Articolo 2 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 1Articolo 3
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13 luglio 1913
Art. 2.

Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.

I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913