TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11065/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11 Aprile 2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nato a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Antonio
Cannoletta
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Maria Lupoli e Fabio Fanigliuolo
Resistente
Oggetto: Riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 10/10/2023 il ricorrente in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza da Aprile 2009 – espone di aver ottenuto dal Tribunale di Lecce sentenza n. 356/2016 del 28/1/2016 con la quale è stato dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento previa inclusione della tredicesima mensilità nella determinazione della retribuzione annua pensionabile dei periodi di disoccupazione non agricola, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei differenziali maturati dal
30/11/2009, nei limiti della decadenza triennale, lamenta che la pronuncia del
Tribunale di Lecce non ha quantificato le somme dovute e non è stata eseguita, sostiene che dai suoi conteggi i ratei dovuti ammontano, fino alla data di deposito del ricorso, ad € 5.305,79 lordi e chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- accertare e dichiarare che, ad oggi, l' non ha ancora provveduto ad adeguare correttamente CP_1 gli importi della pensione del ricorrente alle risultanze di cui al modello Unicarpe offerto in comunicazione (€ 1.221,96 alla decorrenza e a tutto il 01.12.2009), il cui totale si deve, a sua volta, alle risultanze della sentenza di condanna n. 356/2016, pubbl. il 28/01/2016, emessa dal Tribunale di Lecce sezione Lavoro, passata in giudicato;
- accertare e dichiarare che, in conseguenza della suddetta sentenza, il ricorrente ha diritto all'adeguamento della pensione VO n. 10056734, partendo dall'importo di € 1.221,96 alla decorrenza e a tutto il 01.12.2009, per come analiticamente indicato nell'ufficiale modello
Unicarpe offerto in comunicazione dall'Istituto di Previdenza medesimo, nonché dal calcolo allegato;
- accertare e condannare l' all'adeguamento della pensione VO n. 10056734, partendo CP_1 dall'importo di € 1.221,96 alla decorrenza e a tutto il 01.12.2009 ed al pagamento delle differenze maturate dal 01.12.2009 al dì del deposito del presente ricorso, pari ad € 5.305,79 lordi, oltre alle differenze che verranno a maturazione sino alla decisone del presente giudizio e fino all'avvenuto adeguamento della pensione;
- condannare l' al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore nticipatario.
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, rappresentando che la pensione del ricorrente è stata ricostituita come disposto dalla sentenza n.356/2016, evidenziando che il ricalcolo ha avuto ad oggetto soltanto la quota B della pensione perché non risultano periodi di disoccupazione nella quota A e spiegando che “Inoltre, la contribuzione figurativa del
1996 non rientra nel calcolo, in quanto la settimana relativa al mese di dicembre, relativa ad un solo giorno di disoccupazione si duplica interamente con altra contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente e da cassa integrazione guadagni.
La contribuzione relativa all'intervallo temporale fra l' 11.01.1996 e il 28.03.1996, invece, è fuori dal periodo di riferimento delle 520 settimane per il calcolo della quota B”.
Tali essendo gli avversi assunti si osserva quanto segue.
Parte ricorrente nelle note depositate in data 10/4/2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per la seguente motivazione: “Alla luce delle considerazioni svolte da , nonchè della predisposizione di un modello di CP_1 pagamento in favore del ricorrente, elaborato in data 25.03.2025 (e dunque nelle more del presente giudizio), con arretrati di pensione pari a € 6.492,85 conteggiati
a tutto il 30/04/2025 (ed esigibilità al 02.05.2025), chiede dichiararsi la cessata materia del contendere, con riconoscimento di spese e competenze di lite da distrarsi, avendo l'Istituto computato differenze pensionistiche, aggiornandole a tutto il corrente mese di aprile 2025, come da richieste di parte ricorrente (gli importi di pensione sono stati adeguati esattamente agli importi richiesti con il ricorso introduttivo del presente giudizio, passando, al dicembre 2009, da €
1.193,56 a € 1.222,49 – n.d.r.).”.
2 Si deve a questo punto osservare che ha allegato alla propria memoria CP_1
Modello Te08 del 25 Marzo 2025 nel quale si legge che la pensione VO del ricorrente è stata ricalcolata dall'1/12/2009, che a seguito della ricostituzione l'importo a calcolo alla data da cui è iniziato il ricalcolo (Dicembre 2019) è variato da € 1.193,56 ad € 1.222,49 e che dal predetto ricalcolo è derivato un credito, fino al 30/4/2025, di € 6.492,85 in favore del pensionato.
Alla luce della intervenuta riliquidazione della pensione come risultante dal provvedimento di ricostituzione della pensione datato 25/3/2025 e allegato sia alla memoria di . sia alle note di parte ricorrente, si deve ritenere che sia CP_1 venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente che in memoria ha chiesto la reiezione del ricorso e considerato che il provvedimento di riliquidazione della prestazione è stato elaborato in epoca successiva al deposito del ricorso (il provvedimento di riliquidazione allegato alla memoria di costituzione di è datato 25/3/2025) – si ritiene di dover porre a carico della CP_1 parte virtualmente soccombente le spese processuali liquidate, tenuto conto della attività difensiva svolta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00, CP_1 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 11 Aprile – 15 Aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
3