Art. 2.
Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.
I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.
Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.
I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.