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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Passione n. 8, Parte_1 P.IVA_1
Milano. Rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto come da delega in atti,
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Europa n. 15, Milano, Controparte_1 P.IVA_2 presso degli Avv.ti Antonio Martini e Ilaria Canepa che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza 8384/2023 del Tribunale di Milano (G.U.:
Dott.ssa Rossella Filippi), pubblicata il 26.10.2023, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Milano - nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari non Controparte_1 trasferibili per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone pagina 1 di 12 ad (incorporante di già - Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannare la stessa al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
(incorporante di già della Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma complessiva di € 15.574,99 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
- condannarsi la stessa a restituire ad Controparte_1 [...]
(incorporante di già la somma di Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
€ 7.407,95, corrispostale in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali
e del maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data del pagamento a quella della restituzione;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo
Signor Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire gli estratti conto Controparte_1 completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale di merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, per le ragioni ed eccezioni esposte in atti e confermare la sentenza n. 8483/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, in data 26 ottobre 2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e riforma della sentenza impugnata, laddove dovesse essere accertata la responsabilità di accertare e Controparte_1 dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, diminuire il risarcimento in proporzione alla percentuale di responsabilità che sarà ascritta a quest'ultima; in via istruttoria, rigettare l'avversaria istanza di esibizione degli “estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di
pagina 2 di 12 risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati” per tutti i motivi illustrati in atti, e, comunque, in quanto irrilevante ed esplorativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (divenuta poi Controparte_3 [...]
), conveniva in giudizio deducendo la responsabilità della Parte_1 CP_1 convenuta per avere essa erroneamente negoziato degli assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità, tutti emessi a Milano in data 25.10.2017.
Nel dettaglio, assumeva che ordinava a NC CA AL SP l'emissione dei seguenti CP_3 assegni a favore, rispettivamente, di Parte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
e nn. 0408849792; 0408849793; Persona_3 Persona_4 Parte_3
0408849794; 0408849790; 0408849791 e 0408850047.
Apprendeva, tuttavia, in seguito, che i legittimi prenditori non avevano mai ricevuto tali assegni poiché gli stessi risultavano già stati pagati.
Nello specifico la stessa apprendeva che: gli assegni n. 0408849792 e n. 0408849793 erano stati presentati all'incasso in data 12.12.2017 da persona qualificatasi come ”, presso uno Controparte_4 sportello di IP NC SP (divenuta poi;
l'assegno n. 0408849794 era stato presentato CP_1 all'incasso sempre in data 12.12.2017 e sempre presso uno sportello IP NC da persona qualificatasi come “ ”; gli assegni n. 0408849790 e n. 0408849791 erano stati presentati Persona_5 all'incasso in data 30.11.2017 da persona qualificatasi come presso uno sportello Persona_6
IP NC ed, infine, l'assegno n. 0408850047 era stato presentato all'incasso in data 20.11.2017 da persona qualificatasi come ”, sempre presso uno sportello di IP NC. Persona_7
Assumeva che pertanto tali assegni erano stati contraffatti, con modalità tali da rendere la loro alterazione facilmente percepibile, mediante l'abrasione del cognome e del nome dei legittimi prenditori e con la scritturazione, in loro luogo, dei nomi , , Controparte_4 Persona_5 Per_6
e
[...] Persona_7
Chiedeva, pertanto, la condanna della banca negoziatrice alla restituzione dell'importo di € 13.792,11, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento degli pagina 3 di 12 assegni a quella della domanda giudiziale nonché degli ulteriori interessi scaduti dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c.
Chiedeva, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, quantificate, quest'ultime, in € 1.782,88. si costituiva in giudizio, contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni, CP_1 negando la sussistenza di profili di responsabilità in ordine alla negoziazione dei titoli e concludendo per il rigetto della domanda attorea. In via subordinata, invocava il concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., di deducendo la preminente gravità della condotta di quest'ultima per Controparte_3 avere – attraverso la spedizione dei titoli – agevolato il trafugamento, e dunque la falsificazione, degli stessi.
Chiedeva, inoltre, la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da
[...]
, condannandola alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 CP_1 liquidandole in € 5.077 per compensi, oltre accessori.
Il Giudice di prime cure, preliminarmente, con espresso richiamo alla pronuncia delle SS.UU. della
Corte di Cassazione n. 12477/2018, osservava come gravasse su l'onere di provare di aver CP_1 tenuto una condotta assistita da diligenza qualificata, e che tale responsabilità può configurarsi solo laddove l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, con la normale diligenza inerente all'attività bancaria.
Ciò posto, rilevava il giudice che in relazione agli assegni n. 0408849792, n. 0408849793, n.
0408849790 e n. 0408849791, dall'esame dei titoli non risultano fondate le contestazioni dell'attrice in quanto “non si rilevano delle alterazioni decisive, la foratura ed i caratteri risultano coerenti, e priva di evidenza di abrasioni e pertanto alcuna censura può essere sollevata sul punto nei confronti dell'operatore della banca.”
Il Tribunale escludeva altresì qualsivoglia profilo di responsabilità della banca in ordine alla fase di identificazione del presentatore del titolo all'incasso.
Argomentava, nel dettaglio, che la risultava già correntista della banca, a far data dal 16 CP_4 novembre 2017 allorché aveva acceso il rapporto di c/c presso la filiale di Cesenatico e che la stessa era stata identificata mediante carta d'identità e codice fiscale.
Del pari, anche la risultava già cliente della banca, in quanto correntista dal 23 novembre 2017 Per_6 presso la filiale di Modena, allorché veniva identificata con carta d'identità e codice fiscale.
pagina 4 di 12 Osservava dunque il giudice che “sul punto la convenuta ha dimostrato la corretta identificazione provando che i soggetti che hanno portato all'incasso gli assegni erano persone conosciute in quanto titolari di un conto corrente i cui documenti risultavano controllati e privi di criticità pertanto non rilevava alcun tipo di sospetto circa la regolare negoziazione del titolo”.
Ha, inoltre, escluso come la Circolare ABI del 2001 potesse costituire parametro di valutazione della diligenza della banca negoziatrice, stante la natura non cogente della stessa.
In relazione agli assegni n.0408849794 e n.0408850047, asseritamente incassati da e R_
, il Tribunale rilevava che la convenuta, già in comparsa di costituzione, contestava, in Per_5 relazione ai due assegni, che le copie depositate erano illeggibili e pertanto non era in grado di risalire all'operazione.
A seguito della autorizzazione del giudice che accoglieva l'istanza di rimessione in termini per il deposito di documenti di parte convenuta, quest'ultima depositava della documentazione (All. c), dalla quale si evinceva che detti assegni n. 0408849794 e n.0408850047 non erano stati negoziati dalla
. CP_1
Pertanto, il giudice di primo grado rilevava che non poteva ritenersi imputabile alla banca alcuna responsabilità in relazione ai suddetti titoli, in quanto non negoziati dalla stessa.
Avverso tale decisione ha interposto appello , quale incorporante di Parte_1 CP_2
articolando, a tal fine, tre motivi d'appello.
[...]
Costituendosi nel presente giudizio di appello, ha istato per la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'impugnazione nonché, nel merito, per il suo rigetto.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, ha chiesto di voler riconoscere il concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
All'udienza del 21 maggio 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello prospettato è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Attraverso il primo motivo d'appello l'appellante impugna la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la avesse dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi CP_1 di identificazione dei presentatori degli assegni nn. 408849792, 408849793, 408849790 e 408849791.
pagina 5 di 12 Sotto altro profilo, l'appellante ha altresì censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la diligenza di nella fase di incasso dell'assegno, escludendo erroneamente la CP_5 presenza, sull'assegno di segni di contraffazione evidenti, ovvero rilevabili ictu oculi.
Preliminarmente, ritiene la Corte che sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. della doglianza ad oggetto.
Difatti, parte appellata ha sollevato tale eccezione sul presupposto per cui la doglianza prospettata sia
“del tutto carente sotto il profilo argomentativo e, pertanto, inammissibile”, limitandosi parte appellante a “riproporre le medesime argomentazioni esposte nel corso del primo grado di giudizio debitamente sconfessate dalla Sentenza impugnata” (vd. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis,
Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Difatti, dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza.
Ebbene, nel motivo di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state altresì esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale;
di talché l'eccezione di inammissibilità va rigettata.
pagina 6 di 12 Ciò posto, passando al merito del motivo di impugnazione, ritiene la Corte di poterne ravvisare la parziale fondatezza, sulla base delle seguenti ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. S.U. n. 12477/2018), e come rilevato altresì dal primo giudice, l'art. 43, comma 2 R.D. n. 1736/1933 pone in capo alla NC negoziatrice l'obbligo di procedere con diligenza all'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile e, in caso di inadempimento a tale obbligo, pone in capo alla NC una responsabilità di natura contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c., per sottrarsi alla quale la deve CP_1 offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche la colpa lieve (v. Cass. 17737/19 “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa”).
Ebbene, i quattro assegni presentati per l'incasso alla negoziatrice qui appellata, contrariamente CP_1
a quanto rilevato dal Tribunale, recavano degli evidenti segni di alterazione, visibili anche nelle fotocopie prodotte (vd. docc. 4,5,11 e 12, fasc. I grado, ). CP_1
Difatti, tali assegni presentano delle evidenti anomalie:
a) i caratteri con cui è inchiostrato il nome del beneficiario sono vistosamente diversi rispetto a quelli in cui sono stampigliati il luogo e la data di emissione;
b) nonché, ancora, i caratteri del beneficiario appaiono altresì differenti rispetto ai caratteri utilizzati per l'importo riportato in lettere;
c) tra i caratteri con cui è scritto il nome ed il cognome dei beneficiari spicca una lettera “E” di singolare forma e ciò tanto in corrispondenza del beneficiario ”, quanto in Persona_6 riferimento ad ”. Controparte_4
Non solo, ma, per quel che concerne le modalità di presentazione dei quattro assegni all'incasso, va detto che, anzitutto, come puntualmente rilevato da parte appellante, la circostanza per cui sia che si recarono presso le rispettive filiali IP chiedendo l'incasso Controparte_4 Persona_6 di due assegni ciascuna, emessi lo stesso giorno, per lo stesso importo, è circostanza alquanto singolare poiché è prassi – da considerarsi nota per l'operatore bancario di media diligenza - per la Compagnia
pagina 7 di 12 assicurativa di non emettere nello stesso giorno due assegni, con un numero progressivo immediato, a favore del medesimo beneficiario, bensì, di accorpare l'importo totale dovuto in un unico assegno.
Inoltre, con particolare riguardo alla posizione della sedicente , risulta per tabulas che Persona_6 ella ebbe ad incassare gli assegni nn. 408849790 e 408849791 in data 29.11.2017 (vd. docc. 10-11, fasc. I grado, ) presso la filiale IP sita in Ferrara, pochi giorni dopo l'apertura del conto CP_1 corrente, avvenuta in data 23.11.2017 presso la filiale IP di Modena (vd. doc. 7, fasc. I grado,
); pertanto, la sedicente , residente ad Avella (AV) - come indicato nella fotocopia della CP_1 Per_6 carta d'identità presentata al momento dell'apertura del conto ed al momento della richiesta di incasso dei titoli – ebbe ad incassare due assegni - emessi a Milano, peraltro del medesimo importo e recanti numero progressivo immediato - a Ferrara, dopo aver acceso il conto corrente nella filiale IP di
Modena.
Con riferimento, invece, alla posizione della sedicente , la quale ebbe ad incassare gli Controparte_4 assegni nn. 408849792 e 408849793 in data 11.12.2017 (vd. docc. 4 e 5, fasc. I grado, ) va detto CP_1 che, del pari, è comprovato che ella ebbe ad aprire il conto corrente presso la filiale IP di
Cesenatico in data 16.11.2017 (dunque a distanza di neanche un mese dall'incasso), e che ella, residente a [...], incassò gli assegni in una filiale di IP sita a Roma, dopo aver acceso il rapporto di c/c, come detto, a Cesenatico.
Tali anomale modalità operative di presentazione all'incasso dei vari titoli - aggiunte alle altrettanto anomalie ictu oculi percepibili dall'esame dei titoli - avrebbero dovuto indurre ad effettuare CP_1 maggiori verifiche1, procedendo, per esempio, con richiesta di esibizione di un ulteriore documento recanti una foto (ad es. la patente) – oltre che il documento d'identità - come raccomandato 1 cfr. Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 13262/2021 e Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 13262/2021, entrambe del 17 maggio 2021, le quali, tra l'altro, hanno ribadito il principio di diritto “… l'accennata tipologia di peculiarità che connota l'assegno di traenza viene direttamente a orientare la verifica - da compiere rispetto al criterio del diligente controllo professionale - verso il contorno di diversi profili che risultino inerenti o in ogni caso richiamati dalla fattispecie concreta. E, quindi, verso più riscontri che comunque posseggono per così dire taglio non cartolare … Ora in una simile prospettiva, non v'è ragione oggettiva per assegnare al controllo del documento d'identità un valore senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al documento d'identità si pone come un aspetto fisiologico (o naturale i anche tipico se si preferisce) di un comportamento che aspira a onorare la diligenza professionale, ma non può dirsi sufficiente. La concreta presenza in fattispecie di altri segnali - come divergenti da quelli nel caso portati dal riscontro di un documento d'identità e di peso in sé stesso significativo - viene in effetti a mettere in discussione l'esito del controllo, portando il caso fuori dalla pura e semplice fisiologia operativa;
e così da esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della NC negoziatrice, l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche”. pagina 8 di 12 dall'Associazione NCria ALna con circolare del 7 maggio 2001, ovvero eventualmente interpellando i competenti uffici comunali, dal momento che, all'epoca dei fatti, era già notoria l'illecita intercettazione di assegni in area postale e che l'accesso del presentatore a filiali di istituto bancario geograficamente lontane rispetto al luogo di traenza rappresentava una delle modalità più diffuse e conosciute per incassare illecitamente assegni di traenza sottratti.
Deve, pertanto, escludersi che la condotta di sia stata connotata dalla diligenza qualificata del CP_1 bonus argentarius, non avendo la stessa dimostrato che l'inadempimento, rappresentato dal pagamento dei titoli a soggetti non legittimati, non fosse imputabile a sua colpa.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la domanda dell'odierna appellante non possa trovare integrale accoglimento, essendo ravvisabile nell'invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria una condotta idonea ad integrare il concorso colposo e a giustificare, pertanto, la riduzione del risarcimento dovuto dal responsabile.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. S.U. 9769/20).
Ebbene, a fronte dell'allegazione della banca convenuta, del concorso di colpa del creditore danneggiato, sarebbe stato onere della parte attrice, odierna appellante, provare che la spedizione fosse stata effettuata a mezzo raccomandata;
la stessa, invece, si è limitata ad allegare tale circostanza (vd. pag. 2 dell'atto di citazione ove espressamente deduce che “NC CA AL s.p.a. ha effettuato la spedizione a mezzo raccomandata degli assegni ai singoli prenditori.”), mancando di fornirne la prova.
In ogni modo, quand'anche gli assegni fossero stati spediti tramite posta raccomandata sarebbe configurabile, comunque, un profilo di colpa concorrente in capo alla compagnia assicurativa appellante in quanto questa non ha provato, come avrebbe dovuto, di avere adottato tutte quelle cautele che tale modalità di spedizione ha lo scopo di garantire: la posta raccomandata consente, infatti, di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico e il percorso dallo stesso compiuto, permettendo pagina 9 di 12 così al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per cercare di evitarne il pagamento, specie se si considera che, come testimoniato dalla giurisprudenza formatasi sul tema, doveva essere da tempo noto anche all'impresa assicuratrice odierna appellante il fenomeno per cui con frequenza, in caso di trasmissione degli assegni per posta ordinaria, si verificano sottrazioni di assegni con il conseguente rischio che gli assegni cadano in mani diverse da quelle dei loro legittimi destinatari.
Il risarcimento spettante all'odierna appellante può, quindi, essere liquidato in una misura che si stima congruo ridurre al 50% del danno patito.
Mediante il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice di risarcimento del danno in relazione all'asserito indebito pagamento dei restanti due assegni nn. 408849794 e 408850047, presentati all'incasso dai sedicenti e . Persona_7 Persona_5
Argomenta, a tal proposito, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non ha CP_1 tempestivamente contestato di non essere la NC negoziatrice degli assegni in questione.
Conseguentemente il Tribunale avrebbe poi dovuto escludere che la stessa avesse offerto la CP_1 prova liberatoria sia con riguardo alla diligente identificazione dei sedicenti e Persona_7
”, sia in relazione alla diligente verifica dell'integrità dei moduli di assegno. Persona_5
Il motivo è infondato.
Difatti, osserva la Corte che, con riguardo agli assegni nn. 0408849794 e 0408850047, asseritamente presentati dai sedicenti e già in comparsa di costituzione e risposta Persona_5 Persona_7 in I grado ha rappresentato la circostanza per cui, data l'illeggibilità della copia fotostatica degli CP_1 assegni, non fosse possibile ricostruire le modalità di negoziazione dei titoli: “peraltro, con preciso riguardo agli assegni n. 0408849794 (avv. doc. 12) e n.0408850047 (avv. doc. 15) controparte sostiene che siano stati negoziati rispettivamente dai signori e Tuttavia, la Persona_5 Persona_7 copia fotostatica degli assegni, risultando illeggibile, non consente di identificare la filiale presso la quale i titoli sarebbero stati negoziati e, quindi, non permette all'odierna convenuta di effettuare opportune verifiche sui nominativi dei soggetti che risulterebbero aver incassato il controvalore degli assegni. In ogni caso, è verosimile che si sia trattato di casi di furti di identità alla stregua di quello che ha coinvolto la signora ” (vd. pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e Persona_6 risposta).
pagina 10 di 12 Come rilevato dal giudice di primo grado, vi è poi evidenza (all. c, fasc. I grado, ) che gli stessi CP_1 non siano stati negoziati dalla e che, pertanto, non possa ritenersi imputabile alla banca CP_1 convenuta alcuna responsabilità in relazione ai suddetti titoli.
Conseguentemente, il risarcimento spettante all'odierna appellante è pari ad € 3.677,90 (importo corrispondente al 50% dell'ammontare complessivo pari ad € 7.355,80, dato dalla somma degli importi dei quattro assegni di cui al primo motivo d'appello, € 1.838,95 x 4).
Infine, l'appellante, attraverso il terzo motivo d'appello, ha chiesto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, nella misura indicata nel preavviso di fattura prodotto in atti sub doc. 37.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità riconosce, a titolo di danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale, ove provate e purché ritenute utili con valutazione ex ante (v. Cass. S.U. 16990/17 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”; v. anche Cass. 9548/17).
Nel presente giudizio la società assicuratrice ha prodotto, accanto alla diffida inviata alla banca negoziatrice prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 34, fasc. I grado), la domanda di mediazione
(doc. 35) e il relativo verbale (doc. 36), attestante la partecipazione dell'appellante all'incontro di mediazione e l'esito negativo dello stesso per assenza della parte convenuta . CP_1
Possono, pertanto, in accoglimento del terzo motivo d'appello, essere riconosciute all'appellante, a titolo di danno emergente, le spese di assistenza legale stragiudiziale, nella misura di euro 891,44, pari al 50% di euro 1.782,88.
La sentenza appellata deve, quindi, essere parzialmente riformata, dovendosi disporre la condanna di al risarcimento del danno liquidato in euro 4.569,34 (891,44 + 3.677,90) avendo Controparte_1 tenuto conto del concorso di colpa di parte appellante nella misura sopra indicata, oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di incasso di ogni singolo assegno al giorno antecedente la data di notifica dell'atto di citazione e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della notifica al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di
[...]
secondo la regola della soccombenza ed in base al valore della causa, parametrato CP_1 all'importo riconosciuto all'esito della lite a titolo di risarcimento del danno (pari ad € 4.569,34).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento di euro 4.569,34 nei confronti di oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in:
[...]
- euro 2.552,00 per compensi per il primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
- euro 1.923,00 per compensi per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA,
c) dispone la distrazione delle predette spese in favore dell'Avv. Giampaolo Miotto, che se ne è dichiarato antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Passione n. 8, Parte_1 P.IVA_1
Milano. Rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto come da delega in atti,
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Europa n. 15, Milano, Controparte_1 P.IVA_2 presso degli Avv.ti Antonio Martini e Ilaria Canepa che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza 8384/2023 del Tribunale di Milano (G.U.:
Dott.ssa Rossella Filippi), pubblicata il 26.10.2023, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Milano - nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari non Controparte_1 trasferibili per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone pagina 1 di 12 ad (incorporante di già - Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannare la stessa al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
(incorporante di già della Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma complessiva di € 15.574,99 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
- condannarsi la stessa a restituire ad Controparte_1 [...]
(incorporante di già la somma di Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
€ 7.407,95, corrispostale in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali
e del maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data del pagamento a quella della restituzione;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo
Signor Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire gli estratti conto Controparte_1 completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale di merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, per le ragioni ed eccezioni esposte in atti e confermare la sentenza n. 8483/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, in data 26 ottobre 2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e riforma della sentenza impugnata, laddove dovesse essere accertata la responsabilità di accertare e Controparte_1 dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, diminuire il risarcimento in proporzione alla percentuale di responsabilità che sarà ascritta a quest'ultima; in via istruttoria, rigettare l'avversaria istanza di esibizione degli “estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di
pagina 2 di 12 risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati” per tutti i motivi illustrati in atti, e, comunque, in quanto irrilevante ed esplorativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (divenuta poi Controparte_3 [...]
), conveniva in giudizio deducendo la responsabilità della Parte_1 CP_1 convenuta per avere essa erroneamente negoziato degli assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità, tutti emessi a Milano in data 25.10.2017.
Nel dettaglio, assumeva che ordinava a NC CA AL SP l'emissione dei seguenti CP_3 assegni a favore, rispettivamente, di Parte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
e nn. 0408849792; 0408849793; Persona_3 Persona_4 Parte_3
0408849794; 0408849790; 0408849791 e 0408850047.
Apprendeva, tuttavia, in seguito, che i legittimi prenditori non avevano mai ricevuto tali assegni poiché gli stessi risultavano già stati pagati.
Nello specifico la stessa apprendeva che: gli assegni n. 0408849792 e n. 0408849793 erano stati presentati all'incasso in data 12.12.2017 da persona qualificatasi come ”, presso uno Controparte_4 sportello di IP NC SP (divenuta poi;
l'assegno n. 0408849794 era stato presentato CP_1 all'incasso sempre in data 12.12.2017 e sempre presso uno sportello IP NC da persona qualificatasi come “ ”; gli assegni n. 0408849790 e n. 0408849791 erano stati presentati Persona_5 all'incasso in data 30.11.2017 da persona qualificatasi come presso uno sportello Persona_6
IP NC ed, infine, l'assegno n. 0408850047 era stato presentato all'incasso in data 20.11.2017 da persona qualificatasi come ”, sempre presso uno sportello di IP NC. Persona_7
Assumeva che pertanto tali assegni erano stati contraffatti, con modalità tali da rendere la loro alterazione facilmente percepibile, mediante l'abrasione del cognome e del nome dei legittimi prenditori e con la scritturazione, in loro luogo, dei nomi , , Controparte_4 Persona_5 Per_6
e
[...] Persona_7
Chiedeva, pertanto, la condanna della banca negoziatrice alla restituzione dell'importo di € 13.792,11, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento degli pagina 3 di 12 assegni a quella della domanda giudiziale nonché degli ulteriori interessi scaduti dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c.
Chiedeva, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, quantificate, quest'ultime, in € 1.782,88. si costituiva in giudizio, contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni, CP_1 negando la sussistenza di profili di responsabilità in ordine alla negoziazione dei titoli e concludendo per il rigetto della domanda attorea. In via subordinata, invocava il concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., di deducendo la preminente gravità della condotta di quest'ultima per Controparte_3 avere – attraverso la spedizione dei titoli – agevolato il trafugamento, e dunque la falsificazione, degli stessi.
Chiedeva, inoltre, la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da
[...]
, condannandola alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 CP_1 liquidandole in € 5.077 per compensi, oltre accessori.
Il Giudice di prime cure, preliminarmente, con espresso richiamo alla pronuncia delle SS.UU. della
Corte di Cassazione n. 12477/2018, osservava come gravasse su l'onere di provare di aver CP_1 tenuto una condotta assistita da diligenza qualificata, e che tale responsabilità può configurarsi solo laddove l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, con la normale diligenza inerente all'attività bancaria.
Ciò posto, rilevava il giudice che in relazione agli assegni n. 0408849792, n. 0408849793, n.
0408849790 e n. 0408849791, dall'esame dei titoli non risultano fondate le contestazioni dell'attrice in quanto “non si rilevano delle alterazioni decisive, la foratura ed i caratteri risultano coerenti, e priva di evidenza di abrasioni e pertanto alcuna censura può essere sollevata sul punto nei confronti dell'operatore della banca.”
Il Tribunale escludeva altresì qualsivoglia profilo di responsabilità della banca in ordine alla fase di identificazione del presentatore del titolo all'incasso.
Argomentava, nel dettaglio, che la risultava già correntista della banca, a far data dal 16 CP_4 novembre 2017 allorché aveva acceso il rapporto di c/c presso la filiale di Cesenatico e che la stessa era stata identificata mediante carta d'identità e codice fiscale.
Del pari, anche la risultava già cliente della banca, in quanto correntista dal 23 novembre 2017 Per_6 presso la filiale di Modena, allorché veniva identificata con carta d'identità e codice fiscale.
pagina 4 di 12 Osservava dunque il giudice che “sul punto la convenuta ha dimostrato la corretta identificazione provando che i soggetti che hanno portato all'incasso gli assegni erano persone conosciute in quanto titolari di un conto corrente i cui documenti risultavano controllati e privi di criticità pertanto non rilevava alcun tipo di sospetto circa la regolare negoziazione del titolo”.
Ha, inoltre, escluso come la Circolare ABI del 2001 potesse costituire parametro di valutazione della diligenza della banca negoziatrice, stante la natura non cogente della stessa.
In relazione agli assegni n.0408849794 e n.0408850047, asseritamente incassati da e R_
, il Tribunale rilevava che la convenuta, già in comparsa di costituzione, contestava, in Per_5 relazione ai due assegni, che le copie depositate erano illeggibili e pertanto non era in grado di risalire all'operazione.
A seguito della autorizzazione del giudice che accoglieva l'istanza di rimessione in termini per il deposito di documenti di parte convenuta, quest'ultima depositava della documentazione (All. c), dalla quale si evinceva che detti assegni n. 0408849794 e n.0408850047 non erano stati negoziati dalla
. CP_1
Pertanto, il giudice di primo grado rilevava che non poteva ritenersi imputabile alla banca alcuna responsabilità in relazione ai suddetti titoli, in quanto non negoziati dalla stessa.
Avverso tale decisione ha interposto appello , quale incorporante di Parte_1 CP_2
articolando, a tal fine, tre motivi d'appello.
[...]
Costituendosi nel presente giudizio di appello, ha istato per la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'impugnazione nonché, nel merito, per il suo rigetto.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, ha chiesto di voler riconoscere il concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
All'udienza del 21 maggio 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello prospettato è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Attraverso il primo motivo d'appello l'appellante impugna la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la avesse dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi CP_1 di identificazione dei presentatori degli assegni nn. 408849792, 408849793, 408849790 e 408849791.
pagina 5 di 12 Sotto altro profilo, l'appellante ha altresì censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la diligenza di nella fase di incasso dell'assegno, escludendo erroneamente la CP_5 presenza, sull'assegno di segni di contraffazione evidenti, ovvero rilevabili ictu oculi.
Preliminarmente, ritiene la Corte che sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. della doglianza ad oggetto.
Difatti, parte appellata ha sollevato tale eccezione sul presupposto per cui la doglianza prospettata sia
“del tutto carente sotto il profilo argomentativo e, pertanto, inammissibile”, limitandosi parte appellante a “riproporre le medesime argomentazioni esposte nel corso del primo grado di giudizio debitamente sconfessate dalla Sentenza impugnata” (vd. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis,
Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Difatti, dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza.
Ebbene, nel motivo di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state altresì esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale;
di talché l'eccezione di inammissibilità va rigettata.
pagina 6 di 12 Ciò posto, passando al merito del motivo di impugnazione, ritiene la Corte di poterne ravvisare la parziale fondatezza, sulla base delle seguenti ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. S.U. n. 12477/2018), e come rilevato altresì dal primo giudice, l'art. 43, comma 2 R.D. n. 1736/1933 pone in capo alla NC negoziatrice l'obbligo di procedere con diligenza all'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile e, in caso di inadempimento a tale obbligo, pone in capo alla NC una responsabilità di natura contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c., per sottrarsi alla quale la deve CP_1 offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche la colpa lieve (v. Cass. 17737/19 “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa”).
Ebbene, i quattro assegni presentati per l'incasso alla negoziatrice qui appellata, contrariamente CP_1
a quanto rilevato dal Tribunale, recavano degli evidenti segni di alterazione, visibili anche nelle fotocopie prodotte (vd. docc. 4,5,11 e 12, fasc. I grado, ). CP_1
Difatti, tali assegni presentano delle evidenti anomalie:
a) i caratteri con cui è inchiostrato il nome del beneficiario sono vistosamente diversi rispetto a quelli in cui sono stampigliati il luogo e la data di emissione;
b) nonché, ancora, i caratteri del beneficiario appaiono altresì differenti rispetto ai caratteri utilizzati per l'importo riportato in lettere;
c) tra i caratteri con cui è scritto il nome ed il cognome dei beneficiari spicca una lettera “E” di singolare forma e ciò tanto in corrispondenza del beneficiario ”, quanto in Persona_6 riferimento ad ”. Controparte_4
Non solo, ma, per quel che concerne le modalità di presentazione dei quattro assegni all'incasso, va detto che, anzitutto, come puntualmente rilevato da parte appellante, la circostanza per cui sia che si recarono presso le rispettive filiali IP chiedendo l'incasso Controparte_4 Persona_6 di due assegni ciascuna, emessi lo stesso giorno, per lo stesso importo, è circostanza alquanto singolare poiché è prassi – da considerarsi nota per l'operatore bancario di media diligenza - per la Compagnia
pagina 7 di 12 assicurativa di non emettere nello stesso giorno due assegni, con un numero progressivo immediato, a favore del medesimo beneficiario, bensì, di accorpare l'importo totale dovuto in un unico assegno.
Inoltre, con particolare riguardo alla posizione della sedicente , risulta per tabulas che Persona_6 ella ebbe ad incassare gli assegni nn. 408849790 e 408849791 in data 29.11.2017 (vd. docc. 10-11, fasc. I grado, ) presso la filiale IP sita in Ferrara, pochi giorni dopo l'apertura del conto CP_1 corrente, avvenuta in data 23.11.2017 presso la filiale IP di Modena (vd. doc. 7, fasc. I grado,
); pertanto, la sedicente , residente ad Avella (AV) - come indicato nella fotocopia della CP_1 Per_6 carta d'identità presentata al momento dell'apertura del conto ed al momento della richiesta di incasso dei titoli – ebbe ad incassare due assegni - emessi a Milano, peraltro del medesimo importo e recanti numero progressivo immediato - a Ferrara, dopo aver acceso il conto corrente nella filiale IP di
Modena.
Con riferimento, invece, alla posizione della sedicente , la quale ebbe ad incassare gli Controparte_4 assegni nn. 408849792 e 408849793 in data 11.12.2017 (vd. docc. 4 e 5, fasc. I grado, ) va detto CP_1 che, del pari, è comprovato che ella ebbe ad aprire il conto corrente presso la filiale IP di
Cesenatico in data 16.11.2017 (dunque a distanza di neanche un mese dall'incasso), e che ella, residente a [...], incassò gli assegni in una filiale di IP sita a Roma, dopo aver acceso il rapporto di c/c, come detto, a Cesenatico.
Tali anomale modalità operative di presentazione all'incasso dei vari titoli - aggiunte alle altrettanto anomalie ictu oculi percepibili dall'esame dei titoli - avrebbero dovuto indurre ad effettuare CP_1 maggiori verifiche1, procedendo, per esempio, con richiesta di esibizione di un ulteriore documento recanti una foto (ad es. la patente) – oltre che il documento d'identità - come raccomandato 1 cfr. Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 13262/2021 e Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 13262/2021, entrambe del 17 maggio 2021, le quali, tra l'altro, hanno ribadito il principio di diritto “… l'accennata tipologia di peculiarità che connota l'assegno di traenza viene direttamente a orientare la verifica - da compiere rispetto al criterio del diligente controllo professionale - verso il contorno di diversi profili che risultino inerenti o in ogni caso richiamati dalla fattispecie concreta. E, quindi, verso più riscontri che comunque posseggono per così dire taglio non cartolare … Ora in una simile prospettiva, non v'è ragione oggettiva per assegnare al controllo del documento d'identità un valore senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al documento d'identità si pone come un aspetto fisiologico (o naturale i anche tipico se si preferisce) di un comportamento che aspira a onorare la diligenza professionale, ma non può dirsi sufficiente. La concreta presenza in fattispecie di altri segnali - come divergenti da quelli nel caso portati dal riscontro di un documento d'identità e di peso in sé stesso significativo - viene in effetti a mettere in discussione l'esito del controllo, portando il caso fuori dalla pura e semplice fisiologia operativa;
e così da esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della NC negoziatrice, l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche”. pagina 8 di 12 dall'Associazione NCria ALna con circolare del 7 maggio 2001, ovvero eventualmente interpellando i competenti uffici comunali, dal momento che, all'epoca dei fatti, era già notoria l'illecita intercettazione di assegni in area postale e che l'accesso del presentatore a filiali di istituto bancario geograficamente lontane rispetto al luogo di traenza rappresentava una delle modalità più diffuse e conosciute per incassare illecitamente assegni di traenza sottratti.
Deve, pertanto, escludersi che la condotta di sia stata connotata dalla diligenza qualificata del CP_1 bonus argentarius, non avendo la stessa dimostrato che l'inadempimento, rappresentato dal pagamento dei titoli a soggetti non legittimati, non fosse imputabile a sua colpa.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la domanda dell'odierna appellante non possa trovare integrale accoglimento, essendo ravvisabile nell'invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria una condotta idonea ad integrare il concorso colposo e a giustificare, pertanto, la riduzione del risarcimento dovuto dal responsabile.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. S.U. 9769/20).
Ebbene, a fronte dell'allegazione della banca convenuta, del concorso di colpa del creditore danneggiato, sarebbe stato onere della parte attrice, odierna appellante, provare che la spedizione fosse stata effettuata a mezzo raccomandata;
la stessa, invece, si è limitata ad allegare tale circostanza (vd. pag. 2 dell'atto di citazione ove espressamente deduce che “NC CA AL s.p.a. ha effettuato la spedizione a mezzo raccomandata degli assegni ai singoli prenditori.”), mancando di fornirne la prova.
In ogni modo, quand'anche gli assegni fossero stati spediti tramite posta raccomandata sarebbe configurabile, comunque, un profilo di colpa concorrente in capo alla compagnia assicurativa appellante in quanto questa non ha provato, come avrebbe dovuto, di avere adottato tutte quelle cautele che tale modalità di spedizione ha lo scopo di garantire: la posta raccomandata consente, infatti, di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico e il percorso dallo stesso compiuto, permettendo pagina 9 di 12 così al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per cercare di evitarne il pagamento, specie se si considera che, come testimoniato dalla giurisprudenza formatasi sul tema, doveva essere da tempo noto anche all'impresa assicuratrice odierna appellante il fenomeno per cui con frequenza, in caso di trasmissione degli assegni per posta ordinaria, si verificano sottrazioni di assegni con il conseguente rischio che gli assegni cadano in mani diverse da quelle dei loro legittimi destinatari.
Il risarcimento spettante all'odierna appellante può, quindi, essere liquidato in una misura che si stima congruo ridurre al 50% del danno patito.
Mediante il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice di risarcimento del danno in relazione all'asserito indebito pagamento dei restanti due assegni nn. 408849794 e 408850047, presentati all'incasso dai sedicenti e . Persona_7 Persona_5
Argomenta, a tal proposito, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non ha CP_1 tempestivamente contestato di non essere la NC negoziatrice degli assegni in questione.
Conseguentemente il Tribunale avrebbe poi dovuto escludere che la stessa avesse offerto la CP_1 prova liberatoria sia con riguardo alla diligente identificazione dei sedicenti e Persona_7
”, sia in relazione alla diligente verifica dell'integrità dei moduli di assegno. Persona_5
Il motivo è infondato.
Difatti, osserva la Corte che, con riguardo agli assegni nn. 0408849794 e 0408850047, asseritamente presentati dai sedicenti e già in comparsa di costituzione e risposta Persona_5 Persona_7 in I grado ha rappresentato la circostanza per cui, data l'illeggibilità della copia fotostatica degli CP_1 assegni, non fosse possibile ricostruire le modalità di negoziazione dei titoli: “peraltro, con preciso riguardo agli assegni n. 0408849794 (avv. doc. 12) e n.0408850047 (avv. doc. 15) controparte sostiene che siano stati negoziati rispettivamente dai signori e Tuttavia, la Persona_5 Persona_7 copia fotostatica degli assegni, risultando illeggibile, non consente di identificare la filiale presso la quale i titoli sarebbero stati negoziati e, quindi, non permette all'odierna convenuta di effettuare opportune verifiche sui nominativi dei soggetti che risulterebbero aver incassato il controvalore degli assegni. In ogni caso, è verosimile che si sia trattato di casi di furti di identità alla stregua di quello che ha coinvolto la signora ” (vd. pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e Persona_6 risposta).
pagina 10 di 12 Come rilevato dal giudice di primo grado, vi è poi evidenza (all. c, fasc. I grado, ) che gli stessi CP_1 non siano stati negoziati dalla e che, pertanto, non possa ritenersi imputabile alla banca CP_1 convenuta alcuna responsabilità in relazione ai suddetti titoli.
Conseguentemente, il risarcimento spettante all'odierna appellante è pari ad € 3.677,90 (importo corrispondente al 50% dell'ammontare complessivo pari ad € 7.355,80, dato dalla somma degli importi dei quattro assegni di cui al primo motivo d'appello, € 1.838,95 x 4).
Infine, l'appellante, attraverso il terzo motivo d'appello, ha chiesto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, nella misura indicata nel preavviso di fattura prodotto in atti sub doc. 37.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità riconosce, a titolo di danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale, ove provate e purché ritenute utili con valutazione ex ante (v. Cass. S.U. 16990/17 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”; v. anche Cass. 9548/17).
Nel presente giudizio la società assicuratrice ha prodotto, accanto alla diffida inviata alla banca negoziatrice prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 34, fasc. I grado), la domanda di mediazione
(doc. 35) e il relativo verbale (doc. 36), attestante la partecipazione dell'appellante all'incontro di mediazione e l'esito negativo dello stesso per assenza della parte convenuta . CP_1
Possono, pertanto, in accoglimento del terzo motivo d'appello, essere riconosciute all'appellante, a titolo di danno emergente, le spese di assistenza legale stragiudiziale, nella misura di euro 891,44, pari al 50% di euro 1.782,88.
La sentenza appellata deve, quindi, essere parzialmente riformata, dovendosi disporre la condanna di al risarcimento del danno liquidato in euro 4.569,34 (891,44 + 3.677,90) avendo Controparte_1 tenuto conto del concorso di colpa di parte appellante nella misura sopra indicata, oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di incasso di ogni singolo assegno al giorno antecedente la data di notifica dell'atto di citazione e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della notifica al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di
[...]
secondo la regola della soccombenza ed in base al valore della causa, parametrato CP_1 all'importo riconosciuto all'esito della lite a titolo di risarcimento del danno (pari ad € 4.569,34).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento di euro 4.569,34 nei confronti di oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in:
[...]
- euro 2.552,00 per compensi per il primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
- euro 1.923,00 per compensi per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA,
c) dispone la distrazione delle predette spese in favore dell'Avv. Giampaolo Miotto, che se ne è dichiarato antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
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