Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12001 /2021 RG
Alla udienza del 24.01.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 TER cpc
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 14.30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 12001 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
La IG.ra , C.F. , avv. Parte_1 C.F._1
Chiara D'Angelo
1
CONTRO
con sede legale in Milano, numero di Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale
REA MI-2526551, avv. Mario Mancusi P.IVA_1
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Accogliendo la spiegata opposizione, poiché fondata in fatto ed in diritto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2097/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo;
Pone il pagamento delle spese legali, liquidate nella complessiva somma di euro 2.500,00 , oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del
15% ex D.M. n. 55/2014, a carico della società opposta soccombente,
da liquidarsi in favore dell' ; Tes_1
Le spese della espletata ctu grafologica, rimangono definitivamente a carico di parte opposta soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da parte opponente, alla luce delle svolte argomentazioni, della documentazione versata in atti da parte opposta
2 nonchè della disposta ctu grafologica sulla sottoscrizione, apposta sul contratto di finanziamento, oggetto del monitorio, è fondata e va accolta.
Preliminarmente, come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass.
Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n.
13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Ed invero, a fronte del disconoscimento tempestivamente spiegato dalla IG.ra sulla firma apposta al contratto di Parte_1
3 finanziamento è stata avanzata, istanza di verificazione, da parte opposta, e conseguentemente, disposta ctu grafologica.
Ciò posto, appaiono indubitabili le conclusioni cui è pervenuta la ctu nominata esperta grafologa, la quale a seguito di una approfondita indagine sulle sottoscrizioni della parte opponente, unitamente al disposto saggio grafico, ha concluso che : le sottoscrizioni in verifica
presentano caratteristiche grafiche non conciliabili con l'immagine
direttrice personale della IG.ra e che le firme in Parte_1
verifica risultano apposte da una mano diversa che possiede proprietà
e qualità grafomotorie superiori a quelle estrinsecate nella redazione
delle firme autografe. Alla luce di quanto fin quì evidenziato, nonché in
considerazione delle differenze sostanziali individuate, le risultanze
peritali svolte concorrono a determinare che le otto sottoscrizioni a
nome “ ” apposte sul “Contratto di finanziamento n. Parte_1
73214 del 20.07.2006 stipulato con prodotto in Controparte_2
originale in duplice copia, non sono autografe in quanto non riferibili
alla mano scrivente della IG.ra . Parte_1
Pertanto, è di tutta evidenza come le chiare conclusioni cui è pervenuta la ctu collimano perfettamente con quanto ha asserito la IG.ra sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
Infatti la stessa, ha rappresentato di non aver stipulato, in data
4 20.07.2006 un contratto di finanziamento che prevedeva n. 2120 rate mensili di € 130,00 cadauno da restituirsi mediante delegazione di pagamento/cessione del quinto a partire dal 30.11.2006.
A riprova, della predetta asserzione, parte opponente ha depositato i cedolini allegati da cui si evince, che non è stata applicata alcuna trattenuta di cessione del quinto dall'odierna opposta.
Tuttavia, l'unica trattenuta subita dalla IG.ra è quella di € Parte_1
137,00 in virtù di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato con in data 15.04.2008. CP_3
Pertanto, è di tutta evidenza che l'opposizione è fondata e il motivo principale, ivi spiegato, concernente il disconoscimento delle firme,
apposte sui documenti oggetto del monitorio, è stato confermato dalla disposta ctu.
Conseguentemente, accogliendo l'opposizione, il DI opposto opposto va integralmente revocato.
In merito alle spese legali, spettanti a parte opponente, si rimanda al dispositivo per la loro quantificazione;
mentre quelle della disposta ctu grafologica, rimangono definitivamente a carico della parte opposta soccombente
Co
lì 24.01. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
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