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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/03/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
P.U. n. 12-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati: dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
nel procedimento n. 12-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di
- C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP), residente a [...], assistito dall'Avv. Valerio Fioravanti;
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 con il quale CP_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
[...]
adducendo la qualità di soggetto sovraindebitato;
letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv.
Serena Ramoni;
Pag. 1 di 5 lette le integrazioni al ricorso e alla relazione particolareggiate depositate nei termini assegnati con il provvedimento del 5 marzo 2024; ritenuta la propria competenza ex art. 27, c. 2, CCII, e considerato che il Tribunale giudica in composizione collegiale, ex art. 270 CCII;
rilevato che il ricorrente è titolare di impresa individuale di fatto non più operativa a causa degli eventi meglio descritti nella relazione particolareggiata (v. dichiarazioni dei redditi e certificazioni agli atti relative alle condizioni di salute del ricorrente), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di oltre € 200.000,00, lo stesso dispone di un attivo immobiliare costituito unicamente dal ricavato della vendita di un immobile già perfezionatasi in sede esecutiva
(R.G.E. 128/2019) e non ancora distribuito come chiarito dalla parte debitrice;
rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII); rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Serena Ramoni, la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente (costituito dal ricavato della vendita già perfezionatasi in sede esecutiva (R.G.E. 128/2019), il tutto come più compiutamente descritto nel ricorso); ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;
Pag. 2 di 5 ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b)
CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di - C.F. , nato il [...] Controparte_1 C.F._1
a San Benedetto del Tronto (AP), residente a [...] alla via Salaria n.
163;
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
3) nomina liquidatore l'avv. Serena Ramoni;
4) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili e immobili eventualmente facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_1
8) dispone che il liquidatore:
Pag. 3 di 5 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII – pure richiamato nel ricorso – è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della
Pag. 4 di 5 sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale e che sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore;
11) ordina - sempre a cura del Liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.
L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Ascoli Piceno, 12 marzo 2024
Il Presidente dott.ssa Alessandra Panichi
Il Giudice Rel.
dott.ssa Francesca Calagna
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati: dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
nel procedimento n. 12-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di
- C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP), residente a [...], assistito dall'Avv. Valerio Fioravanti;
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 con il quale CP_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
[...]
adducendo la qualità di soggetto sovraindebitato;
letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv.
Serena Ramoni;
Pag. 1 di 5 lette le integrazioni al ricorso e alla relazione particolareggiate depositate nei termini assegnati con il provvedimento del 5 marzo 2024; ritenuta la propria competenza ex art. 27, c. 2, CCII, e considerato che il Tribunale giudica in composizione collegiale, ex art. 270 CCII;
rilevato che il ricorrente è titolare di impresa individuale di fatto non più operativa a causa degli eventi meglio descritti nella relazione particolareggiata (v. dichiarazioni dei redditi e certificazioni agli atti relative alle condizioni di salute del ricorrente), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di oltre € 200.000,00, lo stesso dispone di un attivo immobiliare costituito unicamente dal ricavato della vendita di un immobile già perfezionatasi in sede esecutiva
(R.G.E. 128/2019) e non ancora distribuito come chiarito dalla parte debitrice;
rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII); rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Serena Ramoni, la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente (costituito dal ricavato della vendita già perfezionatasi in sede esecutiva (R.G.E. 128/2019), il tutto come più compiutamente descritto nel ricorso); ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;
Pag. 2 di 5 ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b)
CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di - C.F. , nato il [...] Controparte_1 C.F._1
a San Benedetto del Tronto (AP), residente a [...] alla via Salaria n.
163;
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
3) nomina liquidatore l'avv. Serena Ramoni;
4) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili e immobili eventualmente facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_1
8) dispone che il liquidatore:
Pag. 3 di 5 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII – pure richiamato nel ricorso – è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della
Pag. 4 di 5 sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale e che sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore;
11) ordina - sempre a cura del Liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.
L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Ascoli Piceno, 12 marzo 2024
Il Presidente dott.ssa Alessandra Panichi
Il Giudice Rel.
dott.ssa Francesca Calagna
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