Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di RO
7° SEZIONE
R.G. 2304/2021
La Corte D'Appello di RO, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (nella loro qualità di eredi del sig. ), entrambi residenti in
[...] Persona_1
Ciampino, Via Parigi n. 14, ed elett.te dom.ti in RO, Viale Angelico n. 105, presso l'avv. Silvia Scarinci ( ), che li rapp.ta e difende giusta procura C.F._3
allegata all' atto d'appello, p.e.c. ; appellanti Email_1
e
( ), res.te in Fiumicino, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avv. Francesco Iperti ( ), giusta procura posta in calce alla C.F._5
Comparsa di OS , elettivamente domiciliata presso il suo studio in RO, via
G.A. De Cosmi 18; p.e.c. appellata Email_2
CONCLUSIONI: per le parti appellanti quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate nella comparsa di costituzione, nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex aart. 127 ter c.p.c., del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nei confronti di così decide: - Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rigetta la domanda;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.355,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in
Civitavecchia nella camera di consiglio del 18.2.2021. F.to Il G.Rel. – Il Presidente “.
Il procedimento di I grado ha avuto il seguente svolgimento: “ e Parte_1
, entrambi nella qualità di eredi di (rispettivamente figlio Parte_2 Persona_1
e coniuge del de cuius) hanno convenuto in giudizio al fine di sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto di proprietà per la quota del 50% dell'appartamento in
Fregene, con accesso da via di Piano regolatore, senza numero civico, angolo via Cervia
(distinto al NCEU alla partita , foglio 700, part. 27 sub. 5), e annesso garage, P.IVA_1
giusta scrittura privata del 28.4.1997 con cui la convenuta ha “riconosciuto” a
[...]
, suo zio paterno, la suddetta quota di proprietà. In via subordinata, hanno Per_1
sostenuto che con la medesima scrittura privata ha altresì riconosciuto Controparte_1
di aver acquistato l'appartamento de quo con denaro a lei donato dalla NO NA
, deceduta in data 3.12.2004, e hanno pertanto chiesto Persona_2
la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione della predetta donazione. Si è costituita eccependo in via preliminare la nullità della Controparte_1
citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda subordinata di reintegra della legittima e sollevando altresì eccezione di giudicato con riferimento alla sentenza
n. 701/2008 del Tribunale di Civitavecchia, che avrebbe statuito sulla domanda principale;
ha inoltre evidenziato che tra le parti è intervenuta una transazione avente ad oggetto “ogni questione relativa e dipendente dalla successione della sig.ra
[...]
”; nel merito, ha sostenuto che la scrittura privata del Persona_3
28.4.1997 non costituisce titolo idoneo per il trasferimento della quota di proprietà degli
pag. 2/7 immobili de quo;
circa la domanda subordinata, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , che non vanta alcun diritto sull'eredità di Parte_2 Persona_3
; ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, con condanna
[...]
degli odierni attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'interrogatorio formale degli attori;
è stata espletata una CTU e, dopo alcuni rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2020”.
Seguiva sentenza gravata emessa nella camera di consiglio del 18.02.21 e depositata l'08.03.21 e pubblicata col n. 265/21.
Avverso detta sentenza e proponevano gravame Parte_1 Parte_2
contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto Controparte_1
perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
In assenza d'istanza di sospensione veniva fissata l'udienza di precisazione di conclusione del 12.3.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; avvenuto il deposito delle note telematiche la causa è stata assegnata a sentenza con i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e gg. 20 per note.
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§.1 – Nullità della sentenza perché emessa prima della scadenza dei termini del 190
c.p.c. per il deposito delle comparse, termine scadente in data 22.2.2021, mentre la sentenza risulta emessa in data 18.2.2021
§. 2 – Erronea interpretazione della scrittura privata del 28.4.1997 che il Tribunale ha interpretato come atto ricognitivo non idoneo a realizzare il trasferimento di proprietà, mentre le parti hanno inteso realizzare un negozio ricognitivo, mediante dichiarazione confessoria tesa a riconoscere a zio di la quota di un Persona_1 Controparte_1
mezzo dell'immobile per cui è causa.
§.3- Condanna alle spese eccessivamente onerosa.
Le parti appellanti si dolgono dell'eccessiva condanna alle spese in € 5.355,00 giustificata dal Tribunale nell'eccessiva durata del processo (10 anni) da imputarsi per pag. 3/7 gran parte ai ripetuti rinvii d'ufficio ed all'eccessiva distanza temporale tra un rinvio e l'altro (dagli otto mesi ad oltre un anno e mezzo) di cui non poteva farsi carico la parte soccombente.
La Corte così ragiona
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
In ordine al primo motivo d'appello osserva il Collegio che la sentenza è stata oggetto di procedura, ex art. 287 c.p.c., per la correzione d'errore materiale della data di pubblicazione erroneamente indicata sul fascicolo telematico, data che il Tribunale ha corretto da 18.02.2021 in quella del 03.03.2021, successiva dunque a quella di scadenza del termine del 22.02.21 per il deposito delle comparse.
Il motivo va quindi disatteso.
In ordine al secondo motivo osserva la Corte che le parti appellanti hanno effettuato un'azione meramente cognitiva e richiesto una domanda d'accertamento del contenuto della scrittura del 28.04.1997 in cui si dichiarava la comproprietà al 50% Per_ dell'appartamento della palazzina A, interno 3, sito in Fregene, tra e
[...]
CP_1
Che come indicato in motivazione dal Tribunale la scrittura in esame va qualificata come atto ricognitivo: la scrittura, denominata “obbligazione”, risulta annessa all'atto pubblico di acquisto degli immobili per cui è causa in capo a cui si fa Controparte_1
espresso riferimento;
in essa si legge testualmente: “In relazione all'odierno atto di RO rep. 58011, l'acquirente riconosce e dichiara di aver CP_2 Controparte_1
effettuato l'acquisto dell'appartamento con garage a Fregene, descritto in atto, per il prezzo di lire 245.000.000 (duecentoquarantacinquemilioni) con denaro a lei donato dalla NO NA . Pertanto la stessa si obbliga a Persona_3
riconoscere l'intero usufrutto di tale proprietà a favore della nominata NO, sua vita
pag. 4/7 natural durante. A semplice richiesta della NO dovrà essere fatto l'atto notarile per riconoscere formalmente l'usufrutto alla stessa. Qualsiasi atto dispositivo della proprietà in oggetto dovrà essere fatto di comune accordo fra la NO e la nipote.” E, per ciò che qui maggiormente interessa: “Il signor , nato a [...] il [...], zio Persona_1
paterno di essa , interviene nel presente atto per dichiararsi soddisfatto Controparte_1
di quanto sopra convenuto fra sua madre e sua nipote, la quale riconosce ad esso zio la quota di ½ della nuda proprietà di quanto in oggetto.”.
Il Tribunale si riporta al giudicato della sentenza del Tribunale di Civitavecchia
n.701/2008 che ha disposto: “ Le parti hanno inteso porre in essere un negozio ricognitivo, mediante una dichiarazione di natura confessoria della convenuta della quota di comproprietà del bene in capo al dante causa degli attori ( ( Persona_1
Riconosce ad esso zio la quota di un mezzo della nuda proprietà di quanto in oggetto”.
In tal senso la Cassazione 10 gennaio 1983, n. 161: “a differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitive ed immutabili situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso” e Cassazione sentenza n.28821/2017
: “In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale”
Essendo pacifico, in virtù della scrittura privata in atti, il riconoscimento da parte della del diritto di proprietà al 50% sull'appartamento di cui è causa, a Controparte_1
favore dello zio per l'effetto, con sentenza di mero accertamento, va Persona_1
accertata la comproprietà a favore di e , quali Parte_1 Parte_2
pag. 5/7 eredi di del residuo 50% dell'appartamento in Fregene con accesso da Persona_1
via di Piano Regolatore s.c., angolo Via Cervia, appartamento palazzina A, secondo piano, int. 3 NCEU part. 2159579, fl 700 n.27, sub 5, zona 7, Cat. A2, ed annesso garage pal. B n.4 sub.27, cat.C6, m.12.
Autorizza le parti a procedere all'annotazione della presente sentenza all'Agenzia delle
Entrate, presso il Conservatore dei RR.II., RO II con esonero di responsabilità di quest'ultimo.
L'accoglimento del motivo principale assorbe la domanda in via gradata.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la soccombenza dell'appellata le Controparte_1
spese sono poste a carico di questa, per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese del presente grado del giudizio vengono liquidate per l'intero, secondo il DM
147/22, il valore della causa indeterminabile complessità media, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 6.079,00, oltre €.
850,00 per spese (comprensivo del c.u.) ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
C.P.A come per legge;
mentre quelle di primo grado per l'intero in € 5.885,00, oltre €
420,00 (comprensivo c.u.) ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna della , come in atti, al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di avverso la sentenza
[...] Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Civitavecchia n. 265/2021, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza accerta che e sono comproprietari al 50% con Parte_2 Parte_1
dell'appartamento in Fregene, con accesso da via di Piano Controparte_1
pag. 6/7 Regolatore senza numero civico, angolo via Cervia (distinto al NCEU alla partita foglio 700, part. 27 sub. 5), e annesso garage;
P.IVA_2
2) Condanna , parte appellata, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e , parti appellanti, delle spese del doppio grado.
[...] Parte_2
Che vengono liquidate per il presente grado in € 6.079,00, oltre €. 850,00 per spese (comprensivo del c.u.) ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle di primo grado in € 5.885,00, oltre € 420,00
(comprensivo c.u.) ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A .
3) Autorizza la parte appellante a procedere all'annotazione della presente sentenza presso l'Agenzia dell'Entrate, Ufficio Registri Immobiliari con esonero del Conservatore, RO II .
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 30/04/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 7/7