Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 399/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 27.5.2025, da nata a [...] il [...] CF: , ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 in persona del tutore avv. Monica Scarsini, ( Cf che agisce in proprio ex art C.F._2 86 cpc giusta nomina con decreto dd 02.09.2020, assunzione dell'ufficio in data 23.09.2020 (RGVG 2061/2020), nonché provvedimento del Tribunale di Trieste dd 11.10.2024 sub RG 1979/2024 e ammissione al gratuito patrocinio come da delibera prot n 2024/6353 dd 08.11.2024 de COA di Trieste ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste Via Dante Alighieri n. 7 ( pec mail:
). Email_1
Appellante CONTRO
( ), nato a [...] e residente a [...] C.F._3 Nazionale n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Coslovich (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Battisti n. 4 (fax: 040/7600434; pec:
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Appellato
nata il [...] in [...] (C.F. PZZ- Controparte_2
), residente in [...]N.
1 - Lettera: 03 - Interno: 8 Comune C.F._5
TRIESTE (TS), elettivamente domiciliata in Trieste, alla Via Rittmeyer 5 presso e nello studio dell'avv. Paola Valle Appellata con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd. 14.2.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; avente ad oggetto: Separazione giudiziale. Appello avverso la sentenza n. 590/2024 del Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, emessa in data 14.06.2024, pubblicata in data
18.06.2024 a definizione del procedimento per separazione giudiziale sub RG 1355/2018.
CONCLUSIONI:
PER LE PARTI: come da memoria dd. 20.5.2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste in riforma della impugnata sentenza n 590/2024 del Tribunale di Trieste
Trieste luogo di sua residenza che si avvarrà dell'ausilio dei Servizi Specialistici dell'ASUGI anche per eventuale sostegno psicologico;
- Dichiarare la madre sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_2
Parte_1
- Mantenere il collocamento della minore presso la Comunità ove attualmente si trova di Villa Russiz consentendo le visite materne secondo le modalità ritenute più opportune dall'Ente Affidatario, dando le parti atto di essere d'accordo sull'eventuale inizio dei pernotti presso la madre da attuarsi secondo le modalità e determinazioni ritenute più opportune dall'Ente nell'interesse della minore;
- Prescrivere ai genitori di collaborare con i predetti Servizi secondo le modalità che verranno loro indicate Spese compensate”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Trieste ha così deciso in merito alla domanda di separazione personale dei coniugi:
“Rigetta la domanda di addebito della separazione;
Rigetta la domanda diretta a ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale per e revoca la sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Controparte_2
Tribunale per i minorenni con decreto dd 30 luglio 2020 nei confronti di Pt_1
Dispone che venga affidata in via esclusiva alla madre, , e Pt_1 Controparte_2 collocata presso l'abitazione di quest'ultima, con facoltà per il padre di vedere la minore solo previo appuntamento e con la vigilanza dei Servizi;
Dispone la presa in carico da parte dei Servizi e di ASUGI per attività di sostegno e controllo e di supporto psicologico del nucleo Persona_1 Pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_1 corrispondendo la somma di euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di giudizio tra le parti”.
1.1. Dalla sua lettura emerge che dal matrimonio di e Controparte_2 CP_1
è nata la figlia, il 24 gennaio 2015. La è peraltro madre di altri due
[...] Pt_1 CP_2 minori, (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), il cui padre, Per_2 Per_3
, era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto Persona_4 del tribunale per i Minorenni dd. 11 ottobre 2017, ed in seguito (dopo l'avvio del procedimento di separazione personale) anche il era dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Pt_1 riguardi di Pt_1
Con successivo decreto dd. 30 luglio 2020 il Tribunale per i minorenni aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per la madre a causa dello stato di trascuratezza in cui aveva lasciato i minori che convivevano con lei. Nel prosieguo, con provvedimento del 25 maggio 2022, il Tribunale per i minorenni si era dichiarato incompetente a pronunciarsi de potestate in via definitiva per la minore a cagione della pendenza del procedimento di separazione giudiziale Pt_1 davanti al Tribunale Ordinario, dichiarando invece dichiarava decaduta Controparte_2 dalla responsabilità genitoriale nei confronti degli altri due figli minori, e Per_2 Per_3 Alla minore era nominata tutrice l'avv. Monica Scarsini, che con atto di costituzione dd. Pt_1
18.07.2022 interveniva nel procedimento per chiedere di affidare la minore per sostegno e controllo al
Servizio Sociale del Comune di Trieste luogo di sua residenza, e di dichiarare decaduta la CP_2 dalla responsabilità genitoriale. La causa subiva un deciso rallentamento anche per l'acquisizione delle relazioni da parte degli organi interessati, oltre che per l'audizione della minore e dei fratelli, e per prendere in esame “alcuni importanti cambiamenti di vita della madre”. Disposti provvedimenti interlocutori, con aumento delle visite da parte della madre presso la comunità Villa Russiz, si perveniva quindi alla decisione qui gravata.
1.2. Per quanto qui di interesse, quanto al giudizio de potestate il collegio, pur dando atto che la mancata estensione del provvedimento di decadenza, adottato dal Tribunale per i minorenni con riguardo agli altri due figli della , era dipeso solo dal motivo formale della pendenza del CP_2 procedimento di separazione personale;
e pur richiamando sia “i limiti personali che i Servizi sociali e sanitari hanno fatto emergere nelle relazioni periodiche”, sia il timore espresso dai servizi che la madre possa non essere pronta per “il rientro a casa dei minori”; tuttavia valorizzava “alcune innegabili iniziative assunte dalla signora e idonee a far emergere la volontà di svolgere il CP_2 proprio ruolo genitoriale”: tra di esse, il reperimento di una nuova abitazione in Gorizia non distante dalla comunica ospitante i tre figli, un lavoro provvisorio, il rispetto delle visite fissate ed anzi la richiesta di ampliamento delle stesse. Chiarito che “occorre tener ben distinto il giudizio sui limiti culturali e personali della signora dalla valutazione di condotte pregiudizievoli per i minori CP_2 che - sole - possono giustificare una pronuncia di decadenza”, non ravvisava atti idonei a far temere un pregiudizio concreto e attuale per i minori, come imposto l'art. 330 cod. civ., ritenendo “di offrire a madre e figlia la possibilità di una relazione vitale, da riprendere – con ogni necessaria Pt_1 gradualità - entro le mura domestiche anziché nell'ora di ricevimento della saletta di una comunità per minori abbandonati”. Decideva quindi il Collegio di disattendere la richiesta di una pronuncia di decadenza, invocata dalla tutrice, e di collocamento familiare della sola in quanto ciò avrebbe altresì determinato Pt_1
“lo sradicamento della minore dalla comunità Villa Russiz e, soprattutto, rischierebbe di recidere il legame con i fratelli e la madre, con probabili gravi danni per tutti”. Revocava pertanto sia la sospensione della potestà genitoriale della madre che la conseguente nomina dell'avv. Scarsini come tutrice di disponendo trasmettersi gli atti al giudice tutelare per procedere alla chiusura della Pt_1 procedura.
1.3. Quanto all'affidamento e collocamento della minore, veniva affidata in via esclusiva Pt_1 alla e collocata presso l'abitazione della stessa, pur mantenendo “una forte presa in CP_2 carico del nuovo nucleo da parte dei Servizi territorialmente competenti (con preferenza secondo buon senso degli operatori/educatori della Comunità, ovvero dei Servizi territorialmente più prossimi alla effettiva dimora della minore, oltre ad ASUGI per sostengo psicologico)”, ma con una graduale ripresa di abitudini domestiche, imponendo cooperazione con i Servizi, rispetto delle relazioni amicali e ricreative e sportive instaurate da durante la vita presso Villa Russiz, a garanzia della Pt_1 prosecuzione della scuola con la stessa classe ed adozione di ogni altra iniziativa necessaria a rispettare il difficile e delicato equilibrio conquistato dalla minore.
2. Nell'appello si evidenzia che il Giudice Tutelare di la quale al contempo era anche la Pt_1
Giudice relatore del conflitto familiare, aveva immediatamente dichiarato chiusa la tutela e cessato il tutore dalle sue funzioni: tuttavia, a seguito di reclamo avanzato dal tutore, il Tribunale di Trieste in composizione collegiale con provvedimento dd 15.10.2024 aveva poi revocato il decreto di chiusura della tutela ed autorizzato il tutore della minore a proporre impugnazione essendo nei procedimenti de potestate soggetto di diritto autonomo, portatore di istanze personali come riconosciuto dalle Convenzioni internazionali e anche dall'art 336 cod. civ.. 2.1. Con il primo motivo di appello si censurano le parti della decisione in cui il Tribunale di Trieste ha ritenuto non più attuale la sospensione della potestà genitoriale e non necessaria la decadenza in considerazione “di alcune innegabili iniziative assunte dalla signora e idonee a CP_2 far emergere la volontà di svolgere il proprio ruolo genitoriale”, facendo riferimento a tutta una serie di comportamenti ed iniziative che avrebbero positivamente caratterizzato il nuovo corso da parte della madre.
2.1.1. Si sostiene al riguardo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le emergenze istruttorie, atteso che, con riferimento alla documentazione dimessa, “La signora infatti ha CP_2 prodotto una copia parziale di un contratto di locazione dove non si può nemmeno leggere i nominativi dei conduttori e una busta paga di circa € 760,00 che indicava la fine dell'attività lavorativa al
21.12.2023 con un importo pari alla metà di quello che dichiarava in atti e comunque palesemente insufficiente a coprire le esigenze di mantenimento della casa di Staranzano, di quella Ater a Trieste nonché i bisogni della madre e figlia”. Per contro, la sarebbe attualmente sottoposta alla CP_2 misura alternativa della detenzione domiciliare (forse fino al 2026) presso la propria abitazione di Staranzano, senza lavorare, convivendo con tale , destinatario di provvedimenti Controparte_3 del TM a tutela delle figlie, vedendo la figlia in modo discontinuo, disinteressandosi di ogni aspetto della vita della minore, il cui accudimento sarebbe a carico della Comunità e degli educatori e dei
Servizi Sociali del Comune di Trieste. Anche la situazione abitativa, valorizzata dal Tribunale per la sua prossimità al luogo di residenza comunitaria, sarebbe mutata vivendo ora la donna in altro alloggio sito a Staranzano di cui non è stato prodotto il contratto, non avendo la stessa una patente di guida o mezzi propri per provvedere in autonomia agli spostamenti dei figli e dovendo essere gli operatori a portare la bambina alla scuola elementare di Capriva del Friuli: con il collocamento materno e la revoca dell'affido tale disponibilità verrebbe meno.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt 330 e 333 cod. civ. nonchè l'omessa valutazione di fatti decisivi, e la carente motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale ha ritenuto doversi tenere “ben distinto il giudizio sui limiti culturali e personali della signora dalla valutazione di condotte pregiudizievoli per i minori che- sole- CP_2 possono giustificare una pronuncia di decadenza”.
2.2.1. Ha premesso che i servizi sociali da oltre un decennio “hanno reiteratamente evidenziato importanti profili di inadeguatezza genitoriale che non risultano colmati nonostante i massicci interventi a sostegno del nucleo (da cui la pronuncia di decadenza statuita dal TM nei confronti degli altri due figli) anche per la mancata adesione della sig. alle prescrizioni indicate e che ha CP_2 portato al collocamento dei tre figli in comunità a far data dal 06.08.2020”. Ha evidenziato che dalle relazioni dei Servizi risulta che la , nonostante i numerosi CP_2 appuntamenti fissati dalla psicologa e la disponibilità della terapeuta, non ha iniziato alcun percorso di sostegno alla genitorialità, ed ha riportato ampi brani delle relazioni aggiornate, dalle quali emergerebbero tutta una serie di negatività e carenze erroneamente interpretate dal Tribunale non qualificabili solo “come un limite culturale e personale della madre” ma concretanti gravi condotte pregiudizievoli per la minore. Mancherebbe nella motivazione la doverosa prognosi sulla effettiva ed attuale possibilità di recupero dell'adeguatezza genitoriale attraverso un percorso di sviluppo e approfondimento delle competenze genitoriali, l'elaborazione di un progetto anche futuro che comporti assunzione diretta di responsabilità genitoriale e dunque di cura e accudimento e non solo di potenziale coabitazione, il tutto compatibilmente con le esigenze di una bambina in crescita, non essendo sufficiente il mero legale affettivo in ragione delle gravi carenze.
2.3. Con il terzo motivo ci si lamenta dei giudizi, definiti “inaccettabili” sul comportamento del tutore, asseritamente connotato da un “giudicato emotivo”, ed in realtà lesivi della professionalità del tutore. Si riporta al riguardo il brano della decisione in cui si legge “ciò consentirà ai due fratelli di avere un comune tutore ed eviterà che le decisioni per possano essere negativamente Per_3 condizionate dalla nuova collocazione della sorella presso la madre, che rimarrebbe in Pt_1 permanenza soggetta non solo alla vigilanza dei Servizi, ma anche a quel giudicato emotivo che ha pesato non poco nei rapporti di collaborazione madre-tutore”.
2.4. Con il quarto motivo ci si duole del provvedimento nella parte in cui “ viene affidata Pt_1 in via esclusiva alla madre e collocata presso l'abitazione della stessa” in quanto Controparte_2 non rispondente al superiore interesse della minore per le gravi criticità ancora palesate dalla madre,
“non in grado di soddisfare nemmeno le esigenze primarie di vita della figlia e delle quali la stessa pare non avere alcuna consapevolezza né volontà di porvi rimedio con grave rischio di fallimento e nuovo trauma per la bambina”.
2.5. Ha pertanto concluso chiedendo:
“-affidare la minore per sostegno e controllo al Servizio Sociale del Comune di Parte_1 Trieste luogo di sua residenza che si avvarrà dell'ausilio dei servizi Specialistici dell'ASUGI anche per eventuale sostegno psiicologico;
- dichiarare la madre decaduta o sospesa dalla responsabilità genitoriale Controparte_2 sulla figlia minore Parte_1
-disporre il collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria e fintanto che la stessa non verrà reperita presso comunita adeguata alle sue esigenze;
-prescrivere ai genitori di collaborare con i predetti Servizi secondo le modalità che verranno da loro indicate”.
3. Si è costituita anticipando che pende il procedimento per Controparte_2 divorzio innanzi al Tribunale di Trieste, in seno al quale, nel rispetto delle esigenze dei figli e delle indicazioni dei Servizi Sociali in punto tempi di permanenza dei figli presso di lei e loro progressivo ampiamento, l'appellata non richiesto un immediato cambio di collocamento della figlia presso di sé, limitandosi a chiedere la conferma dell'affidamento all'ente e che le visite avvengano secondo le indicazioni dei Servizi. I tempi di permanenza sarebbero aumentati e la tutrice degli altri due figli, avv.
non si sarebbe opposta a un loro collocamento presso la madre con modalità progressive. CP_4
3.1. Ricostruite le vicende processuali anche minorili, ha elencato la progressione nei tempi di visita che nei prossimi mesi potrebbero essere ampliati come di seguito: a) Ogni Lunedi dalle 15:30 alle 21:00 presso la sua abitazione;
la comunità le porta i figli a casa e i minori rimangono con la mamma alla presenza dell'educatore; b) Ogni Giovedì, quando è la a raggiungere i figli in comunità ove rimane con loro CP_2 dalle 16:00 alle 18:00,
c) Ogni sabato dalle 13:00 alle 19:30 sempre presso la sua abitazione. Sarebbero stata assentite le visite del sabato anche senza la presenza dell'educatore e durante le vacanze di Natale 2024 i due figli più piccoli, e avrebbero trascorso tre intere giornate Pt_1 Per_3 con la madre, senza pernotto e senza la presenza continua dell'educatore.
3.2. Sostiene di aver dato in questi mesi “ampia dimostrazione di saperli adeguatamente accudire tanto che i Servizi hanno consentito a un ampliamento delle visite ed anche che venissero svolte senza l'educatore”, pur in costanza di “limiti gestionali” derivanti dall'esecuzione della sentenza penale che le impone fino al 2026 la detenzione domiciliare, e dall'assenza di una patente di guida e di uno stabile lavoro. Lamenta che, in presenza di un legame molto forte tra i due fratelli più piccoli, desiderosi di poter andare a vivere con la mamma secondo le tempistiche indicate dai Servizi, e ribadisce la non contrarietà dell'altra tutrice dei figli e a un rientro futuro di Per_2 Per_5 Per_3 presso l'abitazione della madre purché effettuato con gradualità.
3.3. Quanto alla sua situazione di detenzione domiciliare, richiama l'ordinanza dd. 24/9/24 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Trieste le ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare attesa la positiva relazione dell' nella quale si darebbe atto della disponibilità di un'abitazione Per_6 idonea, della ricerca di un lavoro e della auspicata mancanza di problemi nella gestione economica della propria vita.
3.4. Quanto ai Servizi sociali, gli stessi sarebbero attivi nel tentativo di individuare insieme alla mamma una modalità di rientro graduale e più consona rispetto alle reali possibilità della stessa, e comunque non hanno segnalato nulla di rilevante alla Procura Minorile, implementando i tempi di permanenza dei figli presso la madre.
3.5. Ha valorizzato l'audizione di che da poco ha compiuto 10 anni, desiderosa di Pt_1 tronare a casa dalla madre, chiedendone nuova audizione benchè infradodicenne, ed ha ripercorso – non senza aperti apprezzamenti –la gestione del procedimento di primo grado da parte del giudice relatore e la sentenza finale, dando atto della diuturna partecipazione allo stesso da parte della madre.
Ha quindi rimarcato come la decisione abbia valorizzato l'atteggiamento materno, concretatosi nell'avvicinamento territoriale, nella locazione di un appartamento , ampio e ritenuto idoneo sia dai servizi sociali che dall' e con pagamento (con l'aiuto del padre dell'appellata) regolare dei Pt_2 canoni, situato a 20 muniti di treno dalla comunità e dalla scuola, di modo che “la potrebbe CP_2 ogni mattina accompagnare in treno la figlia a scuola e riportarla a casa”, nel reperimento di un'attività lavorativa sebbene precaria, e poi nel rispetto delle prescrizioni e delle visite disposte dai servizi.
3.6. Ha quindi operato le proprie considerazioni in ordine ai quattro motivi di appello.
3.6.1. Quanto al primo, relativo all'asserito malgoverno delle risultanze probatorie da parte del Giudice di prime cure, se ne lamenta l'infondatezza, essendovi stata dal 2020 ad oggi “un'evoluzione positiva nella vita di ”: questo dato di fatto sarebbe stato positivamente Controparte_2 apprezzato, insieme alle altre emergenze istruttorie, da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., essendo arrivato lo stesso ad escludere un pericolo di grave pregiudizio alla figlia minore, qualora nuovamente collocata presso la madre, anche per la necessità di tutelare l'unione dei tre fratelli. Per contro, la sfiducia della tutrice nei riguardi della madre, sfiducia che avrebbe indotto la stessa ad impugnare la sentenza, rischierebbe di compromettere la serenità dei figli della : l'eventuale CP_2 accoglimento dell'appello pregiudicherebbe il benessere di e dei suoi fratelli, compromettendo Pt_1 il percorso che la sta attuando, e che viene ampiamente ripercorso e descritto. I fatti del CP_2 passato, la commissione dei reati e l'episodio di abbandono dei figli del 2020, non dovrebbero quindi essere posti a base di una decisione negativa nel presente, in costanza di un chiaro miglioramento delle capacità della madre e della possibilità di ampliare i suoi tempi di visita con permessi da parte del giudice di sorveglianza. Pur nella impossibilità attuale di lavorare, non vi sarebbero problemi economici sia per i risparmi accantonati che per l'aiuto da parte del proprio genitore, essendo peraltro in attesa di lascito ereditario materno. Quanto alla relazione con il , la stessa sarebbe ripresa ma senza convivenza e non CP_3 sarebbe stata censurata dai Servizi: doveroso, quindi, sarebbe far riprendere alla minore i rapporti con la madre, permettendo ad entrambe di riattivare quella “relazione vitale (…) entro le mura domestiche anziché nell'ora di ricevimento della saletta di una comunità per minori abbandonati”, usando le parole della sentenza appellata. Del resto, l'attuazione della decisione è ancora in itinere e la minore è di fatto ancora collocata in Comunità, essendo anche mutato l'atteggiamento della che CP_2 apprezza e rispetta l'aiuto offerto. Sarebbe quindi “ragionevole” la previsione che per il futuro la , pur avendo CP_2 l'affidamento e il collocamento di saprà continuare a rivolgersi ai Servizi Sociali per un Pt_1 sostegno, un controllo e un supporto psicologico, dichiarando fin d'ora di accettare ogni determinazione dei Servizi in punto rientro dei figli presso la sua abitazione e circa i loro attuali tempi di permanenza.
3.6.2. Quanto al secondo motivo di appello ed alla asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 333 c.c. nonché all'omessa valutazione di fatti decisivi, ed alla carente motivazione su un punto decisivo della controversia, esso sarebbe del tutto infondato atteso che solamente l'accertamento della sussistenza di un grave pregiudizio per il figlio minore, derivante dalle condotte violative od omissive dei doveri genitoriali o dall'abuso dei relativi poteri, avrebbe potuto giustificare l'emissione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. In realtà, come evidenziato dal primo giudice, non vi sarebbero ad oggi condotte pregiudizievoli, ma solo limiti culturali, superabili con l'aiuto dei Servizi, non potendosi guardare a fatti ormai risalenti nel tempo. La “trascuratezza emozionale” della renderebbe necessario un intervento di tutela, protezione e cura ma non CP_2 con modalità drastiche quali la decadenza o la sospensione dalla responsabilità genitoriale, essendo sufficiente la presa in carico da parte dei Servizi e di ASUGI per attività di sostegno e controllo e di supporto psicologico del nucleo familiare, disposta peraltro dal Giudice di prime cure. Unica manchevolezza da parte della madre quella relativa al percorso psicologico attivato dagli stessi Servizi, al quale l'appellata non ha partecipato con la necessaria continuità, ma che correttamente non è stato valutato rilevante ai fini del ripristino della responsabilità genitoriale.
Da ultimo, il trasferimento in una altra famiglia della minore, così come richiesto in appello, comporterebbe un ulteriore sradicamento della stessa dopo quelli già subiti, privandola anche del legame quotidiano con i fratelli e che invece (evidentemente anche quanto alla figlia quasi maggiorenne e fidanzata) potrebbero essere ospitati nell'ampio appartamento materno. Sebbene l'eventuale mancanza di mezzi economici non rappresenti presupposto sufficiente per dichiarare la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale, ha elencato le proprie fonti di reddito (risparmi, piccolo lascito ereditario di € 5.000, l'imminente reperimento di lavoro, il supporto economico da parte del padre e del , come asseritamente rilevato dalla nota CP_3 Per_6 evidenziando come l'effettivo collocamento di e dei fratelli presso il suo nucleo familiare le Pt_1 permetterebbe di percepire l'assegno unico.
3.6.3. Quanto al terzo motivo di appello ed alla formulazione di inaccettabili giudizi da parte del Tribunale e su un asserito comportamento della tutrice connotato da un “giudicato emotivo”, non solo i primi giudici non avrebbe formulato tali giudizi, ma sarebbe stata proprio la tutrice a dimostrare intransigenza costante nei confronti della , della quale non avrebbe mai apprezzato gli CP_2 sforzi per riavvicinarsi emotivamente e materialmente ai figli, e che era stata dichiarata incompatibile nel procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, in conseguenza dell'ospitalità offerta presso la propria abitazione a IR CI, figlia primogenita della , oggi prossima alla maggiore CP_2 età, nell'ambito di un affidamento cosiddetto “leggero” poi interrotto per espressa volontà della minore.
3.6.4. Quanto al quarto ed ultimo motivo di appello, in ordine alla mancata corrispondenza del provvedimento al superiore interesse della minore, se ne rappresenta in primo luogo la posposizione rispetto a tutti gli altri motivi, e si censura il mancato riferimento alla volontà espressa dalla minore stessa ed evidenziata dal primo giudice: minore che “da troppi anni vive in Comunità”, un Pt_1 ambiente che per quanto le offra un supporto educativo e psicologico costante, in modo strutturato e protetto, con la costante presenza di figure di riferimento qualificate, tuttavia le preclude un rapporto familiare stabile e la può esporre a possibili difficoltà nello sviluppo dell'autonomia emotiva e ad un senso di sradicamento e minor privacy. L'affidamento e il collocamento presso la madre, per contro, le permetterebbero di essere disinserita dalla Comunità secondo i migliori tempi ritenuti dai Servizi e con il permanere del loro supporto.
3.7. Ha quindi concluso chiedendo:
“
1. Respingere l'appello promosso dall'avv. Monica Scarsini, Tutrice di Parte_1
2. Confermare la sentenza 590/2024 del Tribunale di Trieste a definizione del procedimento per separazione giudiziale sub RG 1355/2018 e mantenere:
a) la reintegrazione della responsabilità genitoriale di nei confronti di Controparte_2
Parte_1
b) l'affidamento esclusivo di alla madre;
Pt_1 Controparte_2
c) il collocamento della minore presso la madre;
d) la facoltà del padre, di vederla solo previo appuntamento e con la vigilanza CP_1 dei Servizi;
e) l'affidamento ai Servizi del nucleo madre-figlia per attività di loro sostegno e controllo e supporto psicologico e con l'avvallo dei competenti servizi specialistici di Asugi;
f) l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia minore versando ad Pt_1
100€ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Controparte_2
3. In via subordinata, mantenere la reintegrazione della responsabilità genitoriale di CP_2
nei confronti di e l'affidamento esclusivo di alla madre,
[...] Parte_1 Pt_1 l'affidamento all'Ente e disporre che le visite della minore avvengano in conformità alle indicazioni dei Servizi Sociali, in vista di un'attuazione della sentenza impugnata”; il tutto previa audizione della minore Pt_1
4. Si è costituito altresì il padre aderendo al IV motivo di appello proposto da CP_1 parte appellante relativo alla parte della sentenza in cui si dispone che la minore venga Parte_1 affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso l'abitazione della stessa, Controparte_2 ritenendo fondate le valutazioni espresse del tutore della minore, in quanto la decisione del giudice prime cure in punto collocamento ed affidamento non varrebbe a soddisfare le esigenze di della tutela e salvaguardia del benessere della minore.
4.1. Ha evidenziato la contraddittorietà dell'argomentazione dei primi giudici nella parte in cui, per un verso, hanno stimato che fosse necessario dare corso, con gradualità, ad un rientro della bambina presso l'abitazione familiare, ma dall'altro hanno revocato la misura sospensiva della responsabilità genitoriale, in modo potenzialmente controproducente per il benessere della minore, la quale oramai da anni vive all'interno della casa-famiglia Villa Russiz, in cui avrebbe raggiunto un suo equilibrio di vita e psicofisico assieme ai due fratelli: equilibrio minacciato dal possibile rientro fra le mura di casa con la madre, le cui fragilità sarebbero ancora attuali come in passato.
4.2. Paventati anche i rischi di cessazione dei benefici economici ed assistenziali per il denegato caso di cessazione dell'ospitalità in comunità, ha concluso in via adesiva per la riforma della impugnata sentenza in accoglimento del quarto motivo di appello proposto dal tutore del minore.
5. Il Procuratore generale ha chiesto la riforma integrale dell'appello.
6. Dopo un breve rinvio per consentire a di prendere visione della relazione dei CP_1 servizi depositata in atti, all'udienza del 25.2.2025 le parti hanno chiesto un rinvio per pervenire a conclusioni congiunte.
Tali conclusioni sono state quindi depositate fuori udienza e confermate alla successiva udienza del 27.5.2025 e la Corte si è riservata la decisione.
7. Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni rese dalle parti e farle proprie.
8. Innanzi tutto, si precisa che le conclusioni conformi esonerano il collegio dall'affrontare altri aspetti della vicenda o motivi di impugnazione diversi da quelli per i quali vi è accordo, da considerarsi rinunciati.
9. Sussistono sicuramente i presupposti per una sospensione della responsabilità genitoriale di quanto alla minore con conseguente piena legittimazione del tutore a Controparte_2 Pt_1 continuare nella sua attività legittima e doverosa, revocando quindi l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Le criticità della figura materna sono emerse in modo evidente in tutto il corso del procedimento di primo grado e di appello, sono state attestate in plurime occasioni da ogni servizio coinvolto nella gestione del nucleo. Ancorché il giudice di primo grado abbia inteso premiare l'”evoluzione positiva nella vita di ”, tale evoluzione doveva poi concretarsi in una definitiva Controparte_2 maturazione ed acquisizione di capacità di gestione concreta della minore, e soprattutto rispondere all'interesse della stessa. E ciò non si è verificato, né vi sono elementi agli atti per ritenere che in questo momento la sia capace autonomamente di prendere le decisioni più rilevanti per la CP_2 minore, per assisterla ed accompagnarla nella sua crescita, per assumersi responsabilità di genitore.
Proprio le conclusioni rassegnate congiuntamente testimoniano delle difficoltà di una madre che dovrà
- e si spera potrà e vorrà - seguire un percorso di crescita, acquisendo consapevolezze ed offrendo sicurezza alla minore: non può che essere positivamente apprezzata la presa di coscienza di questa situazione.
Per queste ragioni si ritiene superfluo ulteriormente argomentare in merito alla esigenza di sospendere la responsabilità genitoriale, rinviando comunque sia al giudice tutelare che a quello del procedimento divorzile per monitorare il percorso di crescita e, se del caso, intervenire con ogni prudenza e progressività nell'inserimento di sempre maggiori responsabilità e prerogative in capo alla nei riguardi di CP_2 Pt_1
Si dichiara quindi sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_2
Parte_1
10. Conseguentemente deve essere revocato il collocamento presso la madre e mantenuto e stabilizzato quello presso la Comunità ove attualmente si trova di Villa Russiz consentendo le visite materne secondo le modalità ritenute più opportune dall'Ente Affidatario. Si prende atto che le parti concordano sull'eventuale inizio dei pernotti presso la madre da attuarsi secondo le modalità e determinazioni ritenute più opportune dall'Ente nell'interesse della minore.
11. Quanto alla richiesta di affidare la minore per sostegno e controllo al Parte_1 Servizio Sociale del Comune di Trieste, luogo di sua residenza, il quale si avvalga dell'ausilio dei Servizi Specialistici dell'ASUGI anche per eventuale sostegno psicologico, si osserva quanto segue. In considerazione della conferma della nomina e del ruolo del tutore, occorre chiarire che i compiti di vigilanza, supporto e assistenza si accompagnano ad una limitazione di responsabilità genitoriale. E tuttavia, la presenza del tutore, che potrebbe essere intesa come escludente quella dei servizi e ad essa alternativa, va considerata come attuativa di un mandato di vigilanza e supporto, in quanto la sottrazione della responsabilità genitoriale è già compensata appunto dalla presenza del tutore.
Il mandato potrà essere convenientemente delineato nei suoi contorni dal giudice tutelare e da quello che procede in sede divorzile, in logica attuazione della portata del presente procedimento, di mera sospensione e non di decadenza della responsabilità genitoriale.
Le misure ben potranno essere comunque verificate, aggiornate e se del caso modificate dal giudice del procedimento di divorzio, pendente innanzi al Tribunale di Trieste.
12. Infine, e senza che si tratti di una imposizione, si prescrive ai genitori di collaborare con i Servizi secondo le modalità che verranno loro indicate, sia per l'attuazione delle visite che per il superamento delle difficoltà quotidiane e strutturali nella gestione del rapporto con Pt_1
13. Le spese del procedimento possono essere compensate, come peraltro richiesto, atteso il complessivo comportamento delle parti e la specificità dell'impugnazione.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede: in riforma della impugnata sentenza n 590/2024 del Tribunale di Trieste affida la minore per sostegno e controllo al Servizio Sociale del Comune di Parte_1 Trieste luogo di sua residenza che si avvarrà dell'ausilio dei Servizi Specialistici dell'ASUGI anche per eventuale sostegno psicologico;
dichiara la madre sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_2
Parte_1 mantiene il collocamento della minore presso la Comunità ove attualmente si trova di Villa Russiz consentendo le visite materne secondo le modalità ritenute più opportune dall'Ente Affidatario, dando le parti atto di essere d'accordo sull'eventuale inizio dei pernotti presso la madre da attuarsi secondo le modalità e determinazioni ritenute più opportune dall'Ente nell'interesse della minore;
prescrive ai genitori di collaborare con i predetti Servizi secondo le modalità che verranno loro indicate
Spese compensate. Trieste, 27 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto