Art. 5. Trasferimento per modificazione di circoscrizioni
In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a piu' distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui e' compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.
I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.
I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti e' determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parita', dall'anzianita' di esercizio nel distretto precedente.
In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a piu' distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui e' compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.
I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.
I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti e' determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parita', dall'anzianita' di esercizio nel distretto precedente.