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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.sa Marialuisa Crucitti Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 654/19 vertente
tra
, (Partita Iva n. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
(89043) Grotteria (RC), alla Contrada Farri, in persona del legale pro tempore, Sig.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Contrada Maida n. 23/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mittica del Foro di Locri,
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale sito in Locri alla Via
Nosside snc
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, siti in Reggio Calabria, alla Via Plebiscito n. 15 è domiciliato ex lege (CF ); P.IVA_2
APPELLATO
E CONTRO
– già (C.F. e P.I. Controparte_3 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via P.IVA_3
1 Giuseppe Grezar, n. 14 e - già Controparte_3 CP_4
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_3
Reggio di Calabria, alla Via Demetrio Tripepi 92;
APPELLATE CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 147/2019, pubblicata il 6/2/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, nella qualità di legale rappresentante della Ditta individuale Parte_1 [...]
conveniva in giudizio il ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 innanzi il Tribunale di Locri, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420120013150022, emessa da per l'importo di €. 144.142,99, per la revoca di CP_4 agevolazioni per attività produttive concesse dal detto . CP_1
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito CP_4
l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva il , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'incompetenza CP_1 territoriale del giudice adito, nonché la nullità del ricorso e contestando nel merito l'opposizione di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa, con la sentenza n° 147/2019, pubblicata il 6/2/19 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione con condanna del alle spese di giudizio. Parte_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
n.q., eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il , resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 19/3/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/3/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, avendo, egli, aderito alla definizione agevolata per la cartella in oggetto, con il pagamento delle prime due rate.
2 Giova osservare che la suddetta richiesta si rappresenta tardiva rispetto al momento di precisazione delle conclusioni, ud. 04.03.2024, posto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è del 28.06.2023, per come risulta dalla comunicazione dell' , in atti. Controparte_3
1.) Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice ritenuto e dichiarato la tardività della costituzione in giudizio del e la CP_1 conseguente decadenza dello stesso dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
1.1) Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che il si è costituito in data 9/11/12, pertanto 10 gg CP_1 prima l'udienza di merito fissata per il 22/11/12, atteso che l'udienza del 19/7/12 era stata fissata, esclusivamente ai fini della sospensione della cartella, disposta inaudita altera parte.
Nel decreto del 26/6/12, con il quale è stata disposta la detta sospensione, si legge, infatti:” per la comparizione delle parti ai fini della conferma, modifica o revoca del presente decreto, l'udienza del
19/7/12…”.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante.
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'appellante ritiene che il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito efficacia esecutiva al provvedimento di revoca delle agevolazioni disposto dal , prima di conoscere l'esito CP_1 dell'intrapreso giudizio di impugnazione dinanzi al TAR di Reggio Calabria, ritenendo che “il ruolo stesso una volta reso esecutivo, legittima l'avvio della riscossione coattiva che può legittimamente proseguire finché perduri l'efficacia esecutiva del titolo”.
Giova osservare che la revoca del finanziamento è stata, legittimamente, disposta in ragione dell'originaria assenza dei requisiti soggettivi per accedere al beneficio;
infatti, all'epoca dell'iscrizione a ruolo, sussisteva un provvedimento di revoca dei benefici economici in favore dell'odierno appellante, in virtù dell'informativa antimafia.
Fermo restando che i profili di legittimità del provvedimento amministrativo non possono trovare ingresso in sede di opposizione alla cartella di pagamento, vi è da dire che, comunque il TAR di
Reggio Calabria con ordinanza n. 130/12, rigettava la sospensiva ritenendo:” che le risultanze istruttorie al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato sorreggano idoneamente il provvedimento stesso, ferma restando la possibilità del ricorrente di chiedere il riesame della questione alla luce degli eventi sopravvenuti” e, successivamente con sentenza n. 60 del 2016 rigettava il ricorso.
Evidentemente, a seguito dell'assoluzione in sede penale, l'appellante avrebbe dovuto chiedere al
3 TAR il riesame della propria posizione, atteso che l'assoluzione dai reati allo stesso ascritti non fa venir meno la mancanza del requisito soggettivo per il finanziamento, ben potendo persistere gli elementi relativi ad infiltrazione mafiosa nella ditta appellante.
Appare chiaro, pertanto, che legittimamente il ha disposto la revoca del finanziamento, CP_1 procedendo alla riscossione coattiva.
3.) Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90.
3.1) Il motivo è infondato.
Nel provvedimento di revoca del finanziamento testualmente si legge:” dispone il recupero dell'importo di €. 117.824,66, pari alle quote di contributo erogato all'impresa, che dovrà essere restituito dall'impresa. L'importo da restituire dovrà essere rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione”.
Non vi è dubbio che nel provvedimento di cui sopra siano stati forniti tutti i parametri e i criteri al fine di potere correttamente ed agevolmente calcolare la somma da restituire, e, pertanto, il CP_1 ha correttamente assolto l'obbligo informativo di cui alla citata normativa.
8.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia (€. 144.142,99) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 medi per fase studio (€.2.977,00), ed introduttiva (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 2.163,00) e decisionale (2.552,00) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
4 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 147/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti del che liquida in complessivi €. 9.603,00, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge;
nulla sulle spese per la parte contumace;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.sa Marialuisa Crucitti Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 654/19 vertente
tra
, (Partita Iva n. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
(89043) Grotteria (RC), alla Contrada Farri, in persona del legale pro tempore, Sig.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Contrada Maida n. 23/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mittica del Foro di Locri,
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale sito in Locri alla Via
Nosside snc
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, siti in Reggio Calabria, alla Via Plebiscito n. 15 è domiciliato ex lege (CF ); P.IVA_2
APPELLATO
E CONTRO
– già (C.F. e P.I. Controparte_3 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via P.IVA_3
1 Giuseppe Grezar, n. 14 e - già Controparte_3 CP_4
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_3
Reggio di Calabria, alla Via Demetrio Tripepi 92;
APPELLATE CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 147/2019, pubblicata il 6/2/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, nella qualità di legale rappresentante della Ditta individuale Parte_1 [...]
conveniva in giudizio il ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 innanzi il Tribunale di Locri, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420120013150022, emessa da per l'importo di €. 144.142,99, per la revoca di CP_4 agevolazioni per attività produttive concesse dal detto . CP_1
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito CP_4
l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva il , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'incompetenza CP_1 territoriale del giudice adito, nonché la nullità del ricorso e contestando nel merito l'opposizione di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa, con la sentenza n° 147/2019, pubblicata il 6/2/19 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione con condanna del alle spese di giudizio. Parte_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
n.q., eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il , resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 19/3/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/3/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, avendo, egli, aderito alla definizione agevolata per la cartella in oggetto, con il pagamento delle prime due rate.
2 Giova osservare che la suddetta richiesta si rappresenta tardiva rispetto al momento di precisazione delle conclusioni, ud. 04.03.2024, posto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è del 28.06.2023, per come risulta dalla comunicazione dell' , in atti. Controparte_3
1.) Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice ritenuto e dichiarato la tardività della costituzione in giudizio del e la CP_1 conseguente decadenza dello stesso dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
1.1) Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che il si è costituito in data 9/11/12, pertanto 10 gg CP_1 prima l'udienza di merito fissata per il 22/11/12, atteso che l'udienza del 19/7/12 era stata fissata, esclusivamente ai fini della sospensione della cartella, disposta inaudita altera parte.
Nel decreto del 26/6/12, con il quale è stata disposta la detta sospensione, si legge, infatti:” per la comparizione delle parti ai fini della conferma, modifica o revoca del presente decreto, l'udienza del
19/7/12…”.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante.
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'appellante ritiene che il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito efficacia esecutiva al provvedimento di revoca delle agevolazioni disposto dal , prima di conoscere l'esito CP_1 dell'intrapreso giudizio di impugnazione dinanzi al TAR di Reggio Calabria, ritenendo che “il ruolo stesso una volta reso esecutivo, legittima l'avvio della riscossione coattiva che può legittimamente proseguire finché perduri l'efficacia esecutiva del titolo”.
Giova osservare che la revoca del finanziamento è stata, legittimamente, disposta in ragione dell'originaria assenza dei requisiti soggettivi per accedere al beneficio;
infatti, all'epoca dell'iscrizione a ruolo, sussisteva un provvedimento di revoca dei benefici economici in favore dell'odierno appellante, in virtù dell'informativa antimafia.
Fermo restando che i profili di legittimità del provvedimento amministrativo non possono trovare ingresso in sede di opposizione alla cartella di pagamento, vi è da dire che, comunque il TAR di
Reggio Calabria con ordinanza n. 130/12, rigettava la sospensiva ritenendo:” che le risultanze istruttorie al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato sorreggano idoneamente il provvedimento stesso, ferma restando la possibilità del ricorrente di chiedere il riesame della questione alla luce degli eventi sopravvenuti” e, successivamente con sentenza n. 60 del 2016 rigettava il ricorso.
Evidentemente, a seguito dell'assoluzione in sede penale, l'appellante avrebbe dovuto chiedere al
3 TAR il riesame della propria posizione, atteso che l'assoluzione dai reati allo stesso ascritti non fa venir meno la mancanza del requisito soggettivo per il finanziamento, ben potendo persistere gli elementi relativi ad infiltrazione mafiosa nella ditta appellante.
Appare chiaro, pertanto, che legittimamente il ha disposto la revoca del finanziamento, CP_1 procedendo alla riscossione coattiva.
3.) Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90.
3.1) Il motivo è infondato.
Nel provvedimento di revoca del finanziamento testualmente si legge:” dispone il recupero dell'importo di €. 117.824,66, pari alle quote di contributo erogato all'impresa, che dovrà essere restituito dall'impresa. L'importo da restituire dovrà essere rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione”.
Non vi è dubbio che nel provvedimento di cui sopra siano stati forniti tutti i parametri e i criteri al fine di potere correttamente ed agevolmente calcolare la somma da restituire, e, pertanto, il CP_1 ha correttamente assolto l'obbligo informativo di cui alla citata normativa.
8.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia (€. 144.142,99) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 medi per fase studio (€.2.977,00), ed introduttiva (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 2.163,00) e decisionale (2.552,00) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
4 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 147/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti del che liquida in complessivi €. 9.603,00, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge;
nulla sulle spese per la parte contumace;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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