CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17.02.2025 e vertente
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vecchiotti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. C.F._3 Controparte_3
C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Arseni
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
APPELLATO - CONTUMACE
r.g. n. 2533/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellato incidentale:
“Piaccia al l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi in narrativa esposti, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, nel merito:
1) Dichiarare nulla la sentenza di primo grado n. 110/2021 (R. G. 4334/2016) emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 26.01.2021, depositata in cancelleria il 28.01.2021 e comunicata alle parti in pari data, non notificata, per vizio di omessa pronuncia, come ampiamente sopra dedotto;
2) Riformare la sentenza di primo grado n. 110/2021 (R. G. 4334/2016) emessa dal
Tribunale di Civitavecchia il 26.01.2021, depositata in cancelleria i l 28.01.2021 e comunicata alle parti in pari data, non notificata, nei termini di cui al presente atto di appello, ed in particolare:
a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai Sigg.ri CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_4
b) per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio sopra dedotte, rigettare la domanda attorea proposta in primo grado in quanto infondata in fatto e diritto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.”
Per gli appellati – appellanti incidentali:
“Si conclude per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale con condanna del Sig. al risarcimento danni nella misura di € Parte_1
6.000,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre interessi ed accessori.
Vinte le spese di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
adivano il Tribunale di Civitavecchia convenendo in giudizio
[...] Pt_1
chiedendo che venisse accertato il contenuto diffamatorio di plurimi post
[...]
da quest'ultimo pubblicati e reiterati sul social network Facebook nel corso dell'anno 2016, nonché delle lettere rivolte ad una pluralità di destinatari (tra cui il Sindaco, l'Ufficio tecnico e la Polizia locale del Comune di Cerveteri e il r.g. n. 2533/2021 2 Comando della Compagnia della GdF di Ladispoli) inviate a mezzo fax ed e- mail negli anni 2013, 2014 e 2015, in quanto lesivi dei propri diritti all'onore e alla reputazione.
In particolare, e , amministratori della CP_1 Controparte_2
società venivano accusati di comportamenti contrari Controparte_5
all'interesse condominiale, favoritismi personali, inadempienze gestionali e pratiche scorrette nell'affidamento dei lavori: “Da oltre due anni la ditta DI
" ha terminato i lavori al civico 33 Parte_3
di via G. Rossetti con operatori incapaci ed "assunti" in nero. Lavori degni di incapaci atti solamente a causare danni e visto che la ditta "nulla a perdere” non ritiene di risarcire con il beneplacito degli amministratori Dottor noto esperto in CP_6
condense e l'attuale che continuano a Controparte_7
commissionargli lavori. Certi amministratori dovrebbero fare gli interessi dei condomini amministrati e non personali. (non si spiega altrimenti). Questo sia di esempio e tenuto
a giusta considerazione degli altri amministratori di zona e ritengo tenuti ad formare i condomini, ditte serie ed oneste esistono grazie a Dio e questa citata non fa che screditare l'onestà e la serietà di chi lavora onestamente e non SFRUTTA la mano
d'opera straniera. Non certo non far pensare al sistema di corruzione che vige in Italia.
Rattoppi di cui in visione e con menefreghismo ed assenteismo ignorati in occasione di lavori alla palazzina frontale con uso della stessa tempra. Non certo si può escludere la responsabilità dei condomini della palazzina che ritengono che una volta chiusa la porta di casa tutto il resto e non di loro pertinenza" (post dei giorni 11-12-13/04/2016, doc.
1 bis); “[…] certi Amministratori dovrebbero fare gli interessi dei condomini amministrati e non personali (non si spiega altrimenti) ...che Dio ci conduca dove bene si manduca" ogni allusione puramente casuale ma di attualità" (post del 21/04/2016, doc. 2); "Può un cittadino nutrire, avere dubbi sulla corretta conduzione amministrativa. Menefreghismo non accettabile. È consentito ad un cittadino, vista la serietà e l'onestà (ladrocinio in ogni ambiente lavorativo) che vige in Italia e che i mass media ci sbattono sulla faccia ogni giorno, dubitare della correttezza e professionalità di circa il menefreghismo posto in Controparte_8
essere nell'ignorare una giusta richiesta di un condomino per salvaguardare il decoro del palazzo? La mano d'opera straniera costa poco, Altro incendio- da vigliacchi -non guasterebbe” (post del 22/04/2016-23/04/2016-27/04/2016-05/05/2016-11/05/2016,
r.g. n. 2533/2021 3 doc. 3); “Amministratori di Condominio ed onesti cittadini, in particolare CP_5
(amministratori condominio) si può sapere con quale professionalità, serietà ed onestà vengono commissionati lavori a certi incapaci alle dipendenze della AR
?" (post del 12/05-25/06-24/07-15/06-05/06-02/06-13/06-24/07-
[...] CP_4
15/05-11/05/2016, doc. 8).
, titolare della ditta individuale Edil Ristrutturazioni, veniva Controparte_4
a più riprese indicato come imprenditore privo di professionalità, evasore fiscale, sfruttatore di manodopera in nero e privo di garanzie patrimoniali: “...la ditta ha terminato i lavori…con operatori Controparte_10
incapaci e assunti a nero. Lavori degni di incapaci atti solamente a causare danni…Ditte serie ed oneste esistono grazia a Dio e questa citata non fa che screditare
l'onesta e la serietà di chi lavora onestamente e non SFRUTTA la mano d'opera straniera" (post del 13/04/2016); "... AR
, ditta individuale (nulla a perdere visto che neanche una macchina già con
[...]
atto amministrativo...). DIO CI SALVI. Resta il negare il lavoro a chi non rispetta le leggi dello stato e danneggia spudoratamente chi lavora con onestà e serietà e principalmente non evadendo il fisco e non macchiandosi di razzismo" (post del
04/05/2016, doc. 4); "Lavori a chi sfrutta la mano d'opera in nero US SA
(amministratori di condominio) si può sapere con quale professionalità serietà ed onestà commissionate lavori a certi che Controparte_12
peraltro hanno alla dipendenze incapaci che arrecano solo danni e danneggiamenti non risarciti in quanto trattasi di ditta individuale ed il titolare nulla tenente" (post del-
24/07/2016, doc. 5); missiva del 21/08/2015 trasmessa agli attori con e-mail del
23/10/2016 (doc. 9), indirizzata a vari soggetti, tra i quali l'Associazione
Nazionale dei Commercialisti e quella degli Amministratori, definendo la
[...]
"ditta che dovrebbe essere messa al bando da parte di amministratori AR
seri ed onesti che principalmente hanno e dovrebbero fare gli interessi dei condomini da loro amministrati trattandosi di persona che ha violato la legge e quindi sgradita, da allontanare da cancellare dalla lista, esiliata. Tolgono il lavoro a chi onestamente produce con serietà e competenza ed il gioco di abbassare i prezzi per ungere e far lavorare in nero produce questi risultati".
La amministratore condominiale, risultava destinataria Controparte_3
di affermazioni volte a metterne in dubbio la professionalità: “Il muro della
r.g. n. 2533/2021 4 vergogna progettato e voluto dall'amministratore . Per Controparte_3
questa "bellezza artistica" dipinto da far invidia a , hanno studiato tre CP_13
amministratori. Certe brutture, certe schifezze le progetti nel suo paese, - Ladispoli- signora ammesso che glielo consentono le autorità del suo Comune che CP_3
sicuramente sono più attente nel salvaguardare il decoro del paese. Si spera in un urgente intervento del Comune di Cerveteri per la salvaguardia dell'aspetto dell'ambiente e che questi sia riportato come in origine senza questa schifezza di rattoppo che era evitabile sostituendo i tufi danneggiati. Il danno è stato risarcito dall'assicurazione del mezzo che ha causato l'incidente quindi per logica e secondo la normativa vigente il danno deve essere riparato e riportato come in origine” (post del
20/04-21/02-10 /09-17 /01-05 /07-10 /04-17 /07-04 /01-17 /01-27 Per_1 Per_2 Per_3
/01-29/06- T0705-09/04-17/02-06/09-03/03, tutti del 2016, doc. 6); "l'amministratore in argomento la sua arroganza, prepotenza, presunzione superbia boria e insolenza per quanto mi riguarda è autorizzata ad esternarla con i suoi familiari e non certo verso la mia persona" (lettera del 16/08/2015 -doc. 1).
Chiedevano, dunque, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 6.000,00 per ciascun attore, l'oscuramento dei post pubblicati, nonché la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese del convenuto.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva il Parte_1
difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, sostenendo di non aver mai fatto riferimento a e in qualità di persone fisiche, CP_1 CP_2 CP_4
ma di essersi riferito esclusivamente alla società di amministrazione condominiale e alla ditta individuale Controparte_5 AR
sicché gli attori avrebbero dovuto richiedere il risarcimento dei danni non in proprio ma quali legali rappresentati della società e della ditta. Nel merito, invocava la legittimità delle proprie esternazioni, qualificandole come espressione del diritto di critica riguardo al persistente disinteresse degli attori rispetto a problematiche condominiali irrisolte, tra cui gravi infiltrazioni e lavori edilizi mal eseguiti e contestava, inoltre, la mancanza di elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 110/2021, accoglieva le domande attoree escludendo l'operatività della scriminante del diritto di critica in assenza di r.g. n. 2533/2021 5 prove a sostegno della veridicità delle affermazioni pubblicate dal convenuto.
Valorizzando la reiterazione delle condotte diffamatorie e la diffusione delle pubblicazioni denigratorie ed offensive tramite Facebook, mezzo equiparabile alla stampa in quanto idoneo alla incontrollata circolazione delle informazioni, riteneva presuntivamente provato il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, definendolo, peraltro, di tenue gravità, in considerazione dell'assenza di notorietà del diffamante, dell'assenza di carica pubblica o istituzionale dei diffamati, dell'assenza di accuse connesse a fatti puntualmente circostanziati e dell'utilizzo da parte del convenuto del proprio profilo personale del quale non
è dato conoscere l'effettiva portata della diffusione, liquidandolo in via equitativa in misura pari a € 2.200,00 euro per ciascuno degli attori oltre interessi dalla sentenza al saldo, con condanna del convenuto alle spese processuali. Disponeva, infine, la rimozione delle pubblicazioni diffamatorie dal profilo Facebook del convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1
seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva degli appellati CP_1
e CP_2 CP_4
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per aver ritenuto presuntivamente provato il danno non patrimoniale subito dagli appellati.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile al caso di specie la scriminante del diritto di critica, sottolineando in proposito come tutte le affermazioni siano comunque scaturite dai forti contrasti sull'amministrazione condominiale venutisi a creare tra le parti in causa.
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_2 [...]
che hanno richiesto il rigetto dell'appello siccome infondato e CP_3
hanno contestualmente proposto in giudizio appello incidentale, impugnando la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale da essi subito nella misura di € 2.200,00 per ciascun danneggiato, chiedendone la liquidazione nella maggior somma di € 6.000,00 per ciascuno.
r.g. n. 2533/2021 6 L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Deve anzitutto essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli originari attori, sul presupposto che le espressioni oggetto del presente giudizio sarebbero state rivolte esclusivamente alla società Controparte_14
e alla ditta individuale
[...] Controparte_15
, non alle persone fisiche che li rappresentano.
[...]
Al riguardo è sufficiente rilevare, anzitutto, che, quando le espressioni offensive, pur apparentemente rivolte ad un'entità giuridica o di fatto (società, studio, impresa), contengono riferimenti identificabili con una o più persone fisiche, queste ultime sono legittimate ad agire per il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. n. 16612/2017: “[…] non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione – come nella fattispecie in esame – può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa
[…]. Tuttavia, è incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo la loro personale dignità”).
Ad ogni modo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale i post in esame conterrebbero esclusivamente generici rilievi “ricompresi nell'ordine professionale e non personale” contro e Controparte_5 [...]
le pubblicazioni oggetto del presente giudizio contengono AR
riferimenti nominativi diretti agli odierni appellati consistenti in accuse univocamente rivolte ai singoli individuati per nome e cognome, tacciati insistentemente di incompetenza professionale, razzismo, sfruttamento di manodopera, presunti favoritismi e persino allusioni ad evasione fiscale e corruzione, andando direttamente a ledere la sfera professionale e personale degli stessi. È evidente, dunque, che le offese siano concretamente rivolte non soltanto agli enti di riferimento, ma anche e soprattutto agli appellati quali persone fisiche, diretti destinatari delle condotte diffamatorie sopra riportate.
r.g. n. 2533/2021 7 Parimenti infondato è il secondo motivo, secondo cui la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto provato in via presuntiva il danno non patrimoniale subito dagli appellati.
Come ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'onore e alla reputazione derivante dalla diffusione di notizie diffamatorie non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento
(danno-evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, dovendosi dare rilevanza a tal fine, quali parametri oggettivi di riferimento, alla diffusione della pubblicazione, alla rilevanza dell'offesa e alla posizione sociale del danneggiato
(cfr. ex multiplis, Cass. n. 9068/2024; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 4005/2020; Cass.
n. 25420/2017).
Il primo Giudice si è attenuto ai principi anzidetti, facendo ricorso alla prova presuntiva in forza delle allegazioni veicolate con l'atto introduttivo di primo grado relative alla diffusione e alla ripetitività delle offese pubblicate su
Facebook, potenzialmente accessibile ad una platea indeterminata di utenti, nonché alla obiettiva gravità delle accuse rivolte agli appellati – tra l'altro,
“evasori”, “sanguisughe”, “favoriti da amministratori corrotti”.
Dando rilievo al tenore dei fatti e delle condotte imputate agli odierni appellati (ladrocinio, ruberie, affidamenti di lavori per interessi personali, con prepotenza, arroganza, presunzione, superbia, boria e insolenza), nonché alla prolungata reiterazione delle offese sulla piattaforma social, il Tribunale non ha rinvenuto danni in re ipsa, ma, al contrario, ha fatto congruo ricorso alla prova per presunzioni in base ad indici fattuali, forniti dalle allegazioni attoree e pertinenti al caso concreto.
Anche il terzo motivo di appello, con il quale si è sostenuto che la condotta tenuta dal sarebbe in realtà scriminata in quanto rientrante nel legittimo Pt_1
esercizio del diritto di critica, è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, sottolineando inoltre il mancato assolvimento dell'onere probatorio – a carico dell'odierno appellato – circa la veridicità dei fatti narrati.
r.g. n. 2533/2021 8 La critica, che richiede un bilanciamento tra i valori costituzionalmente garantiti dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali e non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi – non potendo perciò pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, ma potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. ex multis, Cass. n. 23322/2024; Cass n.4955/2024). La critica, dunque, può non essere né obiettiva né esatta, ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti di parte, cioè non necessariamente obiettivi, sempre però a patto che sia fondata sull'attribuzione di fatti veri (cfr. Cass. n. 24818/2023). Inoltre, da un lato, sotto il profilo della continenza, il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta, tra l'altro, che le espressioni utilizzate siano in ogni caso denigratorie e sovrabbondanti, in quanto la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze della libera espressione del pensiero richiede, anzitutto, la verità del fatto addebitato. Dall'altro, inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di espressione solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità.
Ne deriva che, come già correttamente rilevato dal Tribunale, non essendo in alcun modo stata dimostrata la veridicità dei gravi fatti (ruberie, corruzione, sfruttamento di manodopera in nero) su cui si fondano le affermazioni rese dal attraverso i numerosi post pubblicati su Facebook, deve escludersi che la Pt_1
scriminante dell'esercizio del diritto di critica possa trovare applicazione alla fattispecie odierna.
Per quanto sinora osservato l'appello principale non può trovare accoglimento.
È infondato, infine, anche l'appello incidentale proposto da CP_1
e con il quale i predetti soggetti Controparte_16 Controparte_3
r.g. n. 2533/2021 9 hanno censurato l'erroneità della quantificazione del danno non patrimoniale da essi subito operata dal primo Giudice.
La quantificazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può procedere in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. quando, come nel caso di specie, il danno risulti provato nella sua esistenza ma non nel suo preciso ammontare. È principio costante che la liquidazione equitativa non costituisca una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma debba comunque ispirarsi a criteri ragionevoli, coerenti e controllabili, tenendo conto delle circostanze del caso concreto (cfr. tra le tante
Cass. n. 9834/2022); le stesse Tabelle di Milano prevedono “fasce” flessibili proprio per consentire un adattamento dell'entità del risarcimento alla concreta gravità del danno subito.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente adottato un criterio equitativo conforme ai parametri tabellari, rendendo evidente il procedimento logico seguito per la determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato attraverso la valorizzazione: (i) dell'assenza di notorietà degli originari attori e del diffamante;
(ii) della pubblicazione del contenuto diffamatorio sul profilo personale del (iii) della mancanza di accuse Pt_1
fondate su fatti specificamente circostanziati;
(iv) dell'intensità del discredito arrecato. In assenza di allegazioni idonee a dimostrare un maggiore pregiudizio, pertanto, la somma liquidata in primo grado in misura pari ad €
2.200,00 per ciascun danneggiato appare congrua e non abbisognevole di modifica in sede di gravame.
Per le ragioni appena esposte anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
La reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
r.g. n. 2533/2021 10 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma,
l'11.06.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2533/2021 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17.02.2025 e vertente
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vecchiotti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. C.F._3 Controparte_3
C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Arseni
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
APPELLATO - CONTUMACE
r.g. n. 2533/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellato incidentale:
“Piaccia al l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi in narrativa esposti, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, nel merito:
1) Dichiarare nulla la sentenza di primo grado n. 110/2021 (R. G. 4334/2016) emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 26.01.2021, depositata in cancelleria il 28.01.2021 e comunicata alle parti in pari data, non notificata, per vizio di omessa pronuncia, come ampiamente sopra dedotto;
2) Riformare la sentenza di primo grado n. 110/2021 (R. G. 4334/2016) emessa dal
Tribunale di Civitavecchia il 26.01.2021, depositata in cancelleria i l 28.01.2021 e comunicata alle parti in pari data, non notificata, nei termini di cui al presente atto di appello, ed in particolare:
a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai Sigg.ri CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_4
b) per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio sopra dedotte, rigettare la domanda attorea proposta in primo grado in quanto infondata in fatto e diritto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.”
Per gli appellati – appellanti incidentali:
“Si conclude per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale con condanna del Sig. al risarcimento danni nella misura di € Parte_1
6.000,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre interessi ed accessori.
Vinte le spese di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
adivano il Tribunale di Civitavecchia convenendo in giudizio
[...] Pt_1
chiedendo che venisse accertato il contenuto diffamatorio di plurimi post
[...]
da quest'ultimo pubblicati e reiterati sul social network Facebook nel corso dell'anno 2016, nonché delle lettere rivolte ad una pluralità di destinatari (tra cui il Sindaco, l'Ufficio tecnico e la Polizia locale del Comune di Cerveteri e il r.g. n. 2533/2021 2 Comando della Compagnia della GdF di Ladispoli) inviate a mezzo fax ed e- mail negli anni 2013, 2014 e 2015, in quanto lesivi dei propri diritti all'onore e alla reputazione.
In particolare, e , amministratori della CP_1 Controparte_2
società venivano accusati di comportamenti contrari Controparte_5
all'interesse condominiale, favoritismi personali, inadempienze gestionali e pratiche scorrette nell'affidamento dei lavori: “Da oltre due anni la ditta DI
" ha terminato i lavori al civico 33 Parte_3
di via G. Rossetti con operatori incapaci ed "assunti" in nero. Lavori degni di incapaci atti solamente a causare danni e visto che la ditta "nulla a perdere” non ritiene di risarcire con il beneplacito degli amministratori Dottor noto esperto in CP_6
condense e l'attuale che continuano a Controparte_7
commissionargli lavori. Certi amministratori dovrebbero fare gli interessi dei condomini amministrati e non personali. (non si spiega altrimenti). Questo sia di esempio e tenuto
a giusta considerazione degli altri amministratori di zona e ritengo tenuti ad formare i condomini, ditte serie ed oneste esistono grazie a Dio e questa citata non fa che screditare l'onestà e la serietà di chi lavora onestamente e non SFRUTTA la mano
d'opera straniera. Non certo non far pensare al sistema di corruzione che vige in Italia.
Rattoppi di cui in visione e con menefreghismo ed assenteismo ignorati in occasione di lavori alla palazzina frontale con uso della stessa tempra. Non certo si può escludere la responsabilità dei condomini della palazzina che ritengono che una volta chiusa la porta di casa tutto il resto e non di loro pertinenza" (post dei giorni 11-12-13/04/2016, doc.
1 bis); “[…] certi Amministratori dovrebbero fare gli interessi dei condomini amministrati e non personali (non si spiega altrimenti) ...che Dio ci conduca dove bene si manduca" ogni allusione puramente casuale ma di attualità" (post del 21/04/2016, doc. 2); "Può un cittadino nutrire, avere dubbi sulla corretta conduzione amministrativa. Menefreghismo non accettabile. È consentito ad un cittadino, vista la serietà e l'onestà (ladrocinio in ogni ambiente lavorativo) che vige in Italia e che i mass media ci sbattono sulla faccia ogni giorno, dubitare della correttezza e professionalità di circa il menefreghismo posto in Controparte_8
essere nell'ignorare una giusta richiesta di un condomino per salvaguardare il decoro del palazzo? La mano d'opera straniera costa poco, Altro incendio- da vigliacchi -non guasterebbe” (post del 22/04/2016-23/04/2016-27/04/2016-05/05/2016-11/05/2016,
r.g. n. 2533/2021 3 doc. 3); “Amministratori di Condominio ed onesti cittadini, in particolare CP_5
(amministratori condominio) si può sapere con quale professionalità, serietà ed onestà vengono commissionati lavori a certi incapaci alle dipendenze della AR
?" (post del 12/05-25/06-24/07-15/06-05/06-02/06-13/06-24/07-
[...] CP_4
15/05-11/05/2016, doc. 8).
, titolare della ditta individuale Edil Ristrutturazioni, veniva Controparte_4
a più riprese indicato come imprenditore privo di professionalità, evasore fiscale, sfruttatore di manodopera in nero e privo di garanzie patrimoniali: “...la ditta ha terminato i lavori…con operatori Controparte_10
incapaci e assunti a nero. Lavori degni di incapaci atti solamente a causare danni…Ditte serie ed oneste esistono grazia a Dio e questa citata non fa che screditare
l'onesta e la serietà di chi lavora onestamente e non SFRUTTA la mano d'opera straniera" (post del 13/04/2016); "... AR
, ditta individuale (nulla a perdere visto che neanche una macchina già con
[...]
atto amministrativo...). DIO CI SALVI. Resta il negare il lavoro a chi non rispetta le leggi dello stato e danneggia spudoratamente chi lavora con onestà e serietà e principalmente non evadendo il fisco e non macchiandosi di razzismo" (post del
04/05/2016, doc. 4); "Lavori a chi sfrutta la mano d'opera in nero US SA
(amministratori di condominio) si può sapere con quale professionalità serietà ed onestà commissionate lavori a certi che Controparte_12
peraltro hanno alla dipendenze incapaci che arrecano solo danni e danneggiamenti non risarciti in quanto trattasi di ditta individuale ed il titolare nulla tenente" (post del-
24/07/2016, doc. 5); missiva del 21/08/2015 trasmessa agli attori con e-mail del
23/10/2016 (doc. 9), indirizzata a vari soggetti, tra i quali l'Associazione
Nazionale dei Commercialisti e quella degli Amministratori, definendo la
[...]
"ditta che dovrebbe essere messa al bando da parte di amministratori AR
seri ed onesti che principalmente hanno e dovrebbero fare gli interessi dei condomini da loro amministrati trattandosi di persona che ha violato la legge e quindi sgradita, da allontanare da cancellare dalla lista, esiliata. Tolgono il lavoro a chi onestamente produce con serietà e competenza ed il gioco di abbassare i prezzi per ungere e far lavorare in nero produce questi risultati".
La amministratore condominiale, risultava destinataria Controparte_3
di affermazioni volte a metterne in dubbio la professionalità: “Il muro della
r.g. n. 2533/2021 4 vergogna progettato e voluto dall'amministratore . Per Controparte_3
questa "bellezza artistica" dipinto da far invidia a , hanno studiato tre CP_13
amministratori. Certe brutture, certe schifezze le progetti nel suo paese, - Ladispoli- signora ammesso che glielo consentono le autorità del suo Comune che CP_3
sicuramente sono più attente nel salvaguardare il decoro del paese. Si spera in un urgente intervento del Comune di Cerveteri per la salvaguardia dell'aspetto dell'ambiente e che questi sia riportato come in origine senza questa schifezza di rattoppo che era evitabile sostituendo i tufi danneggiati. Il danno è stato risarcito dall'assicurazione del mezzo che ha causato l'incidente quindi per logica e secondo la normativa vigente il danno deve essere riparato e riportato come in origine” (post del
20/04-21/02-10 /09-17 /01-05 /07-10 /04-17 /07-04 /01-17 /01-27 Per_1 Per_2 Per_3
/01-29/06- T0705-09/04-17/02-06/09-03/03, tutti del 2016, doc. 6); "l'amministratore in argomento la sua arroganza, prepotenza, presunzione superbia boria e insolenza per quanto mi riguarda è autorizzata ad esternarla con i suoi familiari e non certo verso la mia persona" (lettera del 16/08/2015 -doc. 1).
Chiedevano, dunque, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 6.000,00 per ciascun attore, l'oscuramento dei post pubblicati, nonché la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese del convenuto.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva il Parte_1
difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, sostenendo di non aver mai fatto riferimento a e in qualità di persone fisiche, CP_1 CP_2 CP_4
ma di essersi riferito esclusivamente alla società di amministrazione condominiale e alla ditta individuale Controparte_5 AR
sicché gli attori avrebbero dovuto richiedere il risarcimento dei danni non in proprio ma quali legali rappresentati della società e della ditta. Nel merito, invocava la legittimità delle proprie esternazioni, qualificandole come espressione del diritto di critica riguardo al persistente disinteresse degli attori rispetto a problematiche condominiali irrisolte, tra cui gravi infiltrazioni e lavori edilizi mal eseguiti e contestava, inoltre, la mancanza di elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 110/2021, accoglieva le domande attoree escludendo l'operatività della scriminante del diritto di critica in assenza di r.g. n. 2533/2021 5 prove a sostegno della veridicità delle affermazioni pubblicate dal convenuto.
Valorizzando la reiterazione delle condotte diffamatorie e la diffusione delle pubblicazioni denigratorie ed offensive tramite Facebook, mezzo equiparabile alla stampa in quanto idoneo alla incontrollata circolazione delle informazioni, riteneva presuntivamente provato il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, definendolo, peraltro, di tenue gravità, in considerazione dell'assenza di notorietà del diffamante, dell'assenza di carica pubblica o istituzionale dei diffamati, dell'assenza di accuse connesse a fatti puntualmente circostanziati e dell'utilizzo da parte del convenuto del proprio profilo personale del quale non
è dato conoscere l'effettiva portata della diffusione, liquidandolo in via equitativa in misura pari a € 2.200,00 euro per ciascuno degli attori oltre interessi dalla sentenza al saldo, con condanna del convenuto alle spese processuali. Disponeva, infine, la rimozione delle pubblicazioni diffamatorie dal profilo Facebook del convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1
seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva degli appellati CP_1
e CP_2 CP_4
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per aver ritenuto presuntivamente provato il danno non patrimoniale subito dagli appellati.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile al caso di specie la scriminante del diritto di critica, sottolineando in proposito come tutte le affermazioni siano comunque scaturite dai forti contrasti sull'amministrazione condominiale venutisi a creare tra le parti in causa.
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_2 [...]
che hanno richiesto il rigetto dell'appello siccome infondato e CP_3
hanno contestualmente proposto in giudizio appello incidentale, impugnando la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale da essi subito nella misura di € 2.200,00 per ciascun danneggiato, chiedendone la liquidazione nella maggior somma di € 6.000,00 per ciascuno.
r.g. n. 2533/2021 6 L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Deve anzitutto essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli originari attori, sul presupposto che le espressioni oggetto del presente giudizio sarebbero state rivolte esclusivamente alla società Controparte_14
e alla ditta individuale
[...] Controparte_15
, non alle persone fisiche che li rappresentano.
[...]
Al riguardo è sufficiente rilevare, anzitutto, che, quando le espressioni offensive, pur apparentemente rivolte ad un'entità giuridica o di fatto (società, studio, impresa), contengono riferimenti identificabili con una o più persone fisiche, queste ultime sono legittimate ad agire per il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. n. 16612/2017: “[…] non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione – come nella fattispecie in esame – può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa
[…]. Tuttavia, è incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo la loro personale dignità”).
Ad ogni modo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale i post in esame conterrebbero esclusivamente generici rilievi “ricompresi nell'ordine professionale e non personale” contro e Controparte_5 [...]
le pubblicazioni oggetto del presente giudizio contengono AR
riferimenti nominativi diretti agli odierni appellati consistenti in accuse univocamente rivolte ai singoli individuati per nome e cognome, tacciati insistentemente di incompetenza professionale, razzismo, sfruttamento di manodopera, presunti favoritismi e persino allusioni ad evasione fiscale e corruzione, andando direttamente a ledere la sfera professionale e personale degli stessi. È evidente, dunque, che le offese siano concretamente rivolte non soltanto agli enti di riferimento, ma anche e soprattutto agli appellati quali persone fisiche, diretti destinatari delle condotte diffamatorie sopra riportate.
r.g. n. 2533/2021 7 Parimenti infondato è il secondo motivo, secondo cui la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto provato in via presuntiva il danno non patrimoniale subito dagli appellati.
Come ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'onore e alla reputazione derivante dalla diffusione di notizie diffamatorie non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento
(danno-evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, dovendosi dare rilevanza a tal fine, quali parametri oggettivi di riferimento, alla diffusione della pubblicazione, alla rilevanza dell'offesa e alla posizione sociale del danneggiato
(cfr. ex multiplis, Cass. n. 9068/2024; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 4005/2020; Cass.
n. 25420/2017).
Il primo Giudice si è attenuto ai principi anzidetti, facendo ricorso alla prova presuntiva in forza delle allegazioni veicolate con l'atto introduttivo di primo grado relative alla diffusione e alla ripetitività delle offese pubblicate su
Facebook, potenzialmente accessibile ad una platea indeterminata di utenti, nonché alla obiettiva gravità delle accuse rivolte agli appellati – tra l'altro,
“evasori”, “sanguisughe”, “favoriti da amministratori corrotti”.
Dando rilievo al tenore dei fatti e delle condotte imputate agli odierni appellati (ladrocinio, ruberie, affidamenti di lavori per interessi personali, con prepotenza, arroganza, presunzione, superbia, boria e insolenza), nonché alla prolungata reiterazione delle offese sulla piattaforma social, il Tribunale non ha rinvenuto danni in re ipsa, ma, al contrario, ha fatto congruo ricorso alla prova per presunzioni in base ad indici fattuali, forniti dalle allegazioni attoree e pertinenti al caso concreto.
Anche il terzo motivo di appello, con il quale si è sostenuto che la condotta tenuta dal sarebbe in realtà scriminata in quanto rientrante nel legittimo Pt_1
esercizio del diritto di critica, è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, sottolineando inoltre il mancato assolvimento dell'onere probatorio – a carico dell'odierno appellato – circa la veridicità dei fatti narrati.
r.g. n. 2533/2021 8 La critica, che richiede un bilanciamento tra i valori costituzionalmente garantiti dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali e non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi – non potendo perciò pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, ma potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. ex multis, Cass. n. 23322/2024; Cass n.4955/2024). La critica, dunque, può non essere né obiettiva né esatta, ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti di parte, cioè non necessariamente obiettivi, sempre però a patto che sia fondata sull'attribuzione di fatti veri (cfr. Cass. n. 24818/2023). Inoltre, da un lato, sotto il profilo della continenza, il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta, tra l'altro, che le espressioni utilizzate siano in ogni caso denigratorie e sovrabbondanti, in quanto la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze della libera espressione del pensiero richiede, anzitutto, la verità del fatto addebitato. Dall'altro, inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di espressione solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità.
Ne deriva che, come già correttamente rilevato dal Tribunale, non essendo in alcun modo stata dimostrata la veridicità dei gravi fatti (ruberie, corruzione, sfruttamento di manodopera in nero) su cui si fondano le affermazioni rese dal attraverso i numerosi post pubblicati su Facebook, deve escludersi che la Pt_1
scriminante dell'esercizio del diritto di critica possa trovare applicazione alla fattispecie odierna.
Per quanto sinora osservato l'appello principale non può trovare accoglimento.
È infondato, infine, anche l'appello incidentale proposto da CP_1
e con il quale i predetti soggetti Controparte_16 Controparte_3
r.g. n. 2533/2021 9 hanno censurato l'erroneità della quantificazione del danno non patrimoniale da essi subito operata dal primo Giudice.
La quantificazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può procedere in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. quando, come nel caso di specie, il danno risulti provato nella sua esistenza ma non nel suo preciso ammontare. È principio costante che la liquidazione equitativa non costituisca una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma debba comunque ispirarsi a criteri ragionevoli, coerenti e controllabili, tenendo conto delle circostanze del caso concreto (cfr. tra le tante
Cass. n. 9834/2022); le stesse Tabelle di Milano prevedono “fasce” flessibili proprio per consentire un adattamento dell'entità del risarcimento alla concreta gravità del danno subito.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente adottato un criterio equitativo conforme ai parametri tabellari, rendendo evidente il procedimento logico seguito per la determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato attraverso la valorizzazione: (i) dell'assenza di notorietà degli originari attori e del diffamante;
(ii) della pubblicazione del contenuto diffamatorio sul profilo personale del (iii) della mancanza di accuse Pt_1
fondate su fatti specificamente circostanziati;
(iv) dell'intensità del discredito arrecato. In assenza di allegazioni idonee a dimostrare un maggiore pregiudizio, pertanto, la somma liquidata in primo grado in misura pari ad €
2.200,00 per ciascun danneggiato appare congrua e non abbisognevole di modifica in sede di gravame.
Per le ragioni appena esposte anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
La reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
r.g. n. 2533/2021 10 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma,
l'11.06.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2533/2021 11