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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Letto il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 30/2025 V.G., proposto da rappresento e difeso dagli avv.ti Angela Caterina Sarcinella e Marika Parte_1
Maggiore; esaminati gli atti e la documentazione integrativa depositata in data 07.03.2025; rilevata la tempestività dell'odierno ricorso, in forza della sentenza n.88/2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n.89/2001 “nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”, atteso che il procedimento presupposto cui si riferisce è ancora pendente, a seguito di riassunzione, dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al n. 4367/2024 R.G (cfr. verbale di causa dell'11.12.2024, depositato in sede di integrazione documentale); ritenuto che la domanda è inammissibile, con riferimento alla fase in appello - incardinata con atto notificato il 15.05.2015, successivamente al 31.10.2016 - in quanto dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare verbali di causa) si evince che la parte non abbia esperito, nei termini di legge , il rimedio preventivo [richiesta di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.] previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 1 ter comma 1 L. n.
89/2001, considerato che nello stesso procedimento non si rendeva neppure necessario lo svolgimento di attività istruttoria;
laddove, l'odierno istante avrebbe potuto farne richiesta, sei mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 2 comma bis l. 89/2001 (ossia entro il 15.11.2016), quale dimostrazione di un interesse ad una ragionevole durata e manifestazione di un comportamento collaborativo, indipendentemente dal successivo sviluppo a decadenza ormai maturata (per tutte Cass. n. 16039/2024); rilevato che, con riferimento al giudizio svoltosi in primo grado, non sono stati superati i termini di ragionevole durata, atteso che ha avuto una durata di anni 3, mesi 0 e giorni 28
(dalla notifica dell'atto di citazione in data 05.01.2012 fino alla pubblicazione della sentenza in data 02.02.2015), anziché di tre anni, - essendo i residui 28 giorni una frazione di anno inferiore a sei mesi-;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Lecce, 28/3/2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
(Dott. Carlo Errico)
SEZIONE PROMISCUA
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Letto il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 30/2025 V.G., proposto da rappresento e difeso dagli avv.ti Angela Caterina Sarcinella e Marika Parte_1
Maggiore; esaminati gli atti e la documentazione integrativa depositata in data 07.03.2025; rilevata la tempestività dell'odierno ricorso, in forza della sentenza n.88/2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n.89/2001 “nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”, atteso che il procedimento presupposto cui si riferisce è ancora pendente, a seguito di riassunzione, dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al n. 4367/2024 R.G (cfr. verbale di causa dell'11.12.2024, depositato in sede di integrazione documentale); ritenuto che la domanda è inammissibile, con riferimento alla fase in appello - incardinata con atto notificato il 15.05.2015, successivamente al 31.10.2016 - in quanto dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare verbali di causa) si evince che la parte non abbia esperito, nei termini di legge , il rimedio preventivo [richiesta di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.] previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 1 ter comma 1 L. n.
89/2001, considerato che nello stesso procedimento non si rendeva neppure necessario lo svolgimento di attività istruttoria;
laddove, l'odierno istante avrebbe potuto farne richiesta, sei mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 2 comma bis l. 89/2001 (ossia entro il 15.11.2016), quale dimostrazione di un interesse ad una ragionevole durata e manifestazione di un comportamento collaborativo, indipendentemente dal successivo sviluppo a decadenza ormai maturata (per tutte Cass. n. 16039/2024); rilevato che, con riferimento al giudizio svoltosi in primo grado, non sono stati superati i termini di ragionevole durata, atteso che ha avuto una durata di anni 3, mesi 0 e giorni 28
(dalla notifica dell'atto di citazione in data 05.01.2012 fino alla pubblicazione della sentenza in data 02.02.2015), anziché di tre anni, - essendo i residui 28 giorni una frazione di anno inferiore a sei mesi-;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Lecce, 28/3/2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
(Dott. Carlo Errico)