Versione
13 maggio 1976
13 maggio 1976
Art. 5. Trasferimento per modificazione di circoscrizioni
In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a piu' distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui e' compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.
I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.
I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti e' determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parita', dall'anzianita' di esercizio nel distretto precedente.
In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a piu' distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui e' compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.
I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.
I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti e' determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parita', dall'anzianita' di esercizio nel distretto precedente.
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- 1. Avvocato Professore Venezia MestreLorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 22 luglio 2025 · 1
Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (legge notarile aggiornata) Di seguito è trascritta interamente la legge n. 89/1913 (anche detta legge notarile) aggiornata al 2025, facilmente consultabile e copiabile per l'utilizzo di tutti i giorni. Le note di aggiornamento sono tutte riportate, ma se già trascritta successivamente sarà solo richiamata nel testo di legge. Titolo 1 Disposizioni generali Art. 1 I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli …
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