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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1209/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, C.F._1
dall'Avv. Laura Casari, presso il cui studio, sito in Trento in Viale San Francesco d'Assisi 10
è elettivamente domiciliato;
E
nata a [...] il [...], residente a [...]
Varda, 48 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata C.F._2
al ricorso, dall'Avv. Metella Costanzi, presso il cui studio, sito in Malè in Via degli Alpini,
18, è elettivamente domiciliata;
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 28 maggio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-03-2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in LL AL di ES (FI) in data 20-10-2012 (come da estratto di matrimonio del registro del comune di Firenze, Atto N. 192 parte II serie C - anno 2012), e che dalla loro unione erano nati due figli, nata a [...] il [...], , nato Per_1 Per_2
a Trento il 05-04-2020 e , nato a [...] il [...], hanno adito il tribunale con CP_1
ricorso congiunto ex art. 473-bis.51, c.p.c. per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Trento, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a LL AL di ES ( Fi ) il 20/10/2012 siccome trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LL AL di ES ( Fi ) al
N°5 anno 2012 e nei registri dello stato civile del Comune di Firenze al N° 192 P.II S.C anno
2012, come da comunicazione del 7.12.2012, tra il signor e la signora Parte_1 Pt_2
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL AL di ES di
[...]
annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 CP_1
degli stessi presso la residenza del padre. 3) Assegnare la casa familiare sita a Predaia –
Coredo in via Marconi 35 al signor , che ivi vivrà con i figli fino alla vendita Parte_1
della stessa, ossia fino al rilascio di detto immobile a seguito del rogito notarile che si terrà il 31/5/2025. 4) I figli verranno gestiti in maniera alternata tra i genitori secondo un protocollo tra loro concordato e così stabilito: i bambini staranno con entrambi i genitori i fine settimana alternati tra di loro dal venerdì sera al lunedì mattina, mentre durante la settimana i bambini staranno dal lunedì dall'uscita della scuola sino al mercoledì all'entrata a scuola con la madre e dal mercoledì dall'uscita della scuola sino al venerdì sera con il padre. I coniugi concordano che la madre terrà ogni 15 giorni i figli anche il mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola fino al mercoledì sera solitamente nella settimana in cui il padre ha i figli con sé il fine settimana. In caso di malattia dei figli, se un genitore riscontra particolari difficoltà e non se la sente di rimanere con il figlio malato, previo preavviso può essere sostituito dall'altro genitore. I coniugi concordano che tutte le vacanze scolastiche dei figli saranno divise alla metà, ed i minori staranno dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre con un genitore, e dal 1 gennaio fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le vacanze di Pasqua i genitori si accorderanno di anno in anno in base ai reciproci impegni lavorativi, tenendo fermo che il giorno di Pasqua
i minori lo trascorreranno con un genitore, il giorno di Pasquetta lo passeranno con l'altro genitore, ad anni alterni. Ogni genitore ha diritto a trascorrere durante l'estate, due settimane con i figli, anche frazionate, che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra i minori e l'altro genitore. Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire i figli nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva o extrascolastica degli stessi. 5) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei propri figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere 6) Visto l'affidamento alternato dei figli nessun assegno di mantenimento ordinario a favore dei minori verrà stabilito e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di sua spettanza. Le spese della baby sitter, della mensa scolastica, dell'abbigliamento, del parrucchiere - barbiere, di eventuali regali di compleanno di amici, di uscite dei figli con amici (cinema, pizza, ecc.) e delle ricariche del telefono dei figli saranno divise alla metà tra i loro genitori. 7) Le spese straordinarie dei figli saranno sostenute al 50% tra i coniugi secondo il protocollo redatto dal CNF che viene qui allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni (individuazione, modalità e pagamento). 8) L'assegno universale unico ed altri eventuali sussidi pubblici verranno divisi alla metà tra i genitori così come le detrazioni relative alle spese straordinarie dei figli verranno effettuate al 50% tra le parti. 9) I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e danno il benestare e consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori. 10) Come da accordi omologati in separazione a fine anno scolastico 2024/2025 o comunque al rilascio della casa familiare il padre si trasferirà con i figli minori a Lavis, ove hanno già la residenza anagrafica. I figli minori verranno spostati di istituto scolastico e frequenteranno dall'anno scolastico 2025/2026 le scuole di competenza site a Lavis e ciò con il benestare dei loro genitori che hanno già dato nella sentenza di separazione l'autorizzazione al trasferimento ed il nulla osta dell'istituto scolastico. 11) I coniugi dichiarano di aver regolamentato tra di loro tutti i rapporti economici esistenti con la separazione e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente ricorso. 12) Ciascun coniuge sosterrà le spese legali per proprio difensore con rinuncia alla solidarietà.”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 274/2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n.
898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter, c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 18-03-2025 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a LL AL di ES (FI) in data 20-
10-2012, come da estratto di matrimonio del Comune di Firenze, Atto N. 5 parte II serie C - anno 2012, da , nato a [...] in data [...], e , nata a [...]_2
Firenze in data 06-02-1979, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del -04 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi