in CP_3
base al principio di vicinanza alla prova – un quadro completo degli esiti dell'operazione commerciale, anche per quanto riguarda la prova del mancato guadagno e della sopportazione di costi, quelli di spedizione del carico, rivelatisi poi inutili, si sia invero limitata a fornire, a dimostrazione del deterioramento del prodotto venduto e del mancato incasso del corrispettivo, degli elementi del tutto insufficienti, fondati sull'allegazione di fatti contrastanti con gli accordi di vendita ed inadeguati a provare le sue effettive perdite economiche.
Tali considerazioni non valgono tuttavia per una delle voci di danno prospettate, cioè quella relativa ai costi sostenuti per la procedura di ammortamento, che è conseguenza immediata e diretta del ritardo nella consegna del plico da parte di e il cui ammontare risulta comprovato dalle Parte_1
fatture, n. 100/17 e n. 162/17, relative ai costi vivi e di assistenza dinanzi al Tribunale di Roma, che ammontano a complessivi € 1.542,37, e non al superiore importo di € 1.772,37, indicato per tale voce di danno nell'atto di citazione in primo grado.
Conclusivamente la sentenza di primo grado deve quindi essere riformata con riduzione del risarcimento dovuto da a a € 1.542,37, oltre interessi, come indicati Parte_1 CP_1
nella sentenza di primo grado, e quindi interessi legali dal 30.01.2018.
Non è invece possibile pronunciare sulla domanda di restituzione di degli importi Parte_1 versati in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stato documentato l'ammontare del pagamento eseguito.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta che debba procedersi ad una rinnovata valutazione delle spese anche del giudizio di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, che ha visto accolta la domanda per un importo estremamente modesto, rispetto alla richiesta, che ammontava a € 48.819,98.
La notevolissima riduzione del quantum induce a ravvisare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che consentono, alla luce dell'insegnamento della pronuncia n. 32061/2022 delle SS.UU., la compensazione, in questo caso integrale, delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1582/23 emessa dal Tribunale di Torino in data 12.04.2023, in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce a €
1.542,37, oltre interessi legali come indicati nella sentenza di primo grado, il risarcimento che Pt_1
pagina 17 di 18 è tenuta a corrispondere alla nella sua qualità di società Parte_1 CP_1
incorporante della CP_3
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/02/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 18 di 18